Uomo pratica autoerotismo su un treno: nessuna sanzione per atti osceni

  • Categoria dell'articolo:Diritto Penale
  • Tempo di lettura:1 minuti di lettura

Il caso

Un uomo veniva denunciato da una passeggera su un treno per aver praticato autoerotismo davanti a lei in un vagone.

Arrestato dalla polizia ferroviaria viene poi condannato per la sola resistenza a pubblico ufficiale e non per il reato di atti osceni.

Secondo il Procuratore però il fatto è avvenuto in un luogo «frequentato abitualmente da minori» e con il ricorso in cassazione chiede che venga riconosciuto anche il reato di atti osceni.

I giudici di terzo grado ritengono che «per “luogo abitualmente frequentato da minori” non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico». 

È stato già affermato inoltre che «l’interno di un vagone ferroviario in movimento per l’ordinario servizio viaggiatori non può essere ritenuto un luogo abitualmente frequentato da minori».

Con la sentenza n. 32687/21 del 2 settembre la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.