Un guinzaglio troppo corto è maltrattamento dei cani

  • Categoria dell'articolo:Diritto Penale
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Corte di Cassazione, sentenza n. 15394 del 13.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che gli organizzatori di un torneo di calcio rispondono penalmente e civilmente dei danni alla salute dei partecipanti se prima della partecipazione non li hanno sottoposti alle necessarie visite mediche per una attività agonistica.
Con questa motivazione,la Corte ha condannato l’Acsi (Associazione centri sportivi italiani) a risarcire la moglie di un calciatore dilettante di trenta anni, morto negli spogliatoi per infarto dopo aver accusato un malore durante un girone di un torneo di calcio.
Il responsabile locale dell’Acsi e il presidente della squadra erano già stati condannati in sede penale per omicidio colposo per aver ammesso la partecipazione al torneo del calciatore senza la preventiva visita medica (con elettrocardiogramma sotto sforzo), che avrebbe rivelato la grave patologia di cui soffriva la vittima, così precludendogli la partecipazione al torneo e dunque il decesso. In sede civile, però, la direzione nazionale dell’associazione riteneva di non dover pagare in quanto la sede territoriale godeva di una propria autonomia e dunque le eventuali mancanze dovevano esserle direttamente imputate.
Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui in assenza di un patrimonio di riferimento l’indipendenza amministrativa e finanziaria deve essere interpretata restrittivamente. Del resto, proseguono i giudici, l’ambiguità dello statuto non può ricadere sui terzi, il cui legittimo affidamento va tutelato.
Dunque la responsabilità dell’Acsi risiede nel non aver predisposto un regolamento del torneo che prevedeva l’obbligo della visita medica e comunque nel non aver sottoposto ai relativi controlli la vittima, senza neppure aver chiesto la produzione di una adeguata certificazione medica.
Secondo la Corte, infatti, <>.
E con riguardo al carattere agonistico specificano che <>.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27015 del 11.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ai fini della non imputabilità del reo va provato un vizio nella capacità di intendere e di volere. Mentre non è sufficiente un semplice stato di “inquietudine” anche se attestato da certificati medici. Secondo i giudici della Corte, infatti, “la sindrome ansioso depressiva non è causa di esclusione dell’imputabilità, dovendo escludersi si tratti di una infermità in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere”. Del resto, le allegazioni presentate dalla difesa “non dimostrano affatto che il ricorrente non fosse capace di intendere e di volere, ma solo che lo stesso fosse nervoso ed inquieto, il che è bel altra cosa”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25611 del 27.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato chedue docenti avevano litigato e uno di loro aveva utilizzato espressioni ingiuriose nei confronti dell’altro; in più, la lite si era concretizzata in diversi episodi, anche a distanza l’uno dall’altro, e nell’ultimo la docente aggredita aveva trovato riparo in presidenza e più colleghi erano dovuti intervenire per evitare che la lite diventasse violenta. In seguito al suddetto episodio la docente era stata vittima di uno sbalzo pressorio che le aveva indotto un’emorragia cerebrale a sinistra protrattasi per oltre 40 giorni.
Il GUP da un lato non aveva ravvisato contenuti di ingiuria nelle espressioni utilizzate durante la lite, dall’altro, con riferimento alle lesioni riportate, aveva affermato che si era trattato di un esito del litigio del tutto imprevedibile, non ascrivibile all’imputato neppure a titolo di colpa.
La Cassazione invece ha affermato che le invettive rivolte dall’imputato avevano evidente portata ingiuriosa, «risultante anche dal contesto e dalla pluralità delle espressioni offensive, indubbiamente e chiaramente lesive del prestigio professionale, della dignità e del decoro della parte offesa».
Inoltre con riferimento alle lesioni è da richiamare l’art. 586 c.p. che prevede e punisce il delitto preterintenzionale

Corte di Cassazione, sentenza n. 26368 del 06.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito ai sensi dell’art. 544 ter cp. Il ricorrente sosteneva che locuzione “senza necessità” lo giustificasse, dal momento che – all’epoca dei fatti contestati – si trovava in una difficoltà oggettiva fisica, in conseguenza di alcune fratture suvbite. Ma il tribunale di Mondovì – correttamente, secondo la Cassazione – ha fatto buon uso della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale lo stato di necessità richiamato dalla norma in questione è quello di cui all’articolo 54 Cp, “nonché ogni altra situazione che induca al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni”.