Trova dei documenti e li trasferisce a terzi: è ricettazione

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Il caso 

La Corte d’Appello di Roma confermando la sentenza del Tribunale di Roma condannava un uomo per il reato di ricettazione.

L’uomo infatti dopo aver trovato dei documenti precedentemente smarriti da una donna (carta d’identità, patente di guida e tessera sanitaria) non dichiarava il ritrovamento degli stessi e anzi li trasferiva a terzi.

Avverso la sentenza di primo e secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’imputato lamentando tra gli atri motivi l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p. e deducendo che “l’abrogazione dell’art. 647, c.p., rendeva impossibile qualificare i documenti indicati nell’intitolazione come provenienti da delitto, con la conseguente mancanza di un elemento costitutivo del reato di ricettazione”. 

I Giudici precisano che “il delitto presupposto alla ricettazione in giudizio è il furto e non l’appropriazione di cose smarrite, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori” (Cass.pen., n. 4132/19). 

Chi ritrova un documento, ai sensi dell’art. 627 c.c., “ha l’obbligo di restituirlo al proprietario che – proprio in ragione della sua certa identificabilità- conserva il pieno dominio sulla cosa mobile”. 

Tale dominio viene meno “solo in ragione della mancata restituzione, che viene ad atteggiarsi alla stregua di uno spossessamento e, dunque, di un furto consapevole”.

Quanto alla richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti la Suprema Corte chiarisce che “nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi a carte di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 648 c.p., né quella di cui all’art. 62, n. 4 c.p., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità” (Cass. pen., n. 14895/19).

Con la sentenza n. 43887/21 del 29 novembre la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.