Il caso
La Corte d’Appello di Firenze riformando la sentenza del Tribunale di Pistoia condannava un uomo che si era reso responsabile del reato di rapina.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’imputato lamentando tra gli altri motivi violazione dell’art. 97 c.p.p., comma 1 e art. 601 c.p.p. per omessa nomina di un difensore d’ufficio “a seguito della rinuncia al mandato di entrambi i difensori di fiducia e conseguente notifica della vocatio in ius per il giudizio di appello e degli atti successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado ai difensori che avevano già rinunciato al mandato e della mancata nomina di un difensore d’ufficio”.
Il ricorso risulta fondato entro certi limiti.
È pacifico infatti il principio per cui la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare all’imputato un difensore d’ufficio, in quanto «il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina; ne consegue che la mancata nomina del difensore d’ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia – oltre che l’imputato – nella piena facoltà di proporre l’impugnazione fino all’intervento della nuova nomina».
Nella vicenda di specie tuttavia “la rinuncia da parte di entrambi i difensori di fiducia risulta essere stata presentata e non considerata nel corso del primo grado di giudizio all’esito del quale gli stessi giudici di merito hanno ritenuto sussistente un abbandono di difesa”.
A fronte inoltre di una assoluzione in primo grado, “la questione non investe la possibilità di un appello da parte del difensore di fiducia rinunciante ma la individuazione del soggetto legittimato a ricevere la vocatio in ius”.
Con la sentenza n. 39172/21 del 29 ottobre la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e stabilisce la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per il giudizio.