Non sussiste il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p. qualora la parte vincitrice di una causa civile, a cui favore il Giudice abbia liquidato una data somma a titolo di spese legali, si rifiuti di consegnarla al proprio legale che reclami tale somma

  • Categoria dell'articolo:Diritto Penale
  • Tempo di lettura:8 minuti di lettura

Corte di Cassazione, sentenza n. 15394 del 13.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che gli organizzatori di un torneo di calcio rispondono penalmente e civilmente dei danni alla salute dei partecipanti se prima della partecipazione non li hanno sottoposti alle necessarie visite mediche per una attività agonistica.
Con questa motivazione,la Corte ha condannato l’Acsi (Associazione centri sportivi italiani) a risarcire la moglie di un calciatore dilettante di trenta anni, morto negli spogliatoi per infarto dopo aver accusato un malore durante un girone di un torneo di calcio.
Il responsabile locale dell’Acsi e il presidente della squadra erano già stati condannati in sede penale per omicidio colposo per aver ammesso la partecipazione al torneo del calciatore senza la preventiva visita medica (con elettrocardiogramma sotto sforzo), che avrebbe rivelato la grave patologia di cui soffriva la vittima, così precludendogli la partecipazione al torneo e dunque il decesso. In sede civile, però, la direzione nazionale dell’associazione riteneva di non dover pagare in quanto la sede territoriale godeva di una propria autonomia e dunque le eventuali mancanze dovevano esserle direttamente imputate.
Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui in assenza di un patrimonio di riferimento l’indipendenza amministrativa e finanziaria deve essere interpretata restrittivamente. Del resto, proseguono i giudici, l’ambiguità dello statuto non può ricadere sui terzi, il cui legittimo affidamento va tutelato.
Dunque la responsabilità dell’Acsi risiede nel non aver predisposto un regolamento del torneo che prevedeva l’obbligo della visita medica e comunque nel non aver sottoposto ai relativi controlli la vittima, senza neppure aver chiesto la produzione di una adeguata certificazione medica.
Secondo la Corte, infatti, <>.
E con riguardo al carattere agonistico specificano che <>.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27015 del 11.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ai fini della non imputabilità del reo va provato un vizio nella capacità di intendere e di volere. Mentre non è sufficiente un semplice stato di “inquietudine” anche se attestato da certificati medici. Secondo i giudici della Corte, infatti, “la sindrome ansioso depressiva non è causa di esclusione dell’imputabilità, dovendo escludersi si tratti di una infermità in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere”. Del resto, le allegazioni presentate dalla difesa “non dimostrano affatto che il ricorrente non fosse capace di intendere e di volere, ma solo che lo stesso fosse nervoso ed inquieto, il che è bel altra cosa”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25611 del 27.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato chedue docenti avevano litigato e uno di loro aveva utilizzato espressioni ingiuriose nei confronti dell’altro; in più, la lite si era concretizzata in diversi episodi, anche a distanza l’uno dall’altro, e nell’ultimo la docente aggredita aveva trovato riparo in presidenza e più colleghi erano dovuti intervenire per evitare che la lite diventasse violenta. In seguito al suddetto episodio la docente era stata vittima di uno sbalzo pressorio che le aveva indotto un’emorragia cerebrale a sinistra protrattasi per oltre 40 giorni.
Il GUP da un lato non aveva ravvisato contenuti di ingiuria nelle espressioni utilizzate durante la lite, dall’altro, con riferimento alle lesioni riportate, aveva affermato che si era trattato di un esito del litigio del tutto imprevedibile, non ascrivibile all’imputato neppure a titolo di colpa.
La Cassazione invece ha affermato che le invettive rivolte dall’imputato avevano evidente portata ingiuriosa, «risultante anche dal contesto e dalla pluralità delle espressioni offensive, indubbiamente e chiaramente lesive del prestigio professionale, della dignità e del decoro della parte offesa».
Inoltre con riferimento alle lesioni è da richiamare l’art. 586 c.p. che prevede e punisce il delitto preterintenzionale

Corte di Cassazione, sentenza n. 26368 del 06.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito ai sensi dell’art. 544 ter cp. Il ricorrente sosteneva che locuzione “senza necessità” lo giustificasse, dal momento che – all’epoca dei fatti contestati – si trovava in una difficoltà oggettiva fisica, in conseguenza di alcune fratture suvbite. Ma il tribunale di Mondovì – correttamente, secondo la Cassazione – ha fatto buon uso della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale lo stato di necessità richiamato dalla norma in questione è quello di cui all’articolo 54 Cp, “nonché ogni altra situazione che induca al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26058 del 04.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nulla impedisce una successiva richiesta di pena patteggiata prima dell’apertura del nuovo dibattimento. L’economia processuale prevale sui rigidi formalismi del patteggiamento. Con un orientamento finalizzato a “salvare” soluzioni processuali condivise da entrambe le parti in causa, la Corte di cassazione ha “recuperato” un’istanza dichiarata inammissibile dal Tribunale di Massa nel corso di un procedimento a carico di un imputato riconosciuto colpevole di spaccio di cocaina. La Corte, salva la successiva proposta dell’imputato davanti a un giudice diverso, all’apertura della nuova udienza. Per i giudici è possibile “che dopo il rigetto di una prima richiesta di applicazione della pena da parte del giudice del dibattimento, a una successiva udienza cui il dibattimento sia stato rinviato le parti si accordino per una diversa richiesta davanti a un diverso decisore, sempre che ciò avvenga prima dell’apertura del dibattimento”.
La soluzione individuata dalla Cassazione è stata possibile dando continuità all’originario consenso alla proposta riformulata prestato dal Pm titolare del procedimento. Secondo i giudici di piazza Cavour, “nulla ostava che il nuovo giudice del dibattimento la prendesse in considerazione, essendo d’altro canto irrilevante che il pubblico ministero di udienza avesse espresso dissenso, dato che una volta che consenso sia prestato da qualunque delle parti sulla proposta formulata dall’altra, esso è irretrattabile”.

Corte Cassazione, sentenza n. 26153 del 05.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la convinzione del marito che la moglia sia “un oggetto di sua esclusiva proprietà” non è una scusante per il reato di maltrattamento. Così la corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha respinto il ricorso di un coniuge che già due giorni dopo il matrimonio e per trenta anni ha maltrattato la consorte. “Atteggiamenti derivanti da subculture – spiegano i giudici – in cui sopravvivono autorappresentazioni di supeirorità di genere e pretese da padre/marito-padrone non possiono rilevare né ai fini dell’indagine sull’elemento soggettivo del reato né a quella concernente l’imputabilità dell’imputato”.

Corte di Cassazione, sentenza
n. 25344 del 24.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la ratio sottesa all’art. 646 c.p. deve individuarsi nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l’autonoma disponibilità della res,
conferisca alla medesima una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso.
Non sussiste il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. qualora la parte vincitrice di una causa civile, a cui favore il Giudice abbia liquidato una data somma a titolo di spese legali, si rifiuti di consegnarla al proprio legale che reclami tale somma.
Ed infatti, in tale ipotesi, manca il principale presupposto giuridico necessario per la configurabilità della fattispecie penale in parola, ovvero che la somma sia di proprietà dell’avvocato e che la parte vincitrice, possedendola per un legittimo titolo, abbia effettuato l’interversione del possesso, rifiutandosi di consegnarla all’avvocato.
Ai fini della configurabilità del reato ex art. 646 c.p., occorre l’appartenenza dei beni oggetto di appropriazione ad un terzo in base ad un titolo giuridico; il possesso legittimo dei suddetti beni da parte del terzo; la volontà di interversione del possesso, ovvero è richiesto che il possessore renda palese al proprietario del bene la sua volontà di non restituire più il bene da lui posseduto. Altresì, è necessario l’ingiusto profitto