Il caso
Un uomo teneva abitualmente condotte minacciose e offensive nei confronti della moglie “impedendole di tenere relazioni sociali e facendola oggetto di ripetute violenze e vessazioni”.
La Corte d’Appello di Perugia, riformando parzialmente la sentenza di primo grado confermava la condanna dell’imputato in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, “riconoscendo l’aumento per la contestata recidiva infraquinquennale”.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’uomo deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
In particolare l’imputato lamentava l’attribuzione del carattere dell’abitualità alla propria condotta e la mancata lettura delle condotte vessatorie nel contesto di una relazione coniugale “contraddistinta da un’accesa conflittualità e da reciproche offese”.
Scopo del ricorso è ottenere un ridimensionamento della pena, tenuto conto che secondo il legale la condanna si sarebbe fondata essenzialmente sulla ritenuta sussistenza di un atteggiamento mentale dell’imputato “dimostrativo di una personalità incline ad assumere atteggiamenti vessatori e maltrattanti, senza che per ciò solo siano stati individuate le concrete condotte poste in essere ai danni della moglie”.
La Suprema Corte ritiene il ricorso infondato.
I giudici di terzo grado affermano che il reato di maltrattamenti in famiglia “può essere integrato sia mediante la commissione di condotte costituenti autonome ipotesi delittuose, come tipicamente avviene nel caso in cui la persona offesa subisca lesioni personali, ma anche a seguito di condotte genericamente vessatorie, purché queste siano in grado di realizzare quello stato di umiliazione ed abituale prostrazione della vittima che tipicamente contraddistingue la nozione stessa di maltrattamenti in famiglia”.
In tal senso, il delitto in esame “può essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sé , non costituiscono reato, posto che il termine ‘maltrattare’ non evoca la necessità del compimento di singole condotte riconducibili a fattispecie tipiche ulteriori rispetto a quella di cui all’art. 572 c.p.”.
Il fatto che si sia ritenuto che l’”atteggiamento mentale” del ricorrente fosse “frutto di una vita familiare improntata all’attribuzione di un ruolo di ‘supremazia’ al marito e di ‘subalternità’ alla moglie, nulla toglie alla rilevanza penale delle stesse ma, anzi, contribuisce a delineare la personalità dell’imputato, aspetto sicuramente rilevante ai sensi dell’art. 133 c.p. e, quindi, correttamente valutato ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, secondo un giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ove la motivazione – come nel caso di specie – non presenti aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà”.
Con la sentenza n. 29190/21 del 26 luglio la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.