Lesioni personali, il lancio della stampante fa scattare l'aggravante per arma impropria

  • Categoria dell'articolo:Diritto Penale
  • Tempo di lettura:3 minuti di lettura

Corte di Cassazione, sentenza n. 42588 del 18.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che va sospeso dall’attività il ginecologo indagato per omicidio colposo. La Corte di Cassazione ribalta il verdetto sia del Gip sia del tribunale di sorveglianza, che avevano considerato superflua la misura interdittiva nei confronti di un chirurgo ginecologo. Contro il medico il Pubblico ministero aveva aperto un procedimento ravvisando una grave negligenza nella morte di una paziente per le conseguenze di una laparoscopia. L’intervento, tra l’altro sconsigliato per il tipo di patologia, era stato eseguito in maniera tanto scorretta da procurare alla paziente lesioni gravi all’intestino e alla vescica. Conseguenze di cui il medico si era reso conto nel corso dell’intervento senza però riparare ai danni, neppure nei giorni successivi quando le condizioni della signora erano peggiorate. Il ginecologo era inoltre già stato querelato per lesioni gravissime procurate a un’altra sua “assistita” con un raschiamento. In considerazione di una condotta tanto grave da far ipotizzare addirittura un omicidio volontario, benché sotto l’aspetto del dolo eventuale, il pm aveva rinnovato anche in sede d’appello la richiesta di uno stop all’attività, incassando il doppio no del Gip e del Tribunale del riesame. Secondo i giudici la misura doveva considerarsi superflua nei confronti di un indagato per un reato di natura colposa per giunta incensurato. In più, a garanzia delle pazienti, c’era la disposizione dell’ospedale che aveva vietato l’esecuzione di interventi come quello fatto dal ricorrente. Non è d’accordo la Cassazione che giudica opportuna la sopensione dall’attività per escludere il rischio concreto di offendere nuovamente interessi collettivi già colpiti. La Cassazione invita a tenere presente quanto disposto dall’articolo 133 del codice penale sulla gravità del reato. In particolare la personalità dell’indagato, incline a violare regole cautelari, l’evitabilità dell’evento e il grado di esigibilità della condotta omessa

Corte di Cassazione, sentenza n. 42428 del 17.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche una stampante se lanciata contro una persona può essere considerata un’arma impropria e dar luogo alla relativa aggravante in un reato di lesioni volontarie. Per la Suprema Corte “correttamente i giudici di Appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque strumento ad atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo, oltre che dal disposto testuale dell’articolo 585 comma 2 n. 2 Cp, anche dall’articolo 4 comma 2 legge n. 110/1975, che per l’appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito portare fuori dell’abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli in qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.
Non è dunque richiesta alcuna tipicità funzionale di qualsivoglia oggetto che, per circostanze spaziali e temporali, venga con modalità casuali, ma volontarie, utilizzato con finalità offensiva e quindi difformi rispetto alla naturale o merceologica destinazione.