La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28782 del 2019 ha ribadito che l’eccesso dovuto ad errore di valutazione rientra nell’eccesso colposo a differenza di quello consapevole e doloso.
Al fine di verificare la sussistenza dell’eccesso colposo nella legittima difesa, è necessario valutare il particolare grado di aggressività tenuto dall’agente nonché la concitazione del momento.
Il caso di specie riguardava un uomo che era stato condannato dai giudici di merito per lesioni colpose commesse per avere agito per eccesso colposo di legittima difesa. Nello specifico, l’imputato e la parte offesa, vicini di casa, avevano avuto un diverbio poi degenerato in uno scontro fisico, culminato con un violento pugno al volto sferrato dall’agente al volto della persona offesa. Il pugno è stata una reazione al morso sul braccio da parte dell’altro. Ebbene, secondo i giudici territoriali l’imputato, per far cessare il morso, avrebbe potuto allontanare il vicino con modalità diverse e meno violente rispetto a quello di colpirlo al volto con un pugno.
Infatti, secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza, ai fini della configurabilità dell’eccesso colposo nella legittima difesa occorre preliminarmente accertare l’eventuale inadeguatezza della reazione difensiva, per eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito (in particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti) e successivamente, procedere all’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, poiché soltanto il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo, mentre il secondo esclude l’applicazione della scriminante (Cass. pen., Sez. I, 22 novembre 2011, n. 47662).
Secondo i giudici del merito, quindi, il ricorrente avrebbe potuto porre fine al morso del vicino semplicemente chiudendo con la mano le narici di quest’ultimo, così da costringerlo ad aprire la bocca per respirare.
Invece gli Ermellini, hanno ritenuto che i Giudici territoriali non hanno tenuto in considerazione il fatto che detta massima di esperienza non utilizza come parametro la concitazione del momento, la quale nel caso concreto, è indice dell’elevato grado di aggressività di controparte. Pertanto, in sede di rinvio, dovrà essere valutata l’eventuale applicabilità della nuova disciplina dell’eccesso colposo nella legittima difesa, di cui agli artt. 52 e 55 c.p., come modificati dalla l. n. 36 del 2019, posto che il diverbio tra i due soggetti era avvenuto all’interno del giardino recintato posto al piano terra dell’edificio.