L’assenza di fissa dimora non giusitifca il possesso ingiustificato di un coltello

  • Categoria dell'articolo:Diritto Penale
  • Tempo di lettura:2 minuti di lettura

Il caso

Un uomo senza fissa dimora veniva ritenuto responsabile penalmente per aver tentato di rapinare un supermercato armato di un coltello.

La Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale e condannava l’uomo per la tentata rapina e per il possesso ingiustificato di un coltello.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando tra gli altri motivi l’errata configurazione del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere giacché l’assenza di una fissa dimora giustificherebbe nella vicenda di specie il possesso di un coltello da usare “per tagliare verdura e fare da mangiare”.

Il ricorso risulta inammissibile.

I giudici della Corte d’Appello avevano già correttamente evidenziato che il reato di cui alla L.n. 110 del 1975, art. 4 si configura anche “in relazione a un soggetto privo di fissa dimora, venendo in rilievo la disponibilità non di un’abitazione in senso proprio ma di qualunque luogo riservato, dove l’individuo fissa un proprio luogo di rifugio, anche temporaneo”.

I Giudici di terzo grado concordano nel ritenere che “al soggetto senza fissa dimora non può ritenersi consentito il porto indiscriminato e ingiustificato di coltelli sol perché egli si trova a non godere di un’abitazione stabile”, dal momento che “anche tale soggetto fa ordinariamente riferimento a un luogo a lui riservato, dove depositare gli oggetti, che, se portati al di fuori di esso, sono tali da determinare l’integrazione della succitata fattispecie incriminatrice”.

In mancanza della sussistenza di un giustificato motivo il possessore di “determinati strumenti” deve quindi necessariamente “provvedere a custodirli nell’abitazione o nelle sue appartenenze”. 

Con la sentenza n. 32103/21 del 25 agosto la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.