Il coniuge che insulta la moglie ricordandole in continuazione precedenti episodi di infedeltà punibile per il reato di maltrattamenti in famiglia

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Corte di Cassazione, sentenza n. 42588 del 18.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che va sospeso dall’attività il ginecologo indagato per omicidio colposo. La Corte di Cassazione ribalta il verdetto sia del Gip sia del tribunale di sorveglianza, che avevano considerato superflua la misura interdittiva nei confronti di un chirurgo ginecologo. Contro il medico il Pubblico ministero aveva aperto un procedimento ravvisando una grave negligenza nella morte di una paziente per le conseguenze di una laparoscopia. L’intervento, tra l’altro sconsigliato per il tipo di patologia, era stato eseguito in maniera tanto scorretta da procurare alla paziente lesioni gravi all’intestino e alla vescica. Conseguenze di cui il medico si era reso conto nel corso dell’intervento senza però riparare ai danni, neppure nei giorni successivi quando le condizioni della signora erano peggiorate. Il ginecologo era inoltre già stato querelato per lesioni gravissime procurate a un’altra sua “assistita” con un raschiamento. In considerazione di una condotta tanto grave da far ipotizzare addirittura un omicidio volontario, benché sotto l’aspetto del dolo eventuale, il pm aveva rinnovato anche in sede d’appello la richiesta di uno stop all’attività, incassando il doppio no del Gip e del Tribunale del riesame. Secondo i giudici la misura doveva considerarsi superflua nei confronti di un indagato per un reato di natura colposa per giunta incensurato. In più, a garanzia delle pazienti, c’era la disposizione dell’ospedale che aveva vietato l’esecuzione di interventi come quello fatto dal ricorrente. Non è d’accordo la Cassazione che giudica opportuna la sopensione dall’attività per escludere il rischio concreto di offendere nuovamente interessi collettivi già colpiti. La Cassazione invita a tenere presente quanto disposto dall’articolo 133 del codice penale sulla gravità del reato. In particolare la personalità dell’indagato, incline a violare regole cautelari, l’evitabilità dell’evento e il grado di esigibilità della condotta omessa

Corte di Cassazione, sentenza n. 42428 del 17.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche una stampante se lanciata contro una persona può essere considerata un’arma impropria e dar luogo alla relativa aggravante in un reato di lesioni volontarie. Per la Suprema Corte “correttamente i giudici di Appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque strumento ad atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo, oltre che dal disposto testuale dell’articolo 585 comma 2 n. 2 Cp, anche dall’articolo 4 comma 2 legge n. 110/1975, che per l’appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito portare fuori dell’abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli in qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.
Non è dunque richiesta alcuna tipicità funzionale di qualsivoglia oggetto che, per circostanze spaziali e temporali, venga con modalità casuali, ma volontarie, utilizzato con finalità offensiva e quindi difformi rispetto alla naturale o merceologica destinazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 42114 del 16.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che durante una torneo di calcio se un ragazzino sferra un destro ad un avversario, mentre l’azione si stava svolgendo in tutt’altra parte del campo commette lesioni personali.
Per Piazza Cavour, infatti, l’infrazione delle regole va sempre valutata in concreto con riguardo “all’elemento psicologico dell’agente il cui comportamento può essere colposa, involontaria evoluzione dell’azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l’avversario approfittando della circostanza del gioco”. Inoltre, l’azione lesiva, per essere giustificata, non deve integrare una infrazione della regola sportiva e se lo fa deve essere “compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento”.
Pertanto, “un pugno inferto all’avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell’avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva”.
Infatti, nel calcio “l’azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone”, oppure da movimenti anche senza la palla funzionali però “alle più efficaci strategie tattiche – blocco degli avversari; marcamenti vari; tagli in area e quant’altro – e non può ricomprendere tutto quanto avvenga in campo”, anche se durante l’orario di gioco

Corte di Cassazione, sentenza n. 40678 del 09.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è possibile parlare di desistenza volontaria solo quando l’autore del crimine ha ancora il pieno controllo dell’azione che intendeva compiere. La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, spiega in quali circostanze può essere esclusa l’accusa di reato tentato e attribuire l’attenuante della desistenza volontaria. La Suprema Corte afferma innazitutto che la desistenza attiva, per assumere un rilievo giuridico, presuppone un’azione penalmente rilevante. E’ dunque necessario che si entri nella fase del tentativo punibile e che esista concretamente la possibilità di compiere il delitto. Due i criteri indicati dalla dottrina per individuare il momento ultimo in cui la configurabilità è ancora possibile: la “continuità temporale” e “il dominio diretto” dell’azione intrapresa. In termini di sostanziale “continuità temporale” l’autore deve invertire con modalità “inequivoche” una situazione di cui ha ancora il pieno dominio, che non gli sia dunque sfuggita di mano per ragioni che prescindono dalla sua volontà.

Corte di Cassazione, sentenza n.39271 del 31.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il giudice per l’udienza preliminare non può entrare nel merito della vicenda quando emette un verdetto di non luogo a procedere. La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto invita il Gup a non utilizzare nelle udienze preliminari logiche previste solo per il dibattimento e ad astenersi dal fare valutazioni sui fatti oggetto del procedimento. Gli ermellini ricordano, infatti, che la sentenza di non luogo a procedere ha un carattere prevalentemente processuale e non di merito. Il ruolo del giudice è quindi limitato a verificare la “tenuta” delle prove raccolte rispetto alla tesi che il pubblico ministero intende portare avanti con lo scopo di evitare che arrivino in giudizio cause “insostenibili”.
La semplice verifica della consistenza delle prove – La scrematura del non luogo a procedere riguarda le vicende in cui è evidente l’infondatezza dell’accusa, quelle in cui esiste una prova di innocenza o, per finire, quelle in cui gli elementi acquisiti sono pochi o contraddittori e quindi considerati troppo deboli per reggere un processo. La Suprema corte ha accolto, nel caso specifico, il ricorso del pubblico ministero contro la decisione del Gup di Trento che aveva deciso il non luogo a procedere facendosi un po’ troppo “prendere la mano” fino a esprimere praticamente un giudizio di non colpevolezza nei confronti del conducente di un camion coinvolto in un incidente in cui era morto un motociclista. Considerazioni oltre tutto non corrette. Il giudice per le indagini preliminari aveva, infatti, ritenuto irrilevanti elementi al contrario importanti, come la velocità dei veicoli o l’utilizzo dei segnali luminosi. Questioni e tematiche, trattate in maniera superficiale e generica la cui soluzione è demandata alla fase del dibattimento. Per questo la Corte di piazza Cavour rinvia gli atti al Tribunale di Trento

Corte di Cassazione, sentenza n. 39326 del 02.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per la custodia in carcere sono utlizzabili i brogliacci delle intercettazioni.
La Suprema corte respinge quindi la tesi sostenuta nel ricorso di una violazione del diritto di difesa. Il legale lamentava anche di essere stato informato dai carabinieri della possibilità di accedere ai supporti magnetici e non dallo stesso pubblico ministero. Ma non basta, secondo il ricorrente, un’ulteriore violazione c’era stata con l’utilizzo di impianti diversi da quelli a disposizione della procura.
Corretto, a parere del Supremo collegio, il comportamento del Pm che aveva provveduto alla duplicazione dei Dvd e per metterli a disposizione della difesa che non aveva voluto usufruirne solo in ragione di una supposta “irritualità” della comunicazione delegata dalla procura ai carabinieri. Corretto, infine per gli ermellini, anche il ricorso agli strumenti alternativi, legittimati dalla situazione eccezionale d’urgenza. La Cassazione precisa, infatti, che l’esigenza di rapidità giustifica l’uso di mezzi “extra moenia”. Una condizione legittimante che ricorre anche quando le apparecchiature in dotazione sono insufficienti o inadeguate rispetto alle indagini da svolgere.

Corte di Cassazione, sentenza n. 39163 del 28.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precito che al dializzato va riconosciuto il legittimo impedimento a comparire in udienza. La Corte di Cassazione, afferma il dovere del giudice di prendere conoscenza del calendario dei trattamenti dell’imputato, costretto alla dialisi per un’insufficienza renale, in modo da fissare udienze che non coincidano con i giorni di terapia. Una conclusione diametralmente opposta rispetto a quella a cui erano arrivati i giudici di merito che avevano escluso il legittimo impedimento ipotizzando, senza fare le opportune verifiche, per l’imputato la possibilità di spostare le date della dialisi. La seconda sezione penale sottolinea che il diritto alla salute non può essere degratato neppure in presenza di altri beni di rilievo costituzionale. “In tema di impedimento dell’imputato a comparire al dibattimento deve ritenersi idonea a documentare l’effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire la certificazione sanitaria dalla quale emerga che lo stesso trovi causa in un motivo di salute, effettivo ed attuale, quale che sia il grado di pericolo che la malattia in atto comporta, poiché il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” in base all’articolo 32 della Costituzione, non può essere sottoposto a graduazioni o essere misurato nella sua entità

Corte di Cassazione, sentenza n. 39237 del 28.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preisato che deve essere condannato per calunnia chi dichiara di aver perso un assegno che ha in realtà dato in pagamento. Un reato che scatta a prescindere dalla mancata querela per appropriazione indebita da parte del mentitore. La Corte spiega il risvolto, per nulla innocuo, di una bugia che potrebbe avere come effetto quello di trasformare in ladro o ricettatore chi in tutta buona fede ha incassato il titolo consegnato spontaneamente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 39228 del 28.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisat che nel reato di maltrattamenti in famiglia la prescrizione decorre dalla data dell’ultima azione penalmente rilevante.
Per la Corte il reato di violenza in familglia , come ogni reato abituale, deve essere considerato “reato di durata”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 38297 del 24.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’onore e il decoro di un bimbo può essere leso dalla parola “scioccarellino” se gli viene rivolta davanti ai suoi amichetti. Quello che nella lingua italiana sembrerebbe quasi un “vezzeggiativo”, per la Corte di cassazione è diventato un insulto da sanzionare con una condanna per ingiuria. Non si tratta di un’inversione di tendenza da parte di giudici che spesso si sono dimostrati di manica larga arrivando a considerare insulti ben più forti come espressioni ormai entrate nel linguaggio comune.
Contano il contesto e l’intenzione – Secondo gli ermellini le parole non vanno valutate in astratto, ma acquistano peso in base al contesto e alla volontà di ferire di chi le pronuncia. La ricorrente ha messo d’accordo sia i giudici di merito sia la Suprema Corte perdendo i tre i gradi di giudizio: tutti sono stati d’accordo nel ritenere che la signora abruzzese avesse l’intenzione di manifestare un disprezzo lesivo del decoro di un bimbo impegnato a giocare con altri coetanei. Gli ermellini prendono le distanze dalla tesi della difesa secondo cui la parola “scioccarellino” è “inidonea a offendere l’onore e il decoro di chicchessia”. Invano anche la donna ha spiegato che se avesse avuto l’intenzione di ingiuriare il bambino, avrebbe scelto termini più “forti”. I giudici di piazza Cavour hanno stabilito in favore della piccola vittima un risarcimento di 600 euro. Tutti da mettere nel salvadanaio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 37692 del 18.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la dubbia provenienza di un quadro non cancella il diritto di impugnare gli atti di sequestro o restituzione da parte di chi lo ha regolarmente acquistato. La Corte accoglie un ricorso per contestare la decisione, del tribunale del riesame, di bollare come tardiva l’impugnazione dell’atto con il quale la Corte d’Appello decretava la restituzione di un Trittico del XIV secolo all’arcidiocesi di Firenze. Impugnazione di cui il ricorrente difende invece la regolarità, avendola proposta entro i dieci giorni dalla data in cui era venuto a conoscenza della revoca del sequestro e della conseguente restituzione. Una notizia che a lui non era stata comunicata perché non era stato inserito tra i destinatari che hanno il diritto a proporre l’impugnazione. Anche secondo il tribunale del riesame, infatti, il ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio da un’eventuale marcia indietro sul provvedimento di restituzione e ripristino del sequestro preventivo, perché il bene sarebbe rimasto in affidamento all’Arcidiocesi. Una mancanza d’interesse su cui la Cassazione non è d’accordo. Il Supremo collegio spiega, infatti, che la condizione di proprietario del ricorrente gli consentiva di opporsi alla restituzione del Trittico all’Arcidiocesi e di chiedere il trasferimento della controversia al giudice civile, dal momento che la chiesa da cui il bene era stato trafugato era di proprietà privata e non dell’Arcidiocesi. La qualifica di interessato legittimato a ricorrere – spiegano gli ermellini – deve essere riconosciuta, infatti, non solo a chi ha attivato l’intervento contestato ma anche a chi da questo subisce conseguenze dirette nella sua sfera soggettiva. Tutto regolare anche per quanto riguarda la tardività dell’opposizione perché questa decorre o dalla data di esecuzione del provvedimento o da quella in cui l’interessato è venuto a conoscenza del sequestro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 37380 del 17.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che mettere a tacere qualcuno affermando che dice “solo stronzate” è maleducazione, ma farlo nell’ambiente di lavoro, davanti ai colleghi, è reato. La Cassazione ha condannato per ingiuria il preside di un istituto scolastiche che, durante una riunione di docenti, la frese “lei dice solo stronzate”.
Il momento sbagliato – Un’affermazione un po’ forte che comunque la Cassazione, in altre circostanze, aveva inserito tra le parolacce sdoganate, ma questa volta non lo fa per via del contesto “lavorativo e umano” in cui è stata proferita. Non centra il bersaglio il tentativo della difesa di negare che il suo assistito avesse pronunciato l’avverbio “solo”. Un’ omissione che – a parere dell’avvocato – consentiva di catalogare il peccato come “veniale” ma che è stata invece considerata dagli ermellini ininfluente. La lesione dei beni dell’onore e del decoro di individuo – segni distintivi del suo valore e del rispetto di cui ogni essere umano deve godere – è determinata dall’ambiente in cui l’espressione offensiva viene detta più che dal suo contenuto.
Il consesso di educatori – Banditi dunque in generale gli improperi gridati sul luogo di lavoro e davanti ai colleghi. Ma a peggiorare la situazione del ricorrente anche il suo ruolo di preside che si era malamente lasciato andare, anche come superiore, al cospetto di un collegio di educatori, dicendo la cosa sbagliata nel momento sbagliato. E’ provata per i giudici la lesione e la volontà di umiliare

Corte di Cassazione, sentenza n. 36779 del 12.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che lo spam non configura una molestia perché “il destinatario può decidere se aprire o no la posta indesiderata. La Corte esclude l’ipotizzabilità del reato de quo nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”.
Recita così il verdetto contenuto nella sentenza in oggetto con la quale la Corte di Cassazione esclude che lo spam, l’odiosissima posta indesiderata che intasa le nostre caselle email, possa rientrare nella fattispecie di di reato previsto dall’art. 660 del codice penale, ovvero “Molestia o disturbo alle persone”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36718 del 11.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il ritardo nella presentazione dei giustificativi di per sé non giustifica la condanna per peculato. Con questa motivazione la Corte, ha annullato la condanna a un anno e sei mesi di reclusione nei confronti dell’ex sindaco di Pagani, poi nominato consigliere regionale del Pdl ed arrestato lo scorso 15 luglio – successivamente ha ottenuto i domiciliari – con l’accusa di concussione e associazione per delinquere finalizzata allo scambio elettorale politico-mafioso.
Per i giudici, dunque, la mancata allegazione delle ricevute delle spese effettuate dal sindaco con la carta di credito attribuitagli dall’amministrazione per svolgere funzioni di rappresentanza istituzionale non può senza altra prova integrare il reato di peculato continuato.
La Suprema corte, infatti, ha chiarito che la Corte di appello di Salerno, prima di confermare la condanna emessa in primo grado dal Gup di Nocera Inferiore, avrebbe dovuto esaminare le giustificazioni offerte dal sindaco anche se in ritardo al fine di verificare la “la corrispondenza della <> della spesa”, e non sottrarsi all’esame delle stesse, come invece ha fatto, “in base alla sola considerazione della non coevità” nella presentazione della documentazione di appoggio.
Del resto, osserva la Corte, proprio il sistema di funzionamento delle carte di credito, con il rilascio di una ricevuta immediata e una contabilizzazione successiva inviata alla banca presso cui è aperto il conto corrente del comune, permetterebbe all’amministrazione di svolgere un controllo sulla congruità delle spese. In quest’ottica prosegue la Corte non importa che la giustificazione sia o meno prossima alla spesa, quanto che essa ci sia e dimostri, in modo trasparente e chiaro, la realizzazione di uno scopo pubblico.
In conclusione per i giudici della Suprema Corte hanno affermato “quando la sentenza impugnata teorizza che la mancata giustificazione coeva costituirebbe reato, compie una operazione ermeneutica scorretta, perché confondendo il reato con la prova dello stesso, introduce nella fattispecie penale un elemento estraneo (la giustificazione contabile) previsto da norme amministrative, che attiene al controllo sulla regolarità delle spese”.
Ora, a decidere se le spese effettuate dall’ex sindaco siano o meno riconducibili ad una attività di rappresentanza istituzionale sarà la Corte di appello di Napoli che dovrà valutarle nel merito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36503 del 10.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’eccesso di protezione che ha come conseguenza l’isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia. La Cassazione, ha confermato la condanna a carico di un nonno e di una madre che, iperprotettivi verso il minore gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellato la figura paterna e fatto frequentare saltuariamente la scuola. Combinazione di comportamenti che avevano avuto l’effetto di danneggiare il bambino che era arrivato ad avere disturbi deambulatori. Un “eccesso di accudienza”, come lo definisce la Cassazione, che non trova giustificazioni. Inutili i tentativi della difesa dei ricorrenti di negare la sussistenza del reato di maltrattamento in famiglia. Secondo il legale, mancavano, infatti, gli elementi costitutivi, rappresentati sia dalla volontà di danneggiare sia dalla violenza fisica oltre alla mancata percezione del minore di essere maltrattato. Considerazioni che la Cassazione respinge, affermando l’estensibilità del reato a condotte in grado di ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale (con i coetanei e con il padre) del bambino. Danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescidere dalla consapevolezza della vittima di subirla.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36503 del 10.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’eccesso di protezione che ha come conseguenza l’isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia. La Cassazione, ha confermato la condanna a carico di un nonno e di una madre che, iperprotettivi verso il minore gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellato la figura paterna e fatto frequentare saltuariamente la scuola. Combinazione di comportamenti che avevano avuto l’effetto di danneggiare il bambino che era arrivato ad avere disturbi deambulatori. Un “eccesso di accudienza”, come lo definisce la Cassazione, che non trova giustificazioni. Inutili i tentativi della difesa dei ricorrenti di negare la sussistenza del reato di maltrattamento in famiglia. Secondo il legale, mancavano, infatti, gli elementi costitutivi, rappresentati sia dalla volontà di danneggiare sia dalla violenza fisica oltre alla mancata percezione del minore di essere maltrattato. Considerazioni che la Cassazione respinge, affermando l’estensibilità del reato a condotte in grado di ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale (con i coetanei e con il padre) del bambino. Danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescidere dalla consapevolezza della vittima di subirla.

Corte di Cassazione, sentenza n. 35895 del 29.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per il reato di omesso o intempestivo versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è sufficiente il dolo generico. Per cui la semplice coscienza e volontà della omissione o della tardività nei pagamenti, configurano un comportamento penalmente rilevante, senza la necessità di dover provare una specifica volontà fraudolenta. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la confermando la condanna emessa dalla Corte di appello di Roma nei confronti di un imprenditore che per circa un anno non aveva adempiuto agli obblighi di legge.
Per la Corte, infatti, per la sussistenza del reato rilevano soltanto il pagamento della retribuzione e la scadenza dei termini per i versamenti all’Inps. Non è necessaria dunque alcun altra indagine circa l’esistenza o meno del dolo specifico. Mentre per la prova della condotta illecita è sufficiente la testimonianza dell’ispettore del lavoro il quale abbia verificato telematicamente, e dunque anche senza una visita ispettiva, i ritardi o le omissioni nei versamenti.
Del resto, chiarisce la Suprema corte, il processo penale è caratterizzato dalla non tassatività dei mezzi di prova e dal libero convincimento del giudice, il quale può, dunque, come in questo caso, “trarre elementi di convincimento in ordine alla omissione del versamento anche dalla successiva domanda di sanatoria”. Del resto, anche logicamente, argomentano i giudici, tale istanza segue normalmente la volontà di regolarizzare precedenti mancanze.

Corte di Cassazione, sentenza n. 35344 del 29.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rischia la condanna per truffa aggravata il dirigente che a fronte della falsa attestazioni della presenza in ufficio da parte di alcuni dipendenti, non solo non si adoperi per sanzionarli ma addirittura ostenti nei loro confronti un atteggiamento di favore tale da incoraggiarne la condotta fraudolenta. Scoraggiandone nello stesso tempo la denuncia da parte dei colleghi, per paura di mettersi contro il capo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione rigettando il ricorso del direttore delle relazioni esterne del comune di Milano, già condannato dalla Corte di appello meneghina.

Nel ricorso alla Suprema corte il dirigente si era difeso sostenendo che la presenza del meccanismo del tesserino magnetico per entrare a lavoro lo rassicurava circa la corretta attestazione delle presenze dei dipendenti. E che comunque un simile controllo non rientrava nelle sue mansioni, spettando semmai al capo del personale.
Di altro avviso la Cassazione, secondo cui la responsabilità del dirigente non dipendeva da un comportamento omissivo ma piuttosto, come chiarito dalla sentenza di Appello, in un comportamento sostanzialmente commissivo dato dalla esibizione di un rapporto preferenziale con i dipendenti che li aveva messi in una «posizione privilegiata» che li rendeva «capaci di ottenere il silenzio di tutti gli altri dipendenti pena delazioni del capo».
Scrive infatti la Cassazione: «Concorre nel reato con condotta commissiva – anziché mediante omissione ai sensi dell’art. 40, 2 comma c.p. – il dirigente di un ufficio pubblico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere reiterate violazioni nell’osservanza dell’orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze, ma favorisca intenzionalmente tale comportamento creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi, in modo tale da creare intorno ad essi un’aurea di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così affievolire, in ultima analisi, il cosiddetto ‘controllo socialè».
«Pertanto tale condotta – scrivono i supremi giudici – ha in sé valenza agevolatrice nella commissione del reato, anche solo per il sostegno morale e l’incoraggiamento che i dipendenti infedeli ricevono da una simile situazione di favore senza che occorra quindi accertare, sul piano del rapporto di causalità, se il dirigente dell’ufficio avesse il potere di impedire la consumazione del reato o se avesse a tal fine contemporaneamente assunto iniziative di portata generale (come il controllo computerizzato delle presenze) iniziative comunque rivelatesi inefficaci».

Corte di Cassazione, sentenza n. 34735 del 26.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se l’intercettazione è autorizzata, è possibile usare, nello stesso procedimento e per lo stesso imputato, anche le notizie che riguardano un reato diverso da quello per cui si procede e per il quale l’ “ascolto” non è invece previsto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19095 del 19.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se l’agente immobilare nasconde che l’immobile è pignorato rischia una condanna per truffa e anche di dover risarcire la parte lesa. La Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di appello di Bari ad una agenzia locale per aver fatto sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto di un fondo rustico – con relativo anticipo e pagamento della commissione – senza però aver informato l’acquirente che sull’immobile gravava una ipoteca giudiziale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18853 del 15.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il coniuge pubblicamente tradito dal partner può chiedere il risarcimento del danno subito anche se in sede di separazione non è stato deciso nulla sull’addebito. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione secondo la quale i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 del Cc, senza che la mancanza di di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 34070 del 14.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se il cane attraversa la strada e fa cadere il motociclista il padrone risponde del reato di lesioni colpose.
La Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta dal giudice di pace a un signore di Lanciano proprietario di due cani che, approfittando del momento in cui veniva aperto il cancello erano usciti dalla villa tagliando la strada a un motociclista. La fuga era costata al centauro una caduta con lesioni guaribili in 21 giorni, mentre uno dei due cani era morto.
Per la Corte vi è l’obbligo di controllare il cane in ogni momento a prescindere dalla sua “aggressività già acclarata”. Chiaro l’avvertimento dei giudici che invitano a considerare il cane comunque un pericolo in particolari situazioni, come nel caso concreto, in cui gli animali avevano invaso uno spazio riservato alla circolazione stradale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33734 del 12.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che devono essere condannati per omicidio colposo gli ex direttori della Michelin a seguito della morte di un operaio dovuta all’esposizione all’amianto.
La Corte ribadisce la responsabilità dei vertici “per aver cagionato la morte del lavoratore avendo omesso di sottoporlo ad adeguato controllo sanitario mirato sul rischio specifico dell’amianto, di informarsi e di informare il lavoratore sui rischi derivanti dall’esposizione all’amianto e sulle misure da adottare per ovviarvi, di disporre o di sollecitare i vertici della Michelin ad adottare le misure necessarie a contenere i rischi di tale esposizione, di curare o sollecitare la fornitura e l’effettivo impiego di mezzi personali di protezione”. Una responsabilità già affermata dal Tribunale di Cuneo che aveva fissato in 111, 400 euro il risarcimento dovuto a ciascun familiare della vittima che si era costituito parte civile.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33485del 09.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il possesso di un computer fornito dall’organizzazione criminale, dotato di programmi in grado di dialogare in modo criptato con gli altri aderenti, è una prova sufficiente per condannare il possessore per concorso esterno in banda armata, anche se poi il Pc non viene utilizzato e i compiti affidati non sono adempiuti. Basta, infatti, che gli altri partecipanti all’organizzazione abbiano potuto confidare sulla disponibilità del soggetto per contribuire “al rafforzamento della compagine in vista dei suoi scopi”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 33485/2011, bocciando l’appello di un soggetto accusato di aver partecipato dal 1996 al 2001 ai “nuclei comunisti combattenti”, poi divenuti “brigate rosse per la costruzione del partito comunista combattente”.Secondo la difesa infatti l’imputato, che peraltro era stato già condannato e aveva scontato alcuni anni di carcere per lo stesso reato, andava assolto per la sua totale incapacità di operare sul computer e comunque per non averlo mai utilizzato.
Per la Corte però il coinvolgimento dell’imputato nel gruppo eversivo “è indiscutibilmente dimostrato dalla disponibilità da parte sua del computer fornito dall’organizzazione, fornitura accompagnata ancor più significativamente dalla dotazione degli specifici programmi di criptazione e decriptazione usati dagli altri componenti del sodalizio”, fra i quali si annoverano noti brigatisti come alcuni partecipanti all’omicidio D’Antona.
Per la Suprema Corte, infatti, il possesso del medesimo software per criptare le comunicazioni di cui disponevano Morandi, Saraceni, Mezasalma e Cinzia Banelli è un elemento “di sicura dirimenza rispetto alla posizione dell’imputato ed alla sua responsabilità penale”.Infatti, “essere messo in condizione di dialogare con i vertici del gruppo, a prescindere dalla capacità tecnica di valersene proficuamente, integra prova di condivisione e di consapevole adesione al programma associativo”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33136 del 06.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rischia la condanna per omicidio colposo il chirurgo che interviene senza una reale necessità mosso soltanto da una logica di guadagno. La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto analizza il caso di un cardiochirurgo accusato di aver operato avendo come obiettivo principale, non la salute del paziente, ma il superamento dei 600 interventi annui, numero oltre il quale scattava un “premio” aggiuntivo di 500 euro a operazione.
L’avvio dell’indagine – L’indagine sul conto del primario era stata avviata dopo le dichiarazioni fatte da un sacerdote al pubblico ministero. Al religioso era stata applicata una protesi meccanica in sostituzione della valvola aortica con un intervento invasivo giudicato, in seguito, non necessario da numerosi specialisti, soprattutto in considerazione delle pesanti conseguenze sulla qualità della vita. Tanto era bastato agli inquirenti per cercare nel “curriculum” del cardiochirurgo altri casi analoghi e trovarne almeno otto che avevano indotto il Pm a contestare al medico il reato di lesioni gravissime e, in un caso in cui il paziente era morto, l’ omicidio colposo.
Il cottimo chirurgico – Ad accomunare gli interventi analizzati sarebbe stata l’esigenza di incassare le somme del “cottimo cardochirurgico”, pattuito verbalmente dal professionista con gli amministratori della clinica con la quale aveva un rapporto di lavoro dipendente. L’esistenza di un accordo tra il chirurgo e la casa di cura era stata rivelata dal responsabile delle risorse umane dell’Istituto, ritenuto dai giudici di merito un teste qualificato proprio in virtù del suo ruolo.
L’integrazione “incriminata” avrebbe fatto lievitare lo stipendio annuo da 325 mila euro fino a 625 mila euro in base agli interventi eseguiti.
Decisa la difesa del cardiochirurgo che afferma la sua buonafede e nega la possibilità di giocarsi carriera e credibilità per 4 mila euro, a tanto ammonterebbe, infatti, il compenso per gli otto casi “sospetti”.
Il fine della salute – La Corte di cassazione dal canto suo accoglie il ricorso del Pm contro la sentenza della Corte d’Appello giudicata troppo morbida. I giudici di secondo grado avevano, infatti, dichiarato prescritti i reati di lesioni gravi e gravissime e derubricato il reato di omicidio da preterintenzionale a colposo. Gli ermellini rinviano la causa a una nuova sezione dell’Appello invitando il collegio a decidere nuovamente sul caso tenendo presente il principio di diritto in base al quale, deve essere considerato penalmente responsabile il chirurgo sia quando opera contro la volontà del paziente sia quando persegue un fine diverso dalla salute “il vero bene da preservare, la cui tutela, per il relativo risalto costituzionale, fornisce copertura costituzionale all’azione del medico”. E’ invece “innocente” il chirurgo che con il suo intervento provoca al paziente le lesioni che l’operazione “naturalisticamente” comporta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33264 del 07.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se c’è un decreto di latitanza è inutile una duplicazione di quello già emesso, per il lo stesso fatto.
La Corte spiega, infatti, che il “concetto di diverso procedimento va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimanto in quanto instaurato in relazione a una notizia criminis che derivi da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell’ambito di altro, differente, anche se connesso procedimento”. Un’ipotesi diversa da quella analizzata dal Collegio, in cui la misura cautelare si era resa necessaria per lo stesso fatto storico ed era, anzi, in relazione allo stesso reato. A fronte di ricerche già effettuate e appurata l'”abitudine” del ricercato di usare nomi di copertura e documenti falsi il Gip aveva ritenuto sufficienti le informazioni già raccolte e deciso per l’inutilità di un secondo decreto. Procedura corretta perché, come spiega la Cassazione : “La situazione di latitanza può essere apprezzata dal giudice sulla base non solo del verbale di vane ricerche, ma anche di qualsiesi altra informazione da cui si possa evincere che l’indagato si sottrae alla cattura”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 32980 del 01.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che vi è il reato di estorsione con l’aggravante del metodo mafioso per chi “invita” il concorrente a desistere dall’aprire il suo locale incendiandogli il portone d’ingresso.
La Cassazione con la sentenza in oggetto conferma la legittimità dell’aggravante a carico dei due ricorrenti che negavano di essere consapevoli di aver usato un metodo mafioso incendiando l’ingresso di un esercizio commerciale che avrebbe dovuto aprire i battenti proprio davanti al loro. Al fuoco i due avevano unito anche il “consiglio” che non si poteva rifiutare, di evitare problemi scegliendo un’altra collocazione per avviare l’attività.
I due ricorrenti erano rimasti “ignari” della natura del metodo usato anche quando le loro vittime avevano desistito da un’impresa in cui avevano investito del denaro, perché ormai considerata fonte di guai.
Non ha invece dubbi nel bollare il metodo come mafioso la Cassazione. Gli ermellini spiegano, infatti, che l’atteggiamento da “padrino” si rivela “nel danneggiamento e nella distruzione di beni di apprezzabile valore, nel modus operandi caratterizzato da attentati incendiari volti, per un verso, a provocare allarme sociale ed evidenza pubblica dell’azione delittuosa e, per altro verso, a rafforzare il messaggio omertoso a chi doveva intenderlo”
Alla conferma della condanna la Corte ha unito l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese sostenute in giudizio dalle parti civili: il comune e L’associazione Antiracket di Marsala.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17496 del 29.08.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta la sanzione per illecita prescrizione di farmaci per il medico che li prescrive ad atleti perfettamente sani anche se non per fargli vincere una gara ma al solo fine di far loro recuperare il tono fisico ed assicurargli, così, le condizioni per riavere il posto in squadra.
Con tale principio la Corte ha confermato il verdetto di quattro mesi di sospensione dall’attività professionale per un camice bianco di Rimini. L’interdizione temporanea era stata decisa, nel 2005, dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Senza successo il dottore ha sostenuto che “il recupero del tono atletico era obiettivo in linea con la tutela della salute psicofisica dello sportivo e che una delle funzioni della medicina dello sport è il miglioramento delle performances dell’atleta”. Ad avviso dei supremi giudici, che hanno concordato con quanto stabilito dalla ‘giustizia di Ippocrate’, il mancato collegamento della terapia prescritta con un evento di tipo agonistico, fa’ venir meno “l’addebito relativo al doping”, ma non la violazione delle norme deontologiche che non consentono “l’esclusiva finalizzazione della terapia prescritta al recupero di un posto in squadra”. Inutile anche il tentativo del dottore di lamentare la lesione del diritto alla difesa, protestando per non aver potuto mostrare delle diapositive alla Commissione medica centrale. La Suprema Corte ha ritenuto l’obiezione “senza pregio” in quanto l’incolpato non aveva dato “tempestiva comunicazione”, alla segreteria della Commissione, di “volersi avvalere di tale mezzo istruttorio”. In ogni caso, ha rilevato la Corte, “la proiezione non era necessaria, posto che aveva ad oggetto le origini e la fisiopatologia della fatica cronica, patologia la cui diagnosi il medico non aveva mai esplicitato al paziente, ma che aveva formulato solo ‘a posteriori’, al fine di giustificare il proprio comportamento, chiaramente diretto, invece, a migliorare le prestazioni atletiche di un soggetto sano”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 32899 del 26.08.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che integra il reato di bancarotta per aggravamento del dissesto il comportamento dell’imprenditore che “pervicacemente” continua a finanziare con mezzi propri la società in perdita fin dal primo anno di attività senza valutare le reali prospettive dell’impresa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza in oggetto con la quale ha respinto il ricorso di due soci condannati dalla Corte di Appello di Milano. I giudici chiariscono che “per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell’attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori”. Così, la Cassazione ha fatto propria la motivazione dei giudici di merito i quali hanno “evidenziato come fin dall’inizio si fossero manifestati i limiti di redditività dell’attività imprenditoriale dei due imputati, con l’accumulo di perdite che avevano eroso l’intero capitale sociale”. Non solo ma “lo squilibrio era progressivamente aumentato proprio a causa della caparbia, pervicace, ma altrettanto imprudente prosecuzione dell’attività”. Del resto anche la stessa immissioni di capitali da parte dei soci essendo avvenuta “sotto forma di finanziamento e non di aumento di capitale, aveva ulteriormente aggravato la posizione debitoria della società, divenuta per tale motivo irrecuperabile”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 32907 del 26.08.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che apostrofare le forze di Polizia dicendo che non sono capaci di fare il proprio mestiere non integra il reato di ingiurie aggravate ex articolo 61 n. 10 del codice penale. Almeno, non nel caso in cui il giudizio venga rivolto in un contesto ben determinato e dunque con riguardo al concreto operato degli agenti senza voler offendere il loro “patrimonio morale”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza in esame respingendo il ricorso di due agenti di Polizia che, chiamati a sedare una lite famigliare, non furono in grado di far rientrare nella propria abitazione il convivente chiuso fuori dalla porta dalla compagna.

Corte di Cassazione, sentenza n. 30205 del 28.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preisato che se il contributo del pentito è efficace alla lotta contro Cosa nostra il collaboratore merita uno sconto pieno della pena anche se è stato un boss.
Ininfluente la gravità dei reati commessi, dicono no alla riduzione del “premio” a causa dei reati particolarmente gravi di cui si è macchiato l’ex mafioso che decide di aiutare lo Stato.
La Suprema corte accoglie così il ricorso di un reggente di cosa nostra contro la decisione della Corte d’Appello di Palermo di diminuirgli la pena di un terzo, anziché della metà come previsto dall’ipotesi più favorevole. A far stringere i cordoni del beneficio erano stati i crimini, particolarmente efferati, di cui si era macchiato il collaboratore. Una valutazione – spiega il Supremo collegio – non consentita dall’articolo 8 della legge 203/1991 sull’attenuante speciale per dissociazione.
Il solo presupposto dell’utilità delle informazioni- La norma – concludono i giudici di piazza Cavour- si fonda esclusivamente sul presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione del mafioso “e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità di delinquere dell’imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l’imputato alla collaborazione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 30091 del 28.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’amministratore formale di una società, la cosiddetta “testa di legno”, può essere ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale “solo ove si ritenesse non solo che egli era consapevole della sottrazione, bensì anche che avesse contezza dello scopo che l’autore materiale del reato (l’amministratore di fatto) si prefiggeva con la sua condotta”.
Con questa motivazione la Corte di cassazione con la sentenza in oggetto, ha cassato la decisione della Corte di Appello di Potenza – e rinviato per una nuova decisione alla Corte territoriale di Catanzaro – in quanto la motivazione della sentenza di condanna era carente “soprattutto, in ordine all’elemento soggettivo dell’odierno ricorrente in relazione alla sottrazione delle scritture contabili”. Insomma, secondo gli ermellini “il profilo soggettivo” della responsabilità “va accertato caso per caso […] accertando se l’amministratore di diritto era consapevole delle altrui pratiche sottrattive e delle finalità ulteriori perseguite con tali condotte, ovvero semplicemente aveva accettato il rischio – omettendo ogni controllo – che l’amministratore di fatto sottrasse i libri contabili”. Dolo eventuale dunque e non dolo specifico.

Corte di Cassazione, sentenza n. 29957 del 28.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che risponde per lesioni colpose il padrone del cane che scappando dal cancello aggredisce i passanti. Anche se la serratura è stata divelta dal vento.
La Corte di Cassazione respinge, infatti, la tesi dell’imprevedibilità dell’evento e sottolineano che per escludere la colpa di chi ha in custodia il cane non è sufficiente che l’animale sia tenuto in un luogo recintato e chiuso, ma è necessario anche verificare che recinzioni e ingressi siano idonei a evitare un eventuale contatto tra il cane e i terzi, dovuto sia a un accesso di questi nella proprietà privata sia ad altre ragioni. Tra queste va compresa la fuga in questione, che non può essere addebitata a “un evento eccezionale” come vorrebbe la difesa, ma va individuata in un evidente difetto della serratura che, se adeguata allo scopo, non avrebbe dovuto cedere al vento per quanto forte.
La prova dell’evento imprevedibile – Spetta all’incolpato fornire la prova del “caso fortuito” dimostrando il verificarsi di un fatto assolutamente “improvviso, imprevedibile” e dunque inevitabile pur facendo uso di tutta la diligenza. Se non bastasse la teoria, la Cassazione scende nella pratica e fornisce l’esempio più comune di colpa: il luogo privato in cui la recinzione ha un varco o un’altezza che la rendono superabile.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16543 del 28.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il diritto al consenso informato da parte del paziente non può essere compresso in alcun modo. E, dunque, fuori dei casi di estrema urgenza che ne mettano a repentaglio la vita, il chirurgo non ha mai la facoltà di fare un intervento aggiuntivo – anche se <> e <> – se non ha prima incassato il consenso della persona. Per la Suprema Corte, però <>.
Non solo ma <Se poi, come nel caso in questione, a seguito dell’atto <>, siano <>, allora <>.

Corte di Cassazione, sentenza n. 29666 del 25.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che le “soffiate” dei confidenti della polizia non possono essere considerate un indizio di reato. Per questa ragione il Gip non può considerarle un valido presupposto per dare il via libera a intercettazioni telefoniche dell’indagato, che sarebbero comunque inutilizzabili. Con la sentenza n.29666. Il Supremo collegio chiarisce il ruolo degli informatori e delle relative “riservate acquisizioni investigative”.
Le notizie raccolte al di fuori di un interrogatorio – Gli ermellini escludono la possibilità di usare, anche in fase di indagini preliminari, tutte le notizie che provengono da fonti anonime o ignote, o meglio note solo agli agenti che normalmente ricorrono all’”aiutino” dei loro confidenti. Perché le acquisizioni riservate abbiano un valore indiziario è necessario, infatti, che gli informatori siano formalmente interrogati o “assunti a sommarie informazioni”.
L’inutilizzabilità delle intercettazioni – I giudici della Corte, in virtù di una lettura garantista del codice di rito, hanno così annullato la custodia in carcere imposta al ricorrente in seguito all’esito delle intercettazioni telefoniche disposte dal Gip dopo che la Dia aveva, con una nota, ritenuto sussistenti i gravi indizi sulla base delle “acquisizioni investigative riservate”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16230 del 25.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’azione contro il costruttore inadempiente, perché non ha realizzato il giardino condominiale ma anzi vi ha costruito un magazzino per sé, può essere esercitata direttamente dall’amministratore. Non c’è dunque bisogno di un esplicito mandato da parte dell’assemblea, in quanto l’azione rientra fra gli <> delle parti comuni.
Per la Suprema corte, infatti, la costruzione di un magazzino, comportando la perdita per i condomini dell’uso di un’area condominiale, va tutelata attraverso l’esercizio di una attività <>, che il codice civile fra rientrare tra gli obblighi dell’amministratore. Una azione, dunque, <> e non di <> di diritti di proprietà, per esercitare la quale <>.
La Cassazione dunque ha espresso il seguente principio di diritto: <>.

Corte di Cassazione, sentenza n. 29161 del 21.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il concorso in bancarotta fraudolenta documentale per gli amministratori di una Srl i cui libri contabili sono tenuti in modo tale da mettere a dura prova la capacità del curatore di capire la situazione dell’impresa. La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto non ha dubbi nel confermare la condanna per il più grave reato di bancarotta fraudolenta, anziché semplice, per due membri del consiglio di amministrazione colpevoli di aver consegnato al curatore fallimentare documenti da cui era impossibile desumere gli andamenti economici dell’azienda senza ricorrere a “fonti informative extracontabili”. Inutile la difesa dei diretti interessati che hanno tentato di addossare la colpa delle mancate o inesatte annotazioni sia alle carenze di un commercialista poco accorto sia alla “sudditanza” nei confronti di un padre che, benché impossibilitato a rivestire cariche sociali per un precedente fallimento, era il vero dominus della situazione.
Le responsabilità individuale – Paraventi che si rivelano inefficaci. La Cassazione sottolinea, infatti, che l’eventuale imperizia del tecnico non giustifica l’inosservanza dell’obbligo di vigilare sull’attività svolta dal delegato. Allo stesso modo la concorrente responsabilità del genitore non escluderebbe quella degli imputati che esercitavano il ruolo di amministratori di diritto.
Il dolo generico – Non passa neppure il tentativo della difesa di negare la sussistenza di un altro elemento costitutivo del reato: il dolo insito nella consapevolezza di rendere ardua la ricostruzione del patrimonio.
La parziale “trasparenza” – Secondo la suprema Corte la volontà di nascondere la situazione è provata da gravi omissioni, tra cui la mancata registrazione di passaggi di denaro sui conti correnti accesi presso le banche, anche per cifre ragguardevoli. “Sviste” difficili da giustificare con la buona fede. Per finire, i ricorrenti negano che la carenza di annotazioni fosse tale da rendere completamente illeggibile una situazione che poteva essere compresa seppure con qualche “difficoltà”, come riconosciuto dallo stesso curatore nella sua relazione. I giudici del “Palazzaccio” chiariscono in proposito che per far scattare il reato non è necessario che i documenti siano completamente “oscuri” ma è sufficiente che gli ostacoli siano tali da essere superabili solo “con l’uso di particolare diligenza”. Nel caso specifico era stato necessario il ricorso a estratti bancari e indagini presso i clienti dell’impresa per avere, in modo comunque incompleto e preciso, un quadro sul reale andamento degli affari sociali. La Cassazione conferma dunque la condanna, compreso il divieto di intraprendere per 10 anni attività commerciali o rivestire cariche sociali.

Corte di Cassazione, sentenza n. 29161 del 21.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il concorso in bancarotta fraudolenta documentale per gli amministratori di una Srl i cui libri contabili sono tenuti in modo tale da mettere a dura prova la capacità del curatore di capire la situazione dell’impresa. La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto non ha dubbi nel confermare la condanna per il più grave reato di bancarotta fraudolenta, anziché semplice, per due membri del consiglio di amministrazione colpevoli di aver consegnato al curatore fallimentare documenti da cui era impossibile desumere gli andamenti economici dell’azienda senza ricorrere a “fonti informative extracontabili”. Inutile la difesa dei diretti interessati che hanno tentato di addossare la colpa delle mancate o inesatte annotazioni sia alle carenze di un commercialista poco accorto sia alla “sudditanza” nei confronti di un padre che, benché impossibilitato a rivestire cariche sociali per un precedente fallimento, era il vero dominus della situazione.
Le responsabilità individuale – Paraventi che si rivelano inefficaci. La Cassazione sottolinea, infatti, che l’eventuale imperizia del tecnico non giustifica l’inosservanza dell’obbligo di vigilare sull’attività svolta dal delegato. Allo stesso modo la concorrente responsabilità del genitore non escluderebbe quella degli imputati che esercitavano il ruolo di amministratori di diritto.
Il dolo generico – Non passa neppure il tentativo della difesa di negare la sussistenza di un altro elemento costitutivo del reato: il dolo insito nella consapevolezza di rendere ardua la ricostruzione del patrimonio.
La parziale “trasparenza” – Secondo la suprema Corte la volontà di nascondere la situazione è provata da gravi omissioni, tra cui la mancata registrazione di passaggi di denaro sui conti correnti accesi presso le banche, anche per cifre ragguardevoli. “Sviste” difficili da giustificare con la buona fede. Per finire, i ricorrenti negano che la carenza di annotazioni fosse tale da rendere completamente illeggibile una situazione che poteva essere compresa seppure con qualche “difficoltà”, come riconosciuto dallo stesso curatore nella sua relazione. I giudici del “Palazzaccio” chiariscono in proposito che per far scattare il reato non è necessario che i documenti siano completamente “oscuri” ma è sufficiente che gli ostacoli siano tali da essere superabili solo “con l’uso di particolare diligenza”. Nel caso specifico era stato necessario il ricorso a estratti bancari e indagini presso i clienti dell’impresa per avere, in modo comunque incompleto e preciso, un quadro sul reale andamento degli affari sociali. La Cassazione conferma dunque la condanna, compreso il divieto di intraprendere per 10 anni attività commerciali o rivestire cariche sociali

Corte di Cassazione, sentenza n. 28439 del 18.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rischia la sospensione dalla professione il notaio che “mente” sulla reale composizione di un immobile. La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto esclude per i notai la possibilità di trincerarsi dietro la buona fede nel caso di un atto di compravendita che attesti l’esistenza di caratteristiche di un bene inesistenti o faccia passare come già esistenti eventuali opere abusive. A far le spese del giro di vite, imposto dagli ermellini, un notaio campano che in un rogito aveva messo nero su bianco l’esistenza di un ammezzato che era in realtà non c’era. Una “bugia” che gli era costata l’accusa di falso ideologico in atto pubblico e la conseguente richiesta di una misura interdittiva per impedirgli di continuare a svolgere la sua professione. Punizione giudicata però immeritata sia dal Gip come dal Tribunale del riesame di Napoli per i quali il rogito non può essere considerato un atto in grado di certificare la reale consistenza dell’immobile, non avendo la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti. La pensano diversamente i giudici di piazza Cavour che spiegano come facilmente il professionista avrebbe potuto evitare un “errore” di cui era evidentemente consapevole. Il piano ammezzato non risultava, infatti, né dal contratto preliminare né dai documenti catastali. Il notaio non poteva dunque non sapere che stava avallando una falsa dichiarazione degli acquirenti. Azione di cui è penalmente responsabile

Corte di Cassazione, sentenza n. 27648 del 14.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche il minore con precedenti penali può ottenere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. A patto che ricorrano tre condizioni: la modesta entità della condotta, nessun allarme sociale e l’occasionalità del comportamento.
Con tale principio la Corte ha annullato con rinvio la condanna inflitta a un cittadino americano dalla Corte d’Appello di Ancona, sezione per i minorenni, per furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti (nove mesi di reclusione e 2200 euro di multa). In particolare il ragazzo che, all’epoca dei fatti non aveva ancora compito 18 anni, aveva rubato da una macchinetta distributrice delle cialde di caffè e aveva ceduto dell’hashish a due ragazzi ospitati nella stessa comunità.
Contro la doppia condanna di merito la difesa ha presentato ricorso in Cassazione e lo ha vinto.
Secondo la sesta sezione penale, infatti, anche chi ha precedenti penali può ottenere la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Tre le condizioni richieste dalla Corte “la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28081 del 15.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il cliente che denunci all’ordine degli avvocati la condotta del proprio legale non è imputabile di diffamazione quando si limiti a esprimere giudizi che rientrano nel diritto di critica. Per la Corte “non integra il delitto di diffamazione la segnalazione al competente consiglio dell’ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano corrispondenti al vero; questo perché il cliente per mezzo della segnalazione esercita una legittima tutela dei suoi interessi”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 40457 del 14.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è furto aggravato dall’utilizzo del mezzo fraudolento, il comportamento di colui che occultando all’interno di un bene regolarmente pagato altra merce, la rubi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza confermando la condanna della Corte di Appello di Torino.
Il caso era quello di un furto avvenuto presso l’Ikea di Grugliasco. L’imputato aveva occultato all’interno di una scarpiera, regolarmente pagata, due tende, una lampada e quattro faretti. Secondo la Cassazione “la condotta consistita nell’occultamento (sulla propria persona o su accessori o borse) della merce che l’agente abbia prelevato dai banchi di un esercizio commerciale che opera con il sistema del prelievo self service, integra gli estremi del furto aggravato dall’suo del mezzo fraudolento”. Infatti, la circostanza aggravante “ricorre ogni qual volta l’agente tenga comportamenti improntati ad astuzia o scaltrezza, tali da eludere le cautele e gli accorgimenti predisposti dalla persona offesa a tutela delle proprie cose”.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10019 dell’11.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che nel caso in cui un imputato abbia ottenuto l’estinzione della pena per indulto, questo non possa per chiedere la sospensione condizionale della pena. Per la Corte è la dichiarazione di estinzione della pena per indulto risulta essere provvedimento più deplorevole all’imputato rispetto all’applicazione di una sanzione sostitutiva, la quale, seppure afflittiva in minore grado rispetto alla detenzione, costituisce purtuttavia una pena da espiare.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11560 del 25.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ha condannato per stupro un minore che filma con il cellulare una violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazzina. La Corte di Cassazione attribuisce la stessa responsabilità addossata al resto del branco, per un minorenne che si era “limitato” a riprendere con il telefonino i suoi amici che violentavano una minorenne. Gli ermellini spiegano che “deve ritenersi acclarata la sua partecipazione attiva e consapevole non realizzatasi attraverso atti tipici di violenza sessuale ma, comunque, in rapporto causale con quello che i condannati stavano facendo. Secondo il Supremo collegio il ragazzo ha dato un contributo attivo al comportamento del branco rafforzando, attraverso il suo comportamento, la forza intimidatoria del gruppo sulla vittima. Anche in considerazione della tendenza a minimizzare il gesto e in assenza di un reale ravvedimento i giudici confermano la necessità di un ricovero in Comunità

Corte di Cassazione, sentenza n.10981 del 22.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non integra il reato di pedopornografia scattare foto a diversi bambini ritratti di spalle con inquadrature mirate sui loro sederini. Ad avviso della Suprema Corte le norme europee – in particolare la decisione quadro 68 del 2004 che definisce la nozione di pedopornografia – non consentono l’incriminazione, e men che mai l’arresto, di chi si limita a ritrarre dei minori, anche se solo posteriormente, senza che i piccoli siano coinvolti in una condotta sessualmente esplicita.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10688 del 18.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la macchina in leasing, aziendale e non, può essere sequestrata per guida in stato di ebbrezza anche se chi è al volante al momento dell’infrazione, di fatto, non è il proprietario.

Corte di Cassazione, sentenza n.10248 del 15.03.2010

La Corte di cassazione con la sentenza in esame ha precisato che dare del gay a qualcuno, con l’intenzione di denigrarlo, è reato. La Corte ha definito come ingiuria il contenuto di una lettera, con cui un 71enne offendeva il destinatario ricordando il suo “essere gay”. Una preferenza sessuale, si faceva notare nella missiva, che era chiaramente emersa durante una vacanza in montagna trascorsa dall’interlocutore con un marinaio. Nello scritto si faceva riferimento anche a un allontanamento subito dal destinatario da un club sportivo frequentato da ragazzini. Ma non basta. Uscendo dalla sfera delle preferenze sessuali l’imputato accusava l’uomo anche di aver sottratto dei documenti dai pubblici uffici e di aver favorito in un concorso la nipote dell’imputato stesso. Tanto era bastato per far scattare una condanna per ingiurie nei primi due gradi di giudizio. Scelta confermata dalla Suprema corte che ha sottolineato come l’uso del termine gay – che in genere non ha una connotazione offensiva – l’aveva acquistata nel caso specifico per il suo collegamento con due precisi episodi, da cui si evinceva il chiaro intento denigratorio e l’intenzione di adombrare un’accusa di pedofilia. Paradossalmente ha giocato contro l’imputato anche il suo dichiarare di essere “laico e apertissimo” e di “non giudicare i costumi sessuali di nessuno”: una “excusatio non petita” che il Pm aveva invece interpretato come la chiara dimostrazione della “riprovazione dell’imputato per le tendenze sessuali del contraddittore”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10022 del 11.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo lo sconto di pena previsto dalla legge in favore dei pusher ‘dilettanti’, anche se chi ha comprato la sostanza stupefacente oi morto in seguito alla sua assunzione. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso di moglie e marito, due piccoli spacciatori, che avevano ceduto eroina a un ragazzo morto poco dopo la sua assunzione. La coppia ha impugnato di fronte alla Suprema corte la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva negato loro l’attenuante nonostante, si legge nel ricorso, “dalle intercettazioni telefoniche era desumibile un’attività di spaccio rudimentale, domestica e solo con quattro clienti”. La Cassazione, ha motivato la decisione affermando espressamente che “in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, la fattispecie per cui, in seguito all’assunzione di droga, via sia stata la morte dell’acquirente, non di per sé causa di esclusione dell’attenuante generica di cui all’articolo 73 del D.p.r. 309/90 per lo spacciatore”.

Corte di Cassazione, sentenza n.10175 del 12.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se ci sono condanne pesanti, il silenzio dei sacerdoti su confidenze importanti diventa del tutto “fuori luogo”. Nel caso in esame la Corte si è occupato del caso di un uomo (condannato con sentenza definitiva come mandante dell’omicidio di una coppia) il quale ha chiesto la revisione della sentenza sulla base di dichiarazioni rese, dopo nove anni dai fatti, dal cappellano del carcere dove era detenuto. Queste dichiarazioni lo avrebbero scagionato dimostrando la sua estraneità dei fatti. La Cassazione non ha ritenuto “attendibili” le dichiarazioni del sacerdote dato il notevole tempo trascorso tra la data in cui ebbe ad apprendere dei fatti e il momento in cui sono state poi riferite all’autorita’ giudiziaria. Nella parte motiva della sentenza si legge inoltre: “risulta che il sacerdote sin dal 1997 venne in possesso delle confidenze” di un detenuto “e da allora ebbe inizio il travaglio di coscienza del prelato che si concluse poi con l’inserimento della sua testimonianza nella istanza di revisione nel maggio 2006”. Su ciò Corte afferma che “le confidenze non erano state raccolte dal sacerdote nel corso di una confessione, circostanza che avrebbe pienamente giustificato il tormento, ma nel corso di colloqui avvenuti nel carcere ai quali il sacerdote partecipava nella sua qualita’ di cappellano della casa circondariale”.

Corte di Cassazione, sentenza n.10164 del 12.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che giudicare una donna inadatta a un posto di lavoro solo in virtù della sua appartenenza al sesso femminile può costare un condanna per diffamazione. Nel mirino della Corte è finito un brano di un intervista ad un sindacalista il quale affermava , riferendosi alla guida di un carcere, che “sarebbe meglio una gestione al maschile”. Frase sufficiente da sola a far scattare la condanna per diffamazione sia dell’intervistato sia dell’intervistatore e aggravata dal tenore offensivo del titolo che recitava: “Carcere: per dirigerlo serve un uomo”. Secondo la Corte “si tratta di una dichiarazione certamente lesiva della reputazione della direttrice del carcere trattandosi di un riferimento assolutamente gratuito, sganciato dai fatti, e che costituisce una mera valutazione, ripresa a caratteri cubitali nel titolo, nel quale si puntualizza proprio la necessità(sottolineata dal verbo servire) di affidare la direzione del carcere comunque ad un uomo” Per la Cassazione dunque va censurata con la condanna “la critica sganciata da ogni dato gestionale e basata solo su un gratuito apprezzamento, contrario alla dignità della persona perché ancorato al profilo ritenuto decisivo, che deriva dal dato biologico dell’appartenenza all’uno o all’altro sesso”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5081 del 02.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non è colpevole del reato di diffamazione il giornalista che relaziona su intercettazioni che poi si rilevano false. Per la Corte, rileverebbe l’involontarietà dell’errore: infatti, il giornalista, scagionando un noto gruppo editoriale del Paese – va esente da responsabilità non in virtù della mera verosimiglianza dei fatti narrati, ma solo a seguito dell’avvenuta dimostrazione dell’involontarietà dell’errore, dell’avvenuto controllo, con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all’urgenza di informare il pubblico, della fonte e dell’attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati.

Corte di Cassazione, sentenza n.9667 del 10.03.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che una persona sottoposta a indagini può essere “spiata” con il sistema di rilevamento satellitare senza che sia necessaria un’autorizzazione preventiva del giudice. Per la Corte è legittimo il pedinamento di indagati tramite i segnali di spostamento trasmessi dai loro cellulari. In particolare secondo la Corte il “pedinamento” Gps, ha una “limitata intrusione nell’altrui sfera privata” e può quindi essere sottratto a una disciplina severa come quella prevista per le intercettazioni. Sempre in virtù della limitata intrusione – conclude la Cassazione – si puòò dire a meno anche del via libera del Pm per l’acquisizione dei tabulati e procedere all’utilizzazione dei tracciati.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8996 del 05.03.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che i funzionari che ostentano inerzia al lavoro possono finire sotto processo. Nello specifico la Corte ha chiarito che e’ reato manifestare un “perdurante e patologico rifiuto di esercitare i doveri del proprio status e del proprio ufficio”. E’ stata così convalidata dalla Sesta sezione penale della Corte una condanna ad un anno di reclusione per rifiuto di atti d’ufficio e per interruzione di pubblico servizio nei confronti di un ufficiale giudiziario che, affermando di essere oberato dal lavoro aveva rifiutato di effettuare notifiche, facendole tal volta con ritardi di mesi o addirittura di anni. La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che “il rifiuto di atti di ufficio non sanziona penalmente la generica negligenza o la scarsa sensibilita’ istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo, per la tutela dei beni pubblici, rispetto ai quali gli sono state conferite proprio quelle funzioni”.

Corte di Cassazione, sentenza n.8286 del 01.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se la prostituta non viene pagata per la sua prestazione sessuale, il cliente può essere condannato per violenza sessuale, ovvero per stupro. Per la Corte la vicenda non può quadrarsi in quella fattispecie particolare nella quale la donna risulta consenziente all’inizio del rapporto sessuale, per poi, manifestare il proprio dissenso a continuarlo, visto che, nel caso in esame, la vittima aveva già manifestato all’imputato di essere solo in attesa del pagamento del dovuto, per l’attività alla stessa prestata, come in origine concordato tra le parti. Insomma, in mancanza di un pagamento in denaro la donna non aveva alcuna intenzione trascorrere momenti di intimità con il cinquantenne. Non sussiste dubbio continua la Corte che l’imputato avesse piena coscienza e consapevolezza del sopruso che stava consumando in danno della donna: il comportamento di costui – si legge nella sentenza – ne costituisce prova, in occasione della richiesta al portiere dell’albergo di distruggere le schede di permanenza nell’hotel dove, evidentemente, era avvenuto l’incontro. Ciò osserva la Suprema Corte, evidenzia il desiderio dell’imputato di non lasciare traccia della permanenza, circostanza spiegabile solo con lo scopo di precostituirsi la possibilità di una futura negazione, che non avrebbe avuto senso se fossero consumati rapporti consensuali e non imposti.

Corte di Cassazione sentenza n. 8537 del 01.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’imprenditore che porta in detrazione gli assegni familiari senza corrisponderli ai propri dipendenti è punibile per truffa e non per semplice evasione contributiva. Per la Corte la fittizia esposizione di somme non corrisposte al lavoratore induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio realizzando in questo modo un ingiusto profitto, tipico del reato di truffa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4869 del 01.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il provvedimento di proroga del trattenimento pre-espulsivo di un cittadino extracomunitario nei centri di accoglienza può essere disposto solo se viene garantita allo straniero un’effettiva assistenza legale. Per la Corte nelle disposizioni poste dal Dlgs n. 286 del 1998 a regolare il trattenimento pre-espulsivo dello straniero nei centri preposti è prevista la garanzia della difesa e del contraddittorio espressamente “per l’adozione dell’ordinanza di convalida e implicitamente, ma non meno certamente, per l’emissione del provvedimento di proroga del trattenimento stesso”.

Corte di Cassazione, sentenza n.8006 del 01.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la frase “Sei disonesta, ti faccio vedere i sorci verdi” si può essere senza commettere reato. Con la sentenza in esame la Corte ha sdoganato l’espressione “sei disonesta ti faccio vedere i sorci verdi”, censurata invece dal procuratore generale, che aveva fatto ricorso contro l’assoluzione del giudice di pace di Nuoro perché a suo avviso, l’espressione usata conteneva sia un’ingiuria sia una minaccia. La Corte invece considera l’epiteto disonesta, pronunciato nel corso di una lite sorta per motivi di interesse, non lesivo dell’onore e del decoro ma il semplice risultato di una “plausibile animosità di un legittimo sfogo mirato a contrastare le avverse ragioni”. Bocciata anche la lettura minacciosa della frase riferita ai sorci verdi: un’espressione che deriva da un disegno con tre topolini riprodotto sulla fusoliera dei trimotori “Savoia-Marchetti” emblema ai tempi del fascismo delle coraggiose e fortunate imprese e degli aviatori della 205 squadriglia aeronautica famosa per la trasvolata Roma-Rio de Janeiro. La frase era intesa, interpreta la Suprema Corte, a manifestare l’intento di usare tutti i mezzi possibili per affermare il proprio diritto a riavere indietro un appartamento oggetto del contendere.

Corte di Cassazione, sentenza n.7651 del 25.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il patto elettorale stretto tra politica e mafia fa scattare il reato di concorso esterno nell’associazione criminale solo se il risultato del sodalizio porta a un consolidamento della cosca.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7092 del 22.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il cittadino straniero condannato a sei anni di reclusione inflitta nel suo paese per violenza sessuale non basta a mantenerlo in carcere in Italia in attesa di estradizione. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di un giovane rumeno che chiedeva di essere rimesso in libertà in vista del rimpatrio per scontare la pena decisa dal tribunale interno per violenza carnale. La Cassazione ha, infatti, scartato l’ipotesi del rischio di fuga, l’unica che potesse giustificare il persistere della custodia cautelare in carcere. I giudici di piazza Cavour, discostandosi dalla scelta della Corte d’Appello di Torino che aveva escluso la scarcerazione, hanno evidenziato che il pericolo di fuga deve essere accertato in base a elementi concreti e specifici e non semplicemente desunto da un possibile desiderio di sottrarsi a una consistente condanna. Il dato decisivo che fa accantonare alla Corte l’ipotesi che il condannato possa decidere per la latitanza, nel radicamento del cittadino rumeno in Italia, Stato in cui svolge un’attività lavorativa e dove ha costituito una famiglia. Elementi sufficienti a far pensare che possa essere rispettato l’obbligo, assunto a livello internazionale, di assicurare la consegna del cittadino rumeno al governo che l’ha richiesta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5876 del 18.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che una parola di troppo nei confronti dei figli offende anche i genitori che sono responsabili della loro educazione. Con tale principio la Corte ha convalidato una condanna per lesioni personali e ingiuria nei confronti di un uomo accusato tra le altre cose di aver offeso una ragazza in presenza del padre. L’uomo nel corso del giudizio si era difesa affermando che le offese maggiori erano rivolte alla ragazza che però non lo aveva querelato. La Corte ha respinto le richieste dell’imputato facendo notare che con riferimento alle offese rivolte alla ragazza, ”un ulteriore aspetto di offensivita’ e’ stato fondatamente individuato anche nelle espressioni che, pur attingendo in via diretta la figura della figlia del querelante, tuttavia si sono risolte anche in una lesione della reputazione del padre, chiamato in causa quale genitore della ragazza e quindi persona responsabile della formazione e della educazione della medesima”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4971 del 08.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in materia di favoreggiamento alla latitanza di persona condannata per associazione a delinquere di stampo mafioso, l’aggravante prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, contestata in relazione al reato di favoreggiamento, può essere ritenuta sussistente sempre che si dimostri che il latitante svolga un ruolo apicale nell’associazione mafiosa. Infatti non vi è dubbio che in tal caso l’aver favorito la latitanza di un soggetto che riveste un ruolo apicale lascia desumere che l’agente abbia operato al fine di agevolare l’associazione contribuendo in modo significativo a preservarne i vertici. Al contrario tale aggravante non può ritenersi sussistente ove sia favorita la latitanza di un semplice affiliato per ragioni di amicizia, di parentela o di affinità mancando in tal caso il fine di agevolare l’associazione e la consapevolezza di fornire un contributo al perseguimento dei fini della stessa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6377 del 16.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’ex marito non può dire lo 007 e introdursi a casa della moglie, in via di separazione per trafugare, fotocopiare e poi restituire, documenti da produrre nell’udienza per lo scioglimento del matrimonio. La Corte di Cassazione, ha condannato per violazione di domicilio un signore assolto dall’accusa di furto, mossa dalla sua ex consorte, dal Gup di Forl. Il giudice per l’udienza preliminare aveva scelto la via della clemenza, partendo dal presupposto che gli atti fotocopiati, presentati il giorno della causa a sostegno delle richieste per l’accordo patrimoniale, erano stati ritrovati al loro posto. Il james bond in questione poteva dunque essersi limitato a fotografare i documenti senza spostarli, operazione che esclude il furto, oppure poteva averli presi il tempo strettamente necessario per acquisirne una copia, ipotesi che farebbe scattare un furto di “serie b”, messo in atto per il godimento temporaneo della cosa e punibile solo su querela. Di parere diverso sono stati i giudici della Cassazione che, tralasciando la tesi del furto, difficilmente dimostrabile, hanno scelto l’incontestabile reato della violazione di domicilio. Per entrare in possesso delle copie, l’ex marito intraprendente, era di sicuro dovuto entrare in casa e non aveva un titolo per farlo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5408 del 15.02.2010)

La Corte di Cassazione con la senteza in esame ha precisato che per un disoccupato la vera priorità cercare lavoro e si tratta di una priorità che precende anche l’obbliogo di presentarsi per la firma dalla polizia giudiziaria. Con questa motivazione la Corte ha ridotto da 3 a 1 giorno (e precisamente la domenica) l’obbligo di firma a cui era stato sottoposto un 40enne nei cui confronti era stata decretata la misura dell’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria. L’uomo, essendo disoccupato, si era rivolto alla Cassazione chiedendo di essere esentato dall’obbligo di firma nei giorni feriali per potersi impegnare nella ricerca del lavoro. La sesta sezione penale della Corte ha accolto la sua richiesta disponendo che solo la domenica dovrà rirmare mentre negli altri giorni sarà libero di dedicarsi alla ricerca di un lavoro.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n.17967 del 11.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il solo superamento dei limiti di esposizione delle onde elettromagnetiche non è sufficiente a provare il reato di inquinamento. In particolare la Corte ha specificato che perché scatti la contestazione del reato è necessario provare l’idoneità nelle onde di “offendere o molestare le persone”. In base a questo principio la Corte ha annullato il sequestro preventivo di un impianto di telefonia mobile in seguito a una rilevazione del Cria che aveva evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla normativa in tema di ambiente. Nella relazione tecnica era stata inoltre aggiunta la notizia del peggioramento delle condizioni di salute di due condomini. Il collegio di piazza Cavour, nell’annullare il sequestro, specifica che il reato contestato all’ente gestore non è configurabile astrattamente in base al semplice superamento dei valori soglia, ma deve essere supportato dalla prova della pericolosità per l’uomo delle emissioni. Nel caso specifico – sottolinea la Corte – la perizia accolta dal tribunale di merito era stata fatta al di fuori del contraddittorio e smentita da successive verifiche, anche in sede civile. Gli ermellini bollano dunque come non corretto l’operato del tribunale del riesame di Napoli per aver accolto la tesi dei condomini senza dare alcun rilievo alle posizioni della società ricorrente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17574 del 07.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preicsato che preside e professori sono responsabili degli incidenti di cui sono vittime i loro alunni mentre escono da scuola, anche se avvengono fuori dai confini dell’istituto.

Corte di Cassazione, sentenza n.17672 del 07.05.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha stabilito che dare del pazzo al proprio datore di lavoro, non integra il reato di diffamazione. Il caso ha riguardato un avvocato, collaboratore di uno studio legale che, nel commentare una nota inviata dall’ufficio contabilità alle segreterie e, essendo in forte disappunto con la stessa, diceva ai colleghi: basta, ho deciso, io con l’avvocato non ci parlo.E’ un pazzo, vuole restare circondato da leccaculo, bene ci resti pure. La Corte ha sottolineato la valenza diffamatoria del termine leccaculo precisando che tale colorita espressione non era rivolta al capo ma ai propri colleghi di studio sempre pronti a qualsivoglia direttiva del capo dello studio. E che per questo, l’avvocato non può essere punito, non avendo i colleghi sporto querela. Il termine pazzo, pur essendo un concetto poco elegante, non ha valenza diffamatoria, essendo entrato nel linguaggio parlato di uso comune come i termini scemo e cretino.

Corte di Cassazione, sentenza n.17542 del 05.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rischia una condanna per violenza sessuale il padre che impone il test di verginità alla figlia. La Corte si è occupata del caso di un padre Torinese che in collera per il fatto che sua figlia avesse degli atteggiamenti sessualmente troppo disinvolti l’aveva sottoposta ad un “rudimentale” test della verginità Per umiliare sua figlia e verificare se avesse perso la verginità l’aveva denudata e aveva fugacemente introdotto le dita della mano nella vagina. Denunciato dalla figlia l’uomo veniva assolto in primo grado mentre in appello veniva condannato alla una pena di 8 mesi di reclusione per il solo reato di violenza privata. E’ ora intervenuta la Suprema Corte che ha bacchettato i giudici di merito ed ha accolto il ricorso della Procura diretto a far configurare l’atto come una vera e propria violenza sessuale. Secondo la Procura ”l’esplorazione vaginale su donna non collaborativa non solo non puo’ produrre alcun risultato certo” ma non esclude che “l’uomo, sebbene fortemente contrariato dalla presunta disdicevole condotta della figlia, avesse agito su impulso sessuale”. La terza sezione penale della Corte accogliendo il ricorso della Procura ha chiarito che ”la configurabilita’ del reato sessuale e’ stata esclusa dando decisivo rilievo al contesto in cui l’atto sessuale e’ stato compiuto dal quale si desumerebbe che lo stesso fosse diretto e volto a umiliare la figlia per la sua leggerezza nei costumi ma cio’ non esclude la valenza prevaricatoria del gesto sessuale potendo l’intento punitivo essere conseguito con modalita’ meno invasive della liberta’ di determinazione del soggetto passivo”. La sentenza è stata dunque annullata e si dovrà procedere a un nuovo esame del caso

Corte di Cassazione, sentenza n. 10636 del 03.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preicstao che prima di convalidare l’espulsione il giudice di pace deve esprimersi “sul concreto pericolo, prospettato dall’opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di espulsione nel paese di origine, pericolo concreto che, se accertato, avrebbe comportato una situazione ostativa all’espulsione dello straniero”; così opinando gli Ermellini di Piazza Cavour hanno sancito che il Giudice di Pace di Caserta, nel deliberare in merito al ricorso presentato da un cittadino originario della Liberia non in possesso di permesso di soggiorno (che si era visto negare lo status di rifugiato dall’apposita Commissione Centrale), avrebbe dovuto attenersi alla misura di protezione umanitaria racchiusa nell’art. 19 della Legge denominata “Bossi – Fini”. Ora sarà interessante assistere a come la giurisprudenza dei Giudici di Pace calerà il principio nella prassi. L’onere di allegazione delle condizioni ostative all’espulsione od al respingimento come dovrà essere calibrato

Corte di Cassazione, sentenza n. 10880 del 05.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che va precluso il ricongiungimento familiare allo straniero condannato per reati di droga. Secondo la Corte la condanna blocca la possibilità di riunificare la famiglia anche in assenza della prova certa che il condannato rappresenti una minaccia attuale e concreta all’ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato. Si tratta, infatti, ha spiegato la Corte, di due condizioni ostative (condanna penale e minaccia all’ordine pubblico) tra loro alternative e non cumulative anche per lo straniero che faccia richiesta di ammissione in Italia per ricongiungimento familiare.

Corte di Cassazione, sentenza n.16733 del 03.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non commette il reato di estorsione l’imprenditore che subordina l’assunzione degli ex dipendenti della ditta a cui subentra, alla rinuncia a eventuali crediti derivanti dal vecchio contratto. La Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, esclude il reato di estorsione, configurato invece in primo grado, a carico del titolare di una ditta di pulizie che aveva messo come condizione per riassordire i dipendenti dell’appalto uscente, quella di rinunciare al Tfr e ad altre spettanze retributive dovute dal precedente datore di lavoro. Un paletto che, secondo il tribunale di Reggio Calabria, rappresentava una “coercizione” della volontà dei lavoratori e assumeva la connotazione del reato di estorsione. Lettura esclusa dagli ermellini, che sottolineano il mancato obbligo da parte del vincitore di appalto di assumere i vecchi dipendenti e dunque, a maggior ragione, quello di pagare le pendenze della precedente “gestione”. La richiesta avanzata rientra, secondo la Suprema corte, nella normale dialettica contrattuale in cui entrambe le parti cercano di ottenere le condizioni più favorevoli.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12822 del 02.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di millantato credito anche chi non indica espressamente i nomi dei funzionari o degli impiegati con i quali sostiene di poter intraprendere la mediazione. Non solo. Il reato sussiste anche quando l’iniziativa non parte da colui che vanta il credito presso il pubblico impiegato, ma da colui che dovrebbe corrispondere il denaro. Lo hanno stabilito le Sezioni unite decidendo sul ricorso di un uomo di un piccolo comune nel cunese che aveva promesso a un commerciante che lo avrebbe aiutato ad ottenere l’autorizzazione ad aprire un circolo ricreativo, attraverso i suoi contatti presso l’amministrazione comunale. La Suprema Corte, risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha quindi affermato che “per integrare la fattispecie del millantato credito è irrilevante che l’iniziativa parta dalla persona cui è richiesto di corrispondere il denaro o l’utilità neppure è richiesto che l’agente indichi nominativamente i funzionari o impiegati che devono essere comprati o remunerati”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9037 del 13.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che risponde dell’aggressione il padrone del pitbull che ha morso chi, trovando il cancello aperto, è entrato nel giardino dove il cane è legato. Infatti secondo la terza sezione civili di Piazza Cavour solo “il caso fortuito” esclude la responsabilità dei padroni in caso di aggressioni da parte del proprio cane. Sul punto la Suprema corte richiama una decisione dell’anno scorso, la n. 11570, con la quale aveva affermato che, riporta il sito Cassazione.net,”non è configurabile il caso fortuito, cioè al caso imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale, idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario (o dell’utilizzatore) dell’animale, nell’ipotesi in cui un cane, legato per mezzo del guinzaglio al corrimano delle scale di accesso ad una stazione della metropolitana e lasciato incustodito, si avventi contro una persona anziana in atto di sorreggersi al medesimo corrimano per scendere le scale, facendola cadere e provocandole lesioni, a nulla rilevando che la vittima avesse la possibilità di evitare l’animale seguendo un percorso diverso da esso”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10022 del 01.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il pusher che finisce sotto processo può ottenere uno sconto di pena anche nel caso in cui il suo cliente sia deceduto proprio a causa della droga che gli aveva fornito. Nella parte motiva della sentenza la Suprema Corte chiarisce che “in tema di attivita’ illecite concernenti gli stupefacenti, l’evento morte dell’acquirente, in conseguenza dell’assunzione di droga ceduta, non costituisce, di per se’, elemento ostativo all’applicazione della circostanza attenuante della lieve entita’ del fatto”.

Corte di Cassazione, sentenza n. n. 14603 del 13.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chi si improvvisa infermiere senza averne l’abilitazione non commette il reato di esercizio abusivo della professione a patto che si tratti di un’attività saltuaria, non retribuita e svolta solo per sopperire alla carenza di personale infermieristico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha annullato un doppio verdetto di condanna ed ha assolto una coordinatrice di una casa di riposo che, pur non essendo infermiera, aveva svolto attività tipicamente infermieristiche. Nella sentenza della sesta sezione penale della Corte i Giudici spiegano che la donna aveva tentato di praticare un prelievo ematico e in altre occasioni aveva effettuato iniezioni insuliniche o intramuscolo ai pazienti ricoverati. Il caso era finito in tribunale e la coordinatrice veniva condannata (in primo e in secondo grado) per esercizio abusivo della professione di infermiera. Ora Piazza Cavour ha ribaltato i verdetti facendo notare che le mansioni esercitate dall’imputata “ove eseguite non a titolo professionale ma per sopperire saltuariamente alla carenza del personale infermieristico, rispettando le cadenze, i tempi e le modalita’ stabilite dal medico, non integrano il reato” punito dall’art. 348 C.P.. Oltretutto spiegano i supremi Giudici, la coordinatrice aveva svolto queste attivita’ che “generalmente si praticano in via di automedicazione” gratuitamente e “in mancanza temporanea di personale sanitario”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13596 del 12.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere condannato per ingiuria l’avvocato che dice Non esco fuori, mi denunci pure, e prima di indossare quella divisa paghi i suoi debitià Il legale aveva avuto un alterco con il pubblico ufficiale, che doveva saldargli una parcella, addetto a uno sportello davanti al quale era in fila. Gli ermellini non hanno accolto la tesi sostenuta dall’avvocato, di aver agito in seguito a una provocazione del vigile urbano, che a suo parere aveva rallentato lo scorrimento della fila, dando la precedenza ad altre attività solo per fargli dispetto. L’avvocato aveva a quel punto lasciato il suo posto in coda e risposto all’invito del vigile a lasciare l’ufficio ricordandogli il debito che aveva con lui.Secondo la Suprema Corte l’atteggiamento del vigile aveva provocato un’indistinta condizione di disagio per tutti gli utenti in fila ed era stato troppo generico per considerarlo rivolto solo all’avvocato. Il legale pertanto aveva offeso ingiustamente il pubblico ufficiale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8068 del 30.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che anche le telefonate mute integrano il reato di molestie. La vicenda arrivata fino in Cassazione l’esito del ricorso proposto da un giovane che usava tempestare, con più di cento chiamate al giorno, la sua ex finanziata. Il giovane aveva inutilmente tentato di provare che anche se le chiamate partivano dal suo numero, questo fatto non poteva essere la prova della sua colpevolezza. Gli Ermellini hanno stabilito che per integrare il reato previsto dall’art. 660 del codice penale basta il fatto del disturbo provocato dagli squilli e quindi ci sarebbe stata la consumazione del reato anche con telefonate mute. Per smontare l’eccezione sollevata dall’imputato, i giudici hanno infine chiarito che è massima di esperienza che il telefono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione”. Infine, non solo il giovane è stato condannato alle spese processuali ma anche a pagare una multa di mille euro per aver fatto perdere tempo alla giustizia.

Corte di Cassazione,Sezioni Unite sentenza n. 13426 del 09.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che le intercettazioni dichiarate inutilizzabili, perché acquisite in violazione della legge, non possono essere prodotte in nessun giudizio, neppure per l’applicazione delle misure cautelari. Le sezioni unite dirimono il contrasto giurisrudenziale tra due opposti orientamenti in merito alle intercettazioni dichiarate inutilizzabili. Alcune sezioni della Cassazione avevano con le loro sentenze imboccato la strada dell’inutilizzabilità parziale, dichiarando l’impossibilità di portare nel dibattimento le prove raccolte nel mancato rispetto della normativa vigente, affermando per possibilità di utilizzarle – se non raccolte in violazione delle norme cosituzionali – nei giudizi disposti per l’applicazione delle misure di prevenzione. Il secondo orientamento, quello a cui hanno aderito le sezioni unite, bolla invece come totalmente inutili gli elementi probatori assunti contro le regole. La scelta di lasciare le intercettazioni illegittime non solo fuori dal processo penale, ma anche dall’udienza di convalida delle misure cautelari è confortata, sottolineano le sezioni unite, anche dalla giurisprudenza di Strasburgo. La Corte dei diritti dell’Uomo ha, infatti, in diverse occasioni, censurato la norma italiana che prevede la camera di consiglio per l’applicazione delle misure cautelari, reputandola in contrasto con l’articolo 6 della Convenzione che attribuisce a ogni persona il diritto a un esame pubblico della sua causa in un tempo ragionevole e da parte di un tribunale indipendente e imparziale. Garanzie che la “segretezza” della camera di consiglio farebbe venire meno. Sulla scia di Strasburgo si possa anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n.93 del 2010, ha sancito il diritto, su richiesta dell’interessato, al procedimento per l’applicazione dell’applicazione delle misure cautelari in Tribunale o in corte d’Appello con un rito a porte aperte

Corte di Cassazione, sentenza n. 11891 del 30.03.2010

La Corte di Cassazione,con la sentenza in esame ha stabilito che commette un reato il datore di lavoro che minaccia il licenziamento a un dipendente che non accetta di svolgere l’attività ,avorativa fuori del normale orario di servizio. Il caso ha riguardato un capo reparto che, riprendeva un impiegata per non aver accettato di svolgere l’attività lavorativa fuori dal normale orario di servizio, asserendo che l’avrebbe messa a fare del lavoro molto pesante o con macchinari difficili da utilizzare di modo che sarebbe stata costretta a licenziarsi per non stressarsi e prospettandole, con la minaccia di licenziamento, un ingiusto danno. Secondo la Suprema Corte, tale comportamento, integra i reati di minacce e di violenza privata. Per tale motivo, il capo reparto è stato condannato al pagamento di una multa di 51 euro e, al risarcimento dei danni alla lavoratrice

Corte di Cassazione, sentenza n. 9225 del 30.3.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha spiegato che costituiscono il reato di violenza privata le avances del capo alle sue dipendenti, abusando del ruolo di superiore gerarchico. Il reato di cui all’articolo 610 Cp si configura infatti perché la vittima è costretta a subire ingiuste vessazioni, che inducono non solo sofferenza e malessere ma anche concreti pregiudizi alla sua serenità sul lavoro e alle sue aspirazioni di carriera

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.12823 del 02.04.2010

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza in esame ha precisato che solo una formale dichirazione di incompetenza determina l’inefficacia della misura cautelare che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti. questo l’orientamento scelto dalle sezioni unite penali chiamate a stabilire se l’ordinanza cautelare emessa dal giudice della convalida sia soggetta alla perdita di efficacia prevista dall’articolo 27 del Cpp, anche in assenza di una formale declaratoria di incompetenza, quando il logo dell’arresto o del fermo è diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10400 del 25.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che un comportamento petulante e ripetuto per suscitare la carità di un prelato può costare una condanna penale, per il reato di molestie. Con tale principio la Corte che ha colvalidato la condanna inflitta ad una famiglia rea di avere disturbato uun prelato apponendo cartelli sulla cancellata della curia e richiedendo insistentemente colloqui per chiarire la vicenda relativa allo sfratto da un campetto di calcio che i due coniugi gestivano e che costituiva la loro unica fonte di reddito. La coppia aveva anche seguito il prelato (all’epoca anche vescovo) nelle chiese dove andava a dire la messa e più volte andavano a suonare al campanello della curia. In una occasione era presente anche la figlia della coppia che veniva quindi coinvolta bella vicenda giudiziaria. Il caso finiva in tribunale e si concludeva con la condanna dell’intera famiglia per molestie. In Cassazione gli imputati hanno cercato di dimostrare di non avere avuto aluna intenzione di “molestare” o di “offendere” il vescovo essendo il loro unisco scopo quello di “di fare lievitare l’aspetto caritatevole proprio della funzione degli ecclesiastici”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12433 del 30.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il dolo eventuale non può essere ravvisato da un semplice motivo di sospetto ma è necessaria una situazione fattuale tale che, dal punto di vista soggettivo, renda pressoché inequivocabile la provenienza illecita del bene acquistato. Le Sezioni Unite intervengono su entrambi gli orientamenti presenti in Cassazione rispetto alla valutazione e all’applicazione dell’articolo 712 del Codice penale, individuando una soluzione alternativa per cui sono i motivi di sospetto tipizzati, e non il sospetto, che caratterizzano l’incauto acquisto. E’ necessaria – chiariscono i giudici – una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire.

Corte di Cassazione,Sezioni Unite, sentenza n. 12067 del 29.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il soggetto che sia persona offesa e insieme indagato non può assumere l’ufficio di testimone se non dopo che nei suoi confronti sia stata emessa una sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto. Per la Corte a Sezioni Unite La disciplina limitativa della capacità testimoniale – si legge nella pronuncia – di cui all’articolo 197, comma 1, lettere a) e b), all’articolo 197 bis e all’articolo 210 del Codice di procedura penale, non è applicabile alle persone sottoposte a indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione.

Corte di Cassazione, sentenza n.11945 del 26.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere condannato per stalking lo sconosciuto che, con una certa regolarità di apposta davanti alla scuola o all’abitazione di una dodicenne molestandola verbalmente e lanciandole dei baci. La corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, classifica come stalking gli atti persecutori che sono in grado di produrre nella vittima tre stati d’animo ben individuati: un perdurante stato di ansia o di paura, un fondato timore per la propria incolumità per quella a cui si è effettivamente legati e, per finire, la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. Tre effetti che i giudici hanno, in base alle testimonianze, riscontrato nella minore molto spesso seguita nei suoi spostamenti da casa a scuola da un uomo che le rivolgeva sguardi insistenti, baci, apprezzamenti e inviti a salire a bordo del suo furgone. Quanto basta per indurre nella bambina sia lo stato di ansia sia il timore per la propria incolumità intanto da farle manifestare l’intenzione di non frequentare più scuola.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione -Sezione III Sentenza 13/04/ 2015 n. 14951

Sanzioni penali per chi interviene su un immobile vincolato, anche se si tratta di opere che ottengono successivamente l’autorizzazione del Sovrintendente. Lo sottolinea la Cassazione penale con sentenza 14951 del 13 aprile 2015, relativa ad un edificio nel centro storico di Trieste. L’amministratore dell’edificio aveva fatto sostituire due serrande ed alcuni dispositivi elettrici di chiusura realizzando un foro nella facciata, montando poi infissi grigliati di aerazione senza l’autorizzazione della sovrintendenza. Ne è scaturita un’azione penale che ha condotto la condanna dell’amministratore anche se, nel frattempo, era stata ottenuta l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori, qualificando questi ultimi come compatibili con il vincolo.

La Cassazione penale distingue infatti tra sanzioni contenute nella Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/2004), separando gli abusi su beni paesaggistici rispetto agli interventi sui beni culturali. I beni paesaggistici sono quelli indicati nell’articolo 136 del predetto Codice, ad esempio quelli che ricadono nelle fasce di rispetto dal mare o da corsi d’acqua e quelli sottoposti a tutela dei piani paesaggistici. I beni culturali, invece (articolo 10 Dlgs 42) sono specifici immobili o mobili appartenenti allo Stato o a soggetti pubblici, tra i quali le raccolte dei musei, pinacoteche, gallerie, gli archivi, raccolte librarie, i beni di interesse artistico, storico, archeologico specificamente vincolati (con singoli decreti) ed ogni altro bene che abbia riferimento alla storia politica, militare, letteraria, artistica e scientifica, compresi manoscritti autografi, carte geografiche, fotografie, ville, parchi e giardini, navi ed architetture rurali.

Corte di cassazione Sezioni unite penali Sentenza 14/04/2015 n. 15232

Nelle udienze camerali, il mancato accoglimento della richiesta di rinvio da parte del legale che si astenga per uno sciopero di categoria comporta una nullità a regime intermedio della sentenza, non essendo l’assistenza del difensore obbligatoria. Tuttavia, il diritto al rinvio non sorge qualora la richiesta provenga unicamente dal difensore della parte civile, o persona offesa, e non anche dall’avvocato dell’indagato, dovendosi privilegiare la scelta di perseguire la celerità del processo. Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali con la sentenza 15232/2015 fissando due principi di diritto.

Il diritto al rinvio – Per la Suprema corte, dunque, «in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione». Tuttavia, prosegue la sentenza, «trattandosi di una ipotesi in cui l’assistenza del difensore non è obbligatoria, il mancato accoglimento della richiesta di rinvio comporta una nullità della sentenza per mancata assistenza dell’imputato ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180, cod. proc. pen.: nullità da considerarsi a regime intermedio e non assoluta ex art. 179, primo comma, cod. proc. pen.».

La difesa dell’indagato – Nel caso in esame, però, il difensore degli indagati aveva revocato la dichiarazione di astensione ed aveva espressamente chiesto la trattazione del processo nel merito. A fronte di questa manifestazione di volontà la riproposizione della dichiarazione di astensione da parte dei soli difensori delle persone offese, non da diritto al rinvio. Infatti, chiarisce la Cassazione, affermando un secondo principio di diritto: «Nelle udienze penali, a partecipazione del difensore facoltativa, l’astensione dei difensore della parte civile o della persona offesa, prevista dall’art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione degli avvocati pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 gennaio 2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell’imputato o dell’indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento».

Corte costituzionale sentenza 26/03/ 2015 n. 48

Per gli indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, la previsione del carcere come unica misure per soddisfare le esigenze cautelari è incostituzionale. Siamo, infatti, di fronte ad un reato diverso rispetto all’«associazione mafiosa» vera e propria, per il quale la «pericolosità sociale» può essere fronteggiata anche con misure più blande quali i domiciliari.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale, sentenza 48/2015, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

La vicenda – Il caso è stato sollevato dal Gip del tribunale di Lecce investito dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari dal difensore di un uomo sottoposto ad indagini per concorso esterno per aver messo a disposizione dell’organizzazione le proprie cognizioni tecniche e le apparecchiature idonee all’individuazione di microspie collocate dalla polizia giudiziaria. Per il giudice rimettente però le esigenze cautelari pur non essendo venute meno «potrebbero essere, tuttavia, adeguatamente soddisfatte con la misura meno gravosa degli arresti domiciliari», idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione di fatti. Ma la norma non consentiva l’accoglimento della richiesta richiedendo obbligatoriamente l’assoluta mancanza di esigenze cautelari.

La motivazione – La Consulta premesso che il concorrente esterno «è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio», rileva che non è neppure ravvisabile quel vincolo di «adesione permanente» al gruppo criminale che legittima «il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria, quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell’indiziato con l’ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità».

Del resto il “supporto” del concorrente esterno può risultare anche meramente episodico, o addirittura unico: «circostanza che rende ancor meno giustificabile tanto la totale equiparazione del concorrente esterno all’associato, quanto l’omologazione delle diverse modalità concrete con cui il concorso esterno è suscettibile di manifestarsi, ai fini dell’esclusione di qualunque possibile alternativa alla custodia carceraria come strumento di contenimento della pericolosità sociale dell’indiziato».

Infine, conclude la Corte, «è significativo» che la giurisprudenza di legittimità abbia già differenziato le posizioni dell’associato e del concorrente esterno con riguardo alle esigenze cautelari. Mentre, infatti, nel caso dell’associato, «la presunzione di pericolosità sociale cede solo di fronte alla dimostrazione della rescissione definitiva del vincolo di appartenenza al sodalizio»; nel caso del concorrente esterno «il parametro per superare la presunzione è diverso e meno severo, rimanendo legato alla prognosi di non reiterabilità del contributo alla consorteria» (Cassazione 2014, n. 9478).

Cassazione penale sez. II sentenza 11/03/2015 n. 10766

1. Con sentenza del 12.3.2012 il Tribunale di Palermo dichiarò S.G. responsabile del reato di truffa e – concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti – lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 100.00 di multa, pena sospesa.
2. L’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 27.2.2014, confermò la pronunzia di primo grado.
3. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l’assunto secondo il quale S. sarebbe l’unico beneficiario dell’illecito non tiene conto della deposizione del teste Falletta che ha riferito di non aver controllato se la sottoscrizione fosse di S. o della moglie e se la domanda fosse falsa; non può desumersi alcuna prova dalla mancata impugnazione dell’annullamento del decreto di riconoscimento delle provvidenze poichè non risulta che sia stato notificato all’imputato;
2. violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto contestato ai sensi dell’art. 316 ter c.p. in quanto l’artificio contestato (la formazione del verbale della commissione medica falso) non ha influito sulla formazione della volontà dell’ente erogante non essendo stato preso in considerazione dalla Prefettura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha argomentato che, comunque, beneficiario della pensione per invalidità civile è stato S.G. e sulla scorta di tale considerazione ha ravvisato il concorso di S..
In tale motivazione non vi è alcune manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato l’utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l’omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21609 del 18/02/2009 dep. 25/05/2009 Rv. 244539. In motivazione la Corte ha evidenziato la necessità di valutare, ai fini della qualificazione giuridica del fatti, la rilevanza, e le conseguenze in ordine alle determinazioni dell’ente pubblico, di elementi come la natura fittizia dell’ente richiedente, la presentazione di fatture materialmente false e di documenti oggetto di rendiconto presentati anche ad altro ente, il silenzio serbato dall’imputato sull’aver ricevuto “aliunde” entrate riconducibili alle medesime iniziative).
Nel caso in esame la falsa dichiarazione di una situazione di invalidità accompagnata da documentazione falsa integra il delitto di truffa.
L’affermazione che il verbale falso non sia stato utilizzato è priva di qualunque prova.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
4. Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini, dal momento che – secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte – l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).
5. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2015

Cassazione penale , SS.UU. sentenza 17.03.2015 n. 11170

Il caso e la questione di diritto
Il Primo Presidente della Corte, con decreto del 6 maggio 2014, aveva assegnato alle Sezioni Unite uno dei due ricorsi trasmessigli dal magistrato delegato al cd spoglio, ovvero all’esame preliminare dei ricorsi, nel caso assegnati alla quinta sezione della Corte, che aveva rilevato che due ricorsi ponevano la questione della tutela dei terzi in buona fede che, vantando crediti nei confronti del fallimento, avrebbero potuto subire un pregiudizio in caso di sequestro, e successiva confisca, di parte della massa fallimentare.
Ciò in quanto il Primo Presidente della Corte aveva condiviso le osservazioni delle difese, che avevano richiesto preventivamente che la trattazione dei casi fosse riservata alle Sezioni Unite sussistendo un contrasto in materia.
Il tema era stato in qualche modo trattato anni addietro dalle Sezioni Unite, con le sentenza 24 maggio 2004, dep. il 9 luglio 2004, n. 22951, su ricorso della curatela fallimentare in proc. Focarelli.
In quella occasione la corte aveva precisato in primis che la curatela fallimentare non è “terzo estraneo al reato”, in quanto il concetto di appartenenza di cui all’art. 240 comma 3 cod. proc. pen. ha una portata più ampia del diritto di proprietà, così che dovesse intendersi per terzo estraneo al reato soltanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione dello stesso o all’utilizzazione dei profitti derivati.
La decisione aggiungeva inoltre che la sentenza che dichiara il fallimento priva la società fallita dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti a quella data, assoggettandoli alla procedura esecutiva concorsuale finalizzata al soddisfacimento dei creditori, anche se tale effetto di spossessamento non si traduce in una perdita della proprietà, in quanto la società resta titolare dei beni fino al momento della vendita fallimentare.
Per quanto attiene più specificamente al tema che era stato devoluto all’attenzione della Corte nel caso in esame, la decisione aveva affermato la legittimità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita e appartenenti ad un’impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia stata instaurata la relativa procedura concorsuale, a condizione che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, desse motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare.
In quella occasione la Corte aveva anche precisato che:
a) il sequestro probatorio può legittimamente essere disposto su beni già appresi al fallimento e, se anteriore alla dichiarazione di fallimento, conserva la propria efficacia anche in seguito alla sopravvenuta apertura della procedura concorsuale, trattandosi di una misura strumentale alle esigenze processuali, che persegue il superiore interesse della ricerca della verità nel procedimento penale;
b) il sequestro conservativo previsto dall’art. 316 cod. proc. pen., in quanto strumentale e prodromico ad una esecuzione individuale nei confronti del debitore ex delicto, rientra, in caso di fallimento dell’obbligato, nell’area di operatività del divieto di cui all’art. 51 l. fall., secondo cui dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento;
c) il sequestro preventivo c.d. impeditivo, previsto dall’art. 321 comma 1 cod. proc. pen., di beni appartenenti ad un’impresa dichiarata fallita è legittimo, a condizione che il giudice, nel discrezionale giudizio sulla pericolosità della res, operi una valutazione di bilanciamento del motivo di cautela e delle ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori, anche attraverso la considerazione dello svolgimento in concreto della procedura concorsuale;
d) il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare, prevalendo l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente “pericoloso” in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato.
La posizione della più recente giurisprudenza
Ma le conclusioni della sentenza Focarelli, che si era occupata di un caso di confisca facoltativa, e non di quella ex art. 19, d.lgs n. 231/2001, non aveva potuto evitare il formarsi di un diverso e comunque rilevante contrasto.
Negli anni successivi le sezioni semplici della Corte avevano avuto modo di sostenere che la obbligatorietà della confisca nei casi previsti dall’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n. 356, siccome stabilita non in funzione della intrinseca pericolosità delle cose da confiscare, ma soltanto del loro legame con chi ha subito condanna per determinati delitti, non impediva che, qualora dette cose, nell’ambito di procedimento penale per taluno di tali delitti, fossero state oggetto di sequestro preventivo in vista appunto della loro assoggettabilità a confisca obbligatoria e fosse sopravvenuto il fallimento dell’imputato, il curatore del fallimento potesse chiedere ed ottenere l’autorizzazione alla loro vendita ed alla conseguente distribuzione del ricavato ai creditori concorsuali.
Ciò in quanto anche in tal caso si dava luogo alla realizzazione della finalità perseguita dal legislatore, costituita dallo spossessamento del condannato; con l’avvertenza che il giudice, in tal caso, era tenuto a esercitare un più rigido e penetrante controllo onde acquisire la ragionevole certezza che i beni che sarebbero stati da confiscare non ritornassero surrettiziamente in altro modo, attraverso prestanomi o con altri fraudolenti accorgimenti, nella diretta o indiretta disponibilità del condannato medesimo.
La necessità di approfondire ai massimi livelli le questioni sottese aveva indotto il Primo Presidente a condividere le perplessità avanzate dal magistrato assegnatario, ed a fissare l’udienza dello scorso 25 settembre 2014, per vedere risolta la questione.
La decisione delle sezioni unite
Le sezioni unite penali della Corte hanno dato puntuale risposta ai quesiti sottesi alla soluzione della questione, che può essere compitamente sintetizzata come segue: se, per disporre il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente a norma dell’art. 19, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, con riferimento ai beni di pertinenza della massa attiva di un fallimento, il giudice penale possa limitarsi ad accertare la confiscabilità dei cespiti, senza prendere in considerazione le esigenze tutelate dalla procedura concorsuale, o debba invece procedere ad una valutazione comparativa tra le ragioni di questa, e segnatamente dei creditori in buona fede, e quelle afferenti alla pretesa punitiva dello Stato e, in quest’ultimo caso, se la verifica delle ragioni dei singoli creditori, al fine di accertarne la buona fede, debba essere compita dal giudice penale o, invece, dal giudice fallimentare, eventualmente in applicazione analogica della disciplina dei sequestri di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd codice antimafia).
La motivazione della Corte muove dall’analisi del citato art. 19 del decreto legislativo 231 evidenziando come questo disciplini una connessione funzionale tra la misura cautelare reale e la confisca simile a quella di cui all’art. 321, comma 2 bis, c. p. p., così che il regime del sequestro segue quello della confisca.
Questa poi ha natura di vera e propria sanzione principale, obbligatoria ed autonoma allorchè viene disposta in danno di un ente ritenuto responsabile di un illecito amministrativo dipendente da reato, stante lo stretto rapporto tra responsabilità accertata e sanzione, con una qualificazione certamente innovativa (anche i dubbi relativi alla confisca per equivalente sono stati superati nel senso del riconoscimento della natura di sanzione principale).
La emanazione del sequestro preventivo sarà pertanto compito del Gip e quella della confisca del giudice della cognizione, con la conseguenza che saranno costoro a dovere valutare se eventuali diritti vantati da terzi siano o meno stati acquisiti in buona fede, atteso che non può essere che il giudice che deve disporre il sequestro o la confisca a dovere selezionare i beni da escludere perché da restituire al danneggiato o perché di terzi in buona fede.
Così la verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare.
Ove il terzo non abbia avuto modo di fare valere i propri diritti in sede cognitiva (come in caso non conoscenza del procedimento) le istanza andranno rivolte al giudice dell’esecuzione penale.
La Corte ha poi sottolineato come le finalità dei due vincoli, quello fallimentare e quello penale, siano del tutto differenti e non configgenti, in quanto lo stesso articolo 19 cit. prevede che siano salvaguardati i diritti dei terzi acquisiti in buona fede, senza porre limiti temporali alla prova della acquisizione del diritto, in quanto è possibile che al terzo venga riconosciuta l’acquisizione in buona fede dopo la confisca (come di fatto avviene in caso di apertura della procedura fallimentare, ove il diritto del terzo viene riconosciuto alla chiusura della procedura).
Le sezioni unite hanno poi affermato il principio per il quale il curatore fallimentare non è legittimato a proporre l’impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 per mancanza di interesse.
Ciò in quanto il curatore fallimentare, soggetto gravato da un munus pubblico, di carattere prevalentemente gestionale, non può agire in rappresentanza dei creditori, i quali prima della conclusione della procedura non sono titolari di alcun diritto sui beni e quindi privi di qualsiasi titolo restitutorio sui beni, né è titolare in proprio di alcun diritto sui beni. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

1. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati assegnati alle Sezioni Unite può essere così riassunta: “Se, per disporre il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente a norma del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19, comma 2, con riferimento a beni di pertinenza della massa attiva di un fallimento, il giudice penale possa limitarsi ad accertare la confiscabilità dei cespiti, senza prendere in considerazione le esigenze tutelate dalla procedura concorsuale, o debba invece procedere ad una valutazione comparativa tra le ragioni di questa, e segnatamente dei creditori in buona fede, e quelle afferenti alla pretesa punitiva dello Stato e, in quest’ultimo caso, se la verifica delle ragioni dei singoli creditori, al fine di accertarne la buona fede, debba essere compiuta dal giudice penale o, invece, dal giudice fallimentare, eventualmente in applicazione analogica della disciplina dei sequestri di prevenzione di cui al titolo IV del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia)”.
Va peraltro subito avvertito che interferiscono con tale tematica i problemi, della legittimazione e dell’interesse concreto del curatore fallimentare a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19; i quali sono da risolvere precisando quale sia il rapporto, alla luce della legislazione vigente in materia, tra la procedura fallimentare ed i provvedimenti di sequestro e confisca adottati ai sensi del citato art. 19.
2. Prima di affrontare detti problemi, è tuttavia opportuno prendere le mosse, per la sua diretta riferibilità alla natura degli addebiti su cui si fonda il provvedimento impugnato, dalla questione posta con il primo motivo, che, pur essendo fondata, non può condurre, per le ragioni che in seguito saranno esposte, all’accoglimento dei ricorsi.
Tale questione attiene alla dedotta mancanza di un reato presupposto, a seguito della modifica del capo F della rubrica, riferito alla posizione della Uniland, da reato societario a bancarotta impropria societaria determinata dalla apertura prima della procedura di concordato preventivo e poi dalla declaratoria di fallimento della predetta società, necessario per disporre il sequestro.
Il problema non riguarda la Housebuilding, perchè il capo R contestato alla società è rimasto invariato, come pure il capo Q – aggiotaggio societario – che costituisce il delitto presupposto.
Quanto alla Uniland, il capo F contestato agli indagati veniva modificato dal P.M. dopo la dichiarazione di fallimento della società in bancarotta societaria e, tra le altre violazioni si specificava che la condotta era diretta anche a commettere il reato sub N, ovvero la manipolazione del mercato, reato quest’ultimo, però, mai specificamente contestato alla Uniland, perchè il capo F- bis attribuito alla società contestava il reato di cui all’art. 2632 c.c. – formazione fittizia di capitale – e conteneva un generico richiamo al capo F. In ogni caso e senza alcuna pretesa di completezza, che non sarebbe nemmeno opportuna, tenuto conto del tenore della decisione, sembra il caso di porre in evidenza che la giurisprudenza, con il consenso unanime della Dottrina, ha individuato, nell’interpretare il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 2, – secondo il quale “l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto” – oltre alle norme che contengono l’elenco dei reati presupposto che legittimano l’affermazione di responsabilità degli enti, la necessità di un doppio livello di legalità.
E’ necessario, cioè, che il fatto commesso dagli organi apicali dell’ente sia previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso e che tale reato sia previsto nel tassativo elenco dei reati presupposto, dai quali soltanto può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001.
Questa interpretazione appare corretta perchè dal complesso delle norme del D.Lgs. n. 231 del 2001, emerge che il sistema italiano, a differenza di altri ordinamenti giuridici, non prevede una estensione della responsabilità da reato alle persone giuridiche di carattere generale, coincidente cioè con l’intero ambito delle incriminazioni vigenti per le persone fisiche, ma limita detta responsabilità soltanto alle fattispecie penali tassativamente indicate nel decreto stesso.
Una tale impostazione è stata seguita dalla Terza Sezione penale (sent. n. 41329 del 07/10/2008, Galipò, Rv. 241528) in tema di reati ambientali prima che ad alcuni di essi venisse collegato l’illecito amministrativo dell’ente con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ed è stata confermata dalle Sezioni Unite (sent. n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv 258646) in tema di reati tributari non previsti nei tassativi elenchi del più volte citato decreto 231 del 2001 (vedi anche per una particolare applicazione del principio indicato Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013, Riva Fi.Re s.p.a., Rv. 257789).
Con più specifico riferimento alla vicenda Uniland, di particolare interesse è una decisione della Suprema Corte (Sez. 2, n. 41488 del 29/09/2009, Rimoldi) che ha escluso che in caso di ritenuto reato complesso si potesse scomporre tale reato al fine di fare derivare, da una parte artificialmente separata della condotta posta in essere ed isolatamente riguardata, quelle conseguenze sanzionatorie che solo da essa, e non invece da quella globalmente considerata dalla legge, conseguirebbero.
Una siffatta operazione – nel caso considerato si versava in ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato e frode fiscale e si era ritenuta la prevalenza per specialità di tale ultimo reato non previsto nel catalogo dei reati presupposto – si tradurrebbe, invero, nella applicazione di una misura sanzionatoria per una ipotesi criminosa che non la contempla, con conseguente violazione del principio di stretta legalità, che contraddistingue anche l’ordinamento della responsabilità degli enti.
Quella esaminata dalla Seconda Sezione è certamente una ipotesi analoga a quella in discussione perchè il delitto di bancarotta impropria societaria assorbe il reato societario – nel caso di specie manipolazione del mercato, peraltro mai contestato all’ente, al quale, invece, era stato contestato il reato di formazione fittizia di capitale – ed assume una connotazione del tutto propria e particolare, essendo necessario che quella condotta abbia cagionato o aggravato il dissesto della società dichiarata fallita.
Peculiarità a cui non sfugge, come è stato efficacemente sottolineato (vedi Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv.
252804) nemmeno l’elemento psicologico perchè in tema di bancarotta societaria, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.
Le specificità e peculiarità del delitto di bancarotta societaria, che assorbono completamente il reato societario, non consentono l’ardita operazione di scomposizione della condotta di bancarotta contestata per far derivare dal reato societario, compreso nel catalogo dei reati presupposto a differenza della bancarotta societaria, la responsabilità amministrativa della società.
Nè a risultati diversi si potrebbe pervenire facendo riferimento al principio di autonomia della responsabilità degli enti sancito dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 8, principio non affermato nel provvedimento impugnato, ma nell’ordinanza del 20 luglio 2013 del Tribunale di Bologna, pure pronunciata nei confronti della Uniland, ma costituente oggetto di diverso procedimento incidentale.
Il citato articolo 8, in effetti, non consente la divaricazione tra il delitto contestato alla persona fisica e quello chiamato a fungere da presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente.
Tale norma, infatti, si limita soltanto a prevedere l’insensibilità del processo contra societatem alla mancata identificazione o alla non imputabilità della persona fisica e all’estinzione del reato- presupposto per causa diversa dall’amnistia.
Insomma l’importante è che un reato di quelli compreso nel catalogo dei reati presupposto sia stato accertato e sia riferibile ad uno dei soggetti indicati dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, anche se poi manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di uno di tali soggetti.
Il riferimento al principio di autonomia della responsabilità degli enti è, quindi, destituito di fondamento.
3. Venendo ora al denunciato contrasto in ordine al rapporto tra i provvedimenti di sequestro e confisca del profitto del reato e procedura fallimentare quando i provvedimenti di sequestro/confisca riguardino beni di pertinenza della massa attiva di un fallimento, deve rilevarsi che, come messo in evidenza dai ricorrenti, esso appare effettivamente apprezzabile sulla base del panorama giurisprudenziale.
3.1. La sentenza Focarelli delle Sezioni Unite, n. 29951 del 24/05/2004, esaminando il caso di un sequestro preventivo disposto in funzione della confisca facoltativa prevista dall’art. 240 c.p., comma 1, sul profitto di delitti tributari e truffe ai danni dello Stato commessi in forma organizzata, affrontò la questione così enunciata, oggetto di un contrasto di giurisprudenza: “se sia consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa di beni provento di attività illecita dell’indagato e di pertinenza di impresa dichiarata fallita”.
Le Sezioni Unite risolsero il contrasto escludendo, pur in mancanza di una previsione legislativa, la radicale insensibilità del sequestro alla procedura concorsuale, affidando al potere discrezionale del giudice la conciliazione dei contrapposti interessi, ovvero di quelli propri della tutela penale (impedire che i proventi di illecito potessero giovare all’indagato) e di quelli tipici della procedura concorsuale (tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare).
Quindi, secondo la sentenza Focarelli, il sequestro penale non sarebbe precluso a condizione che il giudice dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori.
A fondamento della decisione la sentenza poneva alcune condivisibili considerazioni sul rilievo pubblicistico degli interessi perseguiti dalla procedura concorsuale, come è lecito desumere anche dalla Relazione ministeriale alla legge fallimentare, e sul ruolo del curatore fallimentare, quale emerge dalle fonti del suo potere, dalle finalità istituzionalmente collegate al suo agire e dai controlli che presidiano la sua attività gestoria, che non deve essere considerato, quindi, come un soggetto privato che agisca in rappresentanza o sostituzione del fallito e/o dei creditori, ma piuttosto come organo che svolge una funzione pubblica nell’ambito della amministrazione della giustizia, incardinato nell’ufficio fallimentare a fianco del tribunale e del giudice delegato.
Inoltre la sentenza Focarelli rilevava che non è possibile, in linea astratta, escludere che lo spossessamento determinato dalla procedura concorsuale assorba la funzione del sequestro preventivo penale, che è quella di evitare che il reo resti in possesso delle cose che sono servite a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, contemperandola con la garanzia dei creditori sul patrimonio dell’imprenditore fallito.
Istanza quest’ultima alla quale non può essere indifferente l’ordinamento penale (come rilevato non solo dalla citata sentenza, ma anche da autorevoli precedenti, quali Sez. U, n. 9 del 18/05/1994, Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini e Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti) quando la presunzione di pericolosità sottesa alla misura di sicurezza inerisca non alla cosa illecita in sè ma alla relazione che la lega al soggetto che ha commesso il reato.
Nell’esaminare, poi, le diverse ipotesi di sequestro e confisca, la sentenza Focarelli escludeva che in ipotesi di confisca obbligatoria vi fossero margini di discrezionalità per il giudice, e chiariva che le finalità del fallimento non sono in grado di assorbire la funzione assolta dal sequestro prevalendo la esigenza preventiva “di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente pericoloso in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato; sicchè le ragioni di tutela dei terzi creditori sono destinate ad essere pretermesse rispetto alla prevalente esigenza di tutela della collettività”.
3.2. Ma le conclusioni della sentenza Focarelli, che, come si è già notato, si era occupata di una ipotesi di confisca facoltativa e, comunque, non attinente alla confisca prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, lungi dal risolvere il contrasto giurisprudenziale, hanno posto i presupposti per altro ed ancor più delicato contrasto.
Ed, infatti, la conclusione, che, comunque, costituiva un obiter rispetto al thema decidendum, in ordine alla insensibilità della confisca obbligatoria agli interessi dei creditori e, quindi, alla procedura concorsuale sembrava essere attenuata dal riferimento, in un successivo passaggio della motivazione, alla necessità “di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente pericoloso”.
Ora è noto che dal legislatore sono previste ipotesi di confisca obbligatoria – uno dei casi è proprio quello della confisca D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 19, come meglio si dirà – che non hanno per oggetto cose intrinsecamente pericolose, ovvero gli oggetti di cui all’art. 240 c.p., comma 2, n. 2.
Si è verificata, pertanto, una divaricazione tra chi ha ritenuto che le Sezioni Unite avessero inteso legare il principio della insensibilità assoluta al fallimento alla configurazione legislativa, facoltativa o obbligatoria, della confisca, o avessero, invece, tenuto conto della natura, intrinsecamente pericolosa o meno, del bene che ne forma oggetto.
3.3. Senza alcuna pretesa di completezza, anche perchè, come si vedrà, la soluzione del problema avverrà per ragioni diverse da quelle che hanno originato il contrasto di giurisprudenza, appare opportuno dare conto della giurisprudenza formatasi sul punto.
Stando a un indirizzo, che ben può ritenersi prevalente, ciò che conta al fine di stabilire la insensibilità o meno al fallimento della confisca è la natura della res.
Secondo la sentenza Sorrentino (Sez. 3, n. 20443 del 02/02/2007, Rv 236846) pronunciata in tema di sequestro finalizzato alla confisca D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, la funzione della confisca obbligatoria prevista dalla norma citata è simile a quella della confisca facoltativa di cui all’art. 240 c.p., comma 1, perchè si vuole impedire che il reo possa commettere ulteriori reati; quindi non trattandosi di res pericolose in sè bisogna tenere conto della procedura concorsuale di analogo rilievo pubblicistico; naturalmente vi è la necessità che il curatore fallimentare agisca con particolare rigore, essendo poi il giudice a compiere le necessarie valutazioni in ordine alla effettiva compatibilità tra le esigenze della prevenzione penale ed il concreto svolgimento della procedura concorsuale.
La sentenza Arconte (Sez. 1, n. 20216 del 01/03/2013, Arconte, Rv 256256), sempre in materia di confisca ex art. 12 sexies, segue l’indirizzo della Sorrentino, precisando che il giudice, nel compiere le sue valutazioni, deve acquisire la ragionevole certezza che attraverso la procedura concorsuale i cespiti non rientreranno nella diretta o indiretta disponibilità del condannato.
Prescindendo dalle particolarità del caso trattato e dal riferimento alla disciplina delle fasi di gestione e liquidazione del patrimonio aziendale confiscabile e confiscato contenuta nel ed codice antimafia, la sentenza Lu.fra trasporti s.r.l. (Sez. 6, n. 49821 del 17/10/2013, Rv 258579) pronunciata in tema di prevenzione antimafia si muove nel solco della sentenza Sorrentino.
La sentenza Grassi, pronunciata in tema di sequestro e confisca per equivalente ex artt. 322 ter e 640 quater c.p., (Sez. 2, n. 31990 del 14/06/2006, Rv 235129), dopo avere confermato il principio dettato dalla sentenza Focarelli che in caso di confisca obbligatoria il sequestro di cose pericolose è insensibile al fallimento, ha precisato che il profitto diretto del reato è insensibile al fallimento trattandosi di beni oggettivamente pericolosi data la loro pertinenza al reato, mentre la confisca per equivalente va trattata come la Focarelli tratta la confisca facoltativa trattandosi di una misura sanzionatoria consistente in un prelievo pubblico a compensazione di un profitto illecito.
Di grande rilievo è poi l’affermazione della sentenza Grassi secondo cui la pretesa dello Stato deve trovare tutela nell’ambito della procedura fallimentare per il rilievo pubblicistico degli interessi perseguiti da tale procedura.
Si tratta certamente di pronunce di interesse, ma che riguardano materie affini e non direttamente i provvedimenti di sequestro e confisca adottabili ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19.
3.4. Due sentenze della Quinta Sezione penale, invece, si occupano specificamente del sequestro per equivalente disciplinato dal citato art. 19.
La prima (Sez. 5, n. 33425 del 08/07/2008, Fazzalari, Rv 240559) segue l’indirizzo della Focarelli precisando che i beni oggetto di confisca per equivalente non sono intrinsecamente pericolosi e che spetta, quindi, al giudice dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare.
La sentenza Fazzalari afferma, inoltre, che la confisca per equivalente prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 2, diversamente da quella del profitto diretto di cui al primo comma sarebbe prevista come facoltativa in virtù del termine “può” contenuto nella disposizione.
Quest’ultima costituisce affermazione isolata e non condivisibile perchè, a tacere di altri pur importanti argomenti, di cui poi si dirà, il dato lessicale “può” valorizzato dalla sentenza segnala non la facoltatività o discrezionalità, ma il carattere eventuale della confisca per equivalente in relazione alla non scontata sussistenza dei due presupposti attinenti alla impossibilità di procedere alla confisca diretta e alla necessità di individuare altri beni appartenenti all’ente responsabile.
Di grande interesse è la seconda sentenza della Quinta Sezione (n. 48804 del 09/10/2013, Cur. Fall. Infrastrutture e servizi, Rv 2577553) che trova le ragioni del necessario bilanciamento delle esigenze di tutela penale e quelle dei creditori nel dettato del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, che fa salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; ebbene – ha affermato tale sentenza – terzo in buona fede rispetto alle vicende personali del fallito è certamente il curatore, come pure i creditori insinuati.
L’interesse della sentenza è costituto dal corretto tentativo di trovare la soluzione del problema nella disposizione normativa specifica che disciplina l’istituto della confisca in danno degli enti, mentre non appare condivisibile, come meglio si dirà, la drastica affermazione che il curatore ed i creditori insinuati siano i terzi in buona fede indicati dalla norma per il semplice fatto che essi non sono certamente titolari di “diritti acquisiti sui beni”.
3.5. A tale prevalente indirizzo se ne è contrapposto altro che, nel disciplinare i rapporti tra sequestro/confisca e fallimento ha, invece, dato rilievo alla natura della confisca.
Su questa linea si sono espresse essenzialmente tre pronunce: le prime due (Sez. 6, n. 31890 del 04/03/2008, Bruno, Rv 241013; e Sez. 1, n. 16783 del 07/04/2010, Profilo, Rv 246994), in materia di prevenzione antimafia, affermano che la res confiscabile è per presunzione assoluta pericolosa perchè frutto di attività illecita, cosicchè, trattandosi di confisca obbligatoria, se ne deve affermare la insensibilità al fallimento in attuazione del principio dettato dalla più volte citata sentenza Focarelli; la seconda sentenza, poi, dopo aver negato al curatore fallimentare dell’impresa alla quale appartengono i beni confiscabili il diritto di intervenire nel procedimento di prevenzione patrimoniale, ha riconosciuto allo stesso la possibilità di proporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento di sequestro.
La terza decisione ascrivibile a tale minoritario indirizzo è stata, invece, pronunciata proprio in tema di sequestro disposto ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 (Sez. 6, n. 19051 del 10/01/2013, Curatela fall. Soc. Tecno Hospital s.r.l., Rv 255255).
Tale decisione, dopo avere riconosciuto alla confisca del profitto nei confronti dell’ente la natura di sanzione principale ed autonoma anche quando si tratti di confisca per equivalente di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 2, ed averne, conseguentemente, affermato la obbligatorietà, trattandosi di profitto ottenuto illecitamente in quanto derivante da reato, ha dichiarato, in ossequio all’obiter della sentenza Focarelli, la assoluta insensibilità del sequestro finalizzato a confisca obbligatoria alla procedura fallimentare.
4. Per risolvere i problemi derivanti dal rapporto tra il sequestro/confisca D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 19, e la procedura fallimentare è necessaria una impostazione diversa da quella seguita dalla sentenza Focarelli, che fondava le sue conclusioni sul presupposto, non condivisibile, della mancanza di disposizioni legislative in materia e sulla necessità, comunque, di contemperare le differenti e, per molti aspetti ritenute contrastanti, esigenze della tutela penale e dei legittimi diritti dei creditori.
Ed infatti non può parlarsi di assenza di disciplina, perchè, quantomeno per le ipotesi di sequestro/confisca in danno degli enti, il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, se approfonditamente analizzato, nella sua lettera e nella sua logica, consente sia una ricostruzione precisa dell’istituto del sequestro/confisca, sia una armonica soluzione del rapporto tra tale istituto e la eventuale procedura fallimentare a carico dell’ente.
Conviene, per esigenze di chiarezza e più rapida intelligenza dei problemi, riportare il testo del citato art. 19: “1. Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. – 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”.
4.1. Dalla lettura del testo emergono immediatamente con tutta evidenza la natura della confisca, così come configurata dal citato art. 19, e la stretta connessione funzionale tra la misura cautelare reale del sequestro e la confisca.
Il sequestro, previsto dall’art. 53, in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, è disciplinato, infatti, in prospettiva della futura confisca, anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato.
Si tratta di un connessione funzionale tra la misura cautelare reale e la confisca simile a quella disciplinata dall’art. 321 c.p.p., comma 2 bis, e, quindi, il regime del sequestro – obbligatorio o facoltativo – segue quello della confisca; è necessario, pertanto, esaminare brevemente tale ultimo istituto.
La confisca disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2001 è una vera e propria sanzione principale, obbligatoria ed autonoma, come è stato chiarito dalla giurisprudenza (ex multis Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Impregilo-Fisia Impianti; Sez. 2, n. 9829 del 16/02/2006, Miritello, Rv 233373; Sez. 6, n. 34505 del 31/05/2012, Codelfa) e dalla prevalente dottrina, quando venga disposta in danno di un ente ritenuto responsabile di un illecito amministrativo dipendente da reato; del resto è lo stesso D.Lgs. n. 231 del 2001, che all’art. 9, comma 1, lett. c), attribuisce natura sanzionatoria alla confisca.
Il più volte citato decreto, invero, dando attuazione alla Convenzione OCSE 17/12/1997 che all’art. 2, obbligava gli Stati aderenti ad assumere “le misure necessarie a stabilire la responsabilità delle persone morali” ha introdotto nel nostro ordinamento uno specifico e, per molti aspetti, innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi superando il tradizionale principio societas delinquere et puniri non potest; ne è derivata la individuazione di originali sanzioni interdittive, pecuniarie ed ablatorie, che fossero in stretto rapporto funzionale con la responsabilità accertata.
Restando nei limiti di ciò che è strettamente necessario alla presente decisione, bisogna ricordare che il sistema sanzionatorio previsto per gli enti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, fuoriesce dagli schemi tradizionali incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie e mira a stabilire uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare.
Rapporto quest’ultimo ravvisabile, quindi, non solo per la confisca del prezzo e del profitto del reato, ma anche per quella di valore prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 2, perchè, come efficacemente è stato rilevato (Sez. U, Impregilo – Fisia Italimpianti, già citata), “la confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato – presupposto, i cui effetti – appunto economici – sono comunque andati a vantaggio dell’ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire un profitto geneticamente illecito”.
La qualificazione della confisca come sanzione principale è certamente innovativa, dal momento che nel nostro sistema ordinamentale era stata, e lo è tuttora, variamente qualificata.
Se il codice Zanardelli, infatti, la elencava tra gli “effetti penali della condanna”, il codice Rocco la cataloga, con la previsione dell’art. 240 c.p., tra le misure di sicurezza patrimoniali, e la fonda, come precisato dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 1 del 22/01/1983, Costa) sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto e finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati.
Successivamente sono state introdotte nell’ordinamento ipotesi di confisca obbligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato; e sempre con l’obiettivo di impedire che l’autore del reato potesse godere del profitto dello stesso il legislatore ha, poi, previsto numerose ipotesi di confisca per equivalente nei casi in cui non fosse possibile aggredire il profitto diretto del reato. La natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca per equivalente risulta, quindi, evidente.
Va comunque detto che nello stesso testo legislativo sulla responsabilità degli enti la confisca assume funzioni diverse e, quindi, deve essere in diverso modo qualificata: se quella indicata dall’art. 9, comma 1 del citato decreto in relazione all’art. 19, si atteggia non solo per la espressione letterale usata dal legislatore, ma anche per la già descritta funzione sanzionatoria e specialpreventiva che alla stessa è demandata, come vera e propria sanzione amministrativa conseguente ad un reato, a quella prevista dall’art. 6, comma 5, del decreto in esame applicabile in ipotesi di assenza di responsabilità dell’ente, ad esempio, non può essere riconosciuta una funzione sanzionatoria proprio per la mancanza di responsabilità dell’ente.
4.2. L’applicazione della sanzione della confisca del prezzo o del profitto del reato prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, commi 1 e 2, non è lasciata alla discrezionalità del giudice, ma è obbligatoria.
E’, infatti, la legge che esplicitamente prevede che nei confronti dell’ente “è sempre disposta… la confisca del prezzo o del profitto del reato”; l’espressione letterale adoperata dal legislatore non si presta ad alcun equivoco: una volta accertato il reato presupposto e stabilita la responsabilità dell’ente, il giudice deve confiscare il prezzo e/o il profitto del reato.
D’altronde una tale soluzione discende dai principi generali, nel senso che una volta accertata la responsabilità di una persona per il reato contestatogli il giudice non può, nel nostro sistema penale – e la responsabilità degli enti è in buona sostanza modellata su quella penale – omettere di applicare la sanzione prevista dal codice o dalle leggi speciali, essendo la sua discrezionalità limitata alla sola misura della sanzione da infliggere al colpevole.
Del resto non conviene insistere sul punto perchè dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere l’obbligatorietà della sanzione della confisca D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 19, quando sia stata accertata la responsabilità dell’ente.
4.3. Qualche incertezza si è avuta soltanto per la ipotesi prevista dal più volte citato art. 19, comma 2, ovvero per la confisca di valore equivalente al prezzo o al profitto quando non sia possibile eseguire la confisca del profitto immediato.
La disposizione, che riproduce analoghe forme di confisca per valore introdotte nel nostro sistema per i reati contro la pubblica amministrazione – art. 322 ter c.p., – e per i delitti di truffa in danno dello Stato o di altri enti pubblici – art. 644 quater c.p. – (Sez. 6, n. 19051 del 10/01/2013, Curatela fall. Soc. Tecno Hospital, Rv 255255 ha sottolineato la perfetta omogeneità funzionale tra la confisca per equivalente contra societatem e quelle previste dal codice penale dagli artt. 322 ter, 640 quater e 644 c.p.), prevede senz’altro una ipotesi di confisca obbligatoria, come chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità e dalla unanime dottrina, fatta salva una opinione contraria.
L’equivoco è stato introdotto, come si è già notato, da una sentenza (Sez. 5, n. 33425 del 08/07/2008, Fazzalari), che per giustificare, o meglio nel tentativo di rinvenire un fondamento normativo alla ritenuta necessità di un raffronto tra le esigenze sanzionatorie e quelle dei creditori in ipotesi che i beni da sottoporre a sequestro facessero parte della massa attiva di una procedura concorsuale, ha ritenuto che il termine “può”, utilizzato dal legislatore all’art. 19, comma 2, Decreto n. 231 del 2001, stesse ad indicare la facoltatività della confisca di valore da tale norma prevista.
L’interpretazione della sentenza Fazzalari non appare corretta perchè, sotto il profilo lessicale il termine “può”, come è già stato posto in evidenza, segnala, non la facoltatività o la discrezionalità, ma il carattere eventuale della confisca per equivalente in relazione alla non scontata sussistenza dei due presupposti attinenti alla impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto ed alla necessità di individuare altri beni appartenenti all’ente responsabile.
Inoltre, sotto un profilo sistematico, proprio la confisca di valore ha chiari connotati sanzionatori, cosicchè sarebbe davvero singolare che alla affermazione di responsabilità dell’ente non seguisse, come doveroso, la prevista sanzione; la finalità del legislatore è, invero, quella di ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato, finalità che verrebbe frustrata dall’interpretazione in discussione, risultando favoriti gli enti più capaci di alienare e/o dissimulare i beni, e comunque, ì proventi illecitamente acquisiti.
Per concludere sul punto si deve, pertanto, ritenere che sia la confisca prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 1, sia quella di valore prevista dal comma 2, dello stesso articolo siano vere e proprie sanzioni principali ed obbligatorie (vedi sul punto, tra le tante, Sez. 6, n. 14973 del 18/03/2009, Azzano, Rv 243507;
Da tutte le precedenti considerazioni segue l’enunciazione dei seguenti principi di diritto:
“il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19”.
“La verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare”.
11. Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna delle ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.
Si omette la condanna delle ricorrenti al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della particolarità delle questioni e della peculiare novità della decisione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7392 del 19.02.2015

Sussiste la fattispecie di “disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone” di cui all’art. 659 c.p., se i rumori abbiano una tale intensità da arrecare disturbo ad una pluralità di persone.
Tale principio è stato enunciato dalla Suprema Corte relativamente al ricorso presentato dai proprietari di un cane, avverso la pronuncia con cui il Tribunale li aveva condannati ex art. 659 c.p., per non aver impedito il continuo abbaiare del loro animale.
Lamentavano i ricorrenti, appellandosi al principio della plurioffensività della condotta, come invece, nel caso in questione, ad essere disturbati fossero stati solo i vicini denuncianti, considerato che non esisteva altro nucleo abitativo nei pressi.
In proposito la Cassazione, concordando con l’interpretazione del ricorrente, ha puntualizzato come la rilevanza penale della condotta produttiva dei rumori, censurati come forma di disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, richieda l’incidenza sulla quiete pubblica, quale interesse che il legislatore intende qui tutelare.
Sicché i rumori e schiamazzi devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8170 del 24.02.2015

Commette reato di truffa aggravata e non di estorsione, colui che, al fine di trarre un ingiusto profitto, si spaccia per facente parte dell’Amministrazione finanziaria e induce il titolare di un’attività commerciale a consegnargli una somma di denaro, dietro minaccia di sottoporlo ad accertamento fiscale.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, 2^ Sez. Penale, con la sentenza in oggetto, rigettando le ragioni addotte dall’imputato avverso la sua condanna per il reato di cui all’art. 629 c.p..
Il ricorrente, in particolare, era stato condannato per aver indotto un commerciante – attribuendosi il falso stato di appartenenza all’Agenzia delle Entrate ed esibendo gli appositi distintivi – a farsi consegnare una determinata somma di denaro, minacciandolo, ove non avesse provveduto, di un imminente accertamento fiscale nei confronti della sua attività.
La Corte di Cassazione, annullando con rinvio la statuizione del provvedimento impugnato circa la qualificazione dei fatti contestati, ha ritenuto sussistere, nella fattispecie, il reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 c.p..

Corte di Cassazione, sentenza n. 5735 del 9.2.2015

Nell’esercizio di professioni rumorose, il mero superamento dei limiti di emissione fissati, si configura come illecito amministrativo di cui alla legge 447/95, mentre integra la contravvenzione penale di cui all’art. 659 comma 1 c.p., lo svolgimento delle attività, in modo tale da turbare la pubblica quiete.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, in rigetto del ricorso presentato dal gestore di una discoteca, condannato, a seguito di giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 659 comma 1 c.p..
Il ricorrente lamentava un’arbitraria riqualificazione dei fatti contestati, ricondotti, nell’imputazione originaria, nella fattispecie di cui al comma 2 medesimo art. 659 c.p..
Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha pertanto colto l’occasione per delineare in maniera più puntuale, previo ampio excursus normativo e giurisprudenziale, l’ambito di applicazione di ipotesi sanzionatorie aventi presupposti simili.
Ha stabilito, in particolare, la Suprema Corte che, con riferimento a mestieri o attività rumorosi, si configura il solo illecito amministrativo ex art. 10 legge 447/95, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione dalla medesima legge fissati.
Quando invece la condotta si concreti nella violazione di disposizioni e prescrizioni dettate dalle competenti autorità, sarà configurabile la contravvenzione sanzionata dall’art. 659 comma 2 c.p.
Infine, nel caso in cui il mestiere si svolga eccedendo le normali modalità di esercizio, in modo da turbare la pubblica quiete, sarà invece configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659, comma 1 c.p.
Nel caso di specie la Cassazione, dapprima escludendo la configurabilità del suddetto illecito amministrativo, ha riscontrato come l’attività di discoteca avvenisse spesso sino a tarda notte, ovvero ben oltre l’orario di cui all’autorizzazione amministrativa, in modo da arrecare turbamento al riposo ed alle occupazioni delle persone.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6075 del 10.02.2015

Il primario può incorrere nel reato di “rifiuto di atti urgenti” di cui all’art. 328 co. 1 c.p., se non provvede alla esatta formazione della cartella clinica, di cui è tenuto ad accertare completezza.
E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal responsabile di un reparto sanitario, condannato ex art. 328 co. 1 c.p., per aver omesso la compilazione di un rilevante numero di cartelle cliniche.
Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha confermato innanzitutto la qualificazione giuridica dei fatti contestati, pacificamente integranti la fattispecie di cui all’art. 328 c.p. (per cui ha tuttavia dichiarato l’intervenuta prescrizione).
Ciò, in considerazione della natura di atto pubblico della cartella clinica e della circostanza che la responsabilità della sua definitiva ed ufficiale formazione è rimessa al responsabile del reparto e nella specie, al primario, quale pubblico ufficiale tenuto, con la sua sottoscrizione, ad accertane la completezza e regolarità.
La Suprema Corte ha poi sottolineato la rilevanza della cartella clinica, avente la fondamentale funzione di ricostruire ex post, l’appropriatezza degli interventi effettuati sul paziente.
E’ dunque finalizzata a garantire il diritto alla salute nella sua accezione più ampia, inteso anche come dovere informativo nei confronti del paziente, circa quanto effettivamente eseguitogli e somministratogli durante il ricovero.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4949 del 03.02.2015

Il controllo sulla legittimità formale dei provvedimenti del Questore limitativi della responsabilità personale, si esaurisce con la convalida da parte del Gip, di modo che non possono più trovare accoglimento eventuali eccezioni di legittimità, proposte successivamente alla convalida medesima
E’ quanto ha disposto la Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto, rigettando il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello con cui veniva affermata la condanna penale di un soggetto, per non aver ottemperato ad un provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presenziare presso il Comando dei Carabinieri, in occasione di competizioni calcistiche.
Nella sentenza in esame, la Cassazione ha motivato il proprio rigetto, adducendo che, superata la necessaria fase di convalida giurisdizionale del provvedimento amministrativo dinnanzi al Gip, non sono più proponibili – come invece è avvenuto nel caso di specie – ulteriori eccezioni relative alla legittimità del provvedimento medesimo.
Ha specificato infatti la Suprema Corte, che in tema di reati concernenti l’inosservanza dei provvedimenti del Questore, impositivi del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e dell’obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia durante le manifestazioni medesime, il controllo sulla legittimità formale di essi, si esaurisce nella fase della convalida da parte del Gip.
Conseguentemente, l’omessa presentazione in tale sede, delle eccezioni relative alla legittimità del provvedimento di specie, o il rigetto delle stesse da parte del giudice e, poi, eventualmente, dalla Corte di Cassazione, attribuisce al provvedimento amministrativo convalidato, una sorta di giudicato interno, non più censurabile in sede cognitiva.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5315 del 04.02.2015

E’ violazione di domicilio se il marito, pur se inizialmente introdottosi nell’abitazione della ex moglie con il consenso di questa, vi rimanga, nonostante poi la donna lo abbia ripetutamente intimato ad allontanarsi.
La rilevanza penale della condotta non è esclusa, se i fatti sono stati principalmente ricostruiti in base alle dichiarazioni della “persona offesa”.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto, con cui è stato rigettato il ricorso dell’imputato avverso la pronuncia di condanna per il reato di violazione di domicilio.
Quest’ultimo censurava, in particolar modo, la ricostruzione e la valutazione dei fatti di reato, effettuata quasi esclusivamente in base alle dichiarazioni rese dalla ex moglie, e dunque, a suo dire, in modo tale da inficiare la ragionevolezza della decisione impugnata.
Invero, la Cassazione, nella sentenza in esame, ha stabilito come le dichiarazioni rese dalla “persona offesa” dal reato, non siano affatto dotate di “affidabilità ridotta”.
Necessitano in ogni caso di un controllo circa le capacità percettive e mnemoniche del dichiarante e circa la corrispondenza al vero dei fatti dichiarati, desumibile dalla linearità logica della esposizione; controllo che nella fattispecie, è stato effettuato in maniera esaustiva.
Sarebbe dunque emerso, dalle testimonianza della ex moglie, così come anche confermata dal carabiniere, che il marito, pur se introdottosi nell’abitazione con il consenso della donna, vi sarebbe poi rimasto contro la sua volontà.
A detta della Suprema Corte, la condotta integra pienamente la fattispecie della violazione di domicilio, essendosi il marito allontanato dalla suddetta abitazione solo a seguito dell’intervento coercitivo della polizia.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 4909 del 2.2.2015

L’impossibilità assoluta a comparire da parte del difensore per un impegno professionale in altro procedimento, può costituire, a determinate condizioni, un “impedimento legittimo”, anche ai fini del congelamento dei termini di prescrizione di un reato.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, con sentenza n. 4909 depositata il 2 febbraio 2015, in parziale annullamento della pronuncia impugnata.
La vicenda in questione, riguarda una richiesta di improcedibilità per il reato di diffamazione, per intervenuta prescrizione dello stesso.
La Corte d’Appello escludeva, dapprima, che fosse maturato il termine di prescrizione, in quanto i numerosi rinvii richiesti ed ottenuti dalla difesa dell’imputato, lo avevano fatto slittare di ben sette mesi.
Eccepiva tuttavia, il ricorrente, come tale slittamento dovesse essere piuttosto ridotto a soli 147 giorni, poiché alcuni degli ottenuti rinvii erano dovuti a legittimo impedimento della difesa, costretta a presenziare ad altri procedimenti.
Si è pertanto prospettato dinnanzi alle Sezioni Unite penali, il seguente quesito: “Se ai fini della sospensione del corso della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento, possa integrare un caso di “impedimento”, con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione”.
La Cassazione ha risposto affermativamente, specificando tuttavia che, affinché l’impedimento del difensore possa considerarsi legittimo ex art. 420 ter, comma 5, devono ricorrere alcune condizioni, da valutarsi da parte del giudice del rinvio.
Innanzitutto il difensore è tenuto a prospettare tempestivamente l’impedimento, appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni.
Deve inoltre indicare specificatamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione in un diverso processo e rappresentare l’assenza, in detto procedimento, di altro difensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare, sia a quello di cui chiede il rinvio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3789 del 27.01.2015

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, IV sezione penale, con sentenza n. 3789 depositata il 27 gennaio 2015, rigettando il ricorso di un’azienda che commercializzava scarpe recanti la dicitura “made in Italy”.
Le stesse venivano infatti progettate e prodotte in Italia, fatta eccezione per l’ultima parte della lavorazione, ovvero l’assemblaggio e cucitura dei pezzi, la quale veniva affidata ad altra società avente sede in Romania.
Ha affermato la Cassazione con la pronuncia in esame, come in tal caso debba considerarsi vietata l’etichettatura “made in Italy” nel prodotto in questione, in quanto tale da indurre in errore circa l’effettiva origine, provenienza e qualità dello stesso.
L’acquirente, infatti, sarebbe in tal modo portato a ritenere che la scarpa sia stata interamente concepita e fabbricata in Italia.
Eppure la fase di lavorazione compiuta all’estero – a detta della Cassazione – non è un segmento del ciclo produttivo di trascurabile rilievo, poiché, trattandosi di cucitura ed assemblaggio, è volta a conferire robustezza e stabilità alla scarpa e pertanto, a garantirne la qualità quale requisito essenziale per il compratore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 2502 del 21.01.2015

Il reato di maltrattamenti in famiglia non implica necessariamente quello di violenza sessuale, non essendo quest’ultimo il naturale sbocco del primo.
E’ quanto ha sostenuto la Suprema Corte con la senenza in oggetto, con cui è stata riformata la pronuncia della Corte d’Appello limitatamente alla condanna dell’imputato per il reato di violenza sessuale.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, le dichiarazioni rese dalla moglie, persona offesa, circa le vessazioni subite dal marito ed integranti il reato di maltrattamenti, hanno effettivamente trovato un riscontro nelle numerose e convergenti dichiarazioni testimoniali nonché nelle certificazioni mediche.
La stessa cosa non può dirsi, tuttavia, per quanto concerne la condotta integrante la violenza sessuale.
La Corte d’Appello – a detta della Cassazione – ha errato nel postulare, pur in assenza di un concreto supporto argomentativo, che il naturale sbocco dei maltrattamenti in famiglia sia necessariamente la violenza sessuale ai danni di taluno dei componenti del nucleo familiare.
Non può infatti presumersi l’esistenza di un reato, per il solo fatto che ne è stato commesso un altro, per di più neppure legato al precedente da un apprezzabile vincolo di progressione criminosa.
I reati in questione, tra l’altro, hanno modalità di condotta non necessariamente interferenti ed interessi tutelati non coincidenti tra loro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 856 del 12.01.2015

La Suprema Corte con la pronuncia in oggetto ha disposto la disapplicazione del foglio di via adottato dalla Questura a carico di una donna esercente la professione di prostituta.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto il presente provvedimento amministrativo illegittimo in quanto esclusivamente disposto sul presupposto dell’esercizio della prostituzione.
Viceversa, secondo i giudici di legittimità, il medesimo avrebbe dovuto basarsi su elementi concreti di fatto da cui dedurre che il soggetto interessato fosse dedito alla commissione di reati che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica e morale dei minorenni, la sanità e sicurezza pubblica, ai sensi della Legge 1423/1956.
Nel provvedimento in contestazione tuttavia non si faceva riferimento ad alcuna fattispecie di reato che giustificasse tale pericolosità sociale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 846 del 12.01.2015

E’ il principio enunciato dalla Suprema Corte, prima sezione penale, con la sentenza n. 846 del 12 gennaio 2015.
La pronuncia in questione prende le mosse dalla vicenda di uomo processato per aver incendiato lo studio professionale di un avvocato, che riteneva responsabile di avergli creato problemi nella realizzazione di alcuni reati edilizi.
In prima battuta, il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria presentata dall’Ordine professionale degli avvocati, asserendo che la sua legittimazione ad agire quale parte civile sarebbe potuta sussistere solo nel caso in cui, dal reato, fosse derivato un danno patrimoniale proprio di detto Ordine, non anche quando si trattasse di difendere, come nel caso in esame, gli interessi morali della categoria.
In sede di appello e, da ultimo, con la sentenza della Cassazione qui in esame, tale posizione è stata tuttavia ribaltata e, conseguentemente, è stato disposto il risarcimento del danno anche in favore dell’Ordine professionale, poiché gravemente danneggiato dal reato contestato.
Ha stabilito, in proposito, la Cassazione la piena legittimità ad agire degli Enti in generale, tutte le volte che, come nel caso di specie, per il loro sviluppo storico, per l’attività concretamente svolta e per la posizione assunta, facciano proprio, quale fine primario, quello di tutelare gli interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo dallo specifico reato considerato.
In particolare, la legittimazione dell’Ordine degli avvocati – a detta della Cassazione – derivava direttamente dall’art. 24 Cost. che sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa, cui si correla direttamente la libertà nell’esercizio del mandato difensivo.
Ed, infatti, un difensore minacciato o intimidito non avrebbe potuto garantire la pienezza della difesa dell’assistito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27535 del 30.12.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di diffamazione colui che pubblica sul sito web un comunicato con cui si dia atto dell’apertura di un’indagine a carico di un soggetto, senza contestualmente comunicare il successivo proscioglimento dello stesso.
Né vale ad escludere la fattispecie di diffamazione, il fatto che la notizia circa la chiusura dell’indagine a favore dell’indagato, sia stata resa in altra area tematica accessibile dallo stesso sito.
E’ necessario, infatti, che entrambe le notizie siano evidenziate nel medesimo contesto, ovvero, all’interno dello stesso comunicato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 53850 del 30.12.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell’arrestato all’udienza non è ostativo alla richiesta di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttismo.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 52117 del 16.12.2014

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che commette il reato di tentato furto colui che ruba la merce in un supermercato, sotto il controllo di un addetto alla sicurezza che anziché intervenire durante la sottrazione dei prodotti interviene una volta che il ladro ha superato le casse.
Per la Corte in tale fattispecie il reato non si è consumato in quanto la marce non esce dalla sfera di controllo del proprietario ed il ladro non ne ha la piena disponibilità.

Corte di Cassazione, sentenza n. 49995 del 1.12.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per la vendita di cibi scaduti non punibile il responsabile del punto vendita
Per la Corte il legale rappresentante od il gestore di una società è responsabile per le deficienze dell’organizzazione di impresa e per la mancata vigilanza sull’operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni

Corte di Cassazione, sentenza n. 50379 del 02.12.2014

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che il giudice non può espellere lo straniero, condannato per spaccio di stupefacenti, se è padre di un bimbo di sei mesi.
La misura di sicurezza dell’espulsione, giustificata dalla pericolosità sociale dello straniero, dunque, cede il passo rispetto alla tutela della famiglia, della paternità e, in particolare, al principio della responsabilità genitoriale.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Lo Studio Legale Parenti raccoglie e seleziona quotidianamente per i suoi visitatori le Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 50345 del 02.12.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di esercizio abusivo della professione l’avvocato che seppur ha superato l’esame di stato autentichi la sottoscrizione del mandato difensivo prima di aver conseguito l’iscrizione all’Albo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 48663 del 24.11.2014

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all’art. 316 ter c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia o maternità o assegni familiari, ottiene dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all’istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni. (In applicazione del principio che precede, nel caso concreto deve escludersi che la condotta del datore di lavoro, come sopra configurata, possa inquadrarsi nella fattispecie criminosa di cui all’art. 10 quater, D.Lgs. n. 74 del 2000).

Corte di Cassazione, sentenza n. 48981 del 25.11.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non commette il reato di favoreggiamento alla prostituzione che pubbica sul proprio giornale inserzioni aventi ad oggetto prestazioni sessuali

Corte di Cassazione, sentenza n. 48645 del 24.11.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere ascoltato il minore intimato da parenti imputati nel procedimento per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Corte di Cassazione, sentenza n. 48347 del 20.11.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di bancarotta fraudolenta l’amministratore che ometta di annotare in contabilità il pagamento della somma ricevuta in nero e così consapevolmente la sottrae al soddifacimento delle obbligazioni sociali

Corte di Cassazione, sentenza n. 48339 del 20.11.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha pecisato che commette il reato di sequestro di persona la maestra che chiude la minore in uno stanzino perchè si rifiuta di fare il riposino

Corte di Cassazione, sentenza n. 46282 del 10.11.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non commette il reato di peculato d’uso il pubblico dipendente che usi il telefono dell’amministrazione per scopi privati se il danno non è effettivo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 41362 del 6.10.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il proprietario di un cane risponde delle condizioni in cui è tenuto anche se lo ha lasciato in custodia ad altri. Infatti, egli non solo deve dare precise indicazioni all’affidatario ma anche assicurarsi che vengano rispettate.

Corte di Cassazione, sentenza n. 40781 del 02.10.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che il soggetto che si “limiti” a scaricare dal telefonino sul proprio pc i rapporti sessuali avuti con minorenni non è imputabile del reato di pornografia minorile (articolo 600-ter del cp)

Corte di Cassazione, sentenza n. 37506 dell’11.09.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che costituisce reato apostrofare una donna come “nave scuola” con riferimento alle numerose storie amorose
Per la Corte “i termini rivolti dall’imputato alla ex moglie si rivelano chiaramente offensivi secondo l’apprezzamento della generalità dei consociati”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36509 del 26.08.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il delitto di appropriazione indebita, in quanto di natura istantanea, rinviene il suo momento consumativo nella prima condotta appropriativa, coincidente con il momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa, con volontà di tenerla come propria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36715 del 03.09.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere punito con il carcere chi maltratta con crudeltà gli animali.
In particolare, la Corte ha punito con la reclusione colui che ha cagionato gravi lesioni ad un cane gettandolo dalla scale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36392 del 28.08.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la custodia cautelare in carcere va applicata come ultima ratio nel reato di maltrattamenti in famiglia quando altre misure come ad esempio l’allontamento dalla casa familiare siano da ritenersi comunque idonee.

Corte di Cassazione, sentenza n. 32730 del 23.07.2014

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di violenza privata chi parcheggia la propria autovettura bloccando l’unica via di uscita di una strada.

Corte di Cassazione, sentenza n. 34495 del 14.08.2014

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di omissione di soccorso colui che dopo aver investito un pedone, non si ferma a prestare soccorso, anche se la vittima, dopo l’impatto con il veicolo, non cade per terra e si reca al pronto soccorso in un secondo momento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33835 del 30.07.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chi coltiva per uso domestico la mariuana in piccola quantità non commette reato.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 32923 del 24.07.2014

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza in esame ha precisato che il sorvegliato speciale, sottoposto all’obbligo o al divieto di soggiorno che non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria la carta di permanenza risponde della contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen

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Corte di Cassazione, sentenza n. 32045 del 21.07.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non commette il reato di bancarotta fraudolenta documentale chi falsifica il bilancio societario se è possibile addivenire in altro modo ad una ricostruzione del patrimonio del fallito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15239 del 03.07.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non commette il delitto di lesioni volontarie, gravi o gravissime, il medico che sottopone, il paziente ad un intervento senza il preventivo consenso dell’interessato qualora sia comunque riscontrabile una «finalità terapeutica» tale da ricondurre l’attività professionale nella categoria degli «atti medici».

Corte di Cassazione, sentenza n. 26470 del 19.06.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che lo psicologo che ha partecipato all’assunzione di sommarie informazioni con il PM può testimoniare in giudizio in quanto la sua figura non rientra tra gli ausiliari dell’accusa

Corte di Cassazione sentenza n. 25443 del 13.06.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il barista ed il titolare della licenza rispondono entrambi del reato di somministrazione di alcolici al minorenne.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24612 del 11.06.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ll’adesione allo sciopero dell’avvocato penalista non costituisce un legittimo impedimento ma integra l’esercizio di un diritto, per cui non inibisce la dichiarazione della contumacia qualora la parte non si sia costituita.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24057 del 09.06.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di maltrattamenti in famiglia il datore di lavoro che fa vivere i propri dipendenti stranieri ospitandoli in locali fatiscenti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23485 del 05.06.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chi viene assolto per insufficienza di prove non può impugnare il porvvedimento in quanto manca l’interesse diretto all’eliminazione della lesione di un diritto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17803 del 28.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il guidatore è responsabile nell’ambito della circolazione stradale anche del comportamento imprudente tenuto da altri utenti se rientra nell’ambito della prevedibilità.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20660 del 20.05.2014

Commette il reato di rapina aggravata il minore che sottorae un bene ad un coetaneo. A nulla vale il fatto che il reo abbia agito per bullismo volendo così sottolineare la propria supremazia sul territorio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12489 del 17.03.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che all’imputato per associazione mafiosa ultrasettante spettano gli arresti domiciliari a meno che il Giudice non ravvisi la pericolosità o esigenza cautelari di eccezionale rilevanza.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18338 del 05.05.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve se il teste dichiara che il coltellino era in possesso dell’imputato perchè doveva effettuare una piccola riparazione quest’ultimo deve essere assolto
In altre e più chiare parole non commette reato chi detiene l’arma fuori dalla propria abitazione se sussiste un giustificato motivo confermato da testimoni.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16963 del 16.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che fa venir meno il reato di bancarotta fraudolenta soltanto l’accertamento della insussistenza dello stato di insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento e non anche la chiusura del fallimento per sopravvenuta mancanza del passivo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17801 del 28.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il medico non può invocare come scriminante il rifiuto del paziente a ricevere le cure se sbaglia la diagnosi “in tema di colpa medica, il rifiuto di cure mediche consiste nel consapevole e volontario comportamento del paziente, il quale manifesti in forma espressa, senza possibilità di fraintendimenti, la deliberata e informata scelta di sottrarsi al trattamento medico. Consapevolezza che può ritenersi sussistente solo dove le sue condizioni di salute gli siano state rappresentate per quel che effettivamente sono, quanto meno sotto il profilo della loro gravità”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17805 del 28.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per il neo patentato sorpreso alla guida in stato di ebrezza di notte è previsto il raddoppio della pena, che può essere ulteriormente aumentata di un terzo se con la sua condotta ha causato un incidente

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16207 del 14.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione non è solo il contatto fisico tra i soggetti della prestazione, ma integra la fattispecie qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di denaro e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12004 del 13.03.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato da lesioni grave se a causa dei maltrattamenti subiti il minore abbia avuto un ritardo nella crescita o nello sviluppo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17024 del 17.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’imprenditore che non ha liquidità non commette reato se non versa i contribuiti ai propri dipendenti quale all’azienda siano stati sequestrati tutti i beni, mobili ed immobili

Corte di Cassazione, sentenza n. 16712 del 16.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di diffamazione chi scrive insulti su Facebook, anche se indirizzati ad una persona di cui non viene fatto il nome e letti da una cerchia ristretta di iscritti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15643 del 07.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il titolare della tabbaccheria che interferisce nella scelta della scommessa e della quota commette il reato di intermediazione illecita Tale reato è integrato dalla condotta del gestore di un centro di servizio il quale, piuttosto che limitarsi a svolgere un’attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore, interferisca nell’attività di scommessa del cliente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16209 del 14.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’Amministratore di Condominio non commette il reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 c.p. se gli ammanchi sono di lieve entità.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15956 del 10.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il condominio che fa cadere volontariamente annaffiando acqua sul balcone del vicino commette il reato di getto di cose pericolose.
Punibile con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206,00 Euro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15898 del 09.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la mancata corresponsione del mantenimento deve essere grave e continuata e non sporadica ed occasionale

Corte di Cassazione, sentenza n. 15710 del 8.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non commette il reato di ingiuria chi utilizza parole scurrili entrate nel linguaggio comune contro colui che ostruisce un passo carrabile.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15483 del 07.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la detenzione di più sostanze stupefacenti diverse integra un solo reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro ciò è dovuto al venir meno della distinzione tra droghe pesanti e leggere.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15149 del 2.4.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di abuso dei mezzi di correzione il maestro che per dare una lezione al minore lo obbliga a mattersi a quattro zampe e a grugnire.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9276 del 02.03.2009

Secondo la Corte i genitori che mandano i figli minori a mendicare sono colpevoli di abbandono. Per la Cassazione infatti “l’esclusione del pericolo non e’ affatto assicurata dalle abitudini della famiglia recepite dal minore, se l’ambiente esterno e’ governato da diversi costumi, la qualcosa rende il pericolo maggiormente complesso e difficile da evitare”. In particolare, evidenzia ancora la Suprema Corte, “la cultura nomade non radica alcuna presunzione riconoscibile in una citta’ europea, e la diversa opinione travisa del tutto il diritto alla sicurezza del minore che circola per le due strade”. Inoltre, “sul piano soggettivo del reato – avverte la Cassazione – rileva esclusivamente la volonta’ dell’abbandono, che per se’ implica coincidenza tra risultato voluto della propria condotta ed evento”. Dunque, “il dolo non e’ escluso dal fatto che chi ha il dovere di custodia stimi il minore capace di badare a se stesso, per l’aiuto di coetanei legati a lui dal vincolo di parentela”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9301 del 02.03.2009

Secondo la Suprema Corte un’insegnante che eccede con i rimproveri nei confronti degli alunni incorre nel reato di abuso dei mezzi di correzione. Con tale statuizione la Corte ha confermato i precedenti gradi di giudizio. In particolare il Tribunale di Foggia aveva condannato l’insegnante per il reato di lesioni personali, perché aveva colpito il minore con una squadra di plastica al capo, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in giorni due. La Corte d’Appello riqualificava il reato in abuso dei mezzi di correzione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Deducendo, anzitutto, che era stato dato credito alle dichiarazioni del minore senza approfondito vaglio di credibilità prospetta, col riferimento a varie circostanze di fatto, una diversa ricostruzione dell’episodio, ma la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, dichiarando inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6875 del 17.02.2009

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha affermato la liceità dell’utilizzo delle intercettazione ambientali, nell’ambito di un procedimento penale, captate a bordo di una autovettura, in quanto l’abitacolo di un veicolo non può essere considerato luogo di privata dimora. Inoltre la Cassazione ha statuito che “ai fini dell’utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale queste sono state disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, in quanto sufficiente il deposito presso l’autorità giudiziaria competente per il “diverso” procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime

Corte di Cassazione Sezione Unite n. 5941 del 11.02.2009

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno statuito che non va riconosciuta l’attenuante anche all’imputato se il complice ha già risarcito la vittima dei danni subiti. La Corte ha quindi affermato che la giurisprudenza, con indirizzo pressoché unanime, nega che il colpevole possa giovarsi del risarcimento effettuato da un terzo. In particolare le Sezioni Unite hanno ribadito la natura soggettiva dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., rientrante tra quelle concernenti i rapporti tra il colpevole e l’offeso ai sensi dell’art. 70 c.p., attenuante da intendersi quale segno di diminuita capacità a delinquere o di ravvedimento attivo. Prosegue poi la Corte che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 1998, ha preso posizione sul punto ribadendo che pur sempre necessario che l’intervento risarcitorio sia comunque riferibile all’imputato. Conseguentemente continua la Corte per poter beneficiare dell’attenuante è necessario una concreta, tempestiva, volontà di riparazione del danno cagionato, in modo che, se uno dei correi ha già provveduto in via integrale, l’altro, per esempio, dovrà nei tempi utili rimborsare il complice più diligente o comunque dimostrare di aver avanzato una seria concreta offerta di integrale risarcimento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6758 del 17.02.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza 6758 del 17 febbraio 2009, ha confermato la condanna per ingiuria e diffamazione nei confronti del Presidente di una cooperativa che aveva mandato una raccomandata a un dipendente nella quale si leggeva: è penoso constatare l’utilizzo di certi mezzucci da mezze maniche per fregare il proprio datore di lavoro. In particolare secondo la Suprema Corte: il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il dipendete lavoratore o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della vita umana. Cosa che secondo il Giudice di legittimità non è avvenuta nel caso in esame dove: l’espressioni come penoso, mezzucci, mezze maniche e fregare il proprio datore di lavoro contengono un’intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigono più all’azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalica ogni ammissibile facoltà critica.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20326 del 21.05.2008

Il dipendente pubblico che trascorre troppo tempo a navigare nel web per ragioni non inerenti le sue funzioni rischia la sospensione dal posto di lavoro. Tale comportamento, infatti, puo’ configurare il reato di peculato punito al pari delle telefonate private fatte dall’ufficio. E’ quanto afferma la Corte di Cassazione che sulla base di questo principio ha accolto il ricorso della Procura di Bari contro la revoca della sospensione dall’esercizio di pubblico servizio accordata ad un dipendente comunale sorpreso a servirsi per scopi personali della rete informatica del comune. L’impiegato comunale, spiega la Corte, “navigava in internet su siti non istituzionali, scaricando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione, prevalentemente materiale di carattere pornografico, con danno economico dell’ente”. Il dipendente pubblico, in un primo tempo sospeso, era stato riammesso dal Tribunale di Bari sulla base del fatto che il reato di peculato “tutela il patrimonio della P.A. e che lo stesso non poteva essere depauperato a seguito dei collegamenti in questione di un computer comunque e sempre collegato alla rete elettrica e telefonica indipendentemente dall’uso della navigazione”. Sennonchè la Suprema Corte con la sentenza in epigrafe ha statuito che “l’art. 314 c.p., oltre a tutelare il patrimonio della pubblica amministrazione, mira ad assicurare anche il corretto andamento degli uffici della stessa basato su un rapporto di fiducia e di lealta’ con il personale dipendente”. La Corte rileva inoltre che “sono stati trovati sull’apparecchio in questione e sul disco esterno ben 10 mila files, di cui solo una modestissima parte di natura attinente alle funzioni esercitate”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3340 del 11.02.2009

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha statuito che un articolo di stampa che attribuisca ad un soggetto il fatto storico di essere stato rinviato a giudizio per un reato più grave di quello effettivamente oggetto di rinvio a giudizio comporta ugualmente la configurabilità della diffamazione e le conseguenti responsabilità sul piano civile, posto che il pubblico di lettori è per lo più privo di esperienza giuridica e non avvezzo, pertanto, a percepire la differenza di gravità tra i reati

Corte di Cassazione, sentenza n. 7294 del 19.02.2009

La Suprema Corte, alla luce di quanto previsto dalla legge del 1 agosto 2003 n. 214, che ha modificato la disciplina sanzionatoria delle condotte di partecipazione a gare di velocità ha statuito che chi organizza o partecipa a gara in velocità tra due auto, è punito non più con una sanzione amministrativa, ma la condotta dell’agente integra ora un delitto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7336 del 19.02.2009

Con la sentenza in esame la Cassazione ha statuito che in caso di violenza sessuale di gruppo non evita la pena più severa prevista in questi casi, nemmeno chi non ha partecipato allo stupro ma si è limitato a fare da palo. Nel caso in esame il ricorso in cassazione è stato presentato dal complice dello stupratore il quale chiedeva la riduzione della pena perché come accertato dagli investigatori e ricostruito dalla stessa vittima, sarebbe rimasto poco distante, all’interno del parcheggio, per controllare che non arrivasse nessuno senza partecipare attivamente alla violenza. In particolare, nel ricorso si faceva riferimento alla diminuzione di pena prevista dal codice penale, nel caso di violenza sessuale commessa da più persone, di cui può beneficiare il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nell’esecuzione del reato. Tuttavia la Corte non ha accolto la tesi appena prospettata statuendo che il contributo del complice è sufficiente a configurare l’aggravante a causa della maggior intimidazione che la vittima ha subito per la sola presenza di altra persona, di fatto in appoggio al soggetto autore della violenza diretta. In sostanza, continua la Corte, in caso di stupro di gruppo non è necessario che l’atto sessuale sia compiuto contemporaneamente dai partecipanti, essendo sufficiente la semplice presenza.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

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Lo Studio Legale Parenti raccoglie e seleziona quotidianamente per i suoi visitatori le Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito.

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Corte di Cassazione, sentenza n. 15040 del 01.04.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la sospensione della patente irrogata nell’ambito del reato di omissione di soccorso da parte di chi sia stato coinvolto in un incidente stradale, ha natura di sanzione amministrativa e pertanto non è soggetta alla sospensione condizionale prevista solo per le pene principali ed accessorie ma non per le sanzioni amministrative.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11895 del 12.03.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel caso di sequestro preventivo di un sito contenente un blog, il vincolo non incida solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma anche sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero che ha dignità pari a quello della libertà individuale. Di talché, l’imposizione di un tale vincolo deve essere giustificata da un’effettiva necessità e da adeguate ragioni, occorrendo una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all’area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto vasta è l’area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13008 del 20.03.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il mobbing attuato nell’ambiente lavorativo non è inquadrabile nel reato di maltrattamenti in famiglia se l’azienda è articolata e di medie-grandi dimensioni.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11751 del 11.03.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ai fini della confisca di prevenzione, alla luce del tenore letterale dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, una volta accertata la pericolosità sociale del destinatario della misura, è indifferente che le utilità oggetto di interesse siano state acquistate precedentemente o successivamente all’emergere della stessa non essendo previsto, per l’adozione della misura de qua, alcun nesso di pertinenzialità con una determinata attività illecita, bensì una generalizzata apprensione di beni una volta che sia stato accertato, quale che ne sia l’epoca di riferimento, il presupposto della pericolosità sociale del proposto nonché quello della sproporzione reddituale ed economica.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7962 del 19.02.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che affinché possa ritenersi integrato il delitto di sequestro di persona, non è richiesta necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo invece sufficiente che l’attività, anche meramente intimidatoria, o l’adozione di misure idonee ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intenda trattenere la vittima, sia tale da determinare la privazione della libertà fisica della stessa, tenuto conto delle sue specifiche capacità di reazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8378 del 21.02.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non si configura alcuna violazione dell’art. 582 c.p. nell’utilizzo, al fine della prova del reato di lesioni personali, di un certificato medico proveniente da una struttura sanitaria privata, in quanto documento acquisibile al fascicolo dibattimentale e come tale liberamente valutabile dal giudice.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9760 del 27.02.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è illegittimo il sequestro del passaporto per lo spacciatore straniero che patteggia la pena.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7615 del 18.02.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il giudice penale non è vincolato all’accertamento del giudice tributario, ma non può prescindere dalla pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria al fine di verificare la soglia di punibilità prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7324 del 17.02.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che vi è concorso di reato per chi emette le fatture false e le utilizza nella propria dichiarazione dei redditi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6145 del 10.02.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il rappresentante legale di una società a partecipazione pubblica locale non è un pubblico ufficiale di conseguenza non si configurano i presupposti soggettivi per l’esercizio dell’azione penale, volta a perseguire i delitti tipici contro la PA.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6378 del 11.02.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in ordine al reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali, deve evidenziarsi come possa ritenersi tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall’imputato nel corso del giudizio, allorché risulti che lo stesso non ha ricevuto dall’ente previdenziale la contestazione o la notifica dell’accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto nel corso del procedimento penale da un atto contenente gli elementi essenziali dell’avviso di accertamento. Se poi il procedimento sia pervenuto in sede di legittimità, senza che l’imputato sia stato posto in grado di fruire dalla causa di non punibilità, deve essere disposto l’annullamento con rinvio della sentenza per consentirgli di fruire della facoltà concessa dalla legge.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6384 del 11.02.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche le telefonate e gli sms possono integrare il reato di stalking se pongono il destinatario in un perdurante stato di ansia e di paura.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5227 del 04.02.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se è vero che il reato di ingiuria si perfeziona per il sol fatto che l’offesa al decoro o all’onore della persona avvenga alla sua presenza, è altrettanto vero che non integrano la condotta di ingiuria le espressioni che si risolvano in dichiarazioni di insofferenza rispetto all’azione del soggetto nei cui confronti sono dirette e sono prive di contenuto offensivo nei riguardi dell’altrui onore e decoro, persino se formulate con terminologia scomposta ed ineducata.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3680 del 28.01.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nell’ipotesi in cui viene omessa la notifica al difensore del decreto penale di condanna, il vizio è sanato dalla presentazione dell’opposizione che sfugge al termine dei quindici giorni.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3655 del 27.01.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che qualsiasi difformità significativa rispetto all’opera autorizzata integra un reato paesaggistico. Il Codice dei beni culturali infatti non distingue tra parziale e totale difformità dell’opera effettuata.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3572 del 24.01.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in un campeggio la struttura mobile agganciata al suolo deve ritenersi abusiva soltanto quando l’aggancio non è temporaneo.
Spiega la Corte che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), n. 5), del Dpr n. 380 del 2001, <>.

Corte Cassazione, sentenza n. 3253 del 23.01.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se il procedimento è da considerarsi identico e dunque va escluso il divieto di utilizzazione delle intercettazioni quando tra il contenuto dell’originaria notizia di reato, alla base dell’autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio, o finalistico.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1856 del 22.01.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che concorre sia il primo che il secondo comma dell’articolo 642 del codice penale che prevede il reato di danneggiamento fraudolento di beni assicurati nelle due versioni di chi <> al fine di trarne vantaggio e di chi invece <>.

Corte di Cassazione, sentenza n. 2326 del 20.01.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non bastano tre episodi di violenza, due sul figlio e uno sulla moglie, in un periodo di tre anni per configurare il reato di maltrattamenti in famiglia.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il reato de quo richiede per la sua configurazione, una serie abituale di condotte che possono estrinsecarsi in atti lesivi dell’integrità psicofisica, dell’onore, del decoro o di mero disprezzo e prevaricazione del soggetto passivo, attuati anche in un arco temporale ampio, ma entro il quale possono agevolmente essere individuati come espressione di un costante atteggiamento dell’agente di maltrattare o denigrare il soggetto passivo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 46388 del 21.11.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel delitto di bancarotta documentale si deve procedere a una rideterminazione del regime sanzionatorio quando non sia dimostrato l’aggravamento del dissesto già in atto della società.

Corte di Cassazione, sentenza n. 46307 del 20.11.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere condannato per lesioni colpose il padrone che abbia omesso di custodire il proprio cane all’interno di un parco dove il quadrupede rincorreva e mordeva al ginocchio una donna in bicicletta che cadendo si procurava delle lesioni.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 46153 del 18.11.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non è punibile per appropriazione indebita il marito che prima della separazione fa sparire i mobili da casa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 43414 del 24.10.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ai fini della commissione del reato di bancarotta semplice per aver aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, va anche provata la colpa grave.
Per quanto la gravità della situazione in cui versava l’azienda fosse stata ritenuta ampiamente dimostrata da una serie di indicatori, la Suprema corte non ha però ritenuto provata la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave per la commissione del reato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 43541 del 24.10.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’assoluzione da un reato che ha previsto il dissequestro del bene in leasing impone che il bene stesso debba rimanere nella disponibilità dell’imputato assolto e non tornare alla società di leasing. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 43541/2013, chiarendo però che il mezzo per riottenere l’auto non può essere l’impugnazione ma l’incidente di esecuzione.
Per la Corte: “Qualora la cosa sottoposta a sequestro preventivo sia stata successivamente restituita all’avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità della cosa al momento del sequestro, quest’ultimo, a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, perde interesse alla impugnazione, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile, non potendo il medesimo conseguire, per effetto dell’eventuale accertamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene, essendone impedito dal distinto provvedimento di restituzione, aggredibile attraverso incidente di esecuzione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 42849 del 18.10.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non commette il reato d’abuso il sindaco che con la moglie, ex sindaco, fa uso di una strada pubblica per fini privati, parcheggiandovi le proprie autovetture e rendendola di fatto impraticabile al transito pedonale di tutti i cittadinii.

Corte di Cassazione, sentenza n. 41486 del 8.10.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere confermata la condanna, senza alcuna attenuante a carico di un giovane marito che per tre anni aveva obbligato la moglie a continui rapporti sessuali, più volte al giorno.

Corte di Cassazione, sentenza n. 39869 del 25.09.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che allo stadio e in qualsiasi altro luogo dove si pratica lo sport sono vietate le magliette inneggianti il Duce.
Per la Corte “l’essersi presentato esibendo la maglietta con scritte e simboli inneggianti al regime fascista e ai valori dell’ideologia fascista integra la condotta di comportamenti vietati”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 39490 del 24.09.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il tasso alcolemico per decretare il reato di guida in stato di ebbrezza va determinato in base alla quantità effettiva di alcool presente nel sangue senza dunque la possibilità di addurre scusanti o spiegazioni a propria difesa, come quella di aver bevuto poco ma aver assunto un farmaco contenente alcool o comunque capace di alterare i valori normali del sangue.

Corte di Cassazione, sentenza n. 39217 del 23.09.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il figlio non commette reato se sposta la residenza dell’anziana madre anche se per ella è stato nominato un amministratore di sostegno.

Corte di Cassazione, sentenza n. 38129 del 19.09.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il datore di lavoro è passibile di condanna per omicidio colposo se, nell’affidare i compiti ai suoi lavoratori, non ha tenuto conto della loro “salute” oltre che della loro “sicurezza” e in conseguenza di queste sottovalutazioni succede l’irreparabile ad un dipendente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 38035 del 17.09.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di truffa il concessionario che altera il contachilometri delle auto usate prima della vendita.

Corte di Cassazione, sentenza n. 35839 del 02.09.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in caso di patteggiamento della pena la sospensione della patente per lungo tempo va motivata. Per la Corte“se è vero che nel determinare la durata della sospensione della patente di guida – sanzione che, data la natura amministrativa attribuitale, rimane estranea al ‘patteggiamento’- il giudice dispone di un potere discrezionale, è altresì vero che, comunque, allorché intenda fissarla in misura notevolmente distante dai minimi previsti dalla legge, o addirittura nei massimi, come nel caso di specie, ha il dovere di indicare le ragioni della sua decisione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18440 del 1.8.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell’altro genitore o di proprietà comune).

Corte di Cassazione, sentenza n. 32859 del 29.07.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non commette reato e non può essere espulso l’immigrato trovato senza permesso di soggiorno che sta per sposarsi con un’italiana.

Corte di Cassazione, sentenza n. 31356 del 22.7.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che incorre in responsabilità penale ex art. 589 c.p. il proprietario dell’immobile dotato di un impianto di riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, che ne abbia ceduto a terzi il godimento, qualora l’evento lesivo, derivato alla deflagrazione, sia riconducibile al cattivo funzionamento di tale impianto. Il proprietario dell’immobile, invero, è titolare di una specifica posizione di garanzia, in virtù della quale è tenuto a consegnare un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze, sia funzionali che strutturali. Né un tale responsabilità può essere esclusa dalla dedotta complessità tecnica degli adempimenti necessari a rendere l’impianto predetto adeguato alle prescrizioni di settore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 30525 del 16.07.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è sempre aggravato dalla finalità dell’odio razziale il comportamento di chi insulta un’altra persona sulla base “di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore, e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità.
Per la Corte qualora chi commette il reato “scelga consapevolmente modalità fondate sul disprezzo razziale, deve ritenersi che lo stesso persegua la finalità che caratterizza l’aggravante in questione a prescindere dal movente che ha innescato la condotta e che può essere anche di tutt’altra natura”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 29789 del 11.07.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere condannato per corruzione propria per il consigliere comunale di minoranza che al fine di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio – consistente nel voto favorevole alla adozione di una delibera consiliare per l’aumento di cubatura ammissibile in un determinato sito – riceveva dal proprietario di quest’ultimo la promessa di un’utilità non dovuta consistente nell’offerta di aiutarlo in una progressione in carriera presso l’agenda dove lavorava.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28874 del 08.07.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza penale ha precisato che scatta la condanna penale, per disturbo alla quiete delle persone nelle loro abitazioni, nei confronti di chi installa condizionatori rumorosi in casa sua o nel luogo dove svolge la sua attività, anche nel caso in cui dei rumori si lamenti solo uno dei nuclei familiari residenti nel condominio.
Per la Corte per la “la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori” basta “l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28730 del 04.07.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che compie il reato di vilipendio alla nazione chi si lascia scappare frasi del tipo «Italia paese di merda».
«Il diritto di manifestare il proprio pensiero in qualsiasi modo – si legge nella sentenza depositata oggi – non può trascendere in offese grossolane e brutali prive di alcuna correlazione con una critica obiettiva»: per integrare il reato, previsto dall’articolo 291 del codice penale, «è sufficiente una manifestazione generica di vilipendio alla nazione, da intendersi come comunità avente la stessa origine territoriale, storia, lingua e cultura, effettuata pubblicamente». Il reato in esame, spiega la Suprema Corte, «non consiste in atti di ostilità o di violenza o in manifestazioni di odio: basta l’offesa alla nazione, cioè un’espressione di ingiuria o di disprezzo che leda il prestigio o l’onore della collettività nazionale, a prescindere dai vari sentimenti nutriti dall’autore».

Corte di Cassazione, sentenza n. 28502 del 02.07.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non incorre nel reato di diffamazione a mezzo stampa il giornalista che riporti le frasi di un personaggio, che occupa “una posizione di alto rilievo nell’ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, pure in sé diffamatorie, nei confronti di altro personaggio, la cui posizione sia altrettanto rilevante”.
Secondo la Suprema corte, infatti, “è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate. Notizia che, se anche lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perché soddisfa quell’interesse della collettività all’informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall’art. 21 della Costituzione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27690 del 24.06.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la persona condannata può ottenere la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali anche se non ha un lavoro stabile. L’attualità di un impiego, infatti, non costituisce un elemento indispensabile per la concessione del beneficio.
Per la Corte la mancanza di una concreta e attuale attività lavorativa non è, di per sé, elemento sufficiente per negare la misura alternativa dell’affidamento in prova. Non rientra, ha concluso infatti la Corte, tra i requisiti per la concessione della misura alternativa la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato, che può quindi usufruire del beneficio anche quando non riesce a reperire un lavoro ma si impegna in attività utili.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26966 del 20.06.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il medico è responsabile dei danni (morte) subiti dal paziente se non si dissocia dalla scelta del direttore sanitario (le dimissioni).
Secondo i giudici, “il medico che insieme al direttore del reparto compie attività sanitaria non può pretendere di essere sollevato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducono a dissentire dalla decisione eventualmente presa dal direttore”.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di cassazione, sentenza 15.04.2009 n. 15896

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che va prosciolto dall’incauto acquisto l’adolescente immaturo. Se c’è una relazione dei servizi sociali che fotografa l’indole trasgressiva del ragazzino, di condizioni familiari e sociali normali, un giudice deve sempre tenerne conto. Il ragazzino aveva comprato, da persone che gli avevano intimato di non rivelarne l’identità un ciclomotore preventivamente riverniciato – a un prezzo irrisorio (50 euro). Il Tribunale per i minorenni di Ancona aveva affermato che il minorenne non poteva non rendersi conto del disvalore della sua condotta. La Suprema Corte, però ha ritenuto provata l’incapacità di intendere e di volere del minore imputato sulla base dell’età della comprovata fase di crisi adolescenziale del ragazzo, caratterizzata da una fisiologica tendenza alla trasgressività e da un bisogno di emergere ricercando maggiori attenzioni e considerazioni sia in famiglia che nel gruppo dei pari. Disponendo di una simile valutazione socio-psicologia dei servizi sociali, relativa all’età evolutiva proprio di quel minore, la Cassazione ha prosciolto il ragazzo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14928 del 09.04.2009

La Cassazione, con la sentenza in esame ha confermato gli arresti domiciliari nei confronti di una donna sorpresa a trasportare 2 chili e 700 grammi di eroina in auto insieme ai due figli di 5 e 7 anni. La misura cautelare era stata già disposta dal Gip e confermata dal Tribunale del Riesame. La donna ha presentato ricorso in Cassazione che stato respinto. La Corte ha inoltre precisato che l’applicazione della pena della detenzione domiciliare “sebbene fosse incensurata” risulta legittima perché la donna “ha dimostrato una indubbia spregiudicatezza nell’organizzare o, quanto meno, nel prestarsi ad effettuare un trasporto di un ragguardevole quantitativo di eroina coinvolgendo di fatto i due bambini di 5 e 7 anni, al precipuo fine di ottenere una possibile copertura in caso di controlli predisposti lungo il tragitto dalle forze dell’ordine.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11170 del 07.04.2009

La Suprema Corte ha affermato che la Polizia Giudiziaria non può procedere alla perquisizione di edifici per presunti abusi edilizi commessi da parlamentari. Per la Suprema Corte occorre il via libera preventivo della Camera di appartenenza, altrimenti vi sarebbe una “lesione della inviolabilita’ del domicilio del parlamentare medesimo”. La Corte ha evidenziato che “l’ingresso della polizia giudiziaria nell’abitazione del parlamentare, per compiere attivita’ da qualificarsi come perquisizione domiciliare, avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato dalla Camera di appartenenza. Di conseguenza, in assenza di tale autorizzazione gli atti compiuti devono ritenersi inutilizzabili”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13083 del 24.03.2009

La Corte di Cassazione ha statuito che non commette omicidio volontario l’ubriaco che uccide al volante. Per la Corte le “bravate” dei giovani al volante, sono spacconate, certamente meritevoli di condanna se producono vittime, ma non sono omicidi volontari. La condotta imprudente dell’automobilista è stata indotta dalla giovane età del conducente e dalla disponibilità di un veicolo di grossa cilindrata. Inoltre, agli occhi degli amici, il giovane doveva dimostrare “la padronanza dell’auto e della strada”. In altre e più chiare parole, secondo la Cassazione, il ragazzo “non voleva l’evento”: è stato vittima delle circostanze.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8128 del 06.04.2009

Per la Suprema Corte il diverbio all’uscita di un locale notturno costituisce evento prevedibile”. Di conseguenza i gestori delle discoteche, devono fare tutto il possibile per mettere in sicurezza lo spiazzo antistante la discoteca. I gestori delle discoteche devono costruire, staccionate alte e protettive’ altrimenti sono tenuti e ripagare i danni. Con tale principio la Cassazione ha riconosciuto il risarcimento dei danni patrimoniali e non ai genitori di un giovane che uscito da una discoteca del posto si era azzuffato con un altro giovane nello spiazzo antistante al locale. Il ragazzo era finito contro una bassa staccionata e, precipitando sulla strada sottostante, aveva riportato lesioni gravissime che lo avevano, nel corso del giudizio, portato alla morte. La Cassazione nell’accogliere il ricorso ha affermato che ”il luogo dove avvenne la caduta dei giovani era una pertinenza del locale e frequentato da un numeroso pubblico”, per cui ”l’omessa predisposizione di una adeguata recinzione di per se’ poneva in essere l’imputazione della responsabilita’ oggettiva in relazione al possibile verificarsi di un danno cagionato dalla cosa”. Quanto alla rissa scoppiata tra i giovani, La Suprema Corte ha precisato che questa e’ ”all’evidenza una concausa, contestuale alla situazione di pericolo, con l’effetto di aggravamento del danno poiche’ la omessa predisposizione di una misura di sicurezza ha reso inevitabile la caduta dei corpi, che altrimenti avrebbero trovato un adeguato riparo”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14933 del 07.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha stabilito che è sufficiente un conto corrente con movimentazioni sospette che non rispondono cioè alle operazioni commerciali dichiarate per il rinvio a giudizio dell’imprenditore, con l’accusa di fatture false.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12147 del 19.03.2009

Per la Suprema Corte rischia il carcere per omissione d’atti d’ufficio il sindaco che non interviene per fermare i fenomeni di inquinamento delle acque cittadine e che non ne sospende l’erogazione per tutelare la salute degli abitanti del comune. La Suprema Corte ha infatti statuito che integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328, comma primo, cod. pen., e non l’illecito amministrativo previsto dall’art. 19, comma quarto, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che disciplina la materia della distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, la condotta inerte del sindaco di un comune il quale, a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per la salute pubblica in relazione all’assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell’acqua erogata per il consumo, ometta di adottare, nonostante le ripetute segnalazioni pervenutegli dalle competenti autorità sanitarie, i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14380 del 03.04.2009

La Suprema Corte, con la sentenza in esame ha statuito che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa al minore sedicenne che e’ stato sorpreso con la cocaina e in cui è risultato chiaro “il ruolo e lo spessore criminale idoneo a fondare la negativita’ della prognosi. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che la pericolosita’ e’ una qualita’ anche minorenne da cui si deduce la probabilita’ che egli commetta nuovi reati. Per questo il giudizio prognostico favorevole, indispensabile per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena viene correttamente escluso come nel caso in questione dall’accertata pericolosita’ sociale, anche se generica e non confluita in provvedimenti di intervento. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di un 16enne sorpreso con 510 grammi di cocaina, che chiedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena data la minore eta’.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14466 del 02.04.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che l’impiegato pubblico che non fornisce tempestivamente documenti al cittadino imputabile per rifiuto di atti d’ufficio. La Suprema Corte ha cosi deciso la vicenda di un cittadino siciliano che, in merito a un terreno per il quale era stata chiesta l’espropriazione, non era venuto a conoscenza di un atto di cessione dell’area da parte della regione a un Comune per la realizzazione di un parcheggio. La Corte ha statuito che nel caso in esame la fattispecie di cui ll’art. 328 c.p. ricorre pienamente perchè da una parte il cittadino aveva avuto cognizione della possibile espropriazione, quest’ultimo di fronte a un nuovo e diverso provvedimento sull’area poteva tutelarsi in modo diverso. Ad esempio intraprendendo nuove iniziative legali per ottenere il risarcimento dei danni, oppure accedendo alla retrocessione o anche rinunciando in via definitiva a ogni azione. Conclude la sentenza che poi l’impiegato pubblico, proprio per il ruolo tecnico a lui attribuito (visto che aveva partecipato attivamente al progetto di sistemazione definitiva dell’area a parcheggio) fosse tenuto a trasmettere tempestivamente i documenti. Infatti il reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all’articolo 328 del Codice penale integrato dal mancato compimento di un atto ufficiale da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ovvero dalla mancata esposizione delle ragioni del ritardo, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse, con la conseguenza che il reato, omissivo proprio a consumazione istantanea, si intende perfezionato con la scadenza del predetto termine.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12401 del 26.03.2009

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, si pronunciata in relazione al caso di un automobilista che aveva visto andare in frantumi il parabrezza della sua autovettura dopo il lancio di palloncini pieni d’acqua. La Corte ha chiarito che il lancio dei gavettoni costituisce reato e si rischia pertanto una multa per danneggiamento. Secondo la Corte il dolo sussiste anche se nell’intenzione di chi lancia palloncini d’acqua non c’ha volontà di causare danni.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6740 del 27.03.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha confermato la multa per diffamazione nei confronti di un barista colpevole di “avere esposto nella vetrina del suo bar due cartelli manoscritti uno dei quali,riproduceva un organo genitale maschile, sulla cui cima figuravano i nomi del sindaco del comune di Cologna Veneta, e sotto nomi del vicesindaco e del capogruppo nel consiglio comunale”. La Corte ha inoltre precisato che “l’esimente del diritto di satira, rappresentazione che mira all’ironia sino al sarcasmo e all’irrisione di chi esercita un pubblico potere, esasperando la polemica intorno alle opinioni e ai comportamenti del soggetto preso di mira” a patto che non “prescinda dal canone della verita’” e che non si “sottragga al limite della continenza”. Tutti requisiti, che nel casoi n esame non sono stati rispettati dal barista che ha utilizzato una “volgare grafica simbolica” superando “la soglia della continenza, in quanto si rivelava irrispettosa dei valori dell’individuo ed esponeva i soggetti passivi al ludibrio della loro immagine”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 37354 del 01.10.2008

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha affermato che non si può esonerare dalle funzioni esercitate ed assegnare ad altro ufficio, istituito successivamente al trasferimento, un funzionario pubblico al solo scopo di emarginarlo “per il suo spirito di indipendenza da qualsiasi pressione politica”. Per la Corte rischia una condanna per abuso d’ufficio il dirigente pubblico che allontana, anche fisicamente, un proprio dipendente, senza mirare con ciò al raggiungimento di un fine di pubblico interesse ma, al contrario, conseguendo “con tale scelta l’esatto contrario in termini di pubblica utilità”

Corte di Cassazione, sentenza n. 12101 del 20.03.2009

La cassazione, con la sentenza in esame, ha precisato che commette una violenza sessuale chi fa la mano morta perché questa ha una chiara connotazione sessuale. La Suprema Corte, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Firenze condannando un uomo per aver fatto toccamenti lascivi sul fondoschiena di una ragazza e cercato di infilare una mano in mezzo alle gambe dell’amica”, mentre entrambe si trovavano nell’atrio della stazione di Pisa. Per la Corte “le modalità di violenza sessuale descritte dalle vittime non sono tali da poter essere commesse ‘accidentalmente’ e, comunque, anche gli agenti della Polfer intervenuti hanno confermato di avere notato le ragazze denuncianti camminare in modo circospetto voltandosi indietro, come se temessero di essere seguite da qualche importuno e, di avere poi, a loro volta, su indicazione delle ragazze, inseguito l’accusato”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11575 del 17.03.2009

Per la Suprema Corte rischia il carcere per favoreggiamento chi accompagna una prostituta sul luogo di lavoro anche se privo di un secondo fine. Con tale statuizione la Corte ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Trieste a un soggetto reo di aver condotto una decina di volte con la propria auto una prostituta sul luogo del meretricio. A nulla sono valse le motivazioni del ricorrente che ha dichiarato di aver agito in spirito di amicizia per fare un piacere personale alla donna che aveva momentaneamente l’auto non funzionante. Per la Cassazione, qualunque fosse stato il movente del suo gesto, alla fine si è concretizzato in una condotta che ha avuto una oggettiva ricaduta nel facilitare il meretricio. Infatti, prosegue la sentenza, l’accompagnamento in auto facilita e rende celeri gli spostamenti e dunque agevola l’esercizio del meretricio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12722 del 23.03.2009

La Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che le intercettazioni telefoniche possono essere disposte solo se è chiaro il collegamento con le indagini. Infatti il decreto di autorizzazione deve motivare in che modo la persona intercettata coinvolta nell’inchiesta, altrimenti i risultati non sono utilizzabili. Per i Supremi giudici poi in alcun modo l’ipotesi del pm di Potenza di aver individuato una associazione per delinquere può giustificare la proliferazione di intercettazioni a catena. Perchè nessuna condizione la formulazione di un simile reato può essere usato come un contenitore che di per si giustifichi il collegamento tra le persone intercettate in mancanza dell’indicazione sia pure sintetica delle ragioni per le quali era indispensabile attivare intercettazioni su una determinata persona.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9261 del 02.03.2009

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da una cittadina cinese, nei confronti della quale era stato disposto il sequestro preventivo di calzature riportanti il marchio vera pelle e vero cuoio contraffatto. Avverso l’ordinanza di sequestro, la cittadina ha promosso ricorso per Cassazione, deducendo erronea applicazione di legge, sul riflesso della insussistenza della ipotesi contemplata dall’art. 474 cit., versandosi in quella di cui all’art. 4 legge n. 350/2003, che consente la possibilità della sanatoria amministrativa dei prodotti tramite ablazione dei segni distintivi. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il Collegio ha rilevato che l’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha inteso proteggere e promuovere il prodotto “made in Italy” anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte nel territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine. Nell’ambito di questa finalità l’art. 4 ha anche previsto strumenti di tutela penale dell’ordine economico, sempre comprensivo degli interessi dei produttori e di quelli dei consumatori. Per la Corte il caso in esame non riguarda nessuna delle ipotesi considerate dalla normativa citata. Infatti, non si tratta qui di falsa stampigliatura “made in Italy” o di segni o figure idonei a indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, bensì della riproduzione degli elementi essenziali del simbolo poligonale che contraddistingue i prodotti in vera pelle e vero cuoio registrato e protetto dal diritto sulla proprietà industriale da parte dell’Unione Nazionale Industrie Conciarie e, pertanto, della commercializzazione di prodotti industriali con marchio contraffatto, che, in astratto, configura proprio il delitto ex art. 474 cp, la cui previsione è volta alla tutela della fede pubblica.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12146 del 19.03.2009

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso con il quale la Procura di Trento chiedeva l’incriminazione di un pastore che portava con se un’abbondante scorta di droga leggera. Secondo il Giudice di legittimità plausibile la tesi difensiva in base alla quale i 38 grammi di hashish erano la precostituzione di una scorta per uso personale da parte dell’imputato, abituale assuntore di droghe leggere, al fine di consumo personale nel lungo periodo di permanenza solitaria in campagna e in montagna, ove doveva recarsi per le attività connesse alla transumanza di greggi di pecore Per la Cassazione, quindi, non si rischia una condanna per spaccio quando, nonostante il superamento della soglia massima consentita dalla legge, chi detiene lo stupefacente riesca a dimostrare che gli serviva per una scorta. In altre e più chiare parole ai fini di una condanna non è sufficiente il supermento delle quantità, l’accusa deve provare altri elementi che conducano allo spaccio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9866 del 04.03.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che i professionisti “non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria. L’eventuale segreto professionale non può essere ritenuto a priori, ma va eccepito da chi chiamato a deporre, rientra nelle indicazioni di cui all’art. 200 cod. proc. pen.” Secondo il Giudice di Legittimità “L’esimente di cui all’art. 384 c.p., nella parte in cui prevede l’esclusione della punibilità e il fatto commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza non si applica ai soggetti indicati nell’art. 200 c.p.p, a quali invece applicabile l’esimente nell’ipotesi in cui siano stati obbligati a deporre o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragioni del loro ministero, ufficio o professione, salvi in casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria.”

Corte di Cassazione, sentenza n. 5430 del 09.02.2009

La Corte di Cassazione ha stabilito che per la condanna di un professionista o di un imprenditore per evasione e/o per un altro reato fiscale, non sono sufficienti le verifiche sui conti bancari. Ai fini dell’ individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità di cui all’art. 5 D. lgs. n. 74 del 2000, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa. Inoltre ai fini dell’accertamento in sede penale, giudice non può basarsi, a differenza delle commissioni tributarie, “sulla presunzione secondo la quale tutti gli accrediti registrati sul conto corrente possono essere considerati ricavi dell’azienda, ma deve porsi l’accento sul dato fattuale reale . Con tale pronuncia la Suprema Corte ha ribaltato le sentenze del tribunale di Pavia e della Corte d’appello di Milano che nel 2006 avevano condannato un piccolo imprenditore, a otto mesi di reclusione per aver evaso oltre 100mila euro di tasse.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10752 del 11.03.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha statuito che i clandestini acquisiscono automaticamente il diritto ad essere espulsi se la condanna, che dovrebbero scontare in Italia, non supera i due anni. In particolare la Corte ha accolto il ricorso di un immigrato coinvolto in un’indagine della polizia sul traffico di stupefacenti e condannato a pochi mesi, che aveva invocato il diritto ad essere espulso per non scontare il carcere in Italia.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7775 del 23.02.2009

La Corte di Cassazione, ha negato i benefici di legge a un marito violento che aveva malmenato e molestato la moglie in varie occasioni. La Suprema Corte statuito che il Giudice di secondo grado giustamente non ha preso in considerazione sul piano formale l’ipotesi di una seconda concessione del beneficio di legge. Infatti, la sospensione condizionale commessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati (art. 164 co. I c.p.). Ma, nel caso di specie,la Cassazione ha sostenuto come il pericolo di recidiva sia quasi in re ipsa, richiamando i fatti per i quali il marito era stato condannato, costituiti -oltre che da maltrattamenti, violazione di domicilio, molestie sul posto di lavoro, danneggiamento. Tali fatti inducono a ritenere che l’imputato non abbia alcuna capacità di autocontrollo, per cui la probabilità che egli possa realizzare nuovi comportamenti di contenuto analogo a quelli per cui si procede appare assai elevata, anche in considerazione del fatto che i reati contestati sono stati commessi a distanza di soli tre mesi dalla condanna, che evidentemente non ha avuto alcun effetto deterrente sull’imputato.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di cassazione, sentenza n. 20512 del 15.05.2009

La Suprema Cote con la sentenza in esame ha precisato che a ciascun imprenditore coinvolto in un comune affare illecito può essere sequestrato denaro pari al profitto dell’intera truffa o del reato, a prescindere da quanto lui, come singolo, ha ricavato dall’operazione e a prescindere dal fatto che il denaro sia finito sui conti di un terzo in buona fede.

Corte di cassazione, sentenza n. 17266 del 23.04.2009

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha ribadito quanto affermato dalle sezioni Unite n. 28605 del 24 aprile, ovvero che l’incremento del mercato degli stupefacenti costituisce causa di turbativa per l’ordine pubblico e di allarme sociale. Nel caso specifico, era in discussione la detenzione di hashish, il cui principio attivo era notevolmente superiore al dato quantitativo indicato nel decreto del ministero della Salute dell’11 aprile 2006.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20066 del 12.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che rischia il carcere per truffa e patrocinio infedele l’avvocato che fa lasciare al suo assistito del denaro a titolo di deposito cauzionale non necessario, cioè con una finta causale. Con tale principio la Corte, ha confermato la condanna a due anni di reclusione per truffa aggravata e patrocinio infedele nei confronti di un legale che, a danno del proprio assistito, si era fatto consegnare 7mila euro al fine di costituire deposito cauzionale per ottenere la cancellazione di un’ipoteca assolutamente ininfluente per il contratto di compravendita che stava seguendo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20072 del 12.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il parcheggiatore abusivo che, con atteggiamento intimidatorio, minaccia l’automobilista per farsi dare qualche euro commette una tentata estorsione. Con tale principio la Corte ha confermato un anno e otto mesi di reclusione nei confronti di un extracomunitario che aveva minacciato di morte l’automobilista per estorcergli 1,50 euro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17562 del 23.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che deve essere prosciolto il minore se non ha una speciale pericolosità. In particolare nel caso di specie una rom di 16 anni era stata sorpresa a tentare un furto in un appartamento con forbicine dalle punte deformate, ed e’ stata prosciolta ”per carenza di imputabilita”’ dalla Cassazione. Secondo la Corte anche se la rom minorenne aveva dei precedenti per delitti contro il patrimonio ed era stata sorpresa con delle forbicine non puo’ essere considerata ”pericolosa” in maniera tale da giustificare di essere rinchiusa in un riformatorio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18581 del 08.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che se una organizzazione ‘fai da te’ fa uso di zampironi e fiammiferi può essere considerata a pieno titolo come associazione terroristica Secondo la Corte “la partecipazione ad un’associazione con finalita’ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico” integrata anche in presenza di una struttura organizzata in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalita’ associative”. Nel caso di specie il gruppo anche se si trattava di una organizzazione ‘fai da te’, aveva dato vita ad una serie di delitti di danneggiamento, seguiti dal pericolo di incendio, di minaccia aggravata e violenza privata. Secondo la Corte l’organizzazione, pur se “rudimentale”, aveva lo scopo di “compiere atti violenti con fini di eversione dell’ordine democratico”. Del resto, spiega la Corte, “l’organizzazione rudimentale non significa assenza di organizzazione laddove, al contrario, l’esecuzione delle numerose azioni poste in essere dal gruppo nell’arco di breve tempo dimostri l’organizzazione e la capacita’ della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10495 del 07.05.2009

A teatro gli artisti possono concedersi anche di “esagerare nella descrizione della realta’ tramite espressioni che l’amplificano per eccesso o per difetto”. La Suprema Corte occupandosi di una presunta diffamazione che ha visto coinvolta anche la Rai per aver mandato in onda un monologo di un attore nel quale, per esorcizzare il tema della morte, si affermava che “sono le mamme che gettano i bambini nei pozzi….le ipocrite assassine, le infanticide…senza nessun rimorso o ripensamento”. La vicenda era finita nelle aule di giustizia dove sia l’attore sia la Rai erano stati condannati a risarcire i danni alla madre di Alfredino Rampi, il piccolo tragicamente deceduto nel 1978 in un pozzo artesiano. La Suprema Corte che ha ribaltato il verdetto della Corte d’Appello di Roma ha accolto il Ricorso della Rai ed ha affermato che non c’è stata diffamazione perché il pezzo mandato in onda era un’opera teatrale, si era cioe’ “al cospetto di una finzione, strumentale ad un disegno artistico esplicitato nel suo contenuto e nel suo scopo”. La Corte continua precisando che “l’opera artistica se ne differenzia per l’essenziale connotato della creativita’, ossia di quella particolare capacita’ dell’artista di manipolare materiali, cose, fatti e persone per offrirli al fruitore in una visione trascendente gli stessi, tesa all’affermazione di ideali e di valori che possano trovare riscontro in una molteplicita’ di persone”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19021 del 05.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il sindaco che cerca intimidire un vigile del suo stesso Comune mentre gli eleva una contravvenzione è colpevole del reato previsto dall’articolo 612, comma 2, del codice penale: la minaccia grave. In particolare il Sindaco, entrando con la propria automobile in una zona interdetta alla circolazione e vedendosi opporre il divieto di transito dalla vigilessa, è colto da un moto d’ira e sfida il pubblico ufficiale dicendole: io sono il tuo capo e devi fare quello che dico io; lunedì ti voglio a rapporto, quella è la mia macchina, fai la contravvenzione. Per la Suprema Corte è corretta la sentenza di secondo grado che ha ritenuto che il reato punito non è la violazione dell’articolo 650 del codice penale, perché il fatto contestato non l’inosservanza del divieto di transito, ma la minaccia grave, perché il Sindaco è superiore gerarchicamente alla vigilessa e quindi perfettamente in grado, come fatto e provato da testimoni, di minacciare ritorsioni.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15734 del 15.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che il reato di getto pericoloso di cose di cui all’articolo 674 Cp si realizza non solo in caso di emissioni inquinanti superiori ai limiti di legge, ma anche qualora sia superato il limite della normale tollerabilità di cui all’articolo 844 C.c. Qualora le emissioni provochino molestie intollerabili, pur non superando i limiti di legge, continua la Corte, il gestore dell’impianto è tenuto ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per evitarle. Nel caso di specie, i vapori erano il risultato del ristagno del carburante dei pozzetti d’ispezione nei quali il gestore non aveva inserito appositi strumenti di misurazione della capacità residua degli stessi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18537 del 04.05.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che anche un clandestino che indossa un abbigliamento che denota uno stato di povertà deve essere espulso. In particolare la Corte ha riformato la sentenza del Tribunale con cui era stato assolto un clandestino “perche’ il fatto non costituisce reato” in quanto non aveva ottemperato all’ordine di lasciare il territorio impartito dal questore alcuni giorni prima. Secondo il Tribunale il fatto che l’immigrato apparisse trasandato e non indossasse “capi di abbigliamento costosi” era indice del fatto che fosse privo di disponibilita’ economica tale da giustificarne la sua permanenza in Italia. La Procura ha presentato ricorso in cassazione sostenendo che il clandestino dovesse invece essere espulso e che la trascuratezza nel vestiario non poteva costituire il metro per misurarne “l’assoluta impossidenza. La Corte nell’accogliere il ricorso ha ritenuto che “gli indici” che avevano portato il giudice a stabilire la poverta’ del clandestino “non integrano l’ipotesi di particolare pregnanza della assoluta e comprovata impossidenza, idonea a costituire giustificato motivo di inottemperanza” all’ordine di espulsione. La trascuratezza dell’abbigliamento, continua la Corte, non puo’ essere utilizzata come parametro di valutazione per giudicare uno stato di povertà tale da fare assolvere i cosiddetti “migranti economici” che non rispettano l’ordine del questore di lasciare il paese.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18190 del 04.05.2009

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvendo un contrasto giurisprudenziale ha statuito che non ha diritto all’interrogatorio di garanzia l’imputato che viene sottoposto a custodia cautelare per la prima volta dopo la sentenza di condanna

Corte di Cassazione, sentenza n. 18187 del 04.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha confermato la sentenza di condanna del Giudice di secondo grado pronunciata nei confronti di un immigrato reo di aver ucciso sua moglie dopo una scenata di gelosia. In particolare la Corte ha statuito che il movente della gelosia morbosa non può essere considerato un’aggravante e ciò in quanto stato passionale e causa frequente di delitti anche gravissimi. La Suprema Corte non ha ritenuto quindi la gelosia un’aggravante per futili motivi e ciò in quanto l’aggravante prevista solo quando il delitto è causato da un stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da poter considerarsi più una causa determinante l’evento un pretesto per dare sfogo all’impulso criminale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17686 del 29.04.2009

La Cassazione, con la sentenza in esame ha ritenuto leciti i manifesti volti a screditare l’avversario politico. Anche se questi hanno un contenuto graffiante e aspro. Con tale principio la Corte ha annullato una condanna per diffamazione inflitta dalla Corte d’Appello ad un politico che aveva tappezzato la sua citta’ di manifesti in cui affermava che il modo di fare politica del gruppo antagonista era “basato sulla calunnia e sulla ricerca affannosa e maniacale di gettare fango sugli amministratori”. Secondo la Suprema Corte “il fatto non costituisce reato giacchè in politica e’ lecito adoperare toni aspri e pungenti di disapprovazione, giungendo a screditare la condotta degli avversari”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17732 del 27.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che incorre in una condanna penale l’ex marito che con artifici e raggiri, trova un lavoro alla moglie in modo da diminuire o contenere l’assegno di mantenimento. Inoltre la donna all’oscuro della macchinazione ha diritto anche i danni morali. Con tale principio la Corte ha confermato la responsabilità per i danni morali alla ex nei confronti di un marito che, insieme alla sua nuova compagna, aveva falsificato la firma della responsabile di un centro fitness e mandato una lettera che chiedeva alla moglie di spedire un curriculum perché era in corso una selezione del personale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17742 del 27.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che rispondono di abbandono di minore i genitori dei piccoli rom che li affidano agli altri abitanti del campo per mandarli a fare accattonaggio ai semafori. Con tale principio la Corte, ha confermato la condanna a due anni di reclusione per il reato di abbandono di minore, aggravato dalla morte, nei confronti di un rom che aveva affidato, per l’accattonaggio, la sua figlia più piccola a una parente del campo nomadi. La bambina purtroppo era morta e il corpicino era stato trovato dopo sei mesi.

Corte di Cassazione sentenza n. 9556 del 23.04.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che i ragazzi che in motorino non mettono il casco perché non sano stati bene educati dai loro genitori, quindi, in caso di incidente, i genitori devono pagare i danni. Per la Suprema Corte lo stato di immaturità il temperamento e la cattiva educazione del minore possono desumersi anche dalle modalità del fatto. Con tale principio alle luce dell’art. 2048 C.c. i genitori di un minorenne hanno doveri di natura inderogabile finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. In altre parole il fatto che il ragazzo non avesse il casco dimostra che non era stata impartita al figlio un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità

Corte di Cassazione, sentenza n. 14973 del 07.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha stabilito che nei confronti dell’ente è sempre disposto, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato come previsto dall’art.19 del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231. In particolare il pubblico ministero presso il tribunale di Pordenone, aveva proposto ricorso contro l’ordinanza che disponeva il dissequestro di una cospicua quantità di danaro di una società i cui vertici aziendali sono indagati per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e malversazione a danno dello Stato. Il Gip di Pordenone, aveva disposto il sequestro preventivo di beni valori e utilità della disponibilità della società. Il tribunale del riesame, aveva disposto l’annullamento del sequestro in quanto i reati contestati non giustificavano la confisca e quindi il sequestro per equivalente del profitto del reato . La Corte, accogliendo ricorso del pubblico ministero, ha annullato l’ordinanza che disponeva il dissequestro di ingenti somme di danaro.

Corte di Cassazione sentenza n. 16725 del 20.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha ritenuto legittima la confisca dei conti degli imprenditori coindagati in traffici illeciti. Precisando che se il denaro bloccato dalle autorità uno dei due è sufficiente a coprire il profitto del reato di cui sono accusati, questo non salva i conti dell’altro dal sequestro. Con tale principio la Corte ha confermato la sentenza di secondo grado ritenendo legittimo il maxisequestro posto in essere nei confronti degli amministratori di due finanziarie pugliesi coinvolte in un’indagine di corruzione politica.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16702 del 20.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che incorre in una condanna per diffamazione il politico che, per contestare un articolo su di lui, apostrofa il cronista, in un comunicato stampa, come pennivendolo. Con tale principio la Corte ha confermato la condanna per diffamazione aggravata – con tanto di risarcimento danni – nei confronti di un consigliere regionale dell’Assemblea siciliana che aveva definito, in un comunicato ufficiale, pennivendolo un giornalista della Rai del quale non aveva gradito i servizi sulla sua attività politica

Corte di Cassazione, sentenza n. 16658 del 17.04.2009

La Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che è legittima la misura dell’allontanamento definitivo dalla residenza della famiglia nei confronti di chi, pur avendo abbandonato formalmente la casa, continua a sottoporre a stalking l’ex. Con tale principio la Suprema Corte ha confermato la misura restrittiva nei confronti dell’uomo che, dopo essere andato a vivere in un’altra città continuava ad assillare la moglie e le figlie con vessazioni. La fattispecie criminosa, dei maltrattamenti infraconiugali deve ravvisarsi, precisa la Corte, anche in situazioni di separazione e di sopravvenuta interruzione della convivenza, allorchè la condotta del soggetto agente realizzi (come si registra nel caso di specie) gli elementi strutturali tipici della ipotesi criminosa di cui all’art. 572 c.p. attraverso ripetute e insistite manifestazioni di offensività aggressività attuate in danno del coniuge separato. Per la Corte il fatto che l’ex sia già uscito di casa non fa venir meno la necessità della misura restrittiva. Né va applicata misura cautelare di cui all’art. 282 bis c.p.p. si rende inconciliabile con uno stato di fatto integrato dal già avvenuto abbandono (allontanamento) della casa coniugale da parte del coniuge indagato, atteso che la ratio del provvedimento cautelare esprime in uno spettro valutativo di più la portata, includente rapporti e relazioni interpersonali del soggetto passivo che trascenda la mera quotidianità di vita e di abitudini nel ristretto ambito delle sole mura domestiche della casa familiare.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16044 del 16.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che lo stress da traffico non giustifica l’aggressione ai vigili urbani. Il ricorso in Cassazione stato presentato dall’automobilista dopo che la Corte d’appello di Napoli aveva condannato il comportamento del cittadino in quanto i vigili, nell’esercizio delle loro funzioni, per motivi di traffico, impedivano l’accesso in una strada di Napoli. E alla luce di questo non poteva essere giustificato l’automobilista che aveva strappato la paletta dalle mani del vigile colpendolo ripetutamente. Per la Cassazione il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse e non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. Nel caso concreto osserva la Corte – la reazione posta in essere dall’imputato, procurando lesioni alle persone offese, ha esorbitato dai limiti indicati per cui non vi sono ragioni per escludere il concorso del delitto di lesioni personale con quello di resistenza a pubblico ufficiale.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Lo Studio Legale Parenti raccoglie e seleziona quotidianamente per i suoi visitatori le Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito.

Lo Studio Legale Parenti raccoglie e seleziona quotidianamente per i suoi visitatori le Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26457 del 18.6.2013

La Corte di Cassazione cpn la sentenza in esame ha precisato che ospitare un clandestino dietro corrispettivo non è reato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, annullando la condanna di una donna a un anno di reclusione per aver sfruttato l’immigrazione clandestina con il fine trarne un ingiusto profitto.
Secondo i giudici, infatti: “L’integrazione del reato necessita dell’elemento soggettivo del dolo specifico … e cioè dalla sussistenza in capo all’agente del fine di trarre un profitto ingiusto”. In questo senso la Cassazione aveva già affermato che «ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini …, nell’ipotesi di rapporto contrattuale instaurato con essi, occorre accertare la sussistenza, in capo all’agente, del dolo specifico, consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino».

Corte di Cassazione, sentenza n. 24877 del 06.06.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è reato la permanenza in Italia senza permesso di soggiorno
La Corte specifica che: “La norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato – art. 10-bis Dlgs n. 286 del 1998 – ha di recente superato il vaglio di compatibilità costituzionale: il Giudice delle leggi, con sentenza n. 250 dei 2010, ha precisato che la norma non punisce una «condizione personale e sociale» – quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregoiare») – e non criminalizza un «modo di essere» della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal «fare ingresso» e dai «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni dl legge”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25019 del 06.06.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione, la cui adozione non sia stata preceduta dalla notificazione della richiesta del pubblico ministero alla persona offesa che abbia tempestivamente dichiarato di voler essere informata, deve essere proposto entro quindici giorni dalla data di effettiva conoscenza dell’esistenza di tale decreto”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 25019/2013, dichiarando inammissibile il ricorso perché proposto fuori termine, ai sensi dell’articolo 591 c.p.p.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22644 del 27.05.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non è sempre necessario avere i risultati dell’etilometro per contestare al conducente la guida in stato di ebbrezza. La condanna, infatti, è lecita anche quando lo stato del guidatore è tale da non consentirgli nemmeno di soffiare nell’apparecchio per effettuare la rilevazione.
L’uomo ha contestato la condanna inflitta dai giudici di merito affermando che il rilievo del tasso alcolemico non aveva avuto esito a causa della sua incapacità di soffiare nell’apparecchio.
La sua condotta, pertanto, poteva rilevare quale illecito amministrativo ma non quale fattispecie più grave.
La Cassazione, al contrario, ha affermato che esiste sempre la possibilità di desumere esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell’accertamento mediante test, il reato di cui all’articolo 186 del Cp nelle sue differenti specie. Nel caso in esame, ha concluso il collegio, la legittimità della decisione si fonda sulla evidenziata incapacità del conducente, per effetto dell’ebbrezza alcolica, di collaborare con gli accertatori nella rilevazione del livello di alcol nel sangue.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21703 del 21.05.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per i reati legati alle sostanze stupefacenti, la convalida da parte del giudice di pace del provvedimento restrittivo del questore deve rispettare il termine di 48 per consentire l’esercizio della difesa, a pena di nullità.
Per la Corte “quando il Giudice di pace competente convalida il provvedimento adottato dal questore, ai sensi dell’art. 75-bis comma 2 del Dpr n. 309 deI 1990, prima che sia trascorso il termine di 48 ore dalla notifica all’interessato del provvedimento stesso, si realizza una lesione del diritto all’intervento ed alla assistenza difensiva, che impone l’annullamento della decisione di convalida per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p.”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21064 del 16.05.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la correzione a penna dell’orario dello scontrino relativo al misuratore del tasso alcolemico del conducente è una mera irregolarità che non inficia la sanzione.
La Suprema Corte ha osservato che “l‘orario di effettuazione delle prove coincide esattamente con le indicazioni riportate nel verbale di intervento, che è atto fidefacente, redatto dal personale operante; e che le correzioni non indubbiano altrimenti il rispetto dell’intervallo di tempo di 5 minuti tra le operazioni di analisi dell’aria alveolare espirata, prescritto dall’art. 379, Reg. Es. Cod. strada”.
Per la Corte “l’effettuata correzione dell’orario indicato negli scontrini rilasciati dall’etilometro utilizzato per il controllo del tasso alcolemico, non accompagnata dalla redazione di uno specifico verbale volto a documentare le operazioni di correzione di cui si tratta, integra una mera irregolarità”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20993 del 15.05.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per configurare il reato di stalking non occorre “una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca all’interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa”.
Per la Suprema Corte, infatti, “trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale, che risultano dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive della condotta persecutoria compiuta dal e delle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona

Corte di Cassazione, sentenza n. 20384 del 13.05.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non é un reato pubblicare su Internet gli annunci di chi si prostituisce, poiché «la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui siti web, al pari di quelle sui tradizionali organi di informazione a mezzo stampa, deve essere considerata come un normale servizio in favore della persona».

Corte di Cassazione, sentenza n. 19760 del 08.05.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha escluso il reato di maltrattamenti a danno di una dipendente dell’Enel da parte del dirigente. Il rapporto tra datore di lavoro e dipendente di una grande azienda non può infatti essere ricondotto a quello “para- familiare”.
“Del resto – osserva la sentenza -, sul piano logico sono proprio gli ulteriori elementi in fatto descritti dalla ricorrente (la frequentazione di riunioni, la conoscenza di informazioni sulla vita personale dei colleghi, il lavoro quotidiano nel medesimo ambiente) che si caratterizzano per l’assoluta incapacità di segnare differenze tra un ‘normale’ ambiente di lavoro organizzato ed un ambiente lavorativo ‘parafamiliare’”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18969 del 30.04.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non spetta la custodia cautelare in carcere per il tossicodipendente trovato in possesso di 47 involucri di marijuana, deve prevalere la prospettiva di recupero della persona.
Secondo i giudici, infatti, “le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria, pur in presenza delle condizioni considerate dall’articolo 89, comma 2, Tu stup., non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell’interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13310 del 22.3.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in caso di infortunio del bambino a scuola durante un esercizio di ginnastica, l’insegnante che non si accorga della gravità del danno non è punibile per omissione di soccorso ma al massimo può essere oggetto di “rimprovero”
Per la Corte la motivazione della sentenza appare idonea a sostenere al più un giudizio di rimproverabilità dell’imputata per non aver saputo riconoscere l’effettiva entità del pericolo in cui versava il minore e per non adottato misure adeguate a fronteggiarlo a causa della propria imprudenza, negligenza o imperizia, ma non già l’affermazione della volontarietà dell’omissione delle corrette modalità di soccorso nella consapevolezza della loro necessità”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11909 del 14.3.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che risponde del reato di tentata rapina impropria e non di truffa l’imputato che, fingendosi carabiniere, entra in casa di due anziani coniugi chiedendo di consegnargli il denaro, per verificare la falsità delle banconote, e minaccia di effettuare una perquisizione se la coppia non gli mostra anche i preziosi posseduti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10347 del 06.03.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che “Fuori dei casi previsti dall’articolo 2.1 legge 742/1969, il termine ex articolo 585 del codice di procedura penale per impugnare una sentenza deliberata nel periodo feriale in esito a giudizio conseguente alla convalida dell’arresto decorre dalla cessazione della sospensione”. È questo il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione, con la sentenza 10347/2013, che ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che aveva ritenuto “che la decorrenza del termine 15 giorni – applicabile al caso ai sensi della lettera a) dell’articolo 585.1 Cpp – non fosse soggetta alla sospensione feriale, in ragione dell’urgenza insita nel rito direttissimo”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9724 del 28.2.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sono

Sono da considerarsi maltrattamento non solo comportamenti diretti ad opprimere una persona, ma anche le “omissioni” per “deliberata indifferenza” verso un disabile.
D’altra parte “le esigenze vitali e i bisogni di socialità e affettività di una persona con sindrome di Down – ricorda la Suprema Corte – sono acquisiti nel patrimonio di conoscenza collettivo e non richiedono una preparazione medica”.In più una tale forma di maltrattamento nei confronti di persone di “notoria grande sensibilità” quali sono i portatori di sindrome di down “accentuano la gravità del fatto”. Il reato in questo caso è stato dichiarato comunque estinto per prescrizione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4178 del 20.02.2013

La moglie che va in prepensionamento a 49 anni, anche se il marito non era d’accordo, ha comunque diritto all’assegno per mantenere lo stesso tenore di vita che aveva nel matrimonio. La Corte ha così respinto il ricorso dell’ex marito che all’opposto sosteneva la completa autonomia della scelta di non lavorare più operata dalla moglie ancora giovane con conseguente riduzione del reddito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8011 del 19.02.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per poter integrare il reato di diffamazione tramite posta elettronica è necessario che il messaggio diffamatorio raggiunga una pluralità di soggetti, non essendo sufficiente che il messaggio abbia raggiunto un sola persona che poi l’abbia comunicato alla persona offesa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7912 del 18.2.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che lo straniero che è stato più volte espulso dall’Italia e che rientra nel nostro Paese senza autorizzazione non può invocare il ricongiungimento familiare per aver contratto matrimonio con un’italiana nel Paese d’origine. L’interessato, infatti, al fine di evitare matrimoni solo strumentali a ottenere il permesso di soggiorno, deve anche provare di aver convissuto con il coniuge. In mancanza dell’autorizzazione e della prova sopra indicata per lo straniero si aprono le porte del carcere.

Corte di cassazione, sentenza n. 7369 del 14.02.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il reato di maltrattamenti in famiglia continua anche a seguito della cessazione del rapporto di convivenza .
Secondo una consolidata giurisprudenza, infatti, “la cessazione del rapporto di convivenza, ad esempio, a seguito di separazione legale o di fatto, non influisce sulla sussistenza del reato di maltrattamenti, rimanendo integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale”.
Ragion per cui “laddove l’agente, come nel caso in disamina, perseveri nelle condotte integranti il reato di maltrattamenti, dopo la cessazione della convivenza, senza alcun iato cronologico, si verifica una protrazione dell’arco temporale di esplicazione del reato di cui all’articolo 572 Cp”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6779 del 11.02.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il difensore di fiducia che è impedito a partecipare all’udienza perché malato non ha l’obbligo di nominare un sostituto processuale e neppure di indicare le ragioni dell’omessa nomina, infatti la legge processuale non impone alcun onere in tal senso.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5489 del 4.2.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’avvocato dell’imputato contumace non ha diritto alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza quando questo avviene nel termine stabilito dal giudice. L’eventuale notifica dell’avviso al legale, pertanto, non sposta in avanti il termine per presentare l’impugnazione.
La Cassazione, ha stabilito che al difensore di fiducia dell’imputato contumace non è dovuta la notifica dell’avviso di deposito della sentenza quando questo avviene nel termine prefissato dal giudice, a nulla rilevando l’eventuale assenza all’udienza di decisione della causa, del difensore stesso, che, conoscendo o potendo conoscere rapidamente il giorno e il tenore del dispositivo, è in grado di determinare con certezza la decorrenza dl termine per la proposizione dell’impugnazione stabilita dalla legge. Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che il termine per l’impugnazione non è suscettibile di modificazioni per la semplice circostanza che l’avviso di deposito, quantunque non dovuto, sia stato comunque spedito al difensore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5070 del 31.01.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è vietato dire ad una donna sei una “zoccola”. Per la Corte “qualunque sia il ceto sociale di appartenenza, qualunque sia il grado di istruzione, qualunque sia la natura della discussione, l’uomo di norma non accusa la sua avversaria donna di dire il falso, di essere una imbrogliona, di sopravalutarsi – tutte accuse nella specie più pertinenti all’oggetto della discussione – ma di essere una puttana o una zoccola – offese del tutto inconferenti rispetto alla contesa verbale. Con ciò non solo offendendo gravemente la reputazione della donna, ma cercando di porla in una condizione di marginalità e minorità”.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 822 del 15.01.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non è ammissibile il ricorso in Cassazione di una dipendente che accusando il proprio datore di lavoro di molestia sessuale chieda alla Suprema corte un diverso giudizio sulla ricostruzione fattuale che è precluso ai giudici di legittimità.
Secondo la lavoratrice il presidente della società l’avrebbe costretta “a subire un impetuoso contatto fisico, tentando fugacemente di baciarla, senza però riuscirci solo per il suo rifiuto e tempestivo ritirarsi”. Per la presunta vittima il fatto le aveva provocato un forte stato d’ansia costringendola alle dimissioni per giusta causa. A questo punto era scattata la richiesta di risarcimento del danno bocciata in primo e secondo grado.
La Cassazione ha ritenuto che la sentenza d’Appello “ha esaminato tutte le circostanti rilevanti ai fini della decisione” con un iter logico coerente e immune da vizi e contraddizioni, per cui “le valutazioni svolte e le conclusioni che ne sono state tratte configurano, quindi, un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice di merito che non può essere sindacata nel suo esercizio”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1480 del 11.01.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il giudice non può negare il permesso di lavoro a chi sta scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari se la famiglia è indigente e non ha altri mezzi di sostentamento.
La Suprema corte ricorda che l’articolo 284, comma 3, del Cpp prescrive ai fini della concessione del permesso lavorativo, che “se l’imputato agli arresti domiciliari non può altrimenti provvedere alle sue esigenze di vita o versa in una situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze o per esercitare una attività lavorativa”.
Mentre non rileva in termini ostativi alla concessione del permesso, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal tribunale di Bologna, “l’orario di lavoro giornaliero e settimanale che attiene alla modalità di fruizione del permesso stesso”.
Dunque, il giudice deve verificare l’autenticità della proposta, “mentre l’orario di lavoro, giornaliero e settimanale, rileva ai fini delle prescrizioni che l’autorizzazione può contenere”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 117 del 03.01.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che risponde per concorso nel reato di esercizio abusivo della professione l’assistente di poltrona che presti la propria attività al servizio di un odontotecnico che opera cure odontoiatriche. E risponde dello stesso reato anche il direttore sanitario della struttura che non ha impedito l’evento pur essendo tenuto a farlo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 11/2012 che pur annullando la condanna in Appello perché il reato è prescritto ha ricostruito l’intera vicenda ai fini delle statuizioni civili.
Secondo i giudici, dunque, la ricorrente, pur al corrente della qualifica di odontotecnico, “materialmente aiutava colui che abusivamente curava la paziente, porgendo strumenti ed esplicando tutti i compiti specifici dell’assistente”, così “stimolando il suo operato e rafforzando il proposito criminoso”.
Mentre il direttore sanitario aveva consentito per anni che lo studio rimanesse aperto pur in sua assenza, senza che nessun altro medico accreditato fosse presente nella struttura. Mentre è obbligo del direttore sanitario “pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori che agiscono nel presidio, con particolare riguardo agli atti di esclusiva competenza del medico, e di adottare provvedimenti in caso di inosservanza, onde ricondurre l’espletamento dell’attività professionale nell’alveo della legalità”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 49759 del 20.12.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il dipendente di società a partecipazione pubblica, imputato di peculato per aver utilizzato a proprio vantaggio la carta di credito aziendale, non può essere privato della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 49759/2012, accogliendo solo un punto del ricorso operato dall’ex direttore generale della società preposta alla fornitura del servizio idrico.
Infatti, la condanna per peculato, rideterminata dalla Corte di appello, non prevede l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre con la PA, ex articolo 32 quater Cpp.

Corte di Cassazione, sentenza n. 46471 del 30.11.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un immobile abusivo ultimato e rifinito nel caso la libera disponibilità di questo possa pregiudicare gli interessi relativi alla gestione del territorio e incidere sul carico urbanistico.
I giudici hanno così chiarito che in tema di reati urbanistici ed edilizi spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente all’illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell’indagato o di terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell’offensività”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 45909 del 26.11.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il Giudice chiamato a decidere sulla convalida dell’arresto di un indagato non può effettuare la valutazione sulla base delle informazioni acquisite dalla parte offesa.
Per la Corte va accolto il ricorso del pubblico mistero nei confronti di un’ordinanza del tribunale che non aveva convalidato un arresto in flagranza effettuato dalla polizia giudiziaria.
Secondo il pubblico ministero il provvedimento doveva essere considerato abnorme in quanto il tribunale aveva effettuato la valutazione sulla convalida dopo aver ascoltato la persona offesa, cosa che gli sarebbe preclusa dovendo il giudizio basarsi solo sugli atti esistenti nel fascicolo.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del Pm, ha affermato che in sede di convalida dell’arresto il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, allo scopo di stabilire se l’indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del Cpp. In sostanza il vaglio a cui è tenuto il giudice in questa fase attiene solo alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza delle condizioni che legittimano la privazione della libertà personale. Ne consegue che, ai fini della decisione, il giudice non può acquisire ulteriori informazioni oltre a quelle che risultano dal verbale di arresto, dalle dichiarazioni della persona arrestata e dai documenti prodotti dalle parti, essendogli sicuramente precluso di disporre l’audizione di testimoni.

Corte di Cassazione, sentenza n. 45859 del 23.11.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che metodi troppo violenti, seppur finalizzati all’educazione di un figlio minorenne, possono portare il genitore non solo a una condanna in sede penale, ma anche a dover risarcire i danni all’adolescente ribelle.
La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi dei due imputati, ricordando che «comportamenti di questo genere, soprattutto ove si manifestino in percosse reiterate e produttive di lesioni, sono invero estranei ad una finalità correzionale che, in quanto giustificata nella sua dimensione educativa, vede la violenza quale incompatibile sia con la tutela della dignità del soggetto minorenne che con l’esigenza di un equilibrato sviluppo della personalità dello stesso».

Il passaggio di denaro tra i soci deve essere adeguatamente provato per contestare il reato di bancarotta

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il passaggio di denaro tra i soci deve essere adeguatamente provato per contestare il reato di bancarotta. La Corte di cassazione, con la sentenza 45677/2012, ha ribaltato la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha ritenuto adeguatamente motivato il concorso degli imputati nel fallimento e quindi nella bancarotta di una società rilevando che la prova della loro responsabilità riposava sul fatto che nel patrimonio della predetta società non erano mai confluiti gli importi relativi ai canoni di locazione degli immobili che la società aveva acquisito nell’imminenza del fallimento, da altra società dagli stessi amministrata, e che erano successivamente stati locati, in favore delle loro mogli. Al contrario dalle scritture risultava un versamento all’amministratore, senza causale, per un importo minore che in assenza di giustificativi la Corte di appello aveva attribuito al pagamento dei canoni. Secondo la Corte territoriale dunque dietro l’operazione vi erano sempre i due amministratori mentre le mogli intestatarie erano mere prestanomi.
Per la Cassazione però la sentenza non fornisce alcuna motivazione in ordine al fatto che la somma di 13mila euro sia stata in tutto o in parte effettivamente versata in favore dell’amministratore da parte del socio. Non solo il fatto che nulla risultasse dalle scritture contabili avrebbe dovuto indurre il giudice a indicare gli elementi obiettivi, idonei a dimostrare un pagamento in favore della persona fisica.

Corte di Cassazione, sentenza n. 44807 del 15.11.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che di fronte alla richiesta di revoca per gravi motivi di salute dell’ordinanza che rigettava i domiciliari, ove la relazione sanitaria del carcere fotografi una situazione di “confine”, il giudice è tenuto a disporre una perizia prima di opporre il diniego.
In definitiva, secondo i giudici “la mera relazione sanitaria, non consentiva con tranquillante certezza una delibazione in senso favorevole alla compatibilità dello stato di salute con il segnalato rischio di aggravamento concreto delle stesse”. Per cui “la condiziona patologica assolutamente instabile del ricorrente … potenzialmente proiettata verso un concreto peggioramento, non consentiva il superamento della ‘opportunità necessità’ dell’accertamento peritale previsto dalla norma invocata dalla difesa”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 42954 del 07.11.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta il reato di ingiurie se nella “lite” tra due avvocati uno definisce il comportamento dell’altro “inqualificabile”, minacciando anche conseguenze professionali per il presunto comportamento scorretto che poi tale non si è dimostrato. Lo ha stabilito la Corte di bocciando la lettera del professionista che così recitava: “Siamo certi che saprà prendere atto della propria inqualificabile condotta e, pentendosi, restituire quanto di diritto alla mia assistita, e ciò eviterà serie conseguenze al prosieguo della attività professionale”.
Il fatto che aveva originato la disputa era la presunta mancata restituzione di un fascicolo di parte, nel passaggio di consegne tra i due avvocati. Mentre, in realtà, l’avvocato incriminato aveva prontamente avvertito la controparte della notifica dell’atto, limitandosi a chiedere che la consegna avvenisse presso il suo studio in quanto già in precedenza era stato accusato di aver consegnato un plico vuoto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 42446 del 31.10.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non c’è contraffazione della merce se il marchio non è stato ancora registrato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, cambiando di nuovo orientamento sul punto – a seguito della modifica dell’articolo 473 del codice penale dovuta alle legge 99/2009 – annullando senza rinvio la sentenza di condanna di un cittadino di origine cinese che aveva imbarcato della merce in data 15 luglio 2000, a fronte di una registrazione del prodotto da parte della società Nintendo datata 24 luglio 2000.
Rispetto ad un primo orientamento secondo cui la configurabilità del reato era legata al fatto che il marchio fosse stato registrato o brevettato nelle forme di legge, ne è seguito un altro per cui era sufficiente la semplice presentazione della domanda del brevetto; in quanto in quel momento era già conoscibile dal pubblico la richiesta di tutela. A seguito però della modifica di legge che ha introdotto al comma 1 dell’articolo 473 del Cp la dizione “potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale”, la norma “lascia fondatamente pensare che, con la detta riforma, si è inteso ratificare la giurisprudenza che richiedeva per la tutela penale, la avvenuta registrazione del marchio o del segno, non bastando la semplice domanda”. Infatti, “si può conoscere solo un titolo già rilasciato mentre la semplice richiesta dello stesso non dà luogo, di per sé, alla garanzia dell’esito positivo della procedura amministrativa avviata”.
Dunque, “non essendo stato ancora registrato il marchio deve escludersi la consapevolezza in testa all’agente dell’esistenza del titolo di proprietà industriale

Corte di Cassazione, sentenza n. 41412 del 24.10.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in caso di morte dell’assegnatario titolare dell’alloggio popolare, l’immobile va sequestrato configurandosi in capo alla compagna un’occupazione abusiva dell’appartamento.
La Cassazione ha chiarito, quindi, che in un simile caso non sussiste la scriminante dello stato di necessità invocato dalla ricorrente. Infatti, ricordano i giudici, per applicare la non punibilità, prevista dall’articolo 54 del Codice penale, occorre che il pericolo sia attuale. Vale a dire, “imminente”, “circoscritto nel tempo e nello spazio” nel momento in cui l’agente compie l’azione contraria al diritto.
Dunque, non vi rientrano “tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo”. Tale è proprio l’esigenza abitativa, osserva la Corte, “necessariamente destinata a prolungarsi nel tempo”.
In definitiva, nel caso di occupazione di immobili altrui lo stato di necessità può essere invocato solo per un “pericolo attuale e transitorio” non certo per “sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa”, tanto più che gli alloggi Ater, conclude la Corte, sono proprio destinati a “risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate”.

Corte Cassazione, sentenza n. 41661 del 25.10.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nell’assolvere dal reato di diffamazione il cliente che accusa i “suoi” professionisti di comportamenti contrari alla deontologia professionale, in un caso addirittura accusandoli di estorsione, il giudice non può semplicemente sostenere che le affermazioni erano risultate “in parte vere in parte valutative e in altra parte controverse”, essendo compito del magistrato “superare il dissidio fra le opposte linee difensive onde appurare l’esistenza del fatto storico nella sua oggettività”.
Per i supremi giudici, infatti, per poter applicare l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, sollevato dalla difesa del cliente, è necessario in primis verificare la sussistenza dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza relativamente all’articolo 51 del codice penale: verità, interesse alla notizia e continenza. E la sentenza è carente proprio sul versante della dimostrazione della verità, essendosi il giudice arrestato alla considerazione secondo cui l’affermazione “è controversa”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 40688 del 17.10.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che va comminata unicamente una sanzione amministrativa all’immigrata che dichiara falsamente la cittadinanza italiana per ottenere i 100 euro del bonus bebè.
Per la Suprema corte, dunque, al contrario di quanto sostenuto dal procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, nella fattispecie dell’articolo 316-ter, indebita percezione di erogazioni a carico dello Stato, va ritenuta assorbita quella dell’articolo 495 del Cp, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità.
Per la Cassazione, dunque, nel caso specifico la falsa dichiarazione (essendo il requisito della cittadinanza necessario per l’ottenimento del bonus), è elemento essenziale per la configurazione del delitto di cui si parla e dunque il reato va assorbito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 39452 del 08.10.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che va condannato per tentata pedofilia l’uomo che paga delle persone per procurargli una minore di sedici anni con cui avere rapporti sessuali, anche se poi l’incontro non si realizza. È sufficiente che abbia posto in essere “atti idonei” ed “univoci” perché si configuri il delitto.
Nelle motivazioni la Cassazione “consapevole di un orientamento diverso da una parte della dottrina” ha ritenuto di “dover “ribadire la configurabilità del delitto circostanziato tentato, in considerazione del fatto che l’articolo 56 del Cp può combinarsi non solo con le figure tipiche di reati ‘semplici’ ma anche con quelle circostanziate, ad eccezione di quelle che presuppongono necessariamente la consumazione (quale ad esempio la restituzione della cosa ex art. 62, n. 6, Cp).”

Corte di Cassazione, sentenza n. 38475 del 03.10.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta il reato di corruzione in atti giudiziari e false dichiarazioni per lo psichiatra che fa una certificazione compiacente, in cambio di denaro, al camorrista attestandone uno stato di salute incompatibile con la detenzione intramuraria, facendogli così ottenere gli arresti domiciliari.
Per la Suprema corte, però, “se è indubbiamente vero che in linea generale tale falsificazione non può riguardare l’essenza del giudizio diagnostico, eminentemente intellettivo-valutativa, ciò non può valere nell’ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui la conclusione diagnostica sia solo in apparenza frutto di un processo valutativo ma costituisca in realtà una concordata e deliberata alterazione dell’oggettività clinica, diretta a rappresentare la falsa esistenza degli estremi di una condizione personale utile a ottenere indebiti benefici dall’Autorità giudiziaria”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12625 del 25.09.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sono responsabili i genitori del motociclista minorenne che abbia investito un pedone anche nel caso in cui il giovane si sia impossessato del mezzo senza il consenso dei genitori. Secondo la ricostruzione dei genitori il figlio tredicenne si sarebbe impadronito del motociclo sottraendolo al fratello e senza il consenso paterno. Nulla da fare però per il padre che non ha dimostrato di non aver potuto impedire il fatto.

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 20 settembre 2012 n. 35956 20 settembre 2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non scatta l’aggravante del furto per cosa esposta “alla pubblica fede” nel caso di sottrazione del limone ancora appeso all’albero. Lo ha stabilito la Corte respingendo il ricorso sollevato dal procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro contro la sentenza che dichiarava, accertata l’assenza di aggravanti, di non doversi procedere per mancanza di querela.
Secondo la Suprema corte, infatti, la circostanza dell’esposizione alla pubblica fede, e dunque la relativa aggravante, può ritenersi integrata unicamente quando “l’esposizione dipenda dall’azione o dall’omissione del possessore”. Insomma, il giudizio non può prescindere dalla valutazione sulla destinazione della cosa in ordine alla quale ha sempre rilievo un atto di volontà. E l’aggravante “non può ritenersi sussistente nel momento in cui il dato di fatto sia qualificato dalla condizione naturale del bene, sulla quale non ha inciso in alcun modo la volontà dell’uomo, come nel caso in esame”.
A questo proposito, ricorda la Corte, uguale principio ha portato in precedenza, sipure a parti rovesciate, a ritenere sussistente l’aggravante in questione nel caso di furto di grano, solo perché lo stesso era stato sottoposto alla trebbiatura e ammassato in covoni. O ancora, “al contrario, ma in modo coerente”, è stata esclusa nell’ipotesi di furto di anguille nelle valli di Comacchio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36293 del 20.09.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nei procedimenti per decreto spetta al giudice delle indagini preliminari decidere sulla ammissibilità dell’opposizione.
Accogliendo il ricorso di una automobilista contro l’ordinanza del tribunale di Brindisi che aveva rigettato la sua istanza di restituzione in termini per proporre opposizione contro il decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza.
Infatti, chiarisce la Corte, “l’atto di opposizione deve essere rivolto al giudice che ha emesso il decreto penale di condanna, vale a dire al giudice per le indagini preliminari”, che dunque è anche quello “competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione”. Del resto, concludono

Corte di Cassazione, sentenza n. 34236 del 07.09.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chi commette un solo atto sessuale’ davanti alla figlia che non aveva ancora compiuto dieci anni, ha diritto ad uno sconto di pena.
Per la Corte non è infondato il motivo di ricorso” della difesa del padre “allorché evidenzia come la sentenza del Tribunale abbia riconosciuto che i fatti furono oggettivamente poco invasivi ed ebbero un impatto traumatico modesto, tanto che la minore non percepì inizialmente la loro offensività”.
Al centro dell’attenzione dei supremi giudici, “un unico episodio a sfondo sessuale”, per il quale il padre della bambina aveva chiesto scusa alla figlia con una lettera scritta di suo pugno. La Corte d’appello di Palermo, il 4 luglio 2011, aveva bocciato la richiesta del padre di fare prevalere le attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. Ora invece la Cassazione ha accolto la tesi difensiva dell’uomo volta a dimostrare come i giudici di appello avessero “omesso di considerare che si era in presenza di un unico episodio, che non vi sono state condotte invasive delle zone sessuali della minore”.
Nel dettaglio, la Cassazione censura i giudici di merito per essersi “limitati a giustificare la decisione mediante l’affermazione che l’avvenuta masturbazione del padre ha sicuramente compresso in modo non indifferente la libertà sessuale della minore”. E, rinviando alla Corte d’appello di Palermo che a questo punto dovrà concedere uno sconto di pena al padre, ha fatto notare che “pur valutando con grande attenzione lo speciale impatto emotivo e psicologico che possono provocare le condotte poste in essere dal genitore o da persona cui la minore è fortemente legata, occorre avere riguardo alle concrete modalità dei fatti, alla loro durata nel tempo, alla
loro invasività diretta della sfera sessuale, al coinvolgimento emotivo ed emozionale che esse richiedono o provocano, alle conseguenze che i fatti hanno provocato sullo sviluppo psicofisico della vittima”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33626 del 04.09.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sussiste il reato di peculato per l’appropriazione da parte di un militare di un cellulare rimasto nell’abitacolo di un veicolo a seguito di incidente stradale.
Il Gup, in particolare, attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e degli spostamenti sul territorio ha ritenuto provato l’uso da parte del carabiniere e di altre persone dell’apparecchio di ultima generazione.
Bocciata l’eccezione di giurisdizione in quanto l’oggetto materiale del reato non era di appartenenza delle forze armate ma di una privato. I tribunali militari, comunque, sono da considerarsi “come una giurisdizione eccezionale circoscritta entro limiti rigorosi”.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28439 del 09.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che rischiano una condanna penale i calciatori che danno una “testata” all’avversario sul campo da gioco, e ciò anche se l’arbitro non ha fischiato il fallo. Con tale principio la Corte ha annullato un’assoluzione dal reato di lesioni volontarie resa in favore di un calciatore che aveva colpito al volto con la testa un avversario reagendo ad un fallo da lui commesso. Il Giudice di Pace in prima istanza aveva deciso di assolvere il calciatore perchè suo dire sussisteva una “causa di giustificazione” determinata dal fatto che l’arbitro non aveva interrotto la partita e che pertanto quella testata faceva parte del contesto dell’attività sportiva. La Suprema Corte invece ha annullato la sentenza spiegando ai giudici di merito che la “causa di giustificazione non puo’ essere automaticamente affermata per il solo fatto che la condotta lesiva sia stata posta in essere a gioco non interrotto, atteso che anche in assenza di tale condizione, e’ ben possibile che un giocatore attenti all’incolumita’ fisica di un altro con modalita’ tali da escludere che egli abbia soltanto inteso contrastarne l’azione e’ da dimostrare piuttosto l’esistenza di una finalita’ puramente e semplicemente lesiva, pur se occasionata dal contesto agonistico”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28251 del 09.07.2009

La Suprema corte con la sentenza in esame ha precisato che non è reato ascoltare le conversazioni del coniuge nascondendo nell’abitacolo un cellulare silenzioso con risposta automatica. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso della Procura che chiedeva di condannare un uomo che aveva messo nella macchina dell’ex un telefonino con risposta automatica in modo da poter ascoltare tutte le conversazioni. Il reato non si configura per due motivi, spiega la Corte: la macchina non è un luogo di privata dimora e l’escamotage del cellulare nascosto non integra la fattispecie tutelata dal codice penale di divieto di intercettazione di apparecchi di trasmissione a distanza.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23509 del 03.07.2009

La Suprema corte con la sentenza in esame ha affermato che non possono essere concessi i domiciliari al boss che è senza una gamba. Con questa statuizione la Suprema Corte ha negato i domiciliari a un capo clan, che aveva subito l’amputazione di una gamba. Considerata la necessità di seguire “lunghe pratiche fisioterapiche”, il boss aveva chiesto di evitare il carcere e di essere sottoposto al regime di detenzione domiciliare. La Corte ha respinto la richiesta rimarcando che anche senza una gamba sussiste “il concreto pericolo di fuga” visto il “radicato inserimento dell’imputato con ambienti criminali organizzati”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26606 del 25.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la moglie che, innanzi al Giudice, tace dei maltrattamenti del marito per paura di possibili ritorsioni va condannata per falsa testimonianza. Nella sentenza la Suprema Corte riconosce che l’esimente prevista dall’art. 384 c.p. che prevede la non punibilità di ha commesso taluni reati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà nell’onore, “non e’ limitata ai soli casi di necessita’ di salvare i beni della liberta’ e dell’onore, ricorrendone le condizioni dello stato di necessita’” anche nei casi di “grave nocumento alla integrita’ fisica”. Questo perche’ “il temuto danno alla incolumita’ fisica si riverbera negativamente sulla stessa liberta’ morale della persona minacciata”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26594 del 26.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato nel nostro ordinamento, nonostante una delibera del Consiglio d’Europa del 2000 che vincola tutti gli Stati membri a dotarsi di una normativa corrispondente, “non v’è traccia di una specifica figura incriminatrice per contrastare la pratica persecutoria definita mobbing”. La Corte di Cassazione ha poi dato atto degli sforzi interpretativi volti a dare una tutela anche penale alle vittime di persecuzioni sul posto di lavoro; sforzi che hanno portato ad assimilare il fenomeno ai maltrattamenti in famiglia di cui all’articolo 572 Cp. Ma si tratta di una analogia, spiega la Corte che proprio non regge nel caso di una lavoratrice vessata in una grande azienda, “la cui articolata organizzazione” non implica una stretta ed intensa relazione diretta tra datore e dipendente, tale da determinare una comunanza di vita assimilabile a quella che caratterizza il consorzio familiare.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26281 del 26.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che risponde di appropriazione indebita e non di infedeltà patrimoniale (perseguibile solo su querela degli altri soci) il manager di una società che preleva dai conti il profitto di un’operazione commerciale. Inoltre può essergli sequestrato il denaro reinvestito in titoli Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso dell’amministratore di fatto di una società che si era preso i proventi di un’operazione commerciale di leasing.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26345 del 24.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che un marito sessualmente esuberante deve fare molta attenzione perché se costringe la moglie controvoglia a fare troppo sesso commette violenza sessuale. In particolare la Corte ha precisato che l’uomo deve capire il dissenso della propria moglie anche se si tratta di un “rifiuto implicito” ossia espresso con dei gesti e non con le parole. La Corte ha poi sottolineato che “in tema di reati contro la liberta’ sessuale integra la violazione dell’art. 609 Bis C.p. qualsiasi forma di costringimento psicofisico idonea ad incidere sull’altrui liberta’ di autodeterminazione dal momento che non esiste all’interno di un rapporto coniugale o paraconiugale un ‘diritto all’amplesso’, ne’ conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale”. Tanto piu’, rimarca la Suprema Corte, che l’uomo “non si era limitato ad usare modalita’ irrispettose nei riguardi della moglie per ottenere le prestazioni, ma aveva messo in atto un vero e proprio regime dispotico connotato da vessazioni, arroganza, proibizioni ed imposizioni di ogni genere”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25863 del 18.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che per essere dichiarati terroristi a tutti gli effetti non basta fare una propaganda nel web. La Corte chiarisce infatti che al fine di potersi configurare il reato punito dall’art. 270 bis C.p. occorre “una dimostrazione rigorosa di esistenza di un programma serio, concreto e attuale, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, nonche’ di una associazione avente una struttura organizzativa, per quanto rudimentale, dotata di carattere, di stabilita’ e permanenza, idonea a rendere possibile l’attuazione di tale programma”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24801 del 15.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha confermato una condanna a nove mesi e 10 giorni di reclusione nei confronti di un idraulico, reo di avere compiuto “insistenti toccamenti dei glutei” e “ripetuti abbracci” a una signora presso cui si era recato per riparare l’impianto idraulico. Assolto in primo grado l’uomo era stato poi condannato dalla Corte d’appello nel novembre del 2007. Inutile il tentativo di difendersi in Cassazione dove l’imputato aveva sostenuto di essersi limitato a fare dei “dei complimenti” alla ragazza per la sua bellezza e di averle solo “sfiorato involontariamente la schiena con un movimento anomalo”. La Cassazione respingendo il ricorso a sottolineato la piena attendibilità del racconto della vittima e la legittimità della condanna dell’idraulico che “dopo un complimento verbale fatto con risata volgare”, si era profuso “in ripetuti abbracci seguiti da insistenti toccamenti dei glutei” della ragazza che lo aveva chiamato per le riparazioni idrauliche”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25184 del 17.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che il saluto fascista non può essere interpretato come un saluto scherzoso ma anzi costituisce ”una manifestazione esteriore che rimanda, per comune nozione storica, all’ideologia fascista, e quindi ad una ideologia politica sicuramente non portatrice dei valori paritari e di non violenza ma, al contrario, fortemente discriminante ed intollerante”. Così la Corte, ha confermato la condanna emessa nei confronti di un capo ultras, sulla base della legge Mancino che punisce l’incitamento alla violenza per motivi razziali e religiosi. L’uomo, dell’età di circa 30 anni, era andato in trasferta per seguire la partita della sua squadra del cuore. Giunto allo stadio pretendeva di entrare senza pagare il biglietto. Lui e un gruppo di altri ultras avevano dato vita ad un corteo con tanto di saluto fascista e ne erano scaturiti dei tafferugli. Il caso finiva prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello che emetteva sentenza di condanna. In Cassazione, l’ultras ha sostenuto che la condanna sarebbe stata eccessiva visto che il ‘saluto romano’ era soltanto un ”saluto scherzoso”. La Corte però ha ribadito il divieto per questo gesto, evidenziando come esso riporti ”ad un regime totalitario che ha emanato, fra l’altro, leggi di discriminazione di cittadini per motivi razziali”

Corte di cassazione, sentenza n. 25537 del 17.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che le mogli delle autorità non possono utilizzare le auto d’ordinanza per ragioni private. Neppure per un uso sporadico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione rilevando che detto utilizzo costituisce un danno sia per il costo di carburante sia per il costo di mercato dell’utilizzo del mezzo sia per le ore di impiego del personale. Questo divieto, spiega la Corte, si estende anche a chi riveste incarichi in comune e ne fa uso privato anche sporadico. La Corte ha così confermato una condanna per abuso d’ufficio inflitta a un prefetto per aver disposto e consentito “l’utilizzo di autovetture e personale di servizio per scopi estranei ai compiti di istituto alla moglie per accompagnamenti in vari viaggi”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24469 del 11.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il fatto di frequentare un boss o persone affiliatte a qualche cosca non significa di per se’ che si e’ mafiosi. Con tale principi la Corte ha annullato una condanna a sei anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso inflitta a due persone sulla base delle frequentazioni, cui si era risaliti tramite intercettazioni. Secondo la Cassazione, “le semplici frequentazioni per parentela, affetti, amicizia, comune estrazione ambientale o sociale, per rapporti di affari e, a maggior ragione, gli occasionali e sporadici contatti, soprattutto in occasione di eventi pubblici (cortei, feste, funerali) in contesti territoriali ristretti, non possono di per se’ essere utilizzati come sintomatici dell’appartenenza a sodalizi criminali”. Per sostenere l’accusa di appartenere a un’associazione mafiosa “le frequentazioni e i contatti” devono essere “qualificati da abituale o significativa reiterazione, non giustificata da usuali modalita’ di convivenza in contesti territoriali ristretti”. A quel punto, scrive la Corte “se connotati dal necessario carattere individualizzante possono essere utilizzati come riscontri da valutare”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23903 del 05.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che uno spot via internet che da consigli sulla coltivazione di semi di canapa indiana costituisce reato di istigazione all’uso di stupefacenti. In particolare la Corte ha affermato che se la vendita di semi di canapa indiana di per se’ non sarebbe punibile penalmente, lo diventa il far pubblicita’ alla ”vendita di semi di canapa e degli accessori idonei alla coltivazione di piante”. Per la Corte il reato di istigazione al consumo di sostanza stupefacente si configura anche nell’attivita’ ”in cui si forniscono agli acquirenti […]dettagliate informazioni circa le modalita’ di coltivazione dei semi di canapa indiana, al fine di far si’ che si ottengano piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, nonche’ circa i mezzi strumentali idonei alla coltivazione ottimale dei semi”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23812 del 09.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non commette reato l’immigrato clandestino che, nonostante sia stato espulso, resta in Italia perché guadagna troppo poco per sostenere le spese del biglietto aereo che lo riporta nel suo paese d’origine. Non è infatti sufficiente che abbia abbastanza soldi per varcare la frontiera. Con tale principio, la Cassazione ha dato ragione a un cittadino guatematelco che non aveva ottemperato all’ordine di allontanamento del questore perché si era giustificato, come badante, guadagnava fra i 400 e i 500 euro al mese mentre il biglietto aereo per il Guatemala costava 1200 euro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23756 del 08.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non è reato continuare ad abitare nella casa popolare dopo la morte del titolare del contratto. Con tale principio la Corte , ha assolto con formula piena un 53enne di Napoli che era rimasto in un alloggio popolare dopo la morte dell’intestataria del contratto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22836 del 03.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che deve escludersi che la stanza di degenza di un ospedale, luogo “lato sensu” pubblico, posto sotto il controllo diretto del personale ospedaliero, rientri nel concetto di privata dimora. Per la Cassazione, tale luogo non può considerarsi nel “possesso” esclusivo delle singole persone ricoverate, alle quali non compete un indifferenziato “ius excludendi alios”. La Corte ha così chiarito i termini di ammissibilità e/o utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all’articolo 266, comma 2, Cpp, ricordando che la privata dimora è il luogo adibito all’esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei, all’interno del quale la captazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19171 del 07.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è lecito affittare ad un cittadino extracomunitario, privo del permesso di soggiorno, a patto che il canone di affitto sia equo. Secondo la Corte non si prospetta, nel caso di specie, il dolo specifico (fine di trame ingiusto profitto) quando il canone d’affitto si possa ragionevolmente considerare equo, come nel caso in esame (per l’affitto era stato pattuito un canone pari a 150,00 euro mensili) La Cassazione ha inoltre sottolineato come deve essere certo l’ingiusto profitto per avere un illecito, il quale si manifesta nel caso in cui l’equilibrio delle prestazioni fortemente alterato a favore del titolare dell’immobile, provocando quindi lo sfruttamento dello straniero irregolare

Corte di Cassazione, sentenza n. 21305 del 21.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non commette reato l’imprenditore che continua a sviare la clientela del concorrente e ciò nonostante l’ordine del giudice di cessare il comportamento scorretto. La Corte infatti precisato che l’interpretazione estensiva data dai giudici di merito, per cui qualsiasi provvedimento cautelare del giudice civile trova sanzione penale nell’elusione, rischia di trasformare l’art. 388/2 in una sorta di norma tipicizzante qualsivoglia condotta contraria ad un provvedimento cautelare civile, laddove in realtà la ragione per cui solo alcuni provvedimenti sono sanzionati e cioè solo tre tipologie di provvedimenti in materia di: proprietà possesso e credito trova fondamento proprio nella corretta individuazione dell’interesse tutelato dalla norma. Se l’interesse tutelato dall’art. 388 co. 1 e 2 cp., come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite, non è autorità in se delle decisioni giurisdizionali, ma l’esigenza costituzionale di effettività di giurisdizione e la sanzione non segue una mera trasgressione all’ordine del giudice, bensì ostacolo all’effettiva possibilità di una sua esecuzione, nel caso in esame l’azione di risarcimento, intrapresa dalla parte civile, poteva certamente essere aggravata dal protrarsi della condotta, posta in essere dall’azienda convenuta, onde la legittimità dell’ordinanza, emessa per prevenire ulteriori danni, ma l’esecuzione o meno della stessa non avrebbe in alcun modo protetto il soddisfacimento in sede esecutiva dell’eventuale credito, dovuto ai danni conseguenti la prosecuzione dell’attività illecita. Nè tanto può ledere il richiamo operato dai giudici di merito alla norma di cui all’art. 669 duodeces cpc., che disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, quando, come nel caso in esame, tale provvedimento non può della sostanza che essere equiparato a un ordine di astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 cod. civ.. La Corte ha infine chiarito che in tale ottica dunque va letta la tassativa elencazione dei provvedimenti cautelari, che possono dar luogo ad elusione. Il provvedimento del giudice civile costituisce un presupposto della condotta criminosa, e tra le misure cautelari è pacifico che rientrano anche i provvedimenti di urgenza emessi dall’art. 700 cpc, ma a condizione che tali provvedimenti attengano alla difesa della proprietà del possesso e del credito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21513 del 21.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che se il gestore di un bar non applica l’etichetta sulle bottiglie, in caso di intossicazione di un cliente dovrà rispondere penalmente. Con tale principio la Corte ha confermato una condanna a 45 giorni di reclusione (poi convertiti in pena pecuniaria) per lesioni colpose, oltre al risarcimento danni, nei confronti del gestore di un bar che per negligenza e imprudenza aveva “custodito una bottiglia contenente liquido detergente e brillante con forte potere corrosivo accanto alle bottiglie contenenti acqua minerale”. La mancata etichettatura aveva determinato lesioni a due clienti del bar che avevano ingerito ignari alcuni sorsi di liquido detergente al posto dell’acqua minerale. Anche se il proprietario dell’esercizio aveva chiesto ai suoi dipendenti di fare attenzione e di separare l’acqua dal detersivo, la mancata etichettatura aveva impedito di differenziare i due liquidi. Già della fase di merito la Corte d’Appello di Firenze aveva evidenziato che ogni equivoco era “certamente evitabile solo che l’imputato avesse provveduto ad una piu’ efficace custodia della bottiglia, ovvero avesse curato di segnalarne visivamente il reale e diverso contenuto, ovvero avesse restituito il deterisvo al suo contenitore naturale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21165 del 20.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che può essere condannato per peculato il dipendente pubblico che abusa dell’utenza telefonica a sua disposizione per chiamate private. Sono ammesse soltanto telefonate fatte per “costringenti e rilevanti esigenze personali”. La Cassazione ha inoltre precisato che il reato di peculato si può configurare solo nei confronti di un dipendente pubblico perché la norma punisce il pubblico ufficiale che si appropria di denaro “in ragione del suo ufficio”. Questo non vuol dire che l’uso del telefono per le chiamate private sia completamente bandito ai dipendenti della pubblica amministrazione. Quest’ultimi infatti in virtù una circolare ministeriale, possono fare delle chiamate per “costringenti e rilevanti esigenze personali”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15184 del 21.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la declaratoria di estinzione della pena detentiva conseguente al positivo esito dell’affidamento in prova al servizio sociale non impedisce di Tribunale di sorveglianza di dichiarare con successivo provvedimento anche l’estinzione della pena pecuniaria, una volta accertato che l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 30089 del 20.07.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che in tema di stupefacenti – e in caso di sussistenza dell’attenuante di lieve entità il lavoro sostitutivo non può durare oltre il tempo della pena detentiva comminata. Con i dovuti calcoli in termini di reale incidenza di un’attività che, secondo legge, con solo due ore integra un’intera giornata. La Cassazione interviene a specificare meglio i termini dell’articolo 73 del Dpr 309/1990. Il testo unico sugli stupefacenti, infatti, prevede che il lavoro di pubblica utilità debba avere una durata “corrispondente” a quella della reclusione. Perciò nel caso specifico deciso dai giudici della prima sezione nella presente sentenza il giudice dell’esecuzione dovrà tenere conto che la prestazione di due ore di lavoro equivale a un “giorno” e che tempi e modalità di esecuzione del lavoro non dovranno pregiudicare “le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 29386 del 16.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha chiarito che la richiesta volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni utilizzate ai fini dell’adozione di un provvedimento cautelare deve essere indirizzata al giudice che ha adottato la relativa misura e non al Tribunale del riesame. Anzi, ancora meglio, la richiesta deve essere rivolta al pubblico ministero nella cui disponibilità materiale e giuridica sono i documenti in questione nella fase delle indagini. La Suprema Corte conferma, poi, che il diritto vivente el senso che il giudice per le indagini preliminare ben può utilizzare e porre a base dell’ordinanza di adozione della misura della custodia cautelare in carcere le intercettazioni telefoniche anche se contenute in “brogliacci”, riportate in forma riassuntiva, pur se non trascritte, a patto che siano rispettate le norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità di esecuzione delle intercettazioni

Corte di Cassazione, sentenza n. 28443 del 10.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che il delitto di ricettazione resta assorbito, in forza del principio di specialità nel reato previsto dall’art. 453 n. 3 cod. pen., che punisce la condotta di chi, senza essere concorso nella falsificazione, detenga monete falsificate di concerto con l’autore della stessa o con un intermediario.

Corte di Cassazione, sentenza n. 32179 del 29.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che non commette reato di minaccia e ingiuria la persona adulta che, stanca della maleducazione dei ragazzi che abitano nel suo stesso condominio, minaccia di prenderli a calci nel sedere. Per la Corte le parole pronunciate non rivestivano carattere ingiurioso dato il gergo consueto tra le nuove generazioni. Quanto ai calci nel sedere, questa intimidazione è stata ritenuta incapace di incutere un effettivo timore. Aggiunge, inoltre, la Cassazione che è certamente le espressioni usate dall’uomo contenevano un significato ostile espresso in termini indubbiamente volgari ma non si deve trascurare non soltanto l’ambiente giovanile a cui furono rivolte, abituato a un linguaggio spesso corrivo ed usualmente vivace, oltre al rapporto di familiarità corrente tra l’imputato e il giovane nipote. Per quanto riguarda la minaccia di prendere tutti a calci nel sedere, i supremi giudici sottolineano che non costituisce reato dal momento che è stata usata soltanto per censurare, sia pur rudemente, il comportamento del gruppo di ragazzi maleducati che bighellonavano sulle scale del condominio ostacolando il transito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 31096 del 28.07.2009

La Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che dare del cretino a qualcuno è ingiuria. Nel caso specifico un consigliere comunale, durante una seduta consigliare, aveva detto ad un altro: “Ti stai comportando da cretino”. Nel 2008 il consigliere è stato condannato dal tribunale di Messina a 300 euro di multa e al risarcimento danni alla parte civile. Il politico ha allora deciso di ricorrere in Cassazione sostenendo che l’espressione “cretino” rientrava nel “linguaggio polemico in uso ai partecipanti alla competizione politica”, si trattava quindi di “critica politica”. Ma la Cassazione non ha accolto il ricorso del consigliere comunale. Nella sentenza emessa dalla Suprema Corte si legge che: “La tesi sull’esistenza nella nostra democrazia di una superiore area (il confronto politico) in cui si sarebbe sedimentata – grazie ad un lessico fatto di ingiurie reciproche – una sorta di desensibilizzazione ai termini offensivi che perderebbero così rilevanza penale si collega ad una concezione degradante della gestione dei pubblici poteri in cui i rappresentanti della democrazia potrebbero esprimere le proprie opinioni con strumenti vietati dalla legge, invocando un trattamento di favore che un’inammissibile diseguaglianza dinanzi alla legge”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18709 del 29.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che non è reato presentare, al fornitore abituale di hascisc dal quale ci si serve, i propri amici affinchè anche loro si possano approvvigionare da lui. Il fatto, in sostanza, non costituisce intermediazione nello spaccio di droga. Lo sottolinea la Cassazione che, con la formula ampiamente liberatoria “perché il fatto non sussiste”, ha assolto due ragazzi di Trento condannati per concorso in vendita di stupefacenti con l’accusa di aver fatto da intermediari al pusher dal quale portavano i loro conoscenti amanti della cannabis. In particolare la Suprema Corte ha affermato che “la semplice presentazione di altri tossicodipendenti al proprio fornitore non può considerarsi penalmente rilevante”. Di contrario avviso erano state, invece, sia la Corte di Appello che il Tribunale. Ma la Cassazione ha stracciato le condanne assolvendo i due imputati e rilevando che presentare clienti al fornitore è reato solo se c’è un “accordo concordato con quest’ultimo” e “finalizzato all’avviamento di tossicodipendenti consumatori”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 30994 del 24.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non e’ un ‘giustificato motivo’ rimanere in Italia, da clandestino, eludendo un’ordinanza di espulsione, per ‘la necessita’ di contribuire con i proventi di una saltuaria attivita’ lavorativa svolta in Italia, al sostentamento dei familiari in patria indigenti e adempiere cosi’ all’obbligo di mantenimento che anche il nostro ordinamento impone in favore dei congiunti’. Il caso riguarda un’immigrato nigeriano che non avendo ottemperato al decreto di espulsione emesso per lui nel 2005 era stato assolto dal Tribunale di Bergamo nel 2006 perche’ il giudice monocratico aveva ritenuto un ‘giustificato motivo’ la condotta dell’imputato che ‘non aveva precedenti penali e non si era potuto allontanare dall’Italia per la necessita’ di contribuire al sostentamento dei familiari in patria indigenti’. La Cassazione ha pero’ annullato la sentenza. Secondo i giudici, infatti, ‘la necessita’ di provvedere economicamente a se e alla propria famiglia nella patria lontana, integra, certo, un motivo socialmente ed umanamente apprezzabile, ma non puo’ questa necessita’ rendere in se’ inesigibile l’adempimento dell’ordine impartito dalla Pubblica amministrazione ne’ appare una necessita’ idonea a rendere questo adempimento (l’espulsione) pericoloso o difficoltoso’. La necessita’ di mantenere la famiglia rientra nelle ‘condizioni caratterizzanti la situazione del migrante economico’, per questo un clandestino deve andare via lo stesso.

Corte di Cassazione sentenza n. 28654 del 14.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’imprenditore risponde penalmente dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti per consentire a terzi l’evasione fiscale ed è irrilevante il fatto che il terzo raggiunga o meno detto risultato. La Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che è stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte in materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti che la fattispecie prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 74/2000, e in precedenza dall’art. 4 lett. d) del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con legge 7 agosto 1982 n. 516, si configura come reato di pericolo astratto, in quanto mira a tutelare l’interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale, sicchè è stata anticipata dal legislatore nella configurazione della predetta fattispecie criminosa, la soglia dell’intervento punitivo rispetto al momento della dichiarazione. La configurabilità del reato, pertanto, svincolata dal conseguimento di una effettiva evasione, venendo puniti comportamenti propedeutici connotati da potenzialità lesiva del citato interesse erariale. Inoltre, è stato anche precisato da questa Suprema Corte che in tema di reati tributari la presenza di una ulteriore finalità dell’azione delittuosa, rispetto a quella di consentire a terzi l’evasione fiscale, non incide sulla compiuta integrazione della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sicchè la sussistenza dell’elemento psicologico del reato deve essere esclusa solo qualora risulti che l’azione è stata posta in essere per fini esclusivamente extratributari.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25526 del 18.06.2009

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che non commette reato chi uccide un animale per difendere un proprio diritto patrimoniale nonché la incolumità delle persone con lui conviventi. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che nel concetto di necessità escludente la configurabilità del reato, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca alla uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che è in applicazione di tale principio il giudice di legittimità ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza di reato nella ipotesi di uccisione di un cane, pastore tedesco, che introdottosi in un pollaio, aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e quindi aggredito il loro proprietario, accorso per allontanarlo, costretto a sparare sull’animale, per difendere un proprio diritto patrimoniale, nonché la incolumità delle persone con lui conviventi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 31177 del 31.07.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame si schiera dalla parte dei coniugi traditi dandogli licenza di offendere i propri rivali in amore Secondo la Corte chi è stato tradito può liberamente sfogarsi sul rivale e dargli del ‘rovina famiglie’ senza incorrere nel reato di ingiuria. Con tale principio la Corte ha confermato l’assoluzione dal reato di ingiurie nei confronti di un uomo che incontrando per strada l’amante della propria moglie gli aveva dato del ‘rovina famiglie’. Il caso finiva da Giudice di Pace a seguito di denuncia e il procedimento si concludeva con una assoluzione. La Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito ha ritenuto giusto assolvere il marito tradito evidenziando che lo stesso non ha commesso alcun reato avendo risposto per un ”fatto ingiusto subito in quanto contrastante con l’obbligo di fedelta’ reciproca, obbligo che permane fino a che non sia intervenuta pronuncia di separazione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27995 del 08.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è vietato ad un genitore di impedire all’altro di trascorrere del tempo con il proprio figlio per il periodo assegnatogli nella fase di separazione, in tal caso commette delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento stabilito dal giudice. In aggiunta, se il consenso del genitore affidatario viene subordinato al pagamento dell’assegno mensile, commette anche reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La giurisprudenza in materia di separazione stabiliva che il mancato rispetto delle prescrizioni giudiziarie non comportassero necessariamente ed automaticamente la commissione di un reato. Nel caso in specie, invece, la Suprema Corte ha stabilito che le motivazioni presentate dal genitore affidatario non fossero sufficienti a superare un ordine del tribunale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 707 del 20.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che compie violenza privata il marito che minaccia di morte la moglie per farla tornare con lui. Per la Corte espressioni del tipo: se entro tre giorni non torni con me io ti ammazzo, incendierò il camion di tuo padre, se vengo sopra ti spacco la porta e faccio un macello, non integrano il reato della semplice minaccia ma quello di violenza privata, anche se solo tentata. La vicenda su cui si è espressa la Cassazione riguardava la decisione di un giudice di pace che aveva dichiarato il non luogo a procedere – per la mancata comparizione in udienza della vittima – nei confronti di un ex marito che cercava di far cambiare idea alla moglie sulla fine del matrimonio con mezzi non proprio legittimi. La Corte d’Appello ha ribaltato la decisione del Giudice di pace per errata applicazione della legge penale. La Corte di secondo grado aveva, infatti, sostenuto che le espressioni dell’uomo non dovevano essere considerate una minaccia ma una violenza privata, reato ben più grave e perseguibile d’ufficio. Considerazione che automaticamente sposta la competenza del processo dal giudice di pace al tribunale ordinario. La Cassazione non manca di spiegare la differenza tra le due fattispecie criminose. Mentre nella minaccia il pericolo è generico, nella violenza privata l’intimidazione è precisa e finalizzata a costringere qualcuno a fare o a non fare un determinato atto con evento non di pericolo ma di danno, rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo dipendente dall’atto di intimidazione (o di violenza) subito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 30969 del 24.07.2009

Non rischia una condanna per violenza sessuale l’impiegato che fa il ‘lumacone’ con le colleghe ed e’ abituato ad avere un approccio fisico con loro toccandole se nel suo comportamento non c’e’ ”ebbrezza sessuale”. Per la Suprema Corte il comportamento dell’impiegato e’ ”di certo poco raffinato” ma non censurabile in quanto nel suo comportamento non c’era l’intenzione di ”soddisfare la propria libido”. Di diverso avviso era stato il Tribunale di Ferrara che, il 17 maggio del ’99, aveva condannato l’uomo ad un anno e due mesi di reclusione per violenza sessuale anche se poi la pena era stata sospesa. L’assoluzione dell’impiegato maneggione era arrivata il 28 novembre del 2008 dalla Corte d’Appello di Bologna. Contro tanta tolleranza la Procura del capoluogo emiliano ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che l’uomo doveva essere condannato per violenza sessuale. La Suprema Corte ha bocciato il ricorso della Procura e ha evidenziato che ”la parte offesa ha riconosciuto che l’impiegato era solito praticare degli scherzi, anche se di cattivo gusto, toccando le colleghe di lavoro”. Un comportamento, dice la Suprema Corte, ”di certo poco raffinato” e caratterizzato da ”abitualita”’. Tuttavia, concede la Cassazione, legittimamente il dipendente e’ stato assolto in quanto nel suo atteggiamento ”non si poteva ravvisare l’elemento soggettivo caratterizzante il reato contestato”, essendo necessaria per una condanna per violenza ”l’espressione nell’agente di ebbrezza sessuale”. Cosa non avvenuta nel caso in questione in quanto l’uomo ”nel toccare la collega di lavoro non ha inteso soddisfare la propria libido”.

Corte di cassazione, sentenza n. 30764 del 23.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che si configura il delitto di tentata concussione allorchè la condotta del pubblico ufficiale sia astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione, anche se in concreto tale risultato non si produca per le resistenze del soggetto passivo, in quanto assume rilievo il rapporto tra la volontà dei soggetti e, in particolare, la oggettiva esternazione di una volontà che sia espressione di un abuso di qualità di potere del pubblico ufficiale. La Cassazione ha ribadito il principio ricavabile dalla propria giurisprudenza e ritenuto assolutamente calzante al caso specifico: quello di un docente di un istituto tecnico che, consapevole dell’ambiente omertoso e passivo della sua classe, non ha avuto esitazione a chiedere a due studentesse – alla presenza degli altri compagni – prestazioni sessuali in cambio di agevolazioni nelle interrogazioni. Le circostanze e le prove, secondo la Corte, hanno giustamente portato anche gli altri giudici a escludere che simili proposte indecenti fossero solo uno “scherzo”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16916 del 21.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che i partigiani che il 23 marzo del 1944 compirono l’attacco di via Rasella a Roma contro le truppe di occupazione nazista non possono essere definiti “massacratori di civili”. Commette pertanto diffamazione, ed è tenuto a risarcire il danno, chi li apostrofa in questo modo. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso della figlia di una delle partecipanti all’azione nei confronti di un quotidiano della Capitale. Quella definizione, spiega infatti il collegio, produce “l’inequivoco effetto di accostare l’atto di guerra compiuto dai partigiani all’eccidio di connazionali inermi”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 30306 del 21.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che deve essere condannata per molestie una donna che aveva inviato alla sua rivale in amore alcune lettere anonime con la particolarità di contenere all’interno uno scorpione morto. Nella sentenza i Giudici ricostruiscono la vicenda e rilevano che la donna non si era accontentata delle solite telefonate mute. Per placare la sua ira aveva pensato di inviare appunto due lettere anonime con dentro la sgradita “sorpresa”. Il caso è finito subito in Tribunale a seguito di denuncia e ne scaturiva una multa contro la quale la donna si è rivolta inutilmente in Cassazione. Nel ricorso la donna ha sostenuto che non può configurarsi nei suoi confronti l’ipotesi del reato di molestie per il semplice motivo di non essere a conoscenza del fatto che la rivale avesse una vera e propria fobia per gli scorpioni. La Corte ha respinto il ricorso e ed ha convalidato la multa di 400 euro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28571 del 13.07.2009

La Corte con la sentenza in esame ha precisato che la verifica giudiziale dell’accettazione della remissione della querela non riguarda l’esistenza in tal senso di una manifestazione positiva, espressa o tacita, da parte dell’imputato, bensì la mancanza di un rifiuto dell’accettazione, desumibile da dichiarazioni o fatti concludenti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 30071 del 20.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la condotta del marito che intima alla moglie di tornare da lui, pena la morte, non configura il reato di minaccia, bensì il più grave delitto di violenza privata, sia pure soltanto tentata. Lo chiarisce la Cassazione nella sentenza in epigrafe, evidenziando la differenza tra le due fattispecie. Perché si realizzi la prima, è sufficiente che l’agente ponga in essere una condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo. Invece, nella violenza privata la minaccia funge da mezzo per ottenere un fine preciso e occorre che essa sia diretta a costringere taluno “a fare, tollerare od omettere qualcosa”, con evento non di pericolo, ma di danno, rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo, dipendente dall’atto di intimidazione. La diversa classificazione della condotta sposta al tribunale monocratico la competenza e rende il reato perseguibile d’ufficio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28852 del 14.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’amante che invia sms alla rivale tradita per farle sapere del tradimento rischia una multa per il reato di molestie. Secondo la Cassazione infatti chi riceve messaggi del genere viene leso nella sua dignità a nulla rileva il fatto che il tradimento fosse noto. La Corte rha così respinto il ricorso di una donna calabrese che i giudici di merito avevano condannato a 300 euro di multa per il fatto di aver rilevato le corna alla moglie del suo amante inviandole 5 SMS. Nel ricostruire la vicenda, la Corte evidenzia che l’imputata aveva inviato messaggi che facevano riferimento alla relazione sentimentale clandestina riportando anche ”asserite espressioni dell’uomo in termini sprezzanti nei confronti della compagna”. Il tribunale aveva considerato il comportamento inammissibile e lesivo “della dignita’ oltre che del decoro e dell’onore della persona offesa” anche se i messaggi erano stati pochi. Davanti alla Suprema Corte la donna ha fatto presente che la relazione clandestina era gia’ stata scoperta e che non si può parlare di molestia a fronte di un numero irrisorio di sms. Nel respingere il ricorso la Corte ha evidenziato che la molestia ”puo’ essere arrecata anche mediante l’invio di brevi messaggi di testo”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28508 del 13.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la confisca obbligatoria può essere applicata anche nel caso in cui – nel rispetto di esigenze di economia processuale – la sussistenza del reato venga esclusa anticipatamente con provvedimento di archiviazione. Per la Cassazione questo principio è inevitabile dal momento che non è sostenibile la tesi di una costrizione all’esercizio dell’azione penale, nei confronti del Pm, al fine di rendere possibile la misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria, quando già risulti l’inutilità del dibattimento per essere il reato prescritto ovvero per evidente mancanza dell’elemento soggettivo o, addirittura, nel caso di morte dell’imputato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28030 del 10.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che commette reato chi disturba la funzione religiosa manifestando fuori dalla chiesa. Per la Corte infatti, chiunque ostacola l’inizio o l’esercizio della funzione va punito a norma dell’art. 405 del codice penale. E la condanna scatta anche se il disturbo è provocato da proteste che avvengono fuori dalla chiesa. Secondo la Suprema Corte infatti, il reato di turbamento della funzione religiosa si verifica ogni volta che si impedisce il regolare svolgimento della messa disturbando il prete e i fedeli nel loro raccoglimento. La vicenda presa in esame dalla Suprema Corte coinvolge un gruppo di lavoratori che stava manifestando in una piazza antistante la chiesa in cui si svolgevano i funerali di un lavoratore morto dopo essersi dato alle fiamme. Dalla vicenda scaturivano diverse condanne tra cui quella per turbamento della funzione religiosa a carico di chi stava manifestando fuori dalla chiesa. Ricorrendo in Cassazione i lavoratori hanno rappresentato che le loro proteste erano avvenute solo al termine della funzione religiosa e comunque non all’interno della chiesa ma nella piazza antistante. Nulla da fare per la Cassazione con la sentenza in esame ha ritenuto che in relazione al reato di cui all’articolo 405 del codice penale “la ‘turbatio sacrorum’ si verifica sia con “l’impedimento della funzione, consistente nell’ostacolare l’inizio o l’esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione”, sia con la “turbativa della funzione che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare”.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33546 del 31.08.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che le telefonate erotiche, e cioè “semplici prestazioni vocali”, sia pure effettuate al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono “equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene” e, dunque, anche se a pagamento non integrano il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione da parte di chi le organizza. La Corte ha accolto il ricorso di un soggetto condannato per sfruttamento della prostituzione anche per i suoi inviti ad effettuare simili telefonate ad un signore da parte di una ragazza.
Secondo la Suprema corte, infatti, “non era la ragazza a compiere atti sessuali, né su stessa né su diverse persone, ma era il cliente, autonomamente, a compierli su se stesso sulla scorta delle conversazioni erotiche”. Veniva così meno, dunque, “la componente lesiva della dignità della prostituta”, che ha spinto il legislatore a punirne lo sfruttamento, consistente “nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà del cliente”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33518 del 30.08.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è punibile anche per il reato di violazione di domicilio la persona che si introduce durante la notte in un ambulatorio della guardia medica tentando di violentare la dottoressa di turno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione rigettando il ricorso dell’imputato che sosteneva la non equiparabilità dell’ambulatorio al domicilio.
La Suprema Corte chiarisce però che benché il reato non sussista nel caso di “abusiva introduzione (o permanenza) nei locali dello studio di un libero professionista il quale eserciti compiti che si inseriscono in un’attività procedimentale di rilevanza pubblica”, nel caso specifico essendo al di fuori dall’orario di apertura al pubblico le cose cambiano.
Infatti, “nell’orario notturno l’accesso alla guardia medica è limitato a quelli che hanno necessità di assistenza medica e quindi sono ammessi all’interno dei locali”. “In questo diverso contesto – prosegue la sentenza – l’ambiente della guardia medica costituisce un’area riservata che può assimilarsi a quella di un temporaneo privato domicilio del medico chiamato a permanere lì durante la notte per potersi attivare, ove necessario, per apprestare l’assistenza sanitaria dovuta”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33258 dell 24.08.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la sommarietà e la sinteticità della motivazione tipiche del patteggiamento non possono estendersi all’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale: il giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di disporre la confisca dei beni sotto sequestro. Lo ha stabilito la Corte accogliendo il ricorso di un imputato condannato per riciclaggio a 4 anni e 10 mesi e ad una multa di 5mila euro. Contestualmente alla condanna, infatti, era scattata anche la confisca del denaro già sequestrato in quanto ritenuto “corpo del reato e provento dell’attività di riciclaggio”.
Per la Suprema corte, però, anche a seguito della novella apportata dalla legge 134/2003 al testo dell’articolo 444 del Cpp, “è indubbio che il giudice sia tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, subordinatamente, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in merito alla provenienza del denaro o dei beni confiscati”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13621 del 31.07.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittima la sanzione disciplinare della censura nei confronti dell’avvocato che non informa il suo cliente degli onorari che ha chiesto all’assicurazione a cui è iscritto il proprio assistito.
In particolare, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di una ginecologa conseguito alla morte di un neonata, l’avvocato era stato accusato di aver rivendicato una gestione esclusiva della pratica, che invece era stata assegnata anche ad una collega, ai fini della percezione degli onorari da parte della società assicuratrice della cliente senza informarla di nulla.
Per i supremi giudici è privo di censure il ragionamento del Cnf che ha ritenuto l’assenza di qualsiasi attività informativa verso la cliente “integrasse violazione dell’articolo 40 del codice deontologico nella parte in cui prevede che ‘l’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli’, in quanto lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra l’avvocato e il suo cliente”. “Né – prosegue la sentenza – può ritenersi estraneo al mandato conferito all’avvocato l’aspetto afferente alla percezione di onorari da parte della società assicuratrice del cliente stesso”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 30689 del 26.07.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non scatta il reato di concussione per il costruttore di un immobile in regime di edilizia convenzionata che condizioni l’acquisto della casa, da parte di soggetti fuori graduatoria, ad una ulteriore dazione rispetto a quanto indicato nella convenzione comunale.
Nel 2003 infatti la Cassazione aveva annullato, con rinvio, la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari aveva assolto il costruttore enunciando il principio di diritto per cui “nel caso di edilizia convenzionata, la condotta del costruttore che condizioni la conclusione o l’esecuzione del contratto alla dazione, da parte dell’acquirente inserito nelle apposite graduatorie, di somma maggiore a quella determinabile ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie e varianti con lui concordate, integra il delitto di concussione”.
A questo punto però, decidendo nuovamente sulla causa, la Corte territoriale assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste. Infatti, ancorando la propria decisione alla lettera della pronuncia della Suprema corte i giudici di secondo grado verificavano l’assenza dell’approvazione di qualsivoglia graduatoria da parte del comune di Molfetta, ragion per cui si esulava dalle condizioni dettagliatamente indicate dalla Suprema corte. L’acquirente, insomma, non si trovava in una particolare situazione giuridica derivante dal riconoscimento di una agevolazione nell’acquisto della casa, ragion per cui mancava “lo squilibrio delle posizioni”, che solo poteva condizionare la libera formazione della volontà dell’acquirente, integrando il reato di concussione da parte di un soggetto sì privato ma incaricato di pubblico servizio.
Contro questa sentenza ricorreva nuovamente in cassazione l’acquirente, vedendosi però dare ancora una volta torto. Secondo i Supremi giudici infatti non può censurarsi la decisione della Corte di appello che correttamente, in assenza dell’approvazione di qualsivoglia elenco, ha ritenuto mancasse “nell’acquirente la qualità di soggetto passivo costretto a far valere la posizione di diritto acquisita in virtù dell’inserimento della graduatoria e, per converso, difetta la possibilità per il venditore di abusare a proprio tornaconto di una situazione priva di ogni rilievo giuridico”.
Neppure ha pregio il rilievo del Procuratore generale secondo cui l’acquirente risultava inserito in un elenco della Guardia di Finanza “sostitutivo della graduatoria”. Infatti, con una valutazione di fatto correttamente motivata, la Corte territoriale ha rilevato che si trattava di un mero elenco di soggetti che si erano proposti per l’acquisto e per i quali mancava alcuna verifica da parte del comune.

Corte di Cassazione, sentenza n. 30369 del 25.07.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la pubblicazione su di un giornale di una storia omosessuale che ha portato alla rottura del vincolo coniugale integra il reato di diffamazione rivelando a terzi scelte di vita privata che non hanno alcun rilievo sociale, la cui rivelazione dunque violando la privacy dei soggetti coinvolti potrebbe incidere anche sulla loro reputazione. Lo ha stabilito la Corte annullando con rinvio la sentenza con cui il Gup di Ancona aveva prosciolto “perché il fatto non sussiste” il direttore del Corriere adriatico dall’accusa ex articolo 595 del Cp per omesso controllo nella pubblicazione di una notizia, peraltro veicolata dall’agenzia Ansa.
La Suprema Corte, dunque, ha accolto il ricorso della parte civile che riteneva di aver subito una lesione della propria reputazione in quanto anche se il suo nome non era stato pubblicato per intero, egli era comunque identificabile dal complesso delle informazioni fornite dall’articolo.
A questo proposito gli ermellini, dando ragione al ricorrente, hanno ricordato che: «Ai fini dell’individuabilità dell’offeso non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l’offeso venga individuato da un ristretto numero di persone».
Dunque, per la Cassazione “il contenuto dell’articolo riferendo una situazione di fatto riconducibile alle scelte di vita privata del soggetto querelante, non ha alcun rilievo sociale (almeno nella attribuzione del fatto ad una persona ben individuata o facilmente individuabile), con la conseguenza che l’articolo in questione potrebbe aver violato, ad un tempo, la privacy della persona offesa e, attraverso tale violazione, la reputazione della stessa». A questo punto il tribunale di Ancona dovrà riesaminare il caso.

Tribunale di Rovereto, sentenza n. 158 del 19.07.2012

Il Tribunale di Rovereto con la sentenza in esame ha precisato che la vendita on line di semi di cannabis, pur in presenza anche di altri prodotti utili all’eventuale coltivazione, non configura la violazione della normativa in materia di stupefacenti.
Per il giudice di Rovereto l’attività svolta dal webmaster – che consisteva nel mettere in vendita semi di cannabis, con tutti consigli utili per la vita delle piante – non è reato. “Non c’è insomma – secondo il giudicie – la propalazione e l’esaltazione, neppure subliminale, della droga, ricavabile dalla coltivazione dei semi oppure l’esaltazione delle sue qualità al fine di indurre all’uso il destinatario del messaggio”. Il soggetto in questione è stato assolto e condannato solo per il reato conseguente al sequestro probatorio. In conclusione, il tribunale di Rovereto ha assolto l’imputato muovendo dalla deciisione del 17 gennaio 2012 n. 63 della IV sezione della Cassazione, classificando, infatti, le informazioni contenute nel blog e nei siti come neutre, vale a dire prive di quel carattere di esaltazione delle qualità droganti dei prodotti ricavabili, idoneo a costituire forma di istigazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11816 del 13.07.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il dentista può promettere prezzi inferiori a quelli previsti dalle tariffe minime anche se queste non ci sono più. La Corte considera la sospensione di tre mesi, inflitta dall’Ordine dei medici al direttore sanitario di una cooperativa di dentisti, solo come il risultato di “un’insopprimibile insofferenza verso il ricorso al messaggio pubblicitario da parte di chi svolge professioni sanitarie”.
Nel mirino della Commissione disciplinare era finito un depliant che puntava a catturare il paziente con la promessa di abbattere di due terzi anche i prezzi considerati invalicabili dalle ex tariffe minime nazionali. Un richiamo, fatto in un contesto in cui il valore di riferimento era stato abrogato, con un considerato biasimevole. In contrasto con il principio di correttezza era anche la generalizzazione degli “sconti”.
La Corte ha dato ragione al dentista. Per i giudici il richiamo fatto dall’odontoiatra non adava sanzionato. La genericità della promessa, in conclusione, era necessaria ad incidere sulla capacità di persuasione del messaggio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26599 del 09.07.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che indossare un cappellino con visiera durante la commissione di una rapina è sufficiente a far scattare l’aggravante del travisamento.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, anche “una lieve alterazione dell’aspetto della persona” può già integrare l’aggravante del “travisamento”. A questo fine è bastevole l’utilizzo di “qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa”. E tale è stato giudicato, dalla Corte d’appello di Firenze, senza vizi logici rilevabili in sede di legittimità, l’aver indossato un cappellino con visiera.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25428 del 27.06.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per applicare l’aggravante dell’eversione dell’ordine democratico è necessario un pericolo concreto per la sicurezza delle istituzioni.
In proposito la Suprema Corte, precisa che “la possibilità di attrarre nell’ambito del delitto politico, con lo specifico aggravamento della punizione, qualsiasi trasgressione posta in essere dal soggetto agente con la rappresentazione eversiva” rischia di “condurre ad una indiscriminata estensione della severità dello Stato non solo a fatti che determinano un pericolo concreto per la sicurezza delle istituzioni, ma anche a comportamenti che, dal punto di vista oggettivo si presentano razionalmente non meritevoli di aggravamento di pena”.
Inoltre, la Suprema Corte ha spiegato che “i cittadini del territorio della Romagna non sono risultati destinatari di una spinta idonea a indurli a compiere, nel campo politico, il passaggio dalla fisiologia del confronto delle idee alla patologia dello scontro fisico, dalla dialettica democratica alla riedizione dello squadrismo fascista”. Del resto, ha annotato ancora piazza Cavour, “la storia, la cronaca, la cultura di questa parte del Nord Italia, dimostrano che qui ben si ricorda e ben si rifiuta la regressione al fascismo”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9939 del 18.06.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in caso di sinistro stradale la denuncia incompleta, per mancanza di indicazione dei nomi dei testimoni, non blocca il risarcimento del danno ad opera del Fondo vittime della strada.
Per la Suprema corte, infatti, “La mancata denunzia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire a priori un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’azione”.
“Ciò comporta – prosegue la sentenza – che non è consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione ‘eccessivo’ rispetto alle sue ‘risorse’, che finisca con il trasformarlo ‘in un investigatore privato’ o necessariamente un querelante”.
Del resto “ritenere che la mancanza di una denunzia completa di tutti i suoi elementi (come nella fattispecie quanto all’indicazione dei testi) comporti di per sé il rigetto della domanda significa introdurre una vera e propria condizione per l’accoglimento della domanda, creando un’ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai casi previsti dalla legge”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19650 del 24.05.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la dicitura made in Italy è utilizzabile solo per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale.
In altre e più chiare parole la dicitura made in Italy è permessa esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19170 del 18.05.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il “colpo di sonno” di cui rischia di essere vittima chi guida in condizioni di particolare stanchezza rientra a pieno diritto in quel concetto di “malessere” che giustifica la sosta nella corsia d’emergenza, ai sensi dell’articolo 157, comma 1, lett. d), del Cds. Con questa motivazione, la Corte ha confermato la decisione del Gup di Roma secondo cui non si doveva procedere per omicidio colposo (perché il fatto non sussiste), contro un autista di un Tir che preso dallo sfinimento si era fermato in autostrada sulla corsia riservata, divenendo l’ostacolo contro cui è andata a sbattere una vettura a seguito dell’esplosione di un pneumatico. Incidente in seguito al quale era morto il conducente e vi era stato il ferimento dei passeggeri.
Per la Suprema Corte, infatti, “il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’articolo 88 del Cp, o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 Cp, bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile esigenza fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza e il torpore che sono premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto di interrompere la guida”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7771 del 17.05.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se un padre ricorre contro l’assegno di mantenimento dovuto al figlio naturale dopo lo scioglimento della convivenza, il tribunale, nel confermarlo o ridurlo, deve esaminarne le ragioni e non può limitarsi a mere petizioni di principio – “l’assegno deve essere quantificato considerando le esigenze del minore in rapporto al tenore di vita goduto in costanza delle convivenza con entrambi i genitori – , o semplicemente richiamarsi alle decisione di primo grado – “appare pienamente condivisibile il giudizio del tribunale -, senza “alcuna disamina delle censure” mosse dal ricorrente. Con questa motivazione la Corte ha bocciato il decreto della Corte di appello di Brescia che riduceva da 1.200 a 1.000 euro il contributo dovuto da un padre che sosteneva di non potervi fare fronte.
Non solo, la Suprema corte ha ricordato che, ove il giudice ritenga necessario stabilire la corresponsione di un assegno, deve trovare applicazione la disciplina del novellato articolo 155 del Cc dove si prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. E stabilisce che il giudice al fine di realizzare il principio di proporzionalità tenga conto delle attuali esigenze del figlio; dell tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; dei tempi di permanenza presso ciascun genitore; delle risorse economiche di entrambi i genitori; e infine della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18927 del 17.05.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche dopo la riforma della scuola del 2003, resta penalmente sanzionata solo l’inadempienza all’obbligo scolastico sino alla licenza della scuola media (o scuola secondaria di primo grado).
Per la Suprema Corte, infatti: “L’inosservanza di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all’articolo 731 del Cp, in quanto all’estensione dell’obbligo scolastico oltre la scuola media (art. 2, lett. c, legge 28 marzo 2003 n. 53) non è seguita l’introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione. Per cui l’estensione della norma sanzionatoria “si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18814 del 16.05.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se il cane della suocera morde ad un ospite rispondono i padroni di casa e non la suocera che a loro lo ha affidato.
Per la Corte l’obbligo di custodia gravava sulla coppia proprietari dell’abitazione e non su quello del cane. E non importa se l’animale è stato disturbato, mentre stava riposando in un angolo del divano, dall’ospite che avrebbe incautamente provato ad accarezzarlo provocandone così la violenta reazione.

I

Il medico che rilascia il certificato senza aver visitato il paziente commette il reato di falso ideologico

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che i medici di base non possono emettere certificati medici di malattia per telefono e neppure prorogarli nel caso in cui abbiano visitato il paziente pochi giorni prima.
Per la Corte “la falsa attestazione attribuita al medico non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti”. “Ciò – prosegue la sentenza – rende irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17222 del 09.02.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la posizione di garanzia del capo di una equipe chirurgica non è limitata all’ambito strettamente operatorio, ma si estende anche al contesto postoperatorio. Lo ha stabilito la Corte rigettando il ricorso di un medico già condannato per omicidio colposo a seguito della morte di un neonato operato, con un solo giorno di vita, per l’esecuzione di ileostomia, senza averne disposto il ricovero in una unità di terapia intensiva né aver dato disposizioni per un adeguato monitoraggio dei parametri vitali, con la conseguenza che non veniva diagnosticata tempestivamente una emorragia fatale.
Per la Suprema Corte, infatti, “il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dall’intervento operatorio; non foss’altro che per il fatto che le esigenze di cura ed assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’atto operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo equipe più che ad ogni altro sanitario”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6907 dell’08.05.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione non solo per i danni subiti dall’autovettura ma anche per al sosta forzata a cui è sottoposto il veicolo per tutto il periodo necessario alle riparazioni.
Secondo i giudici, infatti, con riferimento al danno dovuto al fermo dell’auto “è possibile la liquidazione equitativa … anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato”. Del resto, “l’autoveicolo, è di fatto, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore».

Corte di Cassazione, sentenza n. 6562 del 27.04.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B sussiste la responsabilità delle strutture medico ospedaliere anche per il contagio derivante da altri virus, quali per esempio l’Hiv e l’Hcv, anche se conosciuti solo successivamente. Infatti questi virus “non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati da sangue infetto”. Lo ha stabilito la Corte, accogliendo il ricorso di un medico dentista, impiegato in regime libero professionale presso la Seconda università di Napoli, che chiedeva il risarcimento del danno connesso ad una invalidità permanente a seguito della contrazione del virus dell’epatite C.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15048 del 18.04.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di falso chi mente sul voto per entrare nell’esercito.
E questo anche se la lettera della norma limita la responsabilità del dichiarante al titolo di studio ed agli esami sostenuti. È necessaria, infatti, una interpretazione estensiva che non ampliando la portata della disposizione ne colma una omissione. Lo ha stabilito la Corte, annullando l’assoluzione di un giovane di Santa Maria Capua Vetere che pur di arruolarsi nell’esercito aveva mentito sul voto di licenza media dichiarando di aver ricevuto “buono” anziché “sufficiente”.
Per la Suprema Corte il ragionamento del giudice è corretto quando stabilisce che l’articolo 483 del codice penale (Falsità ideologica in atto pubblico) deve essere raccordato ad un’altra norma per la definizione del suo contenuto. E lo è anche quando rinviene il collegamento nell’articolo 46 del Dpr 445/2000. Sbaglia però nel momento in cui si ferma alla dato letterale che parla solo di titoli ed esami.Per i giudici, infatti, “L’interpretazione cd. estensiva, lungi dall’essere vietata, è invece lecita e, anzi, doverosa quando sia dato stabilire – attraverso un corretto uso della logica giuridica – che il precetto legislativo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali”. In questi casi non si viola dunque l’articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale (che vieta l’applicazione analogica), in quanto “non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della disposizione, ma si impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali”.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15211 del 20.04.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che della violenza sessuale di gruppo risponde l’istigatore ma non il mero spettatore.
In questo caso la Suprema corte ha accolto il ricorso della Procura che aveva impugnato l’assoluzione dei ragazzi per incongruenze nelle dichiarazioni rilasciate dalla ragazza subito dopo il fatto.
È stata un’occasione per la terza sezione penale di fornire chiarimenti importanti su un reato che sembra diffondersi a macchia d’olio. In particolare ad avviso della Corte, «il concetto di partecipazione, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell’art. 609 bis cod. pen.), dovendo invece – secondo un’interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore – ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo
materiale o morale all’azione collettiva. Per la configurabilità della violenza sessuale di gruppo, è necessaria, quindi, la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile». Sicché il concorso di persone nel reato di cui all’art. 609 bis cod. pen. è divenuto configurabile solo nelle forme dell’istigazione, del consiglio, dell’aiuto o dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15115 del 19.04.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il sostegno politico e l’appoggio elettorale non integrano di per sé il reato di partecipazione ad una associazione mafiosa. È necessario invece che il rapporto sia tale da incidere concretamente sugli interessi dell’associazione o comunque sul piano di una illecita corrispettività di prestazioni. Lo ha stabilito la Corte, annullando l’ordinanza del tribunale della libertà di Reggio Calabria che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per un assessore di Gioiosa Jonica.
Secondo la Suprema corte per la integrazione del reato è necessario che gli impegni assunti dal politico “presentino il carattere della serietà e della concretezza”. Non solo ma ex post va accertato che “gli impegni abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15026 del 18.04.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che un sordomuto non può essere condannato per ingiuria anche se emette dei suoni gutturali risultandone difficoltosa la interpretazione. Lo ha stabilito la Corte respingendo il ricorso di una signora che riteneva di essere stata ingiuriata e minacciata. Per la Suprema corte però la sentenza di non luogo a procedere del Gup è corretta perché la condizione fisica di sordomuto è incompatibile con la pronuncia dell’ingiuria lamentata. Mentre non vi è alcuna ricostruzione del supposto comportamento minaccioso, non bastando per integrare il reato l’avere una corporatura massiccia come asserito dall’accusa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15115 del 19.04.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il sostegno politico e l’appoggio elettorale non integrano di per sé il reato di partecipazione ad una associazione mafiosa. È necessario invece che il rapporto sia tale da incidere concretamente sugli interessi dell’associazione o comunque sul piano di una illecita corrispettività di prestazioni. Lo ha stabilito la Corte annullando l’ordinanza del tribunale della libertà di Reggio Calabria che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per un assessore di Gioiosa Jonica.
Secondo la Suprema corte per la integrazione del reato è necessario che gli impegni assunti dal politico “presentino il carattere della serietà e della concretezza”. Non solo ma ex post va accertato che “gli impegni abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5644 del 10.04.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che considerato che un impianto di allarme è finalizzato ad evitare i furti o, quanto meno, ad attenuarne le conseguenze e che ciò costituisce nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 115 c.p.c., è necessario che il Giudice evidenzi e, dunque, spieghi le ragioni del ritenuto difetto del nesso causale fra il malfunzionamento dello stesso ed il furto oggetto di giudizio. (Nel caso in esame, si è ritenuta apodittica la ravvisata incidenza della circostanza che il furto si era consumato in pochi minuti, non essendo stato in alcun modo dato conto delle ipotetiche ragioni per cui il suono della sirena non avrebbe potuto spiegare un effetto totalmente o parzialmente deterrente, come tale idoneo ad escludere od attenuare il danno subito dal creditore della prestazione della società fornitrice dell’impianto in questione).

Corte di Cassazione, sentenza n. 12850 del 04.04.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il pc sequestrato va restituito se non si spiega come l’indagato lo usi per rivelare segreti professionali.
Bocciata la misura cautelare reale che manca di indicare perché il computer sia utile per accertare la consumazione dell’illecito L’accusa è grave: rivelazione di segreti professionali e d’ufficio. Ma resta tutta da dimostrare, nell’ambito di un’indagine in cui si ipotizza la truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione. Scatta allora il sequestro del pc e dell’hard disk esterno, oltre ad altri beni, tutti appartenenti all’indagato. E se quest’ultimo materiale è poi restituito, in mano agli inquirenti restano i dispositivi informatici, ritenuti rilevanti sul piano probatorio rispetto ai fatti-reato contro la pubblica amministrazione che sono al centro dell’inchiesta. L’ordinanza del Riesame, però, non motiva in modo adeguato illustrando la relazione che intercorre fra il pc e il reato ipotizzato: insomma, il giudice non spiega perché il computer sia indispensabile per accertare la divulgazione delle informazioni riservate. E dunque la parola torna al giudice distrettuale per un nuovo esame.
È accolto contro le conclusioni del pm il ricorso dell’indagato: il provvedimento impugnato non individua la necessaria relazione di immediatezza che deve sussistere fra cose sequestrate e l’illecito penale contestato secondo le indicazioni dell’articolo 253 Cpp. Verissimo: il pc e l’hard disk esterno sono fatti apposta per scrivere e archiviare documenti, compresi quelli riservati (che ad esempio ben possono essere “criptati”, sotto password). Ma il punto è che l’ordinanza di conferma del sequestro risulta carente nell’indicare qualsiasi vincolo fra le cose oggetto della misura cautelare reale e il reato per cui si procede: il Riesame, in altre parole, non specifica come e perché il materiale informatico sia cosa pertinente al reato né in quale modo esso serva, anche in modo indiretto, ad accertare la consumazione dell’illecito, il suo presunto autore e le circostanze del reato. Toccherà allora al giudice del rinvio motivare il provvedimento secondo le indicazioni della Suprema corte

Corte di Cassazione, sentenza n. 12763 del 04.04.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in attesa del processo, la misura di prevenzione del divieto di dimora nei confronti di un veterinario, docente all’Università di Camerino, accusato di associazione a delinquere finalizzata all’organizzazione di corse clandestine e di maltrattamento di cavalli sottoposti ad addestramenti massacranti, dopati con anabolizzanti e impiegati in corse che ne mettevano a repentaglio l’incolumità.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12479 del 03.04.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la partecipazione ad aste on-line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite. Lo ha stabilito la Corte confermando la condanna per sostituzione di persona – articolo 494 Cp – nei confronti dell’un imputato che era solito usare questa modalità di iscrizione alle aste in rete.
Per la Suprema corte, dunque, «integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che crei un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese».

Corte di Cassazione, sentenza n. 5175 del 30.3.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato se le nozze sono “riparatrici” il matrimonio è nullo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 5157/2012, bocciando il ricorso di una moglie ricorsa contro la sentenza del tribunale ecclesiatico campano, resa esecutiva dal Supremo tribunale della segnatura apostolica, che aveva sancito la nullità del vincolo “a causa dell’esclusione dell’indissolubilità del matrimonio” da parte del marito.
Per la Suprema Corte «la durata breve di appena dieci mesi della convivenza matrimoniale tra le parti, culminata nell’abbandono del tetto coniugale da parte della convenuta e caratterizzata da incomprensioni e contrasti continui, verosimilmente dovuti a differenze caratteriali e di educazione ed a carenza di affetto sponsale, tali da renderne intollerabile la prosecuzione, come accertato nel giudizio di separazione”, conclusosi con la sentenza del tribunale di Napoli, “in assenza di alcun tentativo serio di conciliazione da parte dei medesimi ed, in particolare, della moglie, nel mentre conferma il fatto che la scelta matrimoniale fosse stata determinata dall’intento di riparare all’errore commesso”, il concepimento del figlio, “anche da parte delle convenuta e non, invece, dall’intento della medesima di vivere con il marito per tutta la vita, costituisce un ulteriore dato, da parte sua, della riserva mentale di quest’ultimo”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12220 del 02.04.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il divieto di ingresso per i clandestini non può superare i cinque anni. A stabilirlo è la direttiva comunitaria in materia di immigrazione, la n. 115/2008, che dal 25 dicembre 2010 ha acquistato efficacia diretta nell’ordinamento interno per via della scadenza del termine di adeguamento da parte dello Stato italiano. Per queste ragioni la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12220/2012, ha accolto il ricorso di un cittadino della repubblica dominicana, condannato per il reato previsto dall’articolo 13, comma 13, del Dlgs 286/1998, ordinandone subito la scarcerazione e cassando senza rinvio la sentenza di condanna “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
La sentenza ricorda la pronuncia della Corta di giustizia del 28 aprile 2011, caso El Didri, dove venne accertata “l’incompatibilità del diritto interno italiano in materia di immigrazione” con le regole europee. La norma italiana, infatti, ponendo il divieto di reingresso per dieci anni si pone “in insanabile contrasto con la vincolante direttiva europea”. Nel caso specifico lo straniero espulso nel luglio del 2004 era stato fermato a Napoli nel marzo del 2011.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5063 del 29.03.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che dare dell’evasore configura il reato di diffamazione.
Il ricorrente nel suo ricorso in Cassazione aveva dichiarato di non avere alcuna colpa dal momento che si trattava di fatto notorio visto che la controparte «aveva affermato pubblicamente nel corso dei processi a suo carico di aver evaso le imposte sui compensi professionali».
La Corte, sul punto ha fornito una lettura molto rigorosa del concetto di fatto notorio. Quest’ultimo cioè può derogare il principio dispositivo alla sola condizione che la “notorietà” sia intesa in senso rigoroso e, soprattutto, che il concetto sia acquisito per vero dall’intera collettività con un grado di certezza tale da non poter essere contestato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11621 del 27.03.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che dire “Lei non sa chi sono io, la pagherà”, costituisce un reato.
Una frase, spiega la Cassazione, che va letta in “combinato disposto” con la promessa di una vendetta che può essere percepita dall’ascoltatore più plausibile, proprio perché chi la pronuncia lascia intendere di essere in una posizione in cui può nuocere.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11176 del 22.03.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che lo stalker che perseguita la ex moglie, provocandole permanenti stati d’ansia e turbamenti d’animo, non ha diritto alla condizionale.
La Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un 41enne contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Caltanissetta che confermava il giudizio di primo grado condannandolo a un anno e sei mesi di reclusione e al risarcimento danni, per il reato di atti persecutori in danno alla ex moglie, negandogli le invocate attenuanti generiche e la pena sospesa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10684 del 19.03.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’uso della bicicletta non salva il conducente ubriaco dalla condanna per guida in stato di ebbrezza. Non scatta però la sanzione accessoria della sospensione della patente prevista obbligatoriamente dal codice della strada per chi superi un determinato tasso alcolemico.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9907 del 14.03.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non è punibile il marito che insulta sul blog la dirigente d’azienda che a sua volta si era rivolata alla di lui moglie con “espressioni irriguardose” e poi l’aveva licenziata. Sussiste la scriminante della provocazione. Anche se gli epiteti non erano rivolti direttamente a lui, in quanto l’esimente scatta anche a fronte di forti legami affettivi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9870 del 14.03.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che risponde di danneggiamento di sistema informatico chi mette fuori uso un sistema di videosorveglianza, un reato che viene punito con il carcere da uno a quattro anni. La Corte ha specificato che i due sistemi sono assimilabili. In particolare i giudici specificano che “il complesso di apparecchiature che compongono il sistema di videosorveglianza della Procura di Bassano del Grappa si compone non solo di alcune videocamere, alcune delle quali registrano immagini, trasformandole in dati che memorizzano e trasmettono ad altra componente del sistema, secondo un programma informatico, attribuendo anche alle immagini la data e l’orario e consentendone la scansione in fototogrammi, ma si avvale anche di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi”. E sono proprio queste caratteristiche che rendono il sistema di videosorveglianza equiparabile a un sistema informatico.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9579 del 13.02.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non commette reato chi detiene nel proprio negozio dvd tarocchi: il reato si concretizza solo in caso di effettiva e provata consegna del prodotto.
La Corte ha ritenuto che «non integra il reato la detenzione di videocassette per il noleggio all’interno di un esercizio commerciale, in quanto la disposizione citata, sanzionando il comportamento di chi concede in noleggio o comunque in uso, a qualunque titolo, originali, copie o supporti, lecitamente ottenuti, di opere tutelate dal diritto d’autore, richiede, invece, l’effettivo compimento di tali. Non è, quindi, sufficiente a integrare il reato de quo la mera detenzione delle videocassette per il noleggio o il compimento di atti prodromici al noleggio, finché il detto negozio giuridico tra il venditore e cliente non si concretizzi con la datio della merce e il corrispondente pagamento del prezzo».

Corte di Cassazione, sentenza n. 9235 del 09.03.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere condannato per interferenze illecite nella vita privata. La Cassazione, ha convalidato la pena comminata nei confronti di un investigatore privato della capitale, reclutato da un marito tradito perché seguisse la moglie, perché dopo essere entrato nella casa dell’amante di lei aveva filmato il rapporto sessuale tra la donna e l’amante, cedendolo poi al marito.
Secondo la Suprema Corte la condotta va oltre la violazione di domicilio, in quanto «nel caso della interferenza nella vita privata viene insidiata» anche «la riservatezza delle condotte individuali o sociali (dunque dei rapporti umani) che in tali luoghi si svolgono».

Corte di Cassazione, sentenza n. 3447 del 06.03.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che a seguito di incidente stradale il risarcimento del danno per invalidità permanente deve tener anche conto del reddito che la persona in quel momento disoccupata potrebbe produrre in futuro.
Per la Corte in tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno per invalidità permanente, l’articolo 4 del Dl n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977 – dopo aver indicato i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente autonomo e subordinato -, allorché stabilisce che “in tutti gli altri casi” il reddito da considerare ai suddetti fini non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione non solo l’ipotesi in cui l’invalidità permanente ed il conseguente danno futuro sia stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, più generale, in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo. Con riguardo poi alla percentuale di invalidità riscontrata dalla perizia medica, la Cassazione precisa che il giudice nel liquidare una determinata somma deve indicare la tabella medico legale applicata in relazione alla patologia riscontrata.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8558 del 05.03.2012

La Cprte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta il reato di ingiuria anche se gli insulti sono espressi esclusivamente attraverso i movimenti delle labbra. La Corte, ha respinto il ricorso dell’imputata già condannata a 200 euro di multa ed al risarcimento dei danni e delle spese dal giudice di pace di Gallipoli, sentenza poi confermata dal tribunale di Lecce, per aver proferito alla vicina gli epiteti “faccia di troia, faccia di puttana”.
Tutte le doglianze della difesa sono state respinte. In primis, la Suprema corte ha chiarito che imputato e difensore devono avere l’ultima parola a pena di nullità, se lo domandano, unicamente nell’ambito dello svolgimento della discussione. “Correttamente – invece, spiega la sentenza – il tribunale ha rilevato che le norme che stabiliscono l’ordine di assunzione delle prove hanno natura ordinatoria e per la loro violazione non è prevista alcuna ipotesi di nullità o di inutilizzabilità”.
Inoltre le dichiarazioni della parte offesa costituitasi parte civile “sono ugualmente valutabili e utilizzabili ai fini della tesi di accusa”, perché il processo penale rispondendo “all’interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell’imputato”, non può essere condizionato dall’interesse individuale rispetto ai profili privatistici.
In definitiva, per i giudici risulta accertato che l’imputata “ha compiuto movimenti labiali, espressivi di una delle parole usualmente utilizzate, per esporre in maniera volgare e diretta, nei confronti di destinatario di sesso femminile, un giudizio negativo sulla eticità di un suo comportamento o del suo stile di vita”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8555 del 05.03.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il recupero tramite l’ausilio di un tecnico dei file volutamente cancellati dal dipendente non lo esonera dalla responsabilità penale per danneggiamento e dall’obbligo del risarcimento. Lo ha stabilito la Corte allargando il perimetro di applicazione del reato previsto dall’articolo 635-bis, introdotto in sede di ratifica della Convenzione europea sulla criminalità informatica. Il caso era quello di un impiegato di una azienda della provincia di Catania condannato in primo grado e poi in Appello per aver cancellato, avvalendosi della sua qualità di dipendente, “una gran quantità di dati dell’hard disk del personal computer della postazione di lavoro”. Non solo, contro il lavoratore era scattata anche la condanna per furto per aver sottratto le copie contenenti i back-up successivi.
Per la Suprema corte “sembra corretto ritenere conforme alla spirito della disposizione normativa che anche la cancellazione che non escluda la possibilità di recupero se non con l’uso – anche dispendioso – di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa”. Infatti, “il danneggiamento deve intendersi integrato dalla manomissione ed alterazione dello stato del computer, rimediabili solo con postumo intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro”. Del resto, prosegue la Cassazione,il danno si è già verificato “in quanto il recupero, ove possibile, comporta oneri di spesa o comunque, l’impiego di unità di tempo lavorativo”.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21185 del 02.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il ricovero in ospedale non giustifica il ritardo nella richiesta del permesso di soggiorno. Il clandestino dovrebbe infatti riuscire a provare, ha chiarito la Corte di Cassazione, l’assoluta necessità indifferibilità dell’intervento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 35476 del 14.09.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha ribadito che la pe-na accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministra-zione può essere irrogata esclusivamente in caso di condanna per uno dei delitti elencati dall’art. 32 quater cod. pen.e non può dunque essere mantenuta se in appello lo specifico reato presupposto venga dichiarato estinto per l’intervenuta prescrizione, ancorchè la sentenza di con-danna venga confermata in relazione ad eventuali altri reati contestati all’imputato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 38389 del 10.01.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che chi rifiuta di dare le proprie generalità al controllore o al capotreno commette un reato e rischia fino a un mese di carcere o fino a 206 euro di multa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che con la sentenza in oggetto ha confermato la condanna nei confronti di una donna che si era rifiutata di dare i documenti al capotreno, che le contestava di non aver obliterato il biglietto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 38119 del 28.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che rischia fino a due anni di reclusione il vigile urbano che si rifiuta, contravvenendo all’ordine del comandante, di fare un posto di blocco o di fare dei controlli presso i negozi. Per la Corte si rende colpevole del reato di cui all’art. 329 c.p. ecco il principio affermato dalla sesta sezione penale è il vigile urbano che si rifiuta di obbedire agli ordini impartitigli dal superiore gerarchico, comandante del corpo di appartenenza, di instaurare un posto di controllo della circolazione stradale e di eseguire sopralluoghi per la verifica di regolarità presso centri di attività artigiane.

Corte di Cassazione, sentenza n. 37105 del 24.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che offendersi in un reality show non è reato. Infatti, ha affermato la Cassazione con la sentenza, questi programmi televisivi hanno la caratteristica di sollecitare il contrasto verbale tra i partecipanti, secondo uno schema oggi abusato, e i concorrenti ne sono perfettamente consapevoli. Tanto più quando, come in questo caso, la parola di troppo è stata detta per scherzo. Così la Suprema Corte ha confermato l’innocenza di un ex concorrente di ‘Survivor’, il primo reality trasmesso in Italia, e respinto la domanda di risarcimento avanzata dall’antagonista. L’uomo era stato definito pedofilo per le attenzioni che rivolgeva a un’altra concorrente molto più giovane

Corte di Cassazione, sentenza n. 37107 del 23.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non sfugge alla condanna per bancarotta fraudolenta il manager che distrae il denaro dall’impresa solo virtualmente. Con tale principio la Corte, ha confermato la condanna nei confronti dell’ex Presidente del Consiglio di amministrazione di una Spa che aveva fatto dei pagamenti virtuali mediante l’annotazione di poste passive sul conto corrente di corrispondenza intrattenuto dalla società con un’altra facente parte del gruppo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36503 del 21.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che farsi assumere grazie a un falso diploma di infermiere professionale integra truffa e ricettazione. Truffa, perché la retribuzione percepita da soggetti che svolgono un’attività per la quale è richiesta una elevata specializzazione, ledendo il diritto alla salute del cittadino per assenza della qualifica richiesta dalla legge, assume i caratteri dell'”ingiusto profitto”. Ricettazione perché per la configurabilità del delitto è necessaria la consapevolezza del bene ricevuto che può assumersi anche dalla qualità delle cose. E, nel caso specifico, l’aver acquistato un falso diploma sarebbe una “prova logica” del delitto. Con tali argomentazioni la Corte ha annullato la liberazione di un indagato e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36071 del 17.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la liberazione anticipata è ammessa anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale, purchè il rapporto esecutivo sia tuttora in corso, sia pure in una qualsiasi delle forma alternative previste dall’ordinamento penitenziario. La Cassazione, aderendo a un recente orientamento in base al quale una diversa negativa soluzione porti a irrazionali disparità di interpretazione e di applicazione, ha annullato l’ordinanza impugnata di un condannato al quale era stato detto “no” sulla base di una presunta incompatibilità tra liberazione condizionale e liberazione anticipata

Corte di Cassazione, sentenza n. 35079 del 09.09.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che i fatti di detenzione e immissione in commercio di supporti informatici privi del contrassegno SIAE in violazione dell’art. 171 ter l. n. 633 del 1941, se commessi prima dell’entrata in vigore della l. n. 248 del 2000, la quale aveva temporaneamente trasformato in illecito amministrativo suddetta violazione, non integrano anche il delitto di ricettazione, ancorchè il d. lgs. n. 68 del 2003 abbia poi ripristinato, in relazione agli stessi fatti, un’autonoma fattispecie di reato. Infatti, all’avvenuta depenalizzazione della violazione consegue in via definitiva, per i fatti pregressi, la prevalenza per specialità dell’illecito amministrativo sul delitto di cui all’art. 648 c.p., a nulla rilevando le successive vicende del citato art. 171 ter, la cui attuale formulazione non si pone in rapporto di continuità normativa con quella precedente all’intervento di depenalizzazione

Corte di Cassazione, sentenza n. 34247 del 31.08.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che se la suocera vede sfumare il matrimonio di sua figlia per colpa di un’altra può tranquillamente insultare l’amante del genero senza commetter reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione legittimando i genitori a sfoghi verbali per dare sostegno ai propri figli traditi. Sussisterebbe in questi casi l’esimento della provocazione giacchè il legame con l’offeso” e’ tale “da giustificare lo stato d’ira e quindi la reazione offensiva”. La Corte ha così assolto una mamma che presentandosi davanti all’amante del genero l’aveva ricoperta di insulti dicendole anche ‘ti squarto’, ‘brutta poco di buono’. Finita sotto processo la donna veniva subito assolta ed ora anche la suprema corte ha confermato il verdetto. “L’esimente”, prevista dall’art. 599 c.p., spiega la Corte, e’ “applicabile anche nel caso in cui la reazione dell’agente sia stata diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest’ultima sia legata all’offeso da rapporti tali da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d’ira e quindi la reazione offensiva”.

Corte di Cassazione sentenza n. 18805 del 28.08.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che “Ove un istituto ospedaliero autorizzi un chirurgo od un medico ad operare al suo interno, mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, e con esso cooperi, concludendo con il paziente il contratto per la degenza e le prestazioni accessorie, esso viene ad assumere contrattualmente, rispetto al paziente, la posizione e le responsabilità tipiche dell’impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l’attività del chirurgo.”. Con questo motivo la Corte di Cassazione respinge il ricorso, presentato da una clinica, avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità scrittagli, in primo grado, in merito all’esito infausto di un intervento chirurgico, effettuato da un chirurgo con la quale l’ente aveva delle collaborazioni saltuarie. In particolare, la clinica assumeva di non dover rispondere personalmente e solidamente dell’operato del chirurgo in quanto la paziente prese accordi direttamente ed esclusivamente con il chirurgo per l’intervento e fu quest’ultimo, e non la paziente a scegliere la clinica nella quale eseguire l’intervento, oltre a disbrigare tutte le pratiche inerenti il ricovero e riscuotere direttamente dalla cliente il proprio onorario. Rileva la ricorrente che il chirurgo non era legato da alcun rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione stabile con la clinica, presso la quale solo sporadicamente eseguiva interventi per la sua personale clientela. Su questo punto la Cassazione ribadisce che: “Premesso che non si può includere, in linea di principio e in astratto, che le parti liberamente assumano accordi di tal genere, è indubbio che una tale, inconsueta regolamentazione richiederebbe quanto meno la prova certa e rigorosa dell’esistenza dei due separati contratti, con espressa specificazione nelle relative clausole – approvate dal paziente in piena libertà consapevolezza – delle prestazioni incluse nell’uno e nell’altro e dei soggetti su cui gravano le conseguenti responsabilità nei limiti in cui la legge permette l’esplicarsi dell’autonomia privata in materia), considerato che non è sempre agevole parcellizzare e separare fra loro i diversi contributi inerenti una prestazione sanitaria quale un intervento chirurgico (…). Nella specie nulla di tutto ci risulta dimostrato ed è chiaro che si tratta di un modello a dir poco inconsueto e difficilmente praticabile. “.

Corte di Cassazione, sentenza n. 34870 del 09.09.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato il principio per cui la disinvoltura con cui i giovani si rapportano al sesso e l’uso di abiti succinti non giustificano il sopruso di un partner sull’altro. La Corte ricorda che un rapporto sessuale se non avviene consensualmente è sempre da considerarsi stupro. La Corte ha cosi confermato la condanna per violenza sessuale nei confronti di un uomo che aveva forzato la sua ex fidanzata ad avere con lui un rapporto sessuale. L’uomo, che era stato già condannato dai giudici di merito, ha tentato di difendersi affermando a sua discolpa che la sua ex aveva sollecitato l’incontro con una telefonata e che, con si era presentata con disinvoltura davanti a lui in ”abiti succinti”. Questo comportamento secondo l’imputato sarebbe stato un evidente si al rapporto. La Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando che una simile osservazione rispecchia un comune modo di sentire dei giovani che sono soliti avere relazioni sentimentali con rapporti sessuali, allacciate e sciolte senza dare troppa importanza a cio’. Questo perche non legittima in nessun caso il sopruso di una parte sull’altra. “La disinvoltura nell’intrecciare rapporti da parte di ambo i sessi non deve mai fare perdere di vista la necessita’ che cio’ avvenga consensualmente”. La Corte infine sottolinea che “il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuita’, con la conseguenza che integra il reato di cui all’art. 609 bis la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno in itinere a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalita’ di consumazione dell’amplesso”. Per questo anche ipotizzando che nel corso della conversazione la ex ragazza avesse lasciato intendere una certa disponibilita’, “di certo essa non persisteva piu’ nel momento in cui l’uomo presentatosi a casa ha fatto le proprie avances”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 34821 del 08.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che rischia una condanna per calunnia l’avvocato che presenta un atto nel quale si lascia andare ad accuse pesanti e gratuite nei confronti del giudice che ha adottato il provvedimento contestato. Insomma lasciare intendere che un magistrato sia stato compiacente equivale ad accusarlo di abuso d’ufficio e omissione d’atti d’ufficio. Il difensore secondo la Corte può dare esente da responsabilità soltanto se la sua prestazione professionale a tutela dell’interesse del cliente non esorbiti dai limiti consentiti dalla legge e sia rigorosamente funzionale al corretto ed onesto mandato conferitogli.

Corte di Cassazione, sentenza n. 35030 del 09.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che la riparazione per ingiusta detenzione non è un diritto di tutti gli imputati assolti. Infatti va negata, nonostante le accuse infondate, a chi ha imprudentemente accettato il rischio di avere contatti con un’organizzazione criminale e quindi, di conseguenza, di apparire coinvolto negli affari illeciti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 34567 del 07.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che rischia i domiciliari l’avvocato che trova un escamotage, mediante intestazioni fittizie, per sottrarre alla giustizia i beni di provenienza illecita. Con tale principio la Corte ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un noto ed affermato avvocato milanese che, con la propria opera professionale aveva consentito a un cliente, risultato poi invischiato in affari mafiosi, la fittizia intestazione di propri cespiti patrimoniali alla moglie.

Corte di Cassazione, sentenza n. 34068 del 04.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che lo straniero che non esibisce il documento al posto di blocco incorre nella sanzione penale sancita dalla Bossi Fini anche se, essendo irregolare, non è in possesso di validi documenti. Con tale principio la Corte, ha annullato con rinvio l’assoluzione di un senegalese che non aveva mostrato i documenti a un posto di blocco giustificandosi che non ne aveva di validi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33422 del 18.08.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che non è prevista nessuna scriminante per chi acquista stupefacenti da cedere in un secondo momento agli amici durante una festa. Lo ha stabilito la Cassazione che ha confermato la condanna di due albanesi trovati in possesso di 50 grammi di cocaina. Secondo la Cassazione la non punibilità per l’eventuale uso di gruppo della droga impone la prova rigorosa da parte dell’imputato di un acquisto comune della sostanza con contributi finanziari di tutti, ovvero che gli altri consumatori, ignari delle intenzioni del soggetto che ha acquistato la droga, abbiano avuto fin dall’acquisto un diretto o indiretto potere di fatto sulla droga.

Corte di Cassazione, sentenza n. 31905 del 04.08.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che rischia il carcere chi abbandona un genitore o un coniuge anziano in città per andare in vacanza. A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che con la sentenza in oggetto ha confermato la condanna a quattro mesi di reclusione nei confronti di una donna che aveva lasciato da solo l’anziano marito afflitto da vari acciacchi e quindi non indipendente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 32824 del 10.08.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che i mariti di fede islamica non sono autorizzati dal loro credo religioso a maltrattare le proprie mogli. Anzi, i loro stessi precetti prescrivono ai mariti di non usare violenza alle donne. Con tale principio la Corte ha respinto la tesi di un marito musulmano, residente a Forl che maltrattava la moglie sostenendo che lo prescrive il Corano. La Suprema Corte osserva in particolare che la fede islamica, ove pure non sancisca la parità dei sessi nel rapporto coniugale, tuttavia non autorizza i maltrattamenti da parte del marito e, anzi, pone a fondamento della sua autorevolezza proprio il dovere di astenersene. Comunque sia, la Cassazione conclude dicendo che le convinzioni religiose dei mariti sono ininfluenti quando si tratta di giudicare i loro comportamenti.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18378 del 19.08.2009

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato con la sentenza in esame che nelle scuole la sicurezza degli allievi deve fare i conti con il diritto allo studio di tutti i ragazzi, anche quelli border line. Infatti, il magistrato non può allontanare dall’istituto, su sollecitazione del preside e degli insegnanti, un giovane pericoloso. Al più può avviare un processo per rintracciare eventuali responsabilità

Corte di Cassazione, sentenza n. 32843 del 31.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che picchiare la propria moglie, o convivente, per educarla a diventare una brava donna di casa, esperta nella “gestione” domestica, è un delitto che non consente alcuno sconto di pena. In pratica il marito, o compagno, che adotta un simile ‘metodo’ nel rapporto con la sua partner non può invocare le circostante attenuanti di aver agito così per finalità educativo’. Con tale principio la Corte ha confermato la condanna, con rito abbreviato, a un anno e sei mesi di reclusione nei confronti di un uomo di 51 anni, che maltrattava con percosse e lesioni la sua convivente. L’uomo, che ha sempre ammesso gli episodi continuati di violenza, ha sostenuto che il suo obiettivo era quello di “indurre la sua compagna ad osservare regole di comportamento ispirate ad un modello ideale di gestione familiare” e di non aver mai voluto “vessare ed umiliare” la sua compagna, ma solo ‘educarla. Ma questa tesi difensiva, sostenuta fin dal processo di primo grado, e poi innanzi alla Corte d’appello di Torino, non ha ricevuto alcuna accoglienza in Cassazione che ha fatto presente all’imputato che il “fine educativo” di questo “comportamento” non può in alcun modo attenuare la condanna. Così il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento di mille euro alla Cassa delle ammende.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 41767 del 16.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che chi fa politica può essere liberamente criticato in caso di abitudine alla trasgressione. La Cassazione ha ritenuto lecito denunciare taluni ‘eccessi’ di chi detiene il potere. In sostanza, secondo la Corte, c’è libertà di critica e di esprimere il proprio pensiero per smascherare le trasgressioni dei politici. “La critica – spiega la Corte – non perde il suo carattere di esercizio del diritto di manifestare liberamente il pensiero nei confronti del potere politico, se diretta contro trasgressioni, contingenti o abitudinarie, da parte di detentori di tale potere, qualunque sia il campo della trasgressione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23304 del 03.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che può essere espulso dall’Italia il clandestino gay anche se nel suo paese l’omosessualità è un reato punibile con il carcere. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso di un marocchino omosessuale che si era opposto all’espulsione sostenendo che nel suo paese l’omosessualità è punibile con la pena detentiva. Infatti, ha spiegato la Cassazione, se l’immigrato non riesce a dimostrare di essere stato oggetto di persecuzione da parte dei suoi connazionali va allontanato dall’Italia

Corte di Cassazione, sentenza n. 41753 del 29.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’indulto non va applicato quando il condannato ha avuto la condizionale. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di un imputato che aveva interesse a non avere l’indulto su quella condanna perché avrebbe poi potuto ottenerlo su altre accuse.

Corte di Cassazione, sentenza n. 41551 del 29.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non integra il reato diffamazione definire “compagno di merende” l’avversario politico che tramando provoca al rivale un’ingiusta detenzione. La Corte di Cassazione con la in oggetto, ha così confermato l’assoluzione nei confronti di un ex presidente della Provincia di Reggio Calabria condannato in primo grado per diffamazione e assolto in Corte d’Appello. La condanna in primo grado era arrivata in seguito alle affermazioni fatte dall’ex amministratore nel corso di una conferenza stampa, durante la quale aveva attribuito l’appellativo di “compagno di merende” all’esponente di un diverso schieramento politico che lo aveva spedito in carcere dopo aver raccolto e diffuso le dichiarazioni di un pentito che lo indicava come un esponente di un’associazione mafiosa. Accusa che era costata all’ex capo dell’Ente locale un periodo di custodia cautelare in carcere per corruzioni e associazione criminale. Dopo l’assoluzione perché tutti i retai contestati erano infondati è arrivata anche l’assoluzione per la diffamazione. Anche per la corte di cassazione la prova di essere stato calunniato giustificava la veridicità della tesi del complotto. E la definizione, pur pesante, usata dall’ex amministratore restava nei limiti posti per il diritto di critica e di cronaca: quelli della verità continenza e pertinenza.

Corte di Cassazione, sentenza n. 39718 del 25.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che i baci, le toccatine e sfregamenti fatti a una ragazza per semplice spavalderia come “azione dimostrativa in presenza degli amici” o per gioco integrano la violenza sessuale. Nella sentenza resa dalla terza sezione penale della Corte, i Supremi Giudici ribadiscono che determinati gesti violano la libertà sessuale altrui e vanno quindi puniti. La vicenda presa in esame dalla Suprema Corte riguarda il caso di un uomo condannato a 10 mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una barista. La donna aveva appena eseguito un intervento di chirurgia estetica a seno. L’uomo con un gesto di spavalderia aveva preso la ragazza sulle ginocchia e le aveva toccato il seno per vedere come fosse riuscito l’intervento. Il gesto era stato preceduto dalla rase: ‘nessuno ha il coraggio di farlo, lo faccio io’. E ne era seguito anche un commento: “Tutto qua non sei un granche'”. Nell’impianto motivazionale la Corte spiega che è irrilevante il fine che si è proposto chi compie un gesto sessuale senza il consenso altrui. “e’ indifferente – scrive la Corte – che chi costringe o induce lo faccia per lucro, per depravazione, per disprezzo, per immondo gusto dello spettacolo o per gioco, purche’ si agisca con la coscienza e volonta’ di costringere o indurre taluno a commettere atti di libidine su se’ stesso, sulla persona del colpevole o su altri”. Ecco perche’ e’ “irrilevante il fine propostosi dal soggetto attivo che puo’ essere diretto a soddisfare la sua concupiscenza, ma anche di altro genere (ludico o di umiliazione della vittima)”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 38691 del 06.10.2009

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno stabilito che in mancanza di norme omogenee, la confisca per equivalente può essere applicata solo al prezzo del reato di peculato e non al profitto. La Corte in particolare ha osservato che la previsione della confisca per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il profitto del prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione è rivolta a superare gli ostacoli e le difficoltà per la individuazione dei beni in cui si incorpora il profitto iniziale, nonché ovviare ai limiti che incontro la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego”. Secondo la corte ciò determina che “la stessa confisca per equivalente alla quale è funzionale il sequestro preventivo di ciò che a tale provvedimento ablativo può essere soggetto all’esito del procedimento può riguardare (a differenza dell’ordinaria confisca prevista dall’art. 240 cod. pen., che può essere ad oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato) beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato”. Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che la ratio dell’istituto è quella di “privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 40502 del 19.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che gli ispettori delle imposte devono risarcire le aziende da cui si sono fatti promettere denaro in cambio di interrompere la verifica su presunte irregolarità fiscali. Rischiano inoltre anche una condanna per concussione. Con tale principio la Corte, ha confermato la condanna per concussione nei confronti di un funzionario dell’ispettorato delle imposte di Napoli che aveva chiesto a una azienda dei soldi per interrompere la verifica e quindi per chiudere un occhio su presunte irregolarità fiscali.

Corte di Cassazione, sentenza n. 40727 del 22.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che le vessazioni e le violenze sul partner sono sempre maltrattamenti in famiglia purchè la coppia sia stabile anche se non convive e non è normalmente sposata. Infatti, ha ribadito la Corte di Cassazione nel concetto di famiglia devono includersi a pieno titoli tutte le coppie tra le quali siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 40408 del 15.10.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che gli organi di stampa hanno un ruolo cruciale di controllo nella societa’ democratica “anche nell’informare il pubblico del funzionamento del sistema pubblico”. E riconosce il valore di “esimente”, alla “personale interpretazione” dei fatti data da un giornalista, anche quando ricorre “ad una certa dose di provocazione”. Questo a patto che “le espressioni utilizzate non scivolino in insulti”. Sulla scorta di tale principio la Corte ha prosciolto un giornlista accusato di diffamazione perché aveva scritto in occasione di una ispezione subita da un Istituto autonomo delle case popolari da parte di incaricati del ministero del Tesoro che “il presidente dell’Ente avrebbe invitato i dipendenti a tenere un atteggiamento di ostracismo nei riguardi degli ispettori”. La procura di Palermo aveva sostenuto che quella libera interpretazione sul “comportamento ostruzionistico” fosse offensiva e meritevole di condanna. La Corte nella parte motiva della sentenza ha affermato che “la critica che si manifesti attraverso l’esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente” e questo perché la critica costituisce attivita’ speculativa che non puo’ pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali ma, per sua stessa natura consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e, dunque, in una elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale, non puo’ essere rigorosamente obiettivo e imparziale, siccome espressione del retroterra culturale e politico di chi lo formula”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 40552 del 20.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che sono leciti gli stricioni che inneggiano alla rivoluzione durante le manifestazioni di piazza. Con tale statuzione la Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione di un gruppo di ragazzi che nel corso di una manifestazione di interesse nazionale avevano innalzato una scritta in cui si divceva: “Sempre al fianco dei compagni che lottano per la rivoluzione”. Secondo la Suprema Corte “l’elemento oggettivo dell’apologia di uno o piu’ reati punibile ai sensi dell’art. 414, comma terzo c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l’abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell’autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l’azione deve avere la concreta capacita’ di provocare l’immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilita’ che essi vengano commessi in un futuro piu’ o meno prossimo”. Nella sentenza la Corte ricostruisce la vicenda evidenziando che i ragazzi nel corso di una manifestazione di interesse nazionale erano scesi in piazza con due diversi slogan per esprimere solidarieta’ nei confronti di 15 persone arrestate con il sospetto di far parte del partito comunista politico militare. In uno di questi slogan innalzato in piazza c’era scritto appunto ”sempre al fianco dei compagni che lottano per la rivoluzione”. In un altro slogan si sosteneva che ”terrorista e’ lo stato della reazione, non i compagni che lottano per la rivoluzione”. Il caso finiva nelle aule di giustizia con l’ipotesi di reato di istigazione a delinquere e apologia. I ragazzi venivano assolti dal gip del Tribunale di Rieti ”perche’ il fatto non sussiste” posto che con quegli slogan non si era fatto altro che esercitare liberamente un proprio pensiero con ”espressioni di solidarieta’ e supporto ad un gruppo di arrestati che, a torto o a ragione, erano stati ritenuti vittime di un programma repressivo e persecutorio da parte dello Stato”. E’ stata la procura di Rieti a ricorrere in Cassazione sostenendo che frasi con cui si inneggiava alla rivoluzione sarebbero di ”incontrovertibile contenuto apologetico e istigativo”. La Cassazione ha però bocciato la richiesta della procura evidenziando che l’attivita’ contestata “non ha travalicato i limiti della libera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione”, specialmente se si considera che “non risulta che alla distribuzione dei volantini abbia fatto seguito la Commissione di un qualche illecito e che nessuna rilevanza puo’ assumere l’assidua frequentazione con le persone arrestate”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 40385 del 16 ottobre 2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non è reato riversare sui figli le frustrazioni per la fine del matrimonio. Infatti non risponde di maltrattamenti in famiglia la madre che, dopo il divorzio, diventa spesso aggressiva. Al più ha spiegato la Cassazione, per qualche schiaffo e parola di troppo la donna rischia una condanna minore per ingiuria o per lesioni

Corte di Cassazione, sentenza n. 40034 del 14.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che in materia di sequestro penale preventivo, è corretto ritenere sussistente il fumus commissi delicti per il reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina (art. 677, co. 3, c.p.) richiesto per disporre il sequestro preventivo (nella fattispecie di un campo da calcetto e vari fabbricati a ridosso di terreni franosi, siti in provincia di Isernia) allorchè i beni immobili sequestrati siano la causa dell’evento franoso, per le modalità con le quali sono stati costruiti e per la mancanza di fognature e di sistemi di filtraggio dell’acqua, ed allorchè l’omessa esecuzione dei lavori, necessari per consentire il drenaggio del terreno, determini il concreto pericolo dell’estendersi del fenomeno franoso e della rovina degli edifici con conseguente pericolo per le persone circolanti in prossimità delle case, dei giardini e del campo di calcio, pericolo imminente data la prossimità del fronte franoso alle case. E’ corretto ravvisare il periculum in mora per il reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, ove dall’omissione derivi pericolo per le persone (art. 677, co. 3, c.p.) nella circostanza che la libera disponibilità del bene consentirebbe la libera utilizzazione delle aree di proprietà ed il pericolo concreto che ulteriori smottamenti o la rovina degli edifici possa coinvolgere persone. In questo senso lo strumento del sequestro è stato ritenuto idoneo ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, in quanto l’unico tipo di utilizzo del bene consentito è quello volto all’eliminazione della causa dello smottamento, almeno fino a quando i proprietari non si siano attivati per eliminare la causa del pericolo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 38119 del 28.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il vigile urbano che non ubbidisce al proprio superiore rischia una condanna ai sensi dell’art. 329 del codice penale. Con tale principio la Corte ha confermato una condanna precedentemente inflitta dai giudici di merito ad un agente municipale che aveva rifiutato di effettuare un posto di controllo e due sopralluoghi presso attività artigiane. La Corte richiama un orientamento giurisprudenziale in base al quale vanno considerati soggetti attivi del reato “da un lato, i militari , dall’altro lato, gli agenti della forza pubblica, comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza , i carabinieri, le guardie di finanza, i vigili del fuoco , gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonché tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica”. “L’inserimento degli appartenenti alla polizia municipale nella categoria degli agenti della forza pubblica è stato affermato dalla giurisprudenza, sia pure a fini diversi dall’applicazione dell’art. 329 c.p.. In base a tale orientamento il vigile urbano ha dunque la qualità di agente di polizia giudiziaria e per questo risulta applicabile l’articolo 329 c.p. in ordine al rifiuto di obbedienza. La norma – spiega la Corte – “ha come destinatari i militari e gli agenti della forza pubblica (una nozione, quest’ultima, che non coincide con quella di agenti della polizia giudiziaria, perché la qualità di agente della forza pubblica impone che il soggetto sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini di tutela dell’ordine o della sicurezza pubblica; coerentemente, dunque, anche alla luce dei profili teleologici a base della norma in esame, assume rilievo esponenziale il potere coercitivo così da escludere la sussistenza del reato tutte le volte che la condotta omissiva riguardi l’espletamento di un attività meramente amministrativa”.

Corte di Cassazione,Sezioni Unite, sentenza n. 38691 del 06.10.2009

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza in esame ha precisato che chi si macchia del delitto di peculato potrà subire la confisca per equivalente, prevista dall’articolo 322ter del Codice penale, del solo prezzo e non anche del profitto del reato. Il tenore della disposizione richiamata, che limita inequivocabilmente la confisca per equivalente al solo prezzo del reato, non può essere oggetto di un interpretazione estensiva che si tradurrebbe in un esegesi in malam partem della fattispecie penale in esame. Le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno mostrato di aderire all’interpretazione restrittiva dell’articolo 322ter, comma primo, ultima parte, Cp secondo la quale deve escludersi la confiscabilità per equivalente del profitto del reato di peculato. Insomma, si tratta di un esegesi ancorata al dato letterale della norma. Non esistendo – ha concluso la Corte – nessuno elemento idoneo a far ritenere che il legislatore, nella formulazione dell’articolo 322ter Cp, abbia usato il termine prezzo in senso atecnico così da includere qualsiasi utilità connessa al reato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 40034 del 14.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo il sequestro preventivo delle abitazioni costruite nelle zone a rischio frana e con criteri tali da amplificare il pericolo. La Corte ha così avallato la decisione del tribunale della libertà di Isernia che aveva disposto la misura cautelare del sequestro per diverse abitazioni e un campo di calcetto costruiti a ridosso di un terreno franoso. Un inizio di frana si era puntualmente verificato a causa del terreno riportato sotto gli edifici per eliminare il dislivello. Non basta. Le case – di cui i proprietari chiedevano la restituzione – non avevano rete fognaria né un sistema drenante delle acque. La corte ha escluso dunque la restituzione confermando per i proprietari l’accusa di avere omesso gli interventi previsti dall’articolo 677 del codice penale per gli immobili in pericolo.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 39060 del 08.10.2009

La Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza in esame ha precisato che se l’imputato è assistito da due difensori l’omesso avviso di udienza ad uno solo di essi non comporta il regime delle nullità intermedie in quanto il vizio è sanato dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20790 del 28.09.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame intervenendo ancora una volta in materia di responsabilità medica, ha ricordato che nel caso in cui dopo un intervento chirurgico si verifichino complicanze post-operatorie, il medico non può esimersi da responsabilità per colpa lieve per il solo fatto che l’intervento abbia comportato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. La Corte richiamando il disposto di cui all’articolo 2236 del codice civile in base al quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave” ha chiarito che in ambito medico, a prescindere dalla difficoltà dell’intervento, il sanitario ha l’obbligo di seguire il paziente anche in relazione a possibili eventi che possono verificarsi dopo l’operazione. Per questo deve prendere tutte le precauzioni del caso giacchè in caso di insuccesso sarà suo compito provare che le complicanze erano state determinate da eventi imprevisti e inevitabili.

Corte di Cassazione, sentenza n. 38617 del 05.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che i politici che rivestono incarichi nelle amministrazioni locali, sono punibili per tentata concussione quando cercano di imporre assunzioni clientelari presso esercizi commerciali anche se, di fatto, non hanno il potere di mettere in atto le minacce con le quali esercitano pressioni sui datori di lavoro. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza in oggetto ha annullato l’assoluzione dell’ex presidente di un consiglio comunale che aveva esercitato ripetute pressioni sui responsabili di un ipermercato di prossima apertura affinchè assumessero 250 persone nominativamente segnalate, prospettando, in caso contrario, la frapposizione di ostacoli all’avvio operativo della struttura commerciale. La Cassazione, accogliendo il reclamo della procura, contraria all’assoluzione, ha ordinato un nuovo processo poiché la concussione è configurabile anche nel caso in cui il pubblico ufficiale si attribuisca poteri estranei alla sua competenza, dato che l’abuso è riferibile anche ad atti non rientranti nella sua competenza funzionale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 38125 del 28.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il coniuge che insulta e dileggia la moglie ricordandole in continuazione precedenti episodi di infedeltà punibile per il reato di maltrattamenti in famiglia. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, che ha confermato la condanna ricevuta in appello da un uomo colpevole, secondo i giudici di merito, di aver sottoposto la moglie a umiliazioni reiterate nel tempo. L’uomo si era difeso, sostenendo che le offese non fossero abituali. La Cassazione, invece, ha affermato che “l’infedeltà ostentata rendeva certa l’esistenza di una condotta dell’imputato reiteratamente e abitualmente prevaricatrice, tendente a umiliare e sottoporre la congiunta a sofferenze fisiche e morali, così da renderle penosa l’esistenza”.