La Corte di Cassazione, sez. II Civile, con ordinanza n. 31979/2019 si è pronunciata relativamente ad un’ipotesi di risarcimento conseguente al furto di un’autovettura in un parcheggio a pagamento.
In particolare, un uomo conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano un’azienda di trasporti lamentando che la sua autovettura, parcheggiata presso il parcheggio a pagamento della convenuta, fosse stata oggetto di furto. Chiedeva, dunque, la condanna dell’ente al risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda e condannava la convenuta al risarcimento del danno.
L’azienda di trasporti, conseguentemente, proponeva appello avverso tale sentenza. La Corte d’Appello di Milano, dunque, accoglieva l’impugnazione e riformava la sentenza del Tribunale di Milano, facendo riferimento ad un orientamento della Corte di Cassazione per il quale il gestore, concessionario del Comune, di un’area di parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta. Per di più, non risultava contestato il fatto che all’esterno del parcheggio era affisso un avviso dal quale risultava che l’ente non rispondeva del furto del veicolo.
L’uomo, dunque, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza affermando che all’esterno del parcheggio non risultava affisso alcun avviso di qualunque genere dal quale risultava che l’azienda non rispondesse del furto totale o parziale del veicolo e che, comunque, la limitazione di responsabilità dell’ente non è efficace se non approvata per iscritto e dunque, laddove non venga approvata con tali modalità, la clausola che esclude la responsabilità del gestore del parcheggio per il furto di un’autovettura risulta essere di carattere vessatorio.
Relativamente a ciò, si è pronunciata la Corte di Cassazione affermando l’infondatezza dei due motivi di ricorso in quanto l’istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto e, conseguentemente, non se ne può presumere la vessatorietà.
Per di più, l’azienda di trasporti ha proposto ricorso incidentale per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell’uomo alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di riformata. La Corte ha accolto il ricorso incidentale.
In conclusione, ritiene la Suprema Corte che non sussiste alcun risarcimento che debba essere corrisposto dall’ente che gestisce l’area di sosta a pagamento a colui che abbia subito il furto della propria autovettura all’interno di tale parcheggio, nel quale è presente un avviso da cui risulta che l’ente non risponde del furto del veicolo.