Il caso
La Corte d’Appello di Palermo confermava la responsabilità penale di un uomo che si era reso responsabile per il reato di furto continuato aggravato.
L’imputato, fingendo di dover effettuare una chiamata, aveva infatti sottratto a due persone il telefono cellulare.
Avverso tale sentenza ricorreva presso la Suprema Corte il difensore dell’imputato lamentando tra gli altri motivi il mancato riconoscimento della “circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità” e chiedendo, in particolare, un ridimensionamento dell’accusa, data l’insussistenza della circostanza aggravante del “mezzo fraudolento”.
I Giudici di terzo grado ritengono il ricorso inammissibile.ù
La Suprema Corte La Corte concorda con la decisione della Corte territoriale che ha già “correttamente sussunto il caso di specie nel principio di legittimità illustrato in sentenza, ritenendo – in coerenza con le risultanze fattuali – che il “mezzo fraudolento” utilizzato sia consistito proprio nel fingere la necessità di dover fare una telefonata, così “allentando” la sorveglianza da parte delle persone offese.
Con riferimento alle doglianze riguardanti l’invocata circostanza attenuante del danno di speciale tenuità il Collegio osserva come la sentenza impugnata “abbia motivatamente escluso la detta attenuante, valorizzando in proposito non soltanto il valore non trascurabile (100 Euro circa) del telefono cellulare rubato, ma anche la circostanza del ‘mancato e prolungato utilizzo del telefono’, quale ulteriore effetto pregiudizievole subito dalla persona offesa in conseguenza del reato”.
Con la sentenza n. 28715/21 del 23 luglio la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.