E’ reato l’eccesso di protezione che isola il bambino dal contesto sociale

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Corte di Cassazione, sentenza n. 42588 del 18.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che va sospeso dall’attività il ginecologo indagato per omicidio colposo. La Corte di Cassazione ribalta il verdetto sia del Gip sia del tribunale di sorveglianza, che avevano considerato superflua la misura interdittiva nei confronti di un chirurgo ginecologo. Contro il medico il Pubblico ministero aveva aperto un procedimento ravvisando una grave negligenza nella morte di una paziente per le conseguenze di una laparoscopia. L’intervento, tra l’altro sconsigliato per il tipo di patologia, era stato eseguito in maniera tanto scorretta da procurare alla paziente lesioni gravi all’intestino e alla vescica. Conseguenze di cui il medico si era reso conto nel corso dell’intervento senza però riparare ai danni, neppure nei giorni successivi quando le condizioni della signora erano peggiorate. Il ginecologo era inoltre già stato querelato per lesioni gravissime procurate a un’altra sua “assistita” con un raschiamento. In considerazione di una condotta tanto grave da far ipotizzare addirittura un omicidio volontario, benché sotto l’aspetto del dolo eventuale, il pm aveva rinnovato anche in sede d’appello la richiesta di uno stop all’attività, incassando il doppio no del Gip e del Tribunale del riesame. Secondo i giudici la misura doveva considerarsi superflua nei confronti di un indagato per un reato di natura colposa per giunta incensurato. In più, a garanzia delle pazienti, c’era la disposizione dell’ospedale che aveva vietato l’esecuzione di interventi come quello fatto dal ricorrente. Non è d’accordo la Cassazione che giudica opportuna la sopensione dall’attività per escludere il rischio concreto di offendere nuovamente interessi collettivi già colpiti. La Cassazione invita a tenere presente quanto disposto dall’articolo 133 del codice penale sulla gravità del reato. In particolare la personalità dell’indagato, incline a violare regole cautelari, l’evitabilità dell’evento e il grado di esigibilità della condotta omessa

Corte di Cassazione, sentenza n. 42428 del 17.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche una stampante se lanciata contro una persona può essere considerata un’arma impropria e dar luogo alla relativa aggravante in un reato di lesioni volontarie. Per la Suprema Corte “correttamente i giudici di Appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque strumento ad atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo, oltre che dal disposto testuale dell’articolo 585 comma 2 n. 2 Cp, anche dall’articolo 4 comma 2 legge n. 110/1975, che per l’appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito portare fuori dell’abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli in qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.
Non è dunque richiesta alcuna tipicità funzionale di qualsivoglia oggetto che, per circostanze spaziali e temporali, venga con modalità casuali, ma volontarie, utilizzato con finalità offensiva e quindi difformi rispetto alla naturale o merceologica destinazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 42114 del 16.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che durante una torneo di calcio se un ragazzino sferra un destro ad un avversario, mentre l’azione si stava svolgendo in tutt’altra parte del campo commette lesioni personali.
Per Piazza Cavour, infatti, l’infrazione delle regole va sempre valutata in concreto con riguardo “all’elemento psicologico dell’agente il cui comportamento può essere colposa, involontaria evoluzione dell’azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l’avversario approfittando della circostanza del gioco”. Inoltre, l’azione lesiva, per essere giustificata, non deve integrare una infrazione della regola sportiva e se lo fa deve essere “compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento”.
Pertanto, “un pugno inferto all’avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell’avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva”.
Infatti, nel calcio “l’azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone”, oppure da movimenti anche senza la palla funzionali però “alle più efficaci strategie tattiche – blocco degli avversari; marcamenti vari; tagli in area e quant’altro – e non può ricomprendere tutto quanto avvenga in campo”, anche se durante l’orario di gioco

Corte di Cassazione, sentenza n. 40678 del 09.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è possibile parlare di desistenza volontaria solo quando l’autore del crimine ha ancora il pieno controllo dell’azione che intendeva compiere. La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, spiega in quali circostanze può essere esclusa l’accusa di reato tentato e attribuire l’attenuante della desistenza volontaria. La Suprema Corte afferma innazitutto che la desistenza attiva, per assumere un rilievo giuridico, presuppone un’azione penalmente rilevante. E’ dunque necessario che si entri nella fase del tentativo punibile e che esista concretamente la possibilità di compiere il delitto. Due i criteri indicati dalla dottrina per individuare il momento ultimo in cui la configurabilità è ancora possibile: la “continuità temporale” e “il dominio diretto” dell’azione intrapresa. In termini di sostanziale “continuità temporale” l’autore deve invertire con modalità “inequivoche” una situazione di cui ha ancora il pieno dominio, che non gli sia dunque sfuggita di mano per ragioni che prescindono dalla sua volontà.

Corte di Cassazione, sentenza n.39271 del 31.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il giudice per l’udienza preliminare non può entrare nel merito della vicenda quando emette un verdetto di non luogo a procedere. La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto invita il Gup a non utilizzare nelle udienze preliminari logiche previste solo per il dibattimento e ad astenersi dal fare valutazioni sui fatti oggetto del procedimento. Gli ermellini ricordano, infatti, che la sentenza di non luogo a procedere ha un carattere prevalentemente processuale e non di merito. Il ruolo del giudice è quindi limitato a verificare la “tenuta” delle prove raccolte rispetto alla tesi che il pubblico ministero intende portare avanti con lo scopo di evitare che arrivino in giudizio cause “insostenibili”.
La semplice verifica della consistenza delle prove – La scrematura del non luogo a procedere riguarda le vicende in cui è evidente l’infondatezza dell’accusa, quelle in cui esiste una prova di innocenza o, per finire, quelle in cui gli elementi acquisiti sono pochi o contraddittori e quindi considerati troppo deboli per reggere un processo. La Suprema corte ha accolto, nel caso specifico, il ricorso del pubblico ministero contro la decisione del Gup di Trento che aveva deciso il non luogo a procedere facendosi un po’ troppo “prendere la mano” fino a esprimere praticamente un giudizio di non colpevolezza nei confronti del conducente di un camion coinvolto in un incidente in cui era morto un motociclista. Considerazioni oltre tutto non corrette. Il giudice per le indagini preliminari aveva, infatti, ritenuto irrilevanti elementi al contrario importanti, come la velocità dei veicoli o l’utilizzo dei segnali luminosi. Questioni e tematiche, trattate in maniera superficiale e generica la cui soluzione è demandata alla fase del dibattimento. Per questo la Corte di piazza Cavour rinvia gli atti al Tribunale di Trento

Corte di Cassazione, sentenza n. 39326 del 02.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per la custodia in carcere sono utlizzabili i brogliacci delle intercettazioni.
La Suprema corte respinge quindi la tesi sostenuta nel ricorso di una violazione del diritto di difesa. Il legale lamentava anche di essere stato informato dai carabinieri della possibilità di accedere ai supporti magnetici e non dallo stesso pubblico ministero. Ma non basta, secondo il ricorrente, un’ulteriore violazione c’era stata con l’utilizzo di impianti diversi da quelli a disposizione della procura.
Corretto, a parere del Supremo collegio, il comportamento del Pm che aveva provveduto alla duplicazione dei Dvd e per metterli a disposizione della difesa che non aveva voluto usufruirne solo in ragione di una supposta “irritualità” della comunicazione delegata dalla procura ai carabinieri. Corretto, infine per gli ermellini, anche il ricorso agli strumenti alternativi, legittimati dalla situazione eccezionale d’urgenza. La Cassazione precisa, infatti, che l’esigenza di rapidità giustifica l’uso di mezzi “extra moenia”. Una condizione legittimante che ricorre anche quando le apparecchiature in dotazione sono insufficienti o inadeguate rispetto alle indagini da svolgere.

Corte di Cassazione, sentenza n. 39163 del 28.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precito che al dializzato va riconosciuto il legittimo impedimento a comparire in udienza. La Corte di Cassazione, afferma il dovere del giudice di prendere conoscenza del calendario dei trattamenti dell’imputato, costretto alla dialisi per un’insufficienza renale, in modo da fissare udienze che non coincidano con i giorni di terapia. Una conclusione diametralmente opposta rispetto a quella a cui erano arrivati i giudici di merito che avevano escluso il legittimo impedimento ipotizzando, senza fare le opportune verifiche, per l’imputato la possibilità di spostare le date della dialisi. La seconda sezione penale sottolinea che il diritto alla salute non può essere degratato neppure in presenza di altri beni di rilievo costituzionale. “In tema di impedimento dell’imputato a comparire al dibattimento deve ritenersi idonea a documentare l’effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire la certificazione sanitaria dalla quale emerga che lo stesso trovi causa in un motivo di salute, effettivo ed attuale, quale che sia il grado di pericolo che la malattia in atto comporta, poiché il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” in base all’articolo 32 della Costituzione, non può essere sottoposto a graduazioni o essere misurato nella sua entità

Corte di Cassazione, sentenza n. 39237 del 28.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preisato che deve essere condannato per calunnia chi dichiara di aver perso un assegno che ha in realtà dato in pagamento. Un reato che scatta a prescindere dalla mancata querela per appropriazione indebita da parte del mentitore. La Corte spiega il risvolto, per nulla innocuo, di una bugia che potrebbe avere come effetto quello di trasformare in ladro o ricettatore chi in tutta buona fede ha incassato il titolo consegnato spontaneamente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 39228 del 28.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisat che nel reato di maltrattamenti in famiglia la prescrizione decorre dalla data dell’ultima azione penalmente rilevante.
Per la Corte il reato di violenza in familglia , come ogni reato abituale, deve essere considerato “reato di durata”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 38297 del 24.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’onore e il decoro di un bimbo può essere leso dalla parola “scioccarellino” se gli viene rivolta davanti ai suoi amichetti. Quello che nella lingua italiana sembrerebbe quasi un “vezzeggiativo”, per la Corte di cassazione è diventato un insulto da sanzionare con una condanna per ingiuria. Non si tratta di un’inversione di tendenza da parte di giudici che spesso si sono dimostrati di manica larga arrivando a considerare insulti ben più forti come espressioni ormai entrate nel linguaggio comune.
Contano il contesto e l’intenzione – Secondo gli ermellini le parole non vanno valutate in astratto, ma acquistano peso in base al contesto e alla volontà di ferire di chi le pronuncia. La ricorrente ha messo d’accordo sia i giudici di merito sia la Suprema Corte perdendo i tre i gradi di giudizio: tutti sono stati d’accordo nel ritenere che la signora abruzzese avesse l’intenzione di manifestare un disprezzo lesivo del decoro di un bimbo impegnato a giocare con altri coetanei. Gli ermellini prendono le distanze dalla tesi della difesa secondo cui la parola “scioccarellino” è “inidonea a offendere l’onore e il decoro di chicchessia”. Invano anche la donna ha spiegato che se avesse avuto l’intenzione di ingiuriare il bambino, avrebbe scelto termini più “forti”. I giudici di piazza Cavour hanno stabilito in favore della piccola vittima un risarcimento di 600 euro. Tutti da mettere nel salvadanaio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 37692 del 18.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la dubbia provenienza di un quadro non cancella il diritto di impugnare gli atti di sequestro o restituzione da parte di chi lo ha regolarmente acquistato. La Corte accoglie un ricorso per contestare la decisione, del tribunale del riesame, di bollare come tardiva l’impugnazione dell’atto con il quale la Corte d’Appello decretava la restituzione di un Trittico del XIV secolo all’arcidiocesi di Firenze. Impugnazione di cui il ricorrente difende invece la regolarità, avendola proposta entro i dieci giorni dalla data in cui era venuto a conoscenza della revoca del sequestro e della conseguente restituzione. Una notizia che a lui non era stata comunicata perché non era stato inserito tra i destinatari che hanno il diritto a proporre l’impugnazione. Anche secondo il tribunale del riesame, infatti, il ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio da un’eventuale marcia indietro sul provvedimento di restituzione e ripristino del sequestro preventivo, perché il bene sarebbe rimasto in affidamento all’Arcidiocesi. Una mancanza d’interesse su cui la Cassazione non è d’accordo. Il Supremo collegio spiega, infatti, che la condizione di proprietario del ricorrente gli consentiva di opporsi alla restituzione del Trittico all’Arcidiocesi e di chiedere il trasferimento della controversia al giudice civile, dal momento che la chiesa da cui il bene era stato trafugato era di proprietà privata e non dell’Arcidiocesi. La qualifica di interessato legittimato a ricorrere – spiegano gli ermellini – deve essere riconosciuta, infatti, non solo a chi ha attivato l’intervento contestato ma anche a chi da questo subisce conseguenze dirette nella sua sfera soggettiva. Tutto regolare anche per quanto riguarda la tardività dell’opposizione perché questa decorre o dalla data di esecuzione del provvedimento o da quella in cui l’interessato è venuto a conoscenza del sequestro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 37380 del 17.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che mettere a tacere qualcuno affermando che dice “solo stronzate” è maleducazione, ma farlo nell’ambiente di lavoro, davanti ai colleghi, è reato. La Cassazione ha condannato per ingiuria il preside di un istituto scolastiche che, durante una riunione di docenti, la frese “lei dice solo stronzate”.
Il momento sbagliato – Un’affermazione un po’ forte che comunque la Cassazione, in altre circostanze, aveva inserito tra le parolacce sdoganate, ma questa volta non lo fa per via del contesto “lavorativ
o e umano” in cui è stata proferita. Non centra il bersaglio il tentativo della difesa di negare che il suo assistito avesse pronunciato l’avverbio “solo”. Un’ omissione che – a parere dell’avvocato – consentiva di catalogare il peccato come “veniale” ma che è stata invece considerata dagli ermellini ininfluente. La lesione dei beni dell’onore e del decoro di individuo – segni distintivi del suo valore e del rispetto di cui ogni essere umano deve godere – è determinata dall’ambiente in cui l’espressione offensiva viene detta più che dal suo contenuto.
Il consesso di educatori – Banditi dunque in generale gli improperi gridati sul luogo di lavoro e davanti ai colleghi. Ma a peggiorare la situazione del ricorrente anche il suo ruolo di preside che si era malamente lasciato andare, anche come superiore, al cospetto di un collegio di educatori, dicendo la cosa sbagliata nel momento sbagliato. E’ provata per i giudici la lesione e la volontà di umiliare

Corte di Cassazione, sentenza n. 36779 del 12.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che lo spam non configura una molestia perché “il destinatario può decidere se aprire o no la posta indesiderata. La Corte esclude l’ipotizzabilità del reato de quo nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”.
Recita così il verdetto contenuto nella sentenza in oggetto con la quale la Corte di Cassazione esclude che lo spam, l’odiosissima posta indesiderata che intasa le nostre caselle email, possa rientrare nella fattispecie di di reato previsto dall’art. 660 del codice penale, ovvero “Molestia o disturbo alle persone”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36718 del 11.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il ritardo nella presentazione dei giustificativi di per sé non giustifica la condanna per peculato. Con questa motivazione la Corte, ha annullato la condanna a un anno e sei mesi di reclusione nei confronti dell’ex sindaco di Pagani, poi nominato consigliere regionale del Pdl ed arrestato lo scorso 15 luglio – successivamente ha ottenuto i domiciliari – con l’accusa di concussione e associazione per delinquere finalizzata allo scambio elettorale politico-mafioso.
Per i giudici, dunque, la mancata allegazione delle ricevute delle spese effettuate dal sindaco con la carta di credito attribuitagli dall’amministrazione per svolgere funzioni di rappresentanza istituzionale non può senza altra prova integrare il reato di peculato continuato.
La Suprema corte, infatti, ha chiarito che la Corte di appello di Salerno, prima di confermare la condanna emessa in primo grado dal Gup di Nocera Inferiore, avrebbe dovuto esaminare le giustificazioni offerte dal sindaco anche se in ritardo al fine di verificare la “la corrispondenza della <> della spesa”, e non sottrarsi all’esame delle stesse, come invece ha fatto, “in base alla sola considerazione della non coevità” nella presentazione della documentazione di appoggio.
Del resto, osserva la Corte, proprio il sistema di funzionamento delle carte di credito, con il rilascio di una ricevuta immediata e una contabilizzazione successiva inviata alla banca presso cui è aperto il conto corrente del comune, permetterebbe all’amministrazione di svolgere un controllo sulla congruità delle spese. In quest’ottica prosegue la Corte non importa che la giustificazione sia o meno prossima alla spesa, quanto che essa ci sia e dimostri, in modo trasparente e chiaro, la realizzazione di uno scopo pubblico.
In conclusione per i giudici della Suprema Corte hanno affermato “quando la sentenza impugnata teorizza che la mancata giustificazione coeva costituirebbe reato, compie una operazione ermeneutica scorretta, perché confondendo il reato con la prova dello stesso, introduce nella fattispecie penale un elemento estraneo (la giustificazione contabile) previsto da norme amministrative, che attiene al controllo sulla regolarità delle spese”.
Ora, a decidere se le spese effettuate dall’ex sindaco siano o meno riconducibili ad una attività di rappresentanza istituzionale sarà la Corte di appello di Napoli che dovrà valutarle nel merito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36503 del 10.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’eccesso di protezione che ha come conseguenza l’isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia. La Cassazione, ha confermato la condanna a carico di un nonno e di una madre che, iperprotettivi verso il minore gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellato la figura paterna e fatto frequentare saltuariamente la scuola. Combinazione di comportamenti che avevano avuto l’effetto di danneggiare il bambino che era arrivato ad avere disturbi deambulatori. Un “eccesso di accudienza”, come lo definisce la Cassazione, che non trova giustificazioni. Inutili i tentativi della difesa dei ricorrenti di negare la sussistenza del reato di maltrattamento in famiglia. Secondo il legale, mancavano, infatti, gli elementi costitutivi, rappresentati sia dalla volontà di danneggiare sia dalla violenza fisica oltre alla mancata percezione del minore di essere maltrattato. Considerazioni che la Cassazione respinge, affermando l’estensibilità del reato a condotte in grado di ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale (con i coetanei e con il padre) del bambino. Danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescidere dalla consapevolezza della vittima di subirla.