Con la sentenza n. 5221 del 2020, la Corte di Cassazione ha escluso che possa ravvisarsi continuità normativa tra il delitto di millantato credito (art. 346 c.p., articolo ora abrogato) e quello di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) nel caso in cui il millantatore non abbia, nell’ambito della Pubblica Amministrazione, alcun contatto che possa favorirlo. Pertanto, la Corte ha statuito che, poiché l’agente ha posto in essere raggiri per indurre la vittima in errore sull’esistenza di un rapporto con un soggetto pubblico in realtà inesistente, la fattispecie configurabile è quella di truffa.
Nel caso in esame i giudici di legittimità hanno annullato con rinvio la pronuncia dei giudici di merito che avevano riqualificato in traffico di influenze illecite la fattispecie di millantato credito originariamente contestata al ricorrente. Quest’ultimo era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per aver fatto credere alle persone offese di poter influire su plurimi soggetti pubblici tanto da promettere, dietro corresponsione di danaro, un posto di lavoro presso la Regione Piemonte, ovvero la restituzione di una patente, in tale ultima ipotesi anche attribuendosi la qualifica di ex poliziotto a sostegno del raggiro praticato.
Orbene, la Corte ha assunto che non c’è continuità normativa tra l’abrogata ipotesi di millantato credito e quella prevista nell’art. 346-bis c.p. nella parte in cui punisce il faccendiere che, sfruttando o vantando relazioni asserite con l’agente pubblico, si fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità per remunerare l’agente pubblico in relazione all’esercizio delle sue funzioni. Piuttosto, ricorre il delitto di truffa allorché l’agente, mediante artifici e raggiri, abbia indotto in errore la parte offesa che si determina a corrispondere denaro o altra utilità a colui che vanti rapporti neppure ipotizzabili con il pubblico agente.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto inquadrabili le condotte del ricorrente nel delitto di truffa, evidenziando come non fosse emerso alcun rapporto tra il ricorrente ed i pubblici impiegati o funzionari di cui era stata millantata la conoscenza nonché la possibilità di poterli influenzare dietro il pagamento di denaro consegnatogli.
Il ricorso è stato respinto e rimesso al giudice di merito la rideterminazione della pena.