Non costituisce più reato la falsificazione di un assegno circolare o il suo utilizzo

  • Categoria dell'articolo:Diritto Penale
  • Tempo di lettura:2 minuti di lettura

Il caso

Una donna ha fatto uso di un assegno circolare contraffatto per acquistare un’imbarcazione.

Corte d’Appello e Tribunale concordano sul condannare l’imputata per il reato di truffa e di uso di assegno contraffatto.

La donna propone ricorso per cassazione sollevando  dei motivi che all’esame risultano essere infondati.

La Cassazione, tenuto  tuttavia conto che il fatto non costituisce reato, con sentenza n. 29789/20 del 27 ottobre, decide per l’annullamento della sentenza impugnata dalla ricorrente.

La Suprema Corte ricorda che «in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del d.lgs. n. 7/2016, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile».

La Cassazione aggiunge che «non solo la falsificazione di un assegno circolare, ma anche l’uso di un assegno circolare falso da parte di chi non abbia concorso nella falsità, deve ritenersi condotta non più prevista dalla legge come reato, in quanto non rientrante nella categoria delle falsità in scritture private previste dal nuovo art. 491 c.p., che fa riferimento soltanto al testamento olografo, alla cambiale o ad altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, quali documenti “privati”, equiparati agli atti pubblici, la cui falsificazione o il cui uso rimangono penalmente rilevanti».

Riassumendo: data la natura non trasferibile dell’assegno circolare una sua falsificazione non rientra più tra le condotte soggette a sanzione penale bensì è da considerarsi mero illecito civile.