Corte di Cassazione, sentenza n. 19093 del 03.05.2013
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di frode in commercio per l’etichetta sulla quale è scritto in caratteri ben visibili “specialità siciliane” mentre in una diversa scritta in piccolo si fa un generico riferimento al Mediterraneo come luogo di provenienza.
Per la Corte “nel valutare l’idoneità della condotta a produrre l’equivoco sull’origine dei prodotto […] occorre tenere conto delle modalità correnti nella scelta e nell’acquisto del prodotto medesimo da parte del consumatore medio che potrebbe non essere a conoscenza di normative specifiche”, “l’obbligo di non ingannevolezza sulla zona di origine del prodotto prescinde dalla concomitante presenza nella medesima area geografica di prodotti specificamente protetti assolvendo all’obbligo di una corretta informazione per il consumatore”.
Corte di Cassazione, sentenza n.11965 del 29.03.2010
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo il sequestro del pc dell’indagato per violazione del cd. know-how. Secondo la ricostruzione della vicenda, era stato proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza del tribunale del riesame con cui era stato rigettato l’appello dell’imputato e confermato quindi il sequestro probatorio del computer, dei supporti informatici e delle fatture. La Corte ha infatti ritenuto legittimo il sequestro, poiché rientra nell’oggetto di tutela della norma di cui all’art.623 c.p. anche il cd. Know-how aziendale, mirato alla funzionalità degli impianti ed alla economia della gestione. In particolare gli Ermellini hanno stabilito che non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rilevazione di segreti industriali la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità ex art. 2585 c.c. della scoperta o della applicazione rilevata e che oggetto della tutela penale di tale reato è costituito da quel patrimonio congiuntivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di un apparato industriale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 17144 del 22.07.2009
La Corte di Cassazione,con la sentenza in esame ha affermato che in materia di concorrenza sleale che l’utilizzo di un marchio simile a quello utilizzato da un’impresa più conosciuta sul mercato su prodotti dello stesso tipo è idonea a determinare confondibilità quantomeno in relazione alla riconducibilità dell’attività di un’impresa a quella dell’altra. Secondo la Corte non eliminano il rischio di confusione una differenza di prezzo, né una differenza qualitativa né il diverso target della clientela. In sostanza una simile attività rientra nelle previsioni di cui all’art. 2598 del codice civile che considera atti di concorrenza sleale, tra le altre cose, l’uso di “nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri”, oppure l’imitazione servile di prodotti di un concorrente, o ancora il compimento “con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 10219 del 04.05.2009
La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che perde il brevetto l’azienda che tarda più di sei mesi a pagare la relativa tassa. Se tuttavia l’azienda ritiene di aver pagato può provarlo solo con un documento scritto, data la natura tributaria di questo adempimento, non ci sono presunzioni che reggono.