Il caso
Ad un uomo veniva notificato il precetto dall’ex moglie per il pagamento di parte delle spese scolastiche dei figli, interamente anticipate dalla stessa.
L’uomo proponeva opposizione all’esecuzione lamentando il mancato titolo esecutivo del verbale di separazione e che “le spese non erano state previamente concordate, come invece nel detto verbale era previsto che fossero”.
Il Tribunale di Verona rigettava tale tesi ritenendo che il titolo esecutivo del verbale è valido se viene fatto valere “unitamente alle fatture della spesa sostenuta”.
La Corte d’Appello di Venezia si pronunciava tuttavia a favore dell’uomo affermando che “il verbale di separazione non costituisce titolo esecutivo a causa della indeterminatezza della somma cui il coniuge, per parte sua, è obbligato, e che comunque le spese scolastiche, in quanto straordinarie andavano concordate previamente, ed accordo non v’è stato, o almeno non ve ne è prova”.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso presso la Suprema Corte la ex moglie deducendo tra gli altri motivi violazione dell’art. 155 c.c. e contestando alla Corte d’Appello “di avere ritenuto le spese scolastiche alla stregua di spese straordinarie e dunque da concordare previamente”.
Secondo la ricorrente invece “si tratta di spese di natura ordinaria, per le quali non è necessario il consenso preventivo dell’altro coniuge, con conseguenze in ordine alla efficacia esecutiva del verbale di separazione”.
La Suprema Corte ritene il ricorso infondato.
I Giudici ritengono che “il verbale di separazione, di per sé, non è titolo esecutivo, anche perché non contiene indicazione di una somma determinata”.
La Suprema Corte con riferimento al caso ricorda che “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore.” (Cass. 4182/16).
Il titolo esecutivo in questione prevedeva espressamente che “per le spese scolastiche occorreva l’accordo di entrambi, condizione senza la quale la spesa di uno dei due coniugi non può essere ripetuta; anche alla luce della scelta di iscrivere i figli ad una scuola privata, anziché mandarli a quella pubblica”.
Con la sentenza n. 40992/21 del 21 dicembre Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese.