Il caso
Un padre divorziato lamentava che la ex coniuge era contraria a far somministrare alla figlia di 11 anni « i vaccini obbligatori per legge ed anche altri vaccini non obbligatori ma certamente utili per la tutela della sua salute» e anche «ad effettuare i tamponi molecolari per la diagnosi del Covid -19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche».
L’uomo chiedeva pertanto ai giudici del Tribunale di Milano di essere autorizzato «anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno» a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno:
- “l’assenso affinché la figlia minore infradodicenne possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da d.l. 73/2017 conv. in l. 119/2017, nonché le seguenti vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d’età o comunque secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento”
- “l’assenso affinché la FIGLIA possa effettuare, ogni volta che sarà necessario, il tampone anti-Covid”.
Relativamente a questo caso il Tribunale di Milano rendeva noto di essersi già espresso in ordine alla obbligatorietà di alcuni vaccini e di aver stabilito che vaccinazioni come “anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella” sono obbligatorie per legge e gratuite «per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati».
Per quanto riguarda inoltre i vaccini raccomandati ma non obbligatori il Tribunale ha affermato che si tratta di vaccini raccomandati dalla scienza medica a livello internazionale “a tutela della salute della popolazione”.
Stando così i fatti i giudici del Tribunale di Milano autorizzano il padre a «provvedere in autonomia, senza il consenso della madre»:
- a sottoporre la figlia a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;
- a sottoporre la figlia a test e tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 tutte le volte che sia necessario e non solo per necessità scolastiche;
- a far mettere alla figlia la mascherina a scuola e in tutte le situazioni imposte dalla legge;
- «a valutare in autonomia, sempre senza l’accordo della madre», se, al compimento del dodicesimo anno di età, sarà necessario o anche solo opportuno far somministrare alla figlia «il vaccino anti COVID, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge e le raccomandazioni del pediatra».
TRIB. MILANO, SEZ. IX, DECR., 13 SETTEMBRE 2021