Tradimento sospetto: basta per l’addebito della separazione

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Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1469/17 stabilisce che la sospetta infedeltà integra l’ipotesi dell’ingiuria grave e costituisce causa di addebito della separazione. Qualora la condotta del coniuge sia infatti tale da ingenerare nell’altro e nei terzi il fondato sospetto del tradimento, qualora il comportamento sia alimentato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto lesivo dell’altrui onore e dignità, e pertanto dallo stesso sia derivato un pregiudizio alla dignità personale dell’altro, allora il sospetto di tradimento è sufficiente per l’addebito della separazione.

Secondo i giudici romani, sono quindi i meri i sospetti di tradimento a rendere la convivenza intollerabile, ad umiliare la moglie e far cessare la comunione spirituale e materiale della coppia. È dunque possibile la separazione con addebito anche senza la prova dell’infedeltà. Secondo la giurisprudenza rilevano anche alcuni comportamenti che, pur non costituendo adulterio, sono gravemente ingiuriosi nei confronti dell’altro coniuge e giustificano l’addebito della separazione, come ad esempio:

–          la condotta che fa sorgere nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento;

–          consapevolezza e la volontà di commettere un fatto lesivo dell’altrui onore e dignità;

–          il pregiudizio alla dignità personale dell’altro coniuge, tenuto conto della sua sensibilità e dell’ambiente in cui vive.

 

La Cassazione, ad esempio, ha ritenuto sussistente l’infedeltà apparente nel caso di un coniuge che, anche senza consumare il tradimento, intrattiene con un terzo una relazione platonica, relazione che dà luogo a plausibili sospetti di infedeltà, comportando offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. Ed ancora, comporta il diritto ad ottenere la separazione con attribuzione di colpa all’altro coniuge, qualora questi faccia supporre ai terzi l’esistenza di una relazione extraconiugale, benché in concreta non si sia mai verificata.

In ultimo, la Suprema Corte ha anche riconosciuto l’infedeltà apparente in caso di effusioni in pubblico e insistenti verso un’altra persona, anche se non accompagnati da rapporti sessuali (Cass. sent. n. 9472/1999).

Come dimostrare quindi il “tradimento sospetto”? Mai come in questo caso è fondamentale la prova testimoniale, l’unica in grado di poter confermare il vocio popolare e sciogliere il dubbi sui comportamenti ambigui ed equivoci tenuti dalla coppia di presunti fedifraghi.