Separazione: niente addebito se il tradimento è successivo alla crisi coniugale

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Nel procedimento per separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Sassari disponeva l’affidamento esclusivo del figlio della coppia alla moglie, ponendo a carico del marito un assegno mensile per il mantenimento della moglie, ed uno per il mantenimento del figlio. Il Tribunale respingeva poi la domanda di addebito nei confronti della moglie per violazione del dovere di fedeltà coniugale.

L’uomo impugnava la sentenza e la Corte d’appello di Cagliari riformava il provvedimento soltanto in relazione all’affido esclusivo del figlio alla madre, ritenendo che i rapporti conflittuali tra i coniugi, oltre a non essere ostativi alla condivisione dell’affidamento, non avevano intaccato la volontà del figlio di mantenere rapporti significativi con il padre. La Corte ha confermato invece la decisione circa l’addebito, ritenendo inesistente il nesso causale tra la separazione e la relazione extraconiugale della moglie intercorsa quando già il legame affettivo e la convivenza fra i coniugi erano entrati irreversibilmente in crisi.

In Cassazione il marito denunciava la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta in primo grado che avrebbe dimostrato la vera causa della crisi coniugale e la sua addebitabilità alla moglie. 

Quanto al ricorso principale, in quanto si ripropone una richiesta di prova testimoniale non ammessa dalla Corte di appello, perché non riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni e ritenuta irrilevante perché intesa a provare una relazione extra coniugale della moglie precedente alla rottura del rapporto. Correttamente la Corte territoriale, secondo la Cassazione, ha ritenuto che la crisi del matrimonio sia piuttosto da addebitare a un’incompatibilità caratteriale dei coniugi che nel tempo ha reso irreversibile la rottura del rapporto. Tale valutazione di merito, che non è sindacabile nel giudizio di legittimità, è comunque coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto rende irrilevante la successiva violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione (cfr. Cass. Civ. n. 16859/2015).

E’ stata in definitiva correttamente applicata la regola secondo cui all’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo se la sua applicazione risulta “pregiudizievole per l’interesse del minore”. La conflittualità fra i coniugi non può essere, di per sé, causa di esclusione dell’affidamento condiviso. Nella giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante l’orientamento secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori rappresenta il regime ordinario di affidamento che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso caratterizza i procedimenti di separazione.

Infatti, si può derogare alla regola solo se tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, e per il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico.

In queste situazioni la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere puntualmente motivata non solo riguardo al danno potenzialmente arrecato ai figli, ma anche alla capacità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa o sulla manifesta carenza dell’altro genitore (Cfr. Cass. Civ. n. 1777/2012 e Cass. Civ. n. 27/2017)