La sesta sezione civile della Cassazione con la sentenza n.22677 del 8/11/2016 ribadisce che materiale probatorio sottratto fraudolentemente non può essere utilizzato nel giudizio civile. Così si pronuncia nel giudizio di separazione, respingendo il ricorso di una nel donna avverso la decisione d’appello che aveva respinto la domanda di addebito nei confronti dell’ex marito.
Nel caso di specie, il tribunale decideva il giudizio tra i due coniugi rigettando le domande di addebito reciproco, disponendo l’affido condiviso della prole con collocamento prevalente presso il padre, e ponendo a carico di questi e in favore della moglie un assegno di mantenimento mensile. L’ ex marito ricorreva in appello chiedendo l’affidamento esclusivo dei figli e l’addebito della separazione alla moglie. La prima domanda viene accolta, la seconda respinta.
L’ex moglie lamenta dinnanzi ai giudici di Piazza Cavour la violazione dell’art. 2712 c.c.da parte della corte di merito, per non avere “acquisito come materiale probatorio alcuni file audio – di proprietà del marito – e pervenuti in forma anonima” alla stessa e inviati al proprio difensore, contenenti le prove dei condizionamenti che l’uomo esercitava sui figli.
Sul punto, ha affermato la S.C., va rilevata innanzitutto “l’implicita motivazione della Corte d’appello con riferimento a quanto già affermato dalla sentenza di primo grado in tema di inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente e con riferimento altresì alla irrilevanza delle conversazioni fra i coniugi nel contesto delle acquisizioni probatorie di cui la Corte distrettuale ha potuto disporre al fine di decidere sul regime di affidamento dei figli”.
Peraltro, prosegue la Cassazione, non è da ritenersi fondato l’assunto della moglie “circa la utilizzabilità in un giudizio civile, e a differenza del giudizio penale, del materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso”. Per cui, ritenuti infondati o inammissibili tutti i motivi, la Corte rigetta il ricorso della donna e quello incidentale proposto dal marito.