Il diritto al mantenimento sorge in capo al beneficiario in forza della sentenza con la quale sono stabilite le condizioni che devono regolare i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e i figli al termine del rapporto coniugale.
Qualora il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno fugga all’estero e non adempia alla sua obbligazione, la sentenza costitutiva dall’obbligo potrà essere utilizzata come titolo esecutivo al fine di riscuotere coattivamente il credito maturato. corrisponderà alla somma dovuta ogni mese, moltiplicata per i mesi in cui vi è stata omissione e maggiorata di interessi e rivalutazione Istat.
Il fuggitivo deve ovviamente possedere beni, conti o entrate economiche in Italia per rendere concreto il recupero forzato di quanto dovuto e non adempiuto. Qualora, poi, i beneficiari delle somme siano i figli, in alcuni casi potrebbe essere opportuno rivolgersi al giudice minorile per valutare se, dinanzi al totale disinteresse da parte del genitore fuggito all’estero (sia da un punto di vista morale che da un punto di vista materiale), sia giusto che questi continui ad esercitare la responsabilità genitoriale.
Dinnanzi a tale ipotesi è anche possibile attivare la tutela penale ai sensi dell’articolo 570 c.p., la quale sanziona la violazione degli obblighi di assistenza familiare, con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.