Reato per il marito che va a vivere con l’amante accanto alla casa coniugale

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Si considera reato di maltrattamenti in famiglia il coniuge, in crisi di coppia, che porta l’amante a vivere nell’appartamento accanto a quello della casa coniugale.

Così la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 35677 del 2019 ha reso definitiva la condanna di un uomo che costringeva la donna a tollerare una convivenza more uxorio sotto lo stesso tetto con la sua amante.

La Corte di legittimità rammenta che il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali.

Infatti secondo gli Ermellini, un esempio di condotta idonea ad integrare la fattispecie delittuosa, è proprio quello del caso di specie in cui la moglie è stata costretta a sopportare la presenza di una concubina (cfr. Cass. n. 44700/2013).

Inoltre, rammentano gli Ermellini, il delitto di cui all’art. 572 c.p. è configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano comunque ancora legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla affiliazione (cfr. Cass. n. 3087/2017). La separazione legale e ancor meglio la separazione di fatto lasciano inalterati i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione.

Ebbene, alla luce di tali considerazioni, la separazione non esclude il reato di maltrattamenti quando l’attività persecutoria incide su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario o della separazione di fatto, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque dipendente. Pertanto, l’uomo, oltre alle spese processuali, dovrà pagare un’ammenda in quanto “colpevole” nella determinazione della causa di inammissibilità, stante il suo ricorso palesemente inaccoglibile.