La penultima legge di stabilità (l. n. 208/2015), contiene una misura che prevede la costituzione di un fondo per il coniuge in stato di bisogno, al fine di corrispondergli un contributo per il mancato adempimento dell’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento da parte del soggetto passivo. È diventata infatti operativa a seguito dell’emanazione del decreto attuativo del ministero della giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/01/2017.
Nel provvedimento vengono individuati i tribunali, situati nei capoluoghi dei distretti sede di corte d’appello, le modalità della presentazione dell’istanza da parte degli interessati, le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione di quelle recuperate.
Il fondo, per ora, è alimentato con una dotazione di 750mila euro (di cui 250mila per l’anno 2016 e 500mila per il 2017).
Ad essere interessato è “il coniuge separato in stato di bisogno” che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di gravi disabilità, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del c.c. per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.
L’istanza dovrà essere redatta in conformità al modulo disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta, direttamente sul sito del ministero della giustizia nell’apposita sezione denominata “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”.
La domanda dovrà contenere a pena di inammissibilità, oltre alle generalità, dati anagrafici e codice fiscale del richiedente:
-l’indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale e la misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare il mantenimento (specificando che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge di stabilità);
-l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente (ex art. 156, 6° comma, c.c.);
-l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE (o dell’ISEE corrente in corso di validità) è inferiore o uguale a 3mila euro;
-l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata in cui l’interessato intende ricevere le comunicazioni;
-la dichiarazione di versare in condizione di occupazione o di disoccupazione (ex art. 19 d.lgs. n. 150/2015) e, in tale ultimo caso, di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
Il presidente del tribunale (o un giudice da lui delegato) valuta, nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, l’ammissibilità della stessa e, in caso di giudizio negativo la rigetta con decreto non impugnabile. Nel caso di esito positivo invece, la trasmette al ministero della Giustizia ai fini del pagamento.
Quest’ultimo entro trenta giorni dalla distribuzione delle risorse, si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle somme erogate e, in caso di resistenza, potrà proporre, in presenza di fondati indici di solvibilità patrimoniale, azione esecutiva.
Nel decreto si sottolinea come la ripartizione delle somme debba avvenire in base a criteri di proporzionalità ed essere imputata a ciascun trimestre. Le somme non utilizzate nel corso di un trimestre andranno ad incrementare le disponibilità di quello successivo.
In ogni caso, all’avente diritto non può corrispondersi una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale.
Ex art. 6 del decreto, viene stabilito che l’istanza del richiedente può essere revocata nel caso in cui venga accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata “contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta”. Si provvederà quindi al recupero delle somme indebitamente erogate.