Mantenimento diretto: un po’ di chiarezza

  • Categoria dell'articolo:Diritto di Famiglia
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La riscrittura dell’affidamento condiviso ha provocato ideologiche e strumentali prese di posizione, che tuttavia si sono rivelate incoerenti sia verso i contenuti dell’istituto sia rispetto ai precedenti giudizi.

Si incontra innanzitutto tra i commentatori una notevole difficoltà a comprendere in cosa consista il mantenimento diretto e se sia una modalità già prevista – rectius privilegiata – dalla legge attuale o ancora da introdurre. Il primo riferimento per un può di chiarezza è proprio al dato normativo: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando (…)”.

Ebbene, se gli affidatari sono due, entrambi hanno il dovere di provvedere di persona ai bisogni dei figli senza che l’uno deleghi l’altro. Se la giurisprudenza, ha fatto del suo meglio – o del suo peggio – per scavalcare prescrizioni di legge tutto sommato abbastanza nitide, non così è stato per la dottrina, maggiormente vincolata al rigore della scienza giuridica. Si veda, ad es., il giudizio espresso da Arnaldo Morace Pinelli, il quale “in considerazione dell’opzione per il mantenimento diretto effettuata dall’ordinamento con la l. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso, occorre evitare che venga automaticamente attribuito al genitore collocatario un assegno di mantenimento per il minore, nel difetto dei rigorosi presupposti indicati dall’art. 337 ter c.c.”. A tutto ciò si aggiunga che gli avversari del mantenimento diretto hanno dato corso recentemente alle più bizzarre esternazioni, sostenendo infatti che questo sia abbinato alle spese per i figli nei momenti di convivenza; che le madri saranno rovinate economicamente dalla sottrazione ad esse dall’assegno per i figli; e che la forma diretta accrescerà la percezione da parte dei figli delle differenze economiche tra padre e madre. 

Si tratta di tesi prive di pregio che trascurano il fatto che il mantenimento diretto va calcolato per attività e prestazioni che dipendono dal reddito complessivo di entrambi i genitori, e non separatamente dell’uno e dell’altro.

In definitiva, l’esperienza attuale dimostra che attribuire al giudice il compito di indicare “altresì le spese ordinarie, le spese straordinarie” (testo del ddl 735) significa mantenere in vita – rectius, legittimare – il genitore collocatario e il mantenimento indiretto. Eppure esiste una via d’uscita, dal momento che all’esame del Senato è anche il ddl 768, allineato con le linee guida del Tribunale di Brindisi sperimentate con successo dal marzo 2017 e imitate da un numero crescente di Corti. Queste, in particolare, sulla questione mantenimento non considerano “straordinari” oneri già esistenti, anche se non quotidiani (ad es. per l’istruzione), per cui tutte le spese già presenti o prevedibili sono immediatamente assegnate ripartendole tra i genitori per intero, mentre il contributo proporzionale sulla stessa voce riguarda solo quelle imprevedibili.