La regola dell’affido condiviso va rispettata anche nell’ipotesi di alta conflittualità dei genitori

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Corte di Cassazione, sentenza n. 32562 del 01.09.2010

Linea dura della Cassazione sui figli contesi. Rischia una condanna penale e di dover risarcire il danno morale il coniuge affidatario del minore che nega all’ex, anche una sola volta, di vedere il figlio, violando quanto stabilito dal giudice della separazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 32562 di oggi, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Bologna a una mamma che si era rifiutata di rispettare gli incontri fissati dal giudice della separazione fra l’ex marito e la figlia adolescente. Non solo. La donna dovrà risarcire il padre anche del danno che i giudici di merito, con verdetto confermato e reso definitivo in Cassazione, hanno quantificato in 3mila euro. Insomma la sesta sezione penale ha ritenuto corrette le valutazione fatte dai giudici bolognesi che, si legge in sentenza, “con proprio ragionamento probatorio, hanno descritto le prove e in base a esse hanno ritenuto che vi fu una consapevole condotta volta ad eludere le statuizioni del giudice civile circa il diritto di visita del padre alla figlia minore; condotta realizzabile anche con un solo atto che rilevi la dolosa elusione del dovere di rispettare le decisioni del giudice sull’affidamento e l’esercizio dei diritti inerenti la potestà genitoriale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17336 del 23.07.2010

I coniugi non devono necessariamente essere presenti alla conciliazione. L’assenza di uno dei coniugi non comporta infatti la fissazione di una nuova udienza, e non determina la nullità della sentenza di divorzio. Lo ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza in esame, respingendo il ricorso di una donna contro la decisione con cui la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con l’ex marito. La signora invocava la nullità della sentenza, dal momento che i giudici di secondo grado avevano pronunciato il divorzio senza che fosse consumato il tentativo di conciliazione, mancando all’udienza entrambi i coniugi. I giudici della prima sezione civile hanno respinto la sua tesi difensiva, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “il tentativo di conciliazione nelle cause di divorzio, pur configurandosi come un atto necessario ai fini dell’ indagine sulla irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio, onde la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione necessaria di una nuova udienza presidenziale, che per contro può essere omessa quando, con incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la necessità 1′ opportunità. La cassazione ha quindi ribadito che l’assunto della donna, secondo cui la mancata partecipazione di entrambi i coniugi, nell’insussistenza di gravi e comprovati motivi, avrebbe comportato l’improcedibilità del giudizio, è privo di ogni supporto normativo.

Corte di Cassazione, sentenza n.16873 del 30.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non sempre può essere addebitata al coniuge che tradisce la separazione. Non è detto infatti che il tradimento sia stata la causa della crisi matrimoniale. E’ quanto si desume da una sentenza della Corte di Cassazione dove si fa notare che se di norma l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza è pur sempre possibile accertare che, in concreto, non vi è alcun nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi di coppia. Si può includere l’addebito, dunque, dopo un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi. In sostanza, spiega la Corte, il giudice di merito può accertare la preesistenza d’una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17571 del 27.07.10

Revocato il permesso di soggiorno per il cittadino extracomunitario sposato con una donna italiana, se – malgrado l’assenza di una separazione legale – ci sono chiari sintomi della fine del matrimonio. La Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino serbo contro il provvedimento con il quale il Questore di Udine ne aveva revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari. La revoca era stata proposta poiché sopravvenuta la cessazione dell’affectio coniugale, l’uomo aveva iniziato una nuova convivenza con un’altra donna che le aveva anche dato un figlio. La Corte ha perciò confermato la revoca dell’atto sulla base del principio di diritto secondo cui “la sopravvenuta cessazione della convivenza coniugale non determinata da separazione legale e di contro accompagnata da elementi sintomatici della inesistenza iniziale della affectio propria del coniugio, integra ragione di revoca del permesso di soggiorno”

Corte di Cassazione, sentenza n. 17347 del 23.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il coniuge che ha diritto al mantenimento non può vedersi ridurre l’assegno per aver rifiutato l’offerta di lavoro dell’ex, a meno che tale opportunità non fosse adeguata alla sua qualifica professionale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16870 del 19.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel procedimento di adottabilità la mancata o ritardata costituzione del difensore del minore rende nullo il giudizio solo in caso di effettivo pregiudizio. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del tutore di un minore che si era costituito in ritardo nel procedimento di adottabilità. Dopo aver esaminato le riforme legislative sulla materia i giudici del Palazzaccio hanno affermato il principio secondo cui “alla ritardata costiuzione del difensore del minore o alla mancata assistenza da parte di questo ad uno o più atti processuali in tanto può conseguire la dichiarazione di nullità dell’intero processo e/o dell’atto e di tutti quelli successivi, in quanto la parte interessata alleghi e dimostri il reale pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all’atto ha comportato per la propria effettiva tutela giurisdizionale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15333 del 25.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che è legittima la riduzione dell’assegno di mantenimento alla moglie separata se l’ex marito continua a pagare l’intero mutuo della casa coniugale a lei assegnata. Con tale principio la Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva ridotto a ducento euro l’assegno di originari quattrocento euro concesso dal tribunale. Secondo la Cassazione la decurtazione dell’assegno di mantenimento dovuto dal marito separato è perfettamente giustificata quando l’uomo si accolla l’intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata alla donna.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14783 del 18.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ha diritto ad ottenere l’assegno per il nucleo familiare per i figli naturali avuti dall’attuale convivente, il genitore che sia ancora legalmente sposato con altra persona. L’assegno spetta infatti ai lavoratori privati e pubblici in base al loro “nucleo familiare”, che, in base alla legge 153 del 1988 comprende il coniuge e i figli naturali, giudizialmente riconosciuti, quelli nati da un altro coniuge nonché i minori affidati. La Cassazione pareggia i diritti dei figli legittimi e di quelli nati da una convivenza more uxorio. Anche le coppie di fatto hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso dell’Inps presentato contro un uomo, non ancora separato legalmente, convivente e padre di tre figli per i quali chiedeva la prestazione previdenziale. Ma non basta. Il fatto che il richiedente non sia ancora legalmente separato dalla prima moglie non fa venir meno il diritto all’assegno. In particolare l’istituto aveva negato l’assegno dal momento che, aveva motivato, il padre non era ancora legalmente separato dalla prima moglie. Una decisione, questa, che non ha convinto i giudici di merito e neppure la sezione lavoro del Palazzaccio. Infatti gli Ermellini hanno precisato che, al pari dei figli naturali, quelli nati da una coppia di fatto hanno diritto all’assegno, poco importa se il richiedente sia già equiparato oppure no.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13332 del 01.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il decreto di idoenità all’adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni non può essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori adottandi, né contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell’idoneità degli stessi all’adozione internazionale.

Corte di Cassazione, sentenza n.13317 del 10.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la causa di separazione e di affidamento del figlio minore che vive in un altro paese Ue con la madre non può essere trasferita all’autorità giudiziaria del paese di residenza, se la madre ha deciso di trasferirsi contro il volere del padre. Infatti, la possibilità offerta dalla legislazione comunitaria di trasferire la causa nel paese Ue in cui risiede il minore, tassativamente limitata alle ipotesi in cui esista un legame particolare tra il minore e lo Stato di residenza, e sempre che cioè corrisponda al suo interesse.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13346 del 01.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preicsato che vanno sanzionati entrambi i genitori se la madre si rifiuta di sottoporre il figlio alle vaccinazioni obbligatorie, in quanto non sufficientemente rassicurata dai medici sui potenziali rischi della somministrazione, e il padre non si attiva per impedirlo. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di una Asl di Alessandria contro l’annullamento della sanzione pecuniaria disposta nei confronti di due genitori, che non avevano sottoposto la figlia alle vaccinazioni obbligatorie per la poliomelite, il tetano, l’epatite B e la difterite. La bimba non era stata vaccinata per il rifiuto della madre, che pretendeva fantomatiche spiegazioni sui rischi dei vaccini. Il provvedimento sanzionatorio della Asl era stato però invalidato dal Giudice di pace, per il quale era illegittima l’irrogazione della sanzione “duplicata” anche nei confronti del padre. Il giudice riconosceva inoltre alla donna lo stato di necessità derivante dalle sue preoccupazioni sulla salute della figlia, che non avevano ricevuto nessun riscontro dal personale della Asl. La Suprema Corte, dopo aver escluso la sussistenza dello stato di necessità giudicando i timori della madre completamente infondati, ha poi respinto la tesi dell’illegittimità della duplice sanzione, rilevando che “l’obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni obbligatorie incombe su entrambi i genitori, che pertanto legittimamente vengono ognuno assoggettato alla sanzione conseguente alla sua violazione”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13332 del 01.06.2010

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in esame hanno precisato che la coppia che chiede di poter adottare un bambino di una determinata etina deve essere considerata non idonea all’adozione internazionale. Per la Corte “il decreto di idoenità all’adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni non puòò essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori adottandi, non può intenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell’idoneità degli stessi all’adozione internazionale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10734 del 04.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la trascrizione tardiva di un matrimonio canonico non può venire post mortem. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza in oggetto secondo la quale in presenza della richiesta di uno dei coniugi, effettuata dopo la morte dell’altro, di ottenere la trascrizione di un matrimonio concordatario dopo il quinto giorno dalla pubblicazione, il requisito della conoscenza della relativa istanza e della non opposizione da paerte dell’altro postula l’attualità di siffatta forma di adesione, sicchè non può ritenersi integrato dalla dichiarazione, resa dall’altro coniuge in epoca anteriore alla morte, di acconsentire alla trascrizione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10657 del 03.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la delibazione in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio va negata se l’altro coniuge ignorava la riserva mentale sull’indissolubilità del matrimonio. Secondola Suprema Corte, la Corte d’appello non può delibare in Italia il provvedimento quando gli atti del processo canonico non offrono elementi probatori che permettano di affermare con certezza la conoscenza o la conoscibilità da parte di uno dei due sposi della riserva mentale dell’altro in ordine all’esclusione dell’indossolubilità delle nozze.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9958 del 26.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che i giudici possono disporre la revoca dello stato di adottabilità di un bambino se la la madre che se ne era disinteressata dimostra di aver cambiato idea ed è in grado di prendersi cura del piccolo facendolo accettare anche dal nuovo compagno con il quale ha avuto un altra figlia. Per la Corte il giudice, affidandosi a una consulenza tecnica ad hoc, deve valutare se l’eventuale rientro nella famiglia di origine possa causare pregiudizi al minore e, in caso di esito negatuivo, privilegiare il reinserimento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9300 del 19.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il figlio nato da una relazione adulterina ha diritto ad essere mantenuto dal padre anche se non c’e mai stato un rapporto affettivo tra i dueIl giudice pertanto, nel dichiarate giudizialmente la paternità può trarre a carico del padre naturale il pagamento di un mantenimento senza essere neppure vincolato alle richieste della madre. Ciò che conta spiega la Cassazione che si tenga conto dell’interesse del minore. Il giudice, si legge nella parte motiva della sentenza, non è infatti vincolato alla domanda della parte in quanto l’art. 277, secondo comma, del codice civile conferisce al giudice “il potere di adottare di ufficio, in ragione dell’interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore stesso”. Il caso preso in esame dalla Corte riguarda un padre che non voleva saperne di contribuire al mantenimento di un figlio nato da una relazione che aveva avuto con una donna sposata. Per lui il minore faceva parte di un’altra famiglia e dato che non c’era mai stato tra lui e il minore alcun legame affettivo non voleva né riconoscerlo né provverede al mantenimento. Bocciano le richieste del padre naturale la Corte ha chiarito che l’interesse del minore, sussiste a prescindere dai rapporti d’affetto che possono eventualmente instaurarsi con il presunto genitore o con la disponibilità di questi ad instaurarli.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8676 del 12.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il genitore non affidatario e obbligato al mantenimento non può contestare le decisioni dell’ex sulle spese straordinarie da sostenere per i figli minori e alle quali deve necessariamente contribuire. Al più fare domanda di affidamento congiunto per partecipare quindi a tutte le decisioni sui figli. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso di un padre condannato a versare all’ex mille euro per il mantenimento suo e mille per quello della figlia piccola, oltre a tutte le spese straordinarie decise dalla moglie.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8954 del 14.04.2010

L’obbligo al mantenimento rimane anche se i figli sono vincitori di borse di studio. Secondo i giudici di Cassazione, le condizioni del giovane anche se vincitore di una borsa di studio non erano sufficienti a far cessare l’obbligo di mantenimento del padre: il conseguimento di emolumenti percepiti in via precaria come una borsa di studio universitaria o altri compensi attribuiti in vista dell’apprendimento di una professione per la loro stessa natura, consistenza e temporaneita` non e` equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresi` la prova della loro adeguatezza ad assicurare al figlio, anche con riferimento alla durata del rapporto in futuro, la completa autosufficienza economica.

Corte di Cassazione, sentenza n.13897 del 12.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rivolgersi ai propri figli dando loro dei “deficienti” e’ un “atteggiamento di certo scarsamente apprezzabile come strumento educativo”, ma “generalmente ricorrente nei rapporti familiari”. In questi casi, dunque, appare eccessivo parlare di maltrattamenti in famiglia. Lo sottolinea la Cassazione, annullando con rinvio un’ordinanza con cui il tribunale del Riesame di Bologna aveva applicato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, situata in un paese in provincia di Ferrara, ad un padre, al quale veniva anche vietato di avvicinarsi alla scuola frequentata dai figli minorenni. I due bambini, secondo quanto emerge dalla sentenza della sesta sezione penale, avevano dei “disturbi iperattivi” e uno dei piccoli soffriva anche di crisi epilettiche: le indagini contro il padre, scaturite da una denuncia delle mamme di alcuni compagni di scuola dei bimbi, si erano basate in particolare sulla testimonianza di un vicino di casa, il quale aveva raccontato di aver sentito l’indagato urlare la parola “deficienti” rivolta ai figli. Per la Suprema Corte, il Riesame ha adottato una valutazione “contraddittoria”, che “nell’intento dichiarato di tutelare i minori da comportamenti come quello descritto dal teste, allontana il genitore dall’ambiente familiare senza tenere conto delle ripercussioni che ne derivano sull’assetto affettivo e organizzativo della stessa famiglia, non apparendo peraltro giustificabile, sotto il profilo cautelare, il mantenimento del divieto per l’indagato di avvicinarsi all’istituto scolastico frequentato dai figli”. .

Corte di Cassazione, sentenza n. 7961 del 31.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che i nonni affidatari della nipote che cercano di interrompere i rapporti tra la bambina e la madre devono considerarsi incapaci di accudire la piccola, con la conseguenza che deve essere dichiarato il suo stato di adottabilità In questo caso, infatti, i nonni manifestano un’errata visione del compito loro assegnato e della relazione che la minore avrebbe dovuto conservare con la madre. Per la Corte lo stato di abbandono che giustifica l’adozione non consiste soltanto nel rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche in una situazione di fatto obiettiva che, a prescindere dagli intendimenti e desideri dei genitori e parenti, impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psicofisico del minore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12621 del 31.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nessuna attenuante è prevista per il marito ossessivamente geloso. La Corte chiarisce che essa non è usualmente in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che (e questo non è il caso di specie) esso nasca e si sviluppi da un vero e proprio squilibrio psichico, o comunque provenga da un’alterazione psico-fisica consistente e tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione.

Corte di Cassazione, sentenza n.12615 del 31.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere condannato per sottrazione di minore il padre che sottrae il figlio alla madre a cui è affidato per evitargli un intervento chirurgico. La Corte ha definito pretestuoso il “rapimento” messo in atto dal genitore non affidatario fatto, ufficialmente, allo scopo di evitare al minore un’operazione che richiedeva un’anestesia generale. Secondo i giudici di piazza Cavour il padre avrebbe potuto limitarsi a negare il suo consenso all’intervento – prospettato comunque dai medici come necessario – invece di mettere in atto un’azione, frutto di un rapporto estremamente conflittuale con la madre del bambino, che si è tradotta in un illegittimo affidamento. La suprema Corte si discosta così al verdetto della Corte d’Appello di Bologna che aveva creduto alla buona fede del padre che, secondo i giudici di secondo grado, poteva avere effettivamente percepito l’intervento sul figlio come rischioso.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10701 del 17.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’interesse del bambino è sempre preminente per cui non va condannato il genitore affidatario che nega all’ex, per una volta, il diritto di vedere il minore perché influenzato come stabilito dal giudice. Lo afferma una sentenza della Corte Suprema, annullando una condanna inflitta ad una madre dalla corte di appello di Messina.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4757 del 15.03.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che è ammissibile la domanda di scioglimento della comunione dei coniugi anche se non è stato ancora definito il procedimento che ha per oggetto la separazione personale degli stessi. Nello stabilire questo principio, la Corte ha però puntualizzato che lo scioglimento diventerà affettivo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale. Giurisprudenza costante di questa Corte afferma che lo scioglimento si perfezione con il passaggio i giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l’omologa di quella consensuale) . Nel passaggio in giudicato (o nell’omologa) si individua dunque il momento in cui sorge l’interesse ad agire, concreto ed attuale e volto allo scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può che guardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione. Per quanto si osservato, tali elementi non possono che qualificarsi come condizioni dell’azione, e non già come presupposto processuali. In particolare, il passaggio in giudicato (o l’omologa), come elemento decisivo della vicenda costitutiva del diritto allo scioglimento della comunione legale, comporta che tale vicenda debba ritenersi compiutamente realizzata, con la conseguenza che l’eventuale carenza o incompletezza originaria diviene irrilevante, perché costituita della realizzazione compiuta del fatto costitutivo del diritto azionato, e non può precludere la pronuncia di merito: ciò sempre accade ove, nelle more del giudizio, si realizzi uno dei requisiti, prima carente o inesistente, previsto dalla legge per l’accoglimento di una domanda giudiziale. Del resto la regola per cui la sopravvivenza in corso di causa di un fatto costitutivo del diritto rimuove ogni ostacolo alla decisione del merito della domanda, e il più generale principio circa la necessità di esistenza delle condizioni di accoglimento della domanda al momento della decisione espressione dell’ancora più generale principio di economia processuale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8998 del 02.03.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che chi è tenuto agli obblighi di assistenza famigliare non se ne può sottrarre per il solo fatto di aver scoperto che il minore non è il proprio figlio. Per la Cassazione l’obbligo del mantenimento dura fino a quando “la paternita’ non sia disconosciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la domanda giudiziale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8998 del 05.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non e’ possibile sostituire l’assegno di mantenimento all’ex moglie con regali, anche molto costosi, ai figli. Con tale principio la Corte ha condannato un padre separato, il quale non versava alla ex consorte quanto dovuto di assegno mensile. Regalava al figlio di 10 anni computer e abiti firmati. Per i giudici non ha valore il fatto che nel complesso le spese per i regali superassero, a volte, la cifra dell’assegno di mantenimento. La sentenza recita che “il padre separato non puo’ ”sostituire la somma di denaro mensilmente dovuta con cose o beni che, a suo avviso, meglio corrispondono alle esigenze del minore”. Respinta dalla Suprema corte anche la tesi difensiva del padre separato, che faceva leva sulla supposizione che il figlio fosse nato dopo una relazione extra coniugale della moglie. Anche in questo caso – dicono i giudici – ”chi e’ tenuto agli obblighi di assistenza familiare non puo’ liberarsi dagli stessi adducendo che il minore, cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza, non sia figlio proprio: e cio’ fino a quando la paternita’ non sia disconosciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4758 del 26.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza ha diritto all’assegno di mantenimento dall’ex la casalinga di mezza età che soffre di depressione. In particolare per la Corte la donna non è in condizioni di svolgere attività lavorativa per ragioni di età 55 anni), per mancanza di titolo di studio, per non avere mai svolto attività in passato, e pure per le sue condizioni di salute (obesità depressione)”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4079 del 22.02.2010)

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che al fine di determinare la misura dell’assegno di divorzio deve esessere compiuta una verifica sulla c.d. inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente in relazione al tenore di vita avuto durante il matrimonio e che presumilmente sarebbe proseguito se l’unione non si fosse sciolta. Del tutto irrilevante che la moglie abbia una posizione professionale di rilievo. Se c’è una disparità economica tra le parti, di questo occorre tenere conto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3075 del 11.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è punibile con la sanzione dell’ammonimento lo psicologo che, su incarico del padre naturale, sottopone a osservazione psicologica una bambina di cinque anni senza il consenso della madre affidataria. Nello specifico la Corte ha confermato la sanzione disciplinare rilevando che, prima della legge sull’affido condiviso, i genitori naturali avevano entrambi la potestà sui figli fino a quando continuavano a convivere. Una volta venuta meno questa caratteristica il genitore affidatario e convivente aveva l’esercizio esclusivo della potestà sul piccolo e, in caso di ascolto psicologico del figlio, doveva prestare il proprio consenso.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1096 del 22.01.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche se la ex è andata a vivere con un altro e dalla nuova relazione è stato un figlio non viene meno per questo l’obbligo del marito di corrispondere l’assegno divorzile. La Corte ha chiarito che un nuovo rapporto di convivenza more-uxorio ha caratteristiche di precarietà quindi i relativi benefici economici che ne possono derivare sono idonei solo a determinare una riduzione dell’assegno posto che l’art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare le condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite fino a che l’avente diritto con contrae nuove nozze. Neppure la nascita di un figlio, sottolinea la Corte, può giustificare la perdita di quei diritti di carattere economico che derivano dal matrimonio.

Corte di Cassazione, n. 1243 del 22.01.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precistao che l’essere genitori, qualora sia una pura attestazione dell’aver generato un figlio, non salva dall’espulsione l’immigrato col foglio di via. Per la Corte la possibilità di derogare alla norma si configura soltanto qualora il padre sia un riferimento significativo a fini educativi. L’unità familiare, in questo caso, non potrebbe essere intaccata dal rientro del genitore nel Paese d’origine.

Corte di Cassazione, sentenza n. 736 del 15.01.2010

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non commette reato la madre che nega al padre l’incontro con il figlio se il rifiuto avviene per ragioni di salute del minore. Lei quindi può fiutare di lasciare il bambino nelle mani del padre anche se si tratta dei giorni che sono stati stabiliti in sede di separazione. E’ necesario però che il diniego sia giustificato da certificati del medico curante. Con tale principio la Corte ha ritenuto sufficiente a scagionare la donna la produzione di certificati medici. Secondo Piazza Cavour infatti la tutela della salute del minore deve prevalere sul diritto del genitore di trascorrere il suo tempo con il figlio. Nella fattispecie il medico curante aveva visitato il bambino ed aveva consigliato di tenerlo a casa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 252 del 12.01.2010

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il rimpatrio del minore non può essere concesso se il genitore che lo chiede non ha esercitato il diritto di visita e non ha quindi partecipato alla vita del bambino. In caso di sottrazione di minore, hanno in sostanza motivato i giudici di legittimità il genitore non affidatario può pretendere il rimpatrio del figlio solo qualora abbia esercitato precedentemente con regolarità il diritto di affidamento e di visita. Infatti in caso contrario, a tutela della situazione psicologica del bambino, il tribunale potrebbe legittimamente negare l’istanza.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26587 del 17.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il genitore che non versa ai figli l’assegno di mantenimento perde il diritto all’affido condiviso. Infatti in questi casi il giudice della separazione può irrogare alla regola inaugurata con la riforma del 2006, e decidere per l’affido esclusivo all’altro genitore. Con tale principio la corte ha respinto il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie ma che non aveva mai versato loro l’assegno di mantenimento. La prima sezione civile ha motivato la decisione affermando che perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un’obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l’esclusione della modalità dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più o in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 47018 del 09.12.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve lo stesso gli alimenti alla ex l’artigiano la cui attività in dissesto finanziario. Se non versa l’assegno rischia una condanna penale. Lo ha deciso la Cassazione che con tale principio, ha respinto il ricorso di un falegname, condannato dal giudice della separazione a mantenere la moglie, la cui attività era in crisi. Secondo il Collegio di legittimità la scriminante dell’azienda in crisi opera solo nel caso in cui le difficoltà economiche si traducano in uno stato di vera e propria indigenza.

Corte di Cassazione, sentenza n. 46506 del 03.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il regalo di compleanno ai figli non riduce le responsabilità del padre che normalmente se ne disinteressa. Rischia infatti, oltre al carcere, un pesante risarcimento del danno morale alla ex chi non versa l’assegno per il mantenimento dei ragazzi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che con la sentenza in esame, ha confermato la condanna a sette mesi di reclusione (e al risarcimento del danno morale) nei confronti di un 64enne di Lecce che non aveva versato il mantenimento alle figlie, se ne era disinteressato a tal punto da staccare la fornitura del gas a suo nome nella casa di famiglia. Né l’annotazione del versamento di esigue somme in occasione dei compleanni delle ragazze si legge in sentenza appare in contraddizione con l’evidenziato disinteresse verso le stesse, tanto da evitarle se le incontrava per strada; da non seguire le vicende delle figlie neppure quando erano ammalate; da non aiutare economicamente una delle due per l’iscrizione all’università

Corte di Cassazione, sentenza n. 24589 del 21.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che va dichiarato lo stato di adottabilità dei bambini di una coppia che continua a fare figli nonostante le precarie condizioni economiche. Con tale principio la Corte, ha confermato lo stato di adattabilità di quattro minori nate da una coppia che viveva di stenti e che, nonostante questo, continuava a far figli alla ricerca del maschio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23630 del 06.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il genitore che ha riconosciuto il minore solo in un secondo momento deve rimborsare l’altro delle spese sostenute per il bambino fin dalla nascita solo nel caso in cui la madre lo abbia chiesto come un suo diritto e non in rappresentanza del figlio minore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 44047 del 17.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che rischia il carcere per ricettazione il convivente che sottrae alla compagna un assegno. Nessuna condanna, invece, se fosse stato il marito. Non opera nelle famiglie di fatto la causa di non punibilità prevista per quelle legittime.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23908 dell’11.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’ex deve l’assegno di divorzio anche se lei, in sede di separazione, vi ha rinunciato in cambio della possibilità di tenersi la casa. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva l’annullamento del suo obbligo di mantenere la ex perché lei, in sede di separazione, aveva barattato il mantenimento con l’usufrutto dell’abitazione. Infatti, hanno spiegato i giudici della prima sezione civile, gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici anche in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all’assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ma non basta. La Cassazione ha inoltre precisato che la disposizione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, nel testo di cui alla L. n. 74 del 1987 – a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può venire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati “secundum ius”, non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23691 del 09.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che nelle separazioni delle coppie di fatto è valida la scrittura privata con la quale uno rinuncia alla proprietà della casa di fatto comprata insieme ma con i soli risparmi dell’altro. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del figlio (erede) di uomo che aveva comprato con la sua compagna una casa, intestandola ad entrambi, ma di fatto pagandola da solo e lei, dopo averlo lasciato, gli aveva firmato una carta nella quale rinunciava alla proprietà dell’immobile. Insomma, con tale rinuncia (negozio di natura abdicativa), ha spiegato la seconda sezione civile della Suprema Corte, si è operato, ipso iure, in forza del principio di elasticità della proprietà l’accrescimento della quota rinunciata in favore dell’ex compagno che, pertanto, data la proporzione delle rispettive quote, è divenuto proprietario dell’intero immobile, poi entrato a far parte della massa ereditaria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23906 del 11.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’ex moglie ha diritto all’assegno di divorzio anche se giovane e potrebbe trovare una collocazione lavorativa. Secondo la Corte la legge subordina l’attribuzione dell’assegno alla mancanza di mezzi adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ne consegue che il raggiungimento di una mera autosufficienza economica non fa perdere il diritto all’assegno, tenendo anche conto del fatto che l’accertamento della capacità lavorativa va compiuto “non nella sfera della ipoteticità dell’astrattezza, bensì in quella dell’effettività della concretezza”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23668 del 09.11.2009

La Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza in esame ha precisato che il procuratore presso il Tribunale dei minori non può in un giorno di festa, far prelevare forzosamente i bambini dalla casa della madre per consegnarli al padre o che ascoltarli insieme a un consulente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 42631 del 09.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per il mancato versamento degli alimenti al figlio minore e al coniuge scatta solo se quest’ultimo è privo di mezzi propri di sussistenza. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di un marito condannato – per violazione dell’articolo 570 comma 2 – perché aveva interrotto la corresponsione dell’assegno al figlio ancora minorenne e alla moglie. Motivo del “taglio” degli alimenti era stata, secondo la difesa, la perdita del lavoro da parte del ricorrente e la consapevolezza che la ex moglie godeva di una propria fonte di reddito. Secondo la Cassazione la Corte d’Appello nel condannare il marito si era erroneamente basata sull’esiguità della somma attribuita alla famiglia. Una cifra tanto bassa che – a parere dei giudici di primo grado – poteva servire solo per le necessità basilari di una persona priva di risorse personali. Per la Corte di Cassazione si è trattato di una deduzione infondata, mentre sarebbe stato necessario procedere alle verifiche per appurare l’esistenza di un reddito della signora.

Corte di Cassazione, sentenza n. 39938 del 13.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il semplice inadempimento del versamento dell’assegno divorzile integra il reato di cui all’articolo 12-sexies della legge sullo scioglimento del matrimonio a prescidere dall’esistenza o meno dello stato di bisogno. La Corte ha respinto dunque le motivazioni di un marito che era già stato condannato dalla Corte d’appello di Napoli perché aveva sospeso la corresponsione del denaro all’ex moglie; l’uomo aveva motivato il fatto con una nuova assunzione dell’ex coniuge da parte di una grande società dunque la natura assistenziale dell’obbligazione era venuta meno. La Suprema Corte, confermando la condanna, ricorda invece che l’assegno prescinde dalla prova di uno stato effettivo di bisogno. Inoltre, è sempre integrante il delitto anche la libera scelta di chi è tenuto al versamento di ridurre arbitrariamente l’entità della somma corrisposta: dunque, anche un inadempimento parziale resta punibile.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23411 del 04.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame nel precisare che la disciplina sull’affido condiviso assimila la posizione dei figli naturali a quella dei legittimi, ha affermato che se il provvedimento dispone il collocamento prevalente del minore presso uno dei genitori, l’altro è tenuto comunque a corrispondere l’assegno. La Corte con tale principio ha respinto il ricorso di un padre, condannato a versare l’assegno, secondo il quale la madre, con la quale il bambino viveva, era perfettamente in grado di mantenere il figlio da sola. La Cassazione ha invece stabilito che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito a prescindere dal fatto che sia coniugato o meno. La corresponsione dell’assegno, peraltro, precisa la Cassazione, si rivela quantomeno opportuna se non necessaria quando l’affidamento condiviso prevede il collocamento prevalente presso uno dei genitori. Il collocatario, essendo più il tempo di permanenza presso di lui, potrà quindi gestire da solo il contributo ricevuto dall’altro genitore, dovendo provvedere in misura più sostenuta alle spese correnti e all’acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie.

Corte di Cassazione, sentenza n. 42370 del 04.11.2009

Allontanare i figli dal padre è reato, i contatti telefonici non bastano. Rischia infatti il carcere per sottrazione di minore la mamma che, pur essendo affidataria del figlio, lo porta lontano dall’ex anche se lei ha da sempre dichiarato dove si trova e i due sono rimasti in contatto telefonico. Lo Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha respinto il ricorso di una mamma, affidataria del minore, che lo aveva portato in Sardegna, comunicando all’ex marito la nuova residenza e permettendogli di vederlo non appena possibile e di avere con lui continui contatti telefonici. La Corte d’Appello di Bologna, ha sostenuto la Suprema Corte, ha fatto bene a confermare nei suoi confronti tutte le accuse dal momento che era stato accertato che la signora aveva sottratto scientemente per alcuni mesi il figlio al padre, senza il consenso di quest’ultimo, portandolo in Sardegna (luogo raggiungibile solo con un viaggio aereo). Infatti, dice ancora la Cassazione il ruolo di genitore non si può applicare solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie. Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (art. 574 c.p.) ha motivato la sesta sezione penale – il genitore che, senza consenso dell’altro, porta via con solo il figlio minore, allontanandolo dai domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sé quando tale condotta determina un impedimento per l’esercizio delle diverse manifestazioni della potesti dell’altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma. E ancora, ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo della fattispecie criminosa in esame, è richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte dell’agente della condotta e dell’evento, ossia nella coscienza e volontà di sottrarre (cioè di togliere, portare via) il minore all’altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sé contro la volontà dell’altro genitore.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 22238 del 21.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che i ragazzi devono essere ascoltati dal giudice chiamato a decidere a chi affidarli. C’è una sola eccezione e cioè quando la testimonianza possa arrecare al minore un danno. Nella motivazione i giudici di legittimità hanno inoltre precisato che appartiene al giudice italiano la competenza a decidere sulla revisione dell’affidamento dei figli minori se la loro stabile residenza è sempre stata in Italia e anche se, poco prima dell’inizio del procedimento, la madre si è trasferita con loro all’estero

Corte di Cassazione sentenza n. 40727 del 21.10.2009

La Corte di Cassazione con sentenza in esame ha precisato che una coppia va considerata come una famiglia se vi una certa “stabilità del rapporto”. Secondo la Cassazione infatti nel concetto di famiglia si devono includere tutte le coppie tra le quali “siano sorti rapporti di assistenza e solidarieta’ per un apprezzabile periodo di tempo”. Secondo i Supremi Giudici il richiamo alla famiglia contenuto nella norma 572 c.p. “deve intendersi riferito ogni consorzio di persone fra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti”, appunto, stabili rapporti di assistenza e solidarieta’. Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un uomo che i giudici di merito avevano già condannato ad un anno e otto mesi di reclusione per vari reati tra cui quello di maltrattamenti in famiglia. Ricorrendo in Cassazione la sua difesa aveva sostenuto che l’art.572 c.p. si potesse applicare soltanto alle famiglie conviventi “more uxorio”. Di diverso avviso la Cassazione che ha sottolineato come la norma riguarda invece anche le famiglie di fatto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22081 del 16.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che i nonni non sono legittimati a intervenire nel giudizio di separazione tra i coniugi anche quando lamentano che il genitore affidatario impedisce loro di mantenere rapporti con i nipoti. Lo ha chiarito la Cassazione accogliendo il ricorso di una madre teso a escludere i genitori del marito dal giudizio di separazione. La Corte d’appello, pur riconoscendo che non esiste un diritto dei nonni a presentare un intervento autonomo nel giudizio, ha affermato che gli stessi avevano in ogni caso un interesse giuridicamente protetto. La Cassazione non è stata dello stesso avviso. I giudici di legittimità infatti, hanno stabilito che l’avere il legislatore del 2006 sancito la titolarità da parte del minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza non è sufficiente, in mancanza di una previsione normativa, “a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati ad essere parti”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 39938 del 13.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in oggetto ha precisato che l’ex marito deve versare alla moglie, anche se questa lavora e se la mantiene in una casa di lusso, fino all’ultimo centesimo dell’assegno fissato dal giudice altrimenti rischia, oltre alla multa e una condanna penale, di doverla risarcire dei danni morali. La Corte ha così confermato la condanna a venti giorni di reclusione, alla multa e al risarcimento del danno morale nei confronti di un ex marito che, pagava alla moglie solo una parte dell’assegno e l’affitto. La donna, aveva dichiarato lui ai giudici, percepiva una pensione e lavorava per una industria. Ma il fatto che lei fosse in grado di provvedere a se stessa non è stato sufficiente, ha spiegato la Corte, a scagionarlo. Infatti, in tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall’art. 12 sexies L. 898 del 1970 si configura anche in presenza di un inadempimento parziale dell’obbligo corresponsione dell’assegno divorziale, non essendo riconosciuto all’obbligato un potere di adeguamento dell’assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21637 del 12.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la moglie non può vendicare la comproprietà di una casa costruita su un terreno acquistato solo dal marito coniugato in regime di separazione dei beni. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che “la comunione di fatto” invocata dalla moglie non è circostanza che valga a mutare il regime degli acquisti in costanza di matrimonio. Il godimento della casa e il pagamento delle tasse, ha spiegato la Corte, attengono al regime di vita dei coniugi, per cui la moglie può sicuramente godere dell’immobile e, nell’ambito del contributo economico alle esigenze familiari, anche sostenere le spese, senza però che ciò comporti l’acquisto della proprietà in comunione. Né conclude il collegio, è possibile dedurre la con titolarità alla mancata risposta all’interrogatorio formale deferito al marito, dal momento che l’eventuale simulazione relativa per interposizione fittizia di persona deve essere provata con un contratto scritto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19808 del 20.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la “grave immaturità di uno dei coniugi può far cadere, oltre alle nozze ecclesiastiche, anche l’unione civile. La Corte ha così affermato che la sentenza di nullità del matrimonio ecclesiastico pronunciata per grave immaturità o anche “grave difetto di discrezione del giudizio”) può essere delibata nell’ordinamento italiano in quanto non configge con l’ordine pubblico.

Corte di Cassazione, sentenza n. 37498 del 24.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che rischia il carcere per appropriazione indebita l’ex che impedisce all’altro di andarsi a riprendere la macchina e gli effetti personali. La Corte ha così confermato la condanna a 15 giorni di reclusione e 100 ero di multa nei confronti di un 60enne emiliano che, dopo la separazione, aveva impedito alla ex moglie di andarsi a riprendere la macchina e gli effetti personali lasciati in casa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 34838 del 08.09,2009

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha affermato che rischia una condanna penale la ex che condiziona a tal punto i figli a lei affidati, cercando di annullare la figura del padre, che questi non vogliono incontrarlo nei giorni stabiliti dal giudice. Con tale principio la Corte ha confermato la condanna nei confronti di una quarantenne di Genova la cui bambina si rifiutava di vedere il padre negli incontri stabiliti urlando e protestando

Corte di Cassazione, sentenza n. 34838 del 16.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che le madri separate devono favorire gli incontri con l’altro genitore. Poco importa che il figlio abbia mostrato “ritrosia” ad incontrare il padre. Una mamma si deve comunque prodigare affinchè rispettino i provvedimenti del giudice in relazione agli incontri con l’altro genitore. Un atteggiamento del genere, infatti, spiega la Corte, lungi dal “tutelare l’effettivo interesse” del minore, denota “il proposito di vulnerare l’interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale”. La Corte ha così convalidato una condanna nei confronti di una madre a sei mesi di reclusione per mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice, con tanto di risarcimento danni in favore del padre che nel processo si era costituito parte civile. La donna con il suo comportamento aveva impedito all’ex marito di “svolgere i previsti incontri giornalieri con la bambina affidata a lei e di tenerla con se’ due fine settimana al mese”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33492 del 27.08.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che può essere assolto il padre che, nonostante abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex e ai figli piccoli versando meno di quanto stabilito in sede di separazione e in ritardo, si trovi in difficili condizioni economiche. Ciò perche se non ha “mai sollecitato un provvedimento del giudice civile per la riduzione dell’assegno”. La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha annullato con rinvio per un nuovo esame la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un 42enne che aveva versato alla ex e al figlio piccolo sempre molto meno e con grande ritardo rispetto a quanto stabilito in separazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19808 del 04.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che le sentenze ecclesiastiche di annullamento del matrimonio possono essere delibate anche se scritte in latino e non c’è alcun obbligo di disporne la traduzione. Per la Corte la traduzione può essere semmai disposta nel caso in cui non si conosca la lingua oppure se è insorta controversia tra le parti sul significato di determinate espressioni. La Cassazione nel ricostruire la vicenda spiega che il tribunale ecclesiastico aveva annullato un matrimonio durato 22 anni a causa di un ”grave difetto di discrezione e di giudizio” del marito ”medico affermato”. La moglie si era opposta alla delibazione della sentenza sostenendo tra le altre cose che “il grave difetto di discrezione e di giudizio ravvisato nel diritto canonico non coincide per nulla con l’incapacita’ di agire ne’ con l’incapacita’ di intendere e di volere nel diritto civile, ma con la semplice grave immaturita’, rendendo inammissibile la domanda di efficacia nel territorio italiano o di delibazione per contrarieta’ all’ordine pubblico nazionale”. La Cassazione ha ritenuto per se il ”grave difetto di discrezione di giudizio” un motivo sufficiente per rendere nulle le nozze anche per lo Stato italiano. Quanto alla mancata traduzione della sentenza (scritta in latino) la Corte è stata categorica: non esiste l’obbligo della traduzione in italiano. Del resto la Corte ha rilevato che in precedenza “nessuna lamentela era stata fatta dalla coppia sul fatto che la sentenza fosse scritta in latino. Pertanto dal momento che la protesta e’ stata sollevata soltanto in Cassazione non c’e’ stata ”alcuna lesione del diritto di difesa”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 35874 del 15.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha confermato la condanna al risarcimento dei danni a carico di un marito che durante un litigio violento con la moglie ne aveva offeso la madre rivolgendo, nei confronti della suocera non presente alla discussione, epiteti ingiuriosi molto volgari. La Suprema Corte, ha respinto la richiesta del marito imputato di ingiuria e lesioni, di non considerare valida la querela presentata dalla moglie in quanto per le parolacce proferite avrebbe dovuto presentare denuncia la suocera offesa e non la figlia. In proposito i Supremi giudici osservano che per quanto gli epiteti e le volgari espressioni di disprezzo pronunciate dall’ imputato nel rivolgersi alla moglie si riferissero ad altro soggetto, e cioè alla madre di costei, non vi è dubbio che ne sia derivata una lesione del decoro della stessa interlocutrice. Fatto che è inevitabilmente accade – prosegue la Cassazione – quando sussiste uno stretto legame parentale fra la persona alla quale le espressioni offensive sono comunicate e quella destinataria delle offese, traducendosi tale condotta in una mancanza, nei confronti del percettore di tali espressioni, del rispetto che, quale componente della dignità umana, è dovuto a ciascuno dei consociati. La suocera era stata apostrofata con espressioni molto offensive. Inoltre il marito dovrà risarcire la moglie anche per la violenta testata alla bocca che le aveva dato durante il litigio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18235 del 12.08.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che lasciare l’Italia per andare a curare la madre all’estero non è causa di addebito della separazione, tanto più la crisi è iniziata per le infedeltà del partner.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27995 del 31.08.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che il rifiuto di una madre affidataria di far trascorrere al proprio bambino le vacanze estive col padre, nel periodo stabilito dal giudice, è reato. In particolare, si configura la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 388 del Codice penale: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Nel caso specifico, di una decisione del giudice civile relativa all’affidamento del figlio minore. Insomma, rischia il carcere l’ex moglie che ostacola gli incontri del marito col figlio anche se giustifica tale condotta con il fatto di evitare un trauma al bambino, restio ad allontanarsi per l’estate dal suo ambiente abituale. Tra i doveri del genitore affidatario, infatti, rientra quello di favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18804 del 31.08.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che i genitori devono lasciare da parte le prediche verso i figli e dedicare a loro affetto. L’educazione, spiega la Corte “e’ fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente”. Il caso esaminato dalla Corte è relativo a una richiesta di risarcimento danni avanzata dai genitori di un ragazzo ucciso da un minorenne dopo una provocazione. Il padre e la madre dell’omicida, dopo la condanna nella fase di merito avevano chiesto una riduzione della somma da pagare per il risarcimento deducendo di aver impartito al proprio figlio una “sana e corretta educazione”. Nel respingere il ricorso la Cassazione ha ricordato che anche se “il minore era vicino ai 18 anni, cio’ non esclude che il suo comportamento abbia manifestato un fallimento educativo, quanto alla capacita’ di frenare i propri istinti o di incanalarli in modalita’ espressive meno gravi e violente”. Queste reazioni, spiega la Corte “per altro sembrano avere tratto origine proprio da comportamenti dei genitori, in particolare del padre, che unitamente all’atteggiarsi del contesto sociale in cui la famiglia si trovava a vivere hanno probabilmente ferito la sensibilita’ del minore nelle sue corde piu’ profonde e meno controllabili”. Il giovane omicida secondo la Suprema Corte “e’ stato lasciato praticamente solo di fronte alle provocazioni della vittima e dell’ambiente, in relazione a comportamenti, veri o presunti, di un genitore, in relazione ai quali si e’ trovato indifeso”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 32190 del 07.08.2009

La Suprema Corte ha affermato che è senza alcun dubbio una famiglia anche quella fondata su una convivenza ‘more uxorio’. Lo sottolinea la Cassazione, con una sentenza nella quale risolve un caso di un uomo accusato di furto ai danni della ex convivente. La Corte d’appello di Ancona aveva dichiarato il non doversi procedere per remissione di querela, equiparando la situazione a quella prevista dal codice in caso di furto ai danni del coniuge separato (sola punibilita’ a querela della persona offesa). Contro tale verdetto si era rivolto alla Cassazione il procuratore generale del capoluogo marchigiano, ma la quarta sezione penale ha rigettato il suo ricorso: “chi mai porrebbe in dubbio che famiglia sia soltanto quella che si fonda sul matrimonio e non anche quella che si fonda su una convivenza eventualmente durata decenni, che ha spesso condotto alla procreazione di figli, caratterizzata dall’assistenza reciproca, dalla convivenza fondata su comuni ideali e stili di vita rileva la Corte nella sentenza in oggetto – E chi riuscirebbe a distinguere la situazione personale di uno dei protagonisti di questa vicenda umana, che spesso ha termine solo con la morte di uno dei partecipi, da quella di chi ha contratto formalmente il matrimonio “Secondo La Suprema Corte “il diritto non puo’ non tener conto dell’evoluzione della societa’ e della necessita’ di adattare le sue regole ai mutamenti della realta’ sociale: oggi famiglia e matrimonio hanno un significato diverso e piu’ ampio rispetto a quello che veniva loro attribuito all’epoca dell’entrata in vigore del codice penale ancora vigente e la stabilita’ del rapporto, con il venir meno dell’indissolubilita’ del matrimonio, non costituisce piu’ caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratterizza maggiormente unioni non fondate sul matrimonio”. Per quanto riguarda piu’ nello specifico il caso in esame, la Suprema Corte osserva: “esiste una ragione giustificatrice per differenziare la condotta di chi, dopo aver convissuto per decenni con una persona, gli sottrae un bene e quella di chi pone in essere la stessa condotta in danno della persona sposata il giorno precedente. Se ragioni di politica criminale – concludono gli ‘ermellini’ – hanno condotto a ritenere non punibile il furto commesso in danno del coniuge convivente e punibile a querela quello commesso in danno del coniuge legalmente separato, non puo’ negarsi che identiche ragioni giustificative fondino l’esigenza di identico trattamento per chi sia, o sia stato, legato da identico vincolo non fondato sul matrimonio esistendo, anche in questi casi, la prevalenza dell’interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole”.

Cassazione civile sez. I sentenza 11/09/2015 n.17976

Per individuare i criteri di scelta del cognome paterno deve prevalere l’interesse del minore ad evitare un danno alla sua personalità sociale (nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la decisione del giudice di appello di anteporre al cognome materno quello paterno trattandosi di una scelta ampiamente discrezionale, con esclusione di qualsivoglia automaticità).

Cassazione civile sez. I sentenza 01/07/2015 n.13506

La prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull’affidamento dei minori anche se viene disposta con la finalità del superamento di una condizione, rilevata dal CTU, di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei rispettivi ruoli; mentre, infatti, infatti la previsione del mandato conferito al Servizio sociale resta collegata alla possibilità di adottare e modificare i provvedimenti che concernono il minore, la prescrizione di un percorso terapeutico ai genitori è connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di realizzare una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere affidata al loro diritto di auto-determinazione.

Cassazione civile sez. I sentenza 21/04/2015 n.8097

Al fine di dare attuazione alla declaratoria d’illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982, con riferimento all’art. 2 Cost, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, occorre accogliere il ricorso presentato dalla parti contro l’annotazione posta a margine dell’atto di matrimonio relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito della rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due coniugi e conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto fino a quando il legislatore non consenta ad esse di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi.

Cassazione civile sez. lav. 30/03/2015 n.6351

L’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall’art. 2, d.l. n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988, è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ne consegue che, ai sensi dei commi 2 e 6 dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988 il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, rilevando il reddito di quest’ultimo solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza.

Cassazione civile , sez. I sentenza 25.02.2015 n. 3810

La Cassazione specifica la natura e la finalità dei provvedimenti assunti dal giudice per il caso in cui un genitore ostacoli il corretto svolgimento delle modalità di affidamento dei figli minori.
Nel procedimento per separazione giudiziale, il Tribunale di Messina aveva disposto l’affidamento condiviso delle minori con collocamento presso la madre, ammonendo, inoltre, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., entrambe le parti ad agevolare il rapporto delle bambine con l’altro genitore, a non ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.
La madre ricorreva in appello chiedendo l’affidamento esclusivo delle minori. In quella sede era emerso che la donna aveva impedito al padre di vedere le figlie se non alla sua presenza, asserendo l’esistenza di un presunto disagio delle stesse. Per lo stesso motivo si era opposta agli incontri con i parenti del padre, sul presupposto che questi non erano conosciuti dalle bambine.
Con l’appello incidentale, anche il padre aveva chiesto l’affidamento esclusivo delle minori e l’adozione di ulteriori misure ex art. 709 ter c.p.c., in particolare la condanna della moglie al risarcimento del danno.
La CTU svolta, finalizzata a valutare le capacità genitoriali delle parti, aveva evidenziato l’idoneità educativa di entrambi i genitori, l’interesse degli stessi per la cura e il benessere delle bambine e un buon rapporto con loro.
L’affidamento condiviso, anche in presenza di elevata conflittualità tra i genitori, doveva essere considerata la modalità più idonea e rispondente all’interesse delle minori.
I contrasti sarebbero potuto essere risolti e tenuti sotto controllo dal tribunale proprio mediante gli interventi correttivi e gli strumenti previsti dall’art. 709 ter c.p.c.
Il padre, però aveva dedotto che l’ostruzionismo della madre all’esercizio del suo diritto di visita verso le figlie si era accentuato nel corso del giudizio di appello, tanto che il Tribunale per i minorenni di Messina aveva dichiarato la donna decaduta dalla potestà genitoriale, sulla base degli stessi fatti. L’affermazione era suffragata dalle prove emerse nel corso del giudizio di secondo grado e dall’ammissione in sede d’interrogatorio libero della stessa madre.
Per questi motivi la Corte d’appello inaspriva le misure sanzionatorie nei confronti della donna, preso atto che l’ammonimento ex art. 709 ter c.p.c., si era rivelato inefficace ed era necessario adottare una misura più incisiva che consentisse di riequilibrare il rapporto fra i coniugi per l’attuazione della bigenitorialità, e condannava la stessa al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa in favore della Cassa delle ammende quantificata in Euro 1.000,00, ma il risarcimento richiesto dal marito.
La Corte specificava che il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria poteva essere adottato anche d’ufficio per la sua funzione di tutela dell’interesse dei minori.
I giudici di appello non prendevano in considerazione, tuttavia, il decreto del Tribunale per i minorenni che dichiarava decaduta dalla potestà genitoriale la stessa donna sostenendo che la pronuncia di decadenza non aveva quale conseguenza automatica la commutazione dell’affidamento condiviso, in affidamento monogentoriale.
Ciò per un duplice ordine di ragioni: a) la non definitività del provvedimento e la non esecutività in via provvisoria dello stesso; b) il fatto che il provvedimento non evidenziasse circostanze sostanzialmente diverse da quelle emerse nel corso del giudizio d’appello.
Sulla sentenza di appello, la donna ricorre in Cassazione, lamentando anche la violazione di norme processuali di acquisizione delle prove nei procedimenti camerali contenziosi, motivi tutti ritenuti inammissibili dalla Corte, in quanto generici e non riferiti a specifici capi della sentenza impugnata.
In particolare, la Cassazione si è soffermata sul tema controverso della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti sanzionatori contenuti nell’art. 709 ter c.p.c., il quale stabilisce che “i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”, per richiamare alcune sue precedenti argomentazioni secondo cui occorre distinguere a seconda della diversa natura dei provvedimenti in questione.
L’art. 709 c.p.c. prevede l’emissione di provvedimenti di diverso contenuto e finalità: la modalità di esercizio di potestà genitoriale, la modalità dell’affidamento, l’ammonimento, la condanna al risarcimento del danno e l’irrogazione di sanzione pecuniaria.
La norma deve essere interpretata nel senso di “richiamare i mezzi d’impugnazione che sono nel concreto adottabili, secondo le regole ordinarie, tenendo conto della specifica tipologia di provvedimenti dipendente dalla loro natura, contenuto e finalità” (cfr. Cass. Civ. n. 18977/2013 e Cass. Civ. n. 21718/2010).
La misura dell’ammonimento, priva dei caratteri della decisorietà e definitività, non è ricorribile per Cassazione al contrario dell’irrogazione della sanzione pecuniaria, che, invece, è caratterizzata da questi due aspetti.
La ricorrente aveva sostenuto nei motivi di ricorso che i danni punitivi, ossia quel risarcimento sganciato dal pregiudizio subito e mirato solo alla deterrenza, non sono compatibili con l’ordinamento italiano, dove, infatti, la responsabilità civile ha lo scopo di eliminare le conseguenze di un danno e non punire il responsabile civile. Di conseguenza il giudice avrebbe dovuto accertare il danno subito dal padre prima di irrogare la sanzione, danno che il soggetto leso avrebbe avuto l’onere di dimostrare.
La Cassazione specifica che attengono alle misure risarcitorie quelle previste dall’art. 709 ter c.p.c., comma 2, nn. 2 e 3, mentre è una misura sanzionatoria, quella prevista dal n. 4, della stessa norma che i giudici d’appello hanno applicato nei confronti della ricorrente.
Le censure sollevate non sono dunque pertinenti rispetto al decisum, perché riguardano le misure risarcitorie di cui al comma 2, nn. 2 e 3 dell’art. 709 ter c.p.c., che non sono state inflitte nel caso di specie, avendo la Corte respinto la domanda del padre di attribuzione a sé del risarcimento.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 25 febbraio 2015, n. 3810
ha pronunciato la seguente:
sentenza

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2289 del 23.11.2010 il Tribunale di Messina pronunciava la separazione personale dei coniugi P.G. (ricorrente nel 2008) e S.G. (sposatisi il (OMISSIS)), affidando ad entrambi le due figlie minori (nate l’una il (OMISSIS) e l’altra il (OMISSIS)), con domiciliazione presso la madre, disciplinando le modalità di frequentazione col padre, inclusa la necessità che gli incontri non avvenissero in presenza della nuova compagna dello stesso; disponendo che i canoni di locazione derivanti dall’immobile in comproprietà delle parti fossero versati alla P. ed imponendo al S. di corrispondere alla moglie l’assegno mensile di Euro 400,00 per il mantenimento delle figlie;
inoltre, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., ammoniva entrambe le parti ad agevolare il rapporto delle bambine con l’altro genitore, scongiurando atteggiamenti che potessero ostacolare il corretto svolgimento delle modalità del loro affidamento o che potessero pregiudicare la loro serenità ed evitando che eventuali discussioni tra i coniugi avvenissero alla presenza delle minori.
Avverso la decisione del Tribunale proponeva appello principale la P. chiedendo la revoca dell’ammonizione a lei rivolta, l’affidamento esclusivo delle figlie e la conferma del sequestro giudiziario disposto nel corso del giudizio di primo grado. Il S. resisteva al gravame di controparte e, in via incidentale, avanzava richiesta di affidamento esclusivo a sè delle figlie o, in subordine, la loro domiciliazione presso di lui. Inoltre, chiedeva l’adozione dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c., per garantire il sereno e regolare espletamento del suo diritto di visita delle figlie con condanna della P. ai danni, da liquidarsi in separata sede.
Con sentenza del 21.12.2012-10.01.2013 la Corte di appello di Messina rigettava l’appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto confermava, disponeva specifiche modalità di frequentazione del padre con le figlie e condannava la P. al pagamento, in favore della Cassa della ammende, della somma di Euro 1.000,00, compensando la metà delle spese processuali del secondo grado e ponendo la restante parte a carico della medesima P.
La Corte territoriale osservava e riteneva anche che:
– era infondato il primo motivo del gravame principale, con cui la P. si era doluta dell’ammonizione ricevuta dal tribunale ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.. Al riguardo l’appellante aveva evidenziato come, a fronte dei comportamenti del S. che avevano arrecato pregiudizio alle minori (inosservanza dei provvedimenti adottati nel corso del giudizio di primo grado in ordine al mantenimento, alla visita della prole, ai percorsi educativi disposti dal Tribunale), lei aveva tenuto un contegno collaborativo con gli ausiliari intervenuti in corso di giudizio, approdando ad una capacità di gestire civilmente il disaccordo con il coniuge, ed aveva sempre provveduto alle esigenze delle bambine. Dalle relazioni acquisite nel corso del giudizio di primo grado emergeva una situazione di conflittualità fra i coniugi con conseguente difficoltà di comunicazione, situazione questa che aveva inevitabili ricadute sulla serenità delle minori. Inoltre, che da parte della madre vi fosse una sfiducia verso il ruolo paterno e che tale sfiducia avesse reso difficoltoso l’esercizio delle visite del genitore, era circostanza che risultava dalle medesime relazioni.
Già dalla lettura del libero interrogatorio della P. emergeva: “non consento che le bambine escano con il padre in quanto mi sono resa conto che Carla Maria, avendo sofferto molto per la separazione, preferisce stare col padre in casa e con la mia presenza”…”le bambine non hanno confidenza con loro (i parenti del marito) e non vorrei che se mio marito prelevasse le bambine per portarle dai suoi parenti, le nostre figlie potessero impaurirsi o comunque trovarsi a disagio in compagnia di persone fondamentalmente estranee”. Tale atteggiamento aveva avuto i suoi indubbi riflessi come risultava dalla relazione del 17.9.2009 dell’ASP di Messina: la tensione fra i coniugi condizionava il clima relazionale in cui erano avvenuti gli incontri fra padre e minori; la madre traduceva la sua sofferenza in termini di sfiducia verso il ruolo paterno del Sergi.
La relazione della ctu, Dott.ssa G., sottolineava la difficoltà di comunicazione dei coniugi, auspicando che entrambi si sforzassero per non sminuire la figura dell’altro genitore agli occhi delle bambine. Già quanto sopra evidenziato giustificava il mantenimento del provvedimento dell’art. 709 ter c.p.c.. Andava anzi aggiunto che gli elementi offerti dalla prova testimoniale acquisita in appello rafforzavano ulteriormente la necessità di un intervento correttivo con ricorso agli strumenti previsti dall’art. 709 ter c.p.c.;
– anche il secondo motivo di impugnazione della P., inerente al disposto affidamento condiviso della prole, era infondato. Il Tribunale aveva operato una corretta valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso del procedimento, giungendo alla conclusone dell’idoneità educativa di entrambi i coniugi verso la prole.
L’affidamento condiviso non poteva ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra ì coniugi, poichè avrebbe altrimenti avuto un’applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Le relazioni dell’ASP e della Dott.ssa G., ctu nominato nel corso del giudizio di primo grado, avevano evidenziato l’idoneità educativa di entrambi i genitori, l’interesse degli stessi per la cura e il benessere delle bambine, il loro buon rapporto con la prole.
Correttamente il Tribunale aveva messo in risalto che le eventuali inadempienze sul piano economico del genitore non erano ostative al riconoscimento dell’affidamento condiviso in assenza di ulteriori elementi (disinteresse o mancato esercizio del diritto di visita).
Gli atti del procedimento di primo grado avevano piuttosto evidenziato una difficoltà economica del S., che il Tribunale aveva anche considerato nella determinazione dell’assegno mensile di mantenimento delle figlie ridotto da Euro 700,00 ad Euro 400,00. Che il S. non avesse a cuore l’educazione delle figlie e si disinteressasse di loro non era sostenibile nè alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado, nè alla luce della prova testimoniale offerta nel corso del giudizio di appello che aveva evidenziato, invece, i tentativi del padre di instaurare e mantenere un rapporto continuativo con le figlie, tentativi spesso frustrati dall’atteggiamento ostruzionistico materno. La P. aveva articolato una prova per testi diretta e un interrogatorio formale nella memoria non autorizzata del 16.10.2012, volta a dimostrare le manchevolezze del S. nell’educazione e nella cura della prole, prova non ammissibile sia perchè contenuta in uno scritto non autorizzato, sia perchè vertente su fatti o circostanze temporalmente anteriori alla proposizione dell’appello o all’assegnazione della causa in decisione avvenuta all’udienza del 28.5.2012, o comunque non specificamente articolate su fatti successivi alla predetta assegnazione in decisione, fatta eccezione per alcune circostanze irrilevanti (ad es. punti 4 e 5 dell’articolato); andava anche puntualizzato che la prova contraria chiesta nella memoria del 16.10.2012, cioè dopo l’ammissione della prova diretta articolata dalla parte appellata, era inammissibile sia perchè tale memoria non era stata autorizzata, sia per il principio della infrazionabilità della prova testimoniale. Le accuse rivolte al S. nell’atto di appello (violazioni economiche e disinteresse verso la prole, arbitri nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari e cattive capacità relazionali) o erano infondate (ad es.
disinteresse verso la prole) o erano irrilevanti ai fini dell’affidamento condiviso (ad es. le eventuali violazioni economiche) o di scarsa valenza ai fini della limitazione dell’esercizio della potestà (la dedotta cattiva capacità relazionale dell’appellato al momento in cui si recava presso il domicilio delle figlie per portale con sè, oppure la dedotta scarsa collaborazione del S. con le figure professionali intervenute nel giudizio di primo grado), posto che agli inconvenienti lamentati (specie per quanto atteneva alla lamentata inosservanza dell’orario relativo all’esercizio del diritto di visita) idoneo correttivo era rappresentato dalla misura prevista dall’ari. 709 ter c.p.c., applicata dal Tribunale anche nei confronti del S.. Andava, inoltre, aggiunto che l’affidamento delle minori anche al padre non si era risolto in un pregiudizio per la prole o in scelte arbitrarie da parte del S.;
– con l’appello incidentale il S. aveva chiesto l’affidamento esclusivo in suo favore delle minori o la domiciliazioni delle stesse presso di sè. In ogni caso, l’appellante incidentale aveva chiesto l’adozione di ulteriori provvedimento ex art. 709 ter c.p.c., e segnatamente la condanna della moglie al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. L’appello incidentale era infondato nella parte in cui tendeva alla riforma della sentenza che aveva disposto l’affidamento condiviso. Era sufficiente richiamare quanto già evidenziato in merito ai presupposti dell’affidamento condiviso e alla idoneità genitoriale di entrambi i coniugi emergente dalle relazioni redatte dal consulente nominato in primo grado e dai servizi sociali dell’ASP e del Comune di Messina, che erano richiamate nella sentenza di primo grado. Il S. aveva dedotto che l’ostruzionismo della P. all’esercizio del suo diritto di visita verso la prole si era accentuato nel corso del giudizio di appello, tanto che il Tribunale per i minorenni di Messina aveva dichiarato la P. decaduta dalla potestà genitoriale;
– che la P. avesse ostacolato il diritto di visita del S. verso la prole, anche dopo essere stata ammonita dal Tribunale ex art. 709 ter c.p.c., era circostanza che poteva ritenersi acquisita alla luce della prova orale assunta nel corso del giudizio di appello. Era sufficiente richiamare la deposizione di S.F.D., che aveva riferito che le minori non avevano mai pernottato presso il fratello, che nell’estate del 2011 le bambine non erano state presso il S., che dal febbraio 2012 e per un periodo prolungato di circa tre – quattro mesi il fratello non aveva potuto prendere le bambine perchè queste non venivano portate alla scuola materna presumibilmente nei giorni in cui lui avrebbe dovuto prenderle. La circostanza relativa al mancato esercizio del diritto-dovere del padre di tenere con sè le minori per 10 giorni consecutivi nell’estate del 2011 era stata confermata anche da D. S.M., nipote del S., la quale aveva anche confermato le difficoltà dello zio nel prendere le bambine presso la scuola materna. E nella stessa direzione si ponevano le dichiarazioni di Tamburelli Ivana e Scolaro Letizia. Ora i testi apparivano pienamente attendibili sia sotto il profilo della loro credibilità soggettiva che sotto il profilo della intrinseca affidabilità del narrato.
Alcune delle cose riferite erano state apprese de relato dal S., altre erano state constatate direttamente dai testi (vedi le circostanze relative alle ferie dell’estate 2011 riferite dai testi S.F.D. e D.S.M.). Andava anche rimarcato che le circostanze riferite de relato non erano state apprese a seguito di confidenze occasionali o in circostanze singolari, ma si trattava di fatti appresi in virtù di una vicinanza duratura fra il S., fonte dell’informazione, e i testimoni (due erano parenti, uno era la madre della attuale compagna dell’appellante incidentale, altro testimone era un’amica di vecchia data), vicinanza che aveva consentito ai testimoni medesimi un’acquisizione esaustiva degli aspetti problematici del rapporto fra i coniugi in merito ai rapporti del padre con le figlie;
– il provvedimento del Tribunale per i minorenni di decadenza della P. dalla potestà genitoriale non aveva quale conseguenza automatica quella dell’abbandono della scelta dell’affidamento condiviso, per l’opzione verso l’affidamento monogentoriale, e ciò per due ordini di ragioni: a) non risultava che il provvedimento (pubblicato il 4.12.2012) fosse definitivo o che fosse provvisoriamente esecutivo, in assenza di una declaratoria di efficacia immediata ex art. 741 c.p.c., comma 2; b) il provvedimento non evidenziava circostanze sostanzialmente diverse da quelle emerse nel corso del presente giudizio (fatta eccezione per un comportamento non collaborativo con i servizi sociali posto in essere dalla P. nel corso del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni);
– andava, dunque, confermato il provvedimento del tribunale che aveva disposto l’affidamento della bambine, con loro domiciliazione presso la madre, ad entrambi i genitori, pur dovendosi nel provvedimento impugnato meglio specificare il diritto-dovere paterno di visita delle figlie;
– le difficoltà relazionali delle parti andavano corrette con gli strumenti di cui all’art. 709 ter c.p.c.. Tale norma lasciava ampia discrezionalità al giudice sia sulla scelta del trattamento sanzionatorio, fornendo diversi strumenti alternativi (l’ammonimento, il risarcimento all’altro genitore, il risarcimento a favore del minore o la condanna ad una ammenda amministrativa), sia sulla necessità o meno di disporre sanzioni. Preso atto del fatto che l’ammonimento ex art. 709 ter c.p.c., nei confronti della P. si era rivelato di pressochè totale inefficacia, era necessario adottare una misura più incisiva che consentisse di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra i coniugi in vista della piena attuazione della bigenitorialità La sanzione invocata dal S. (il risarcimento del danno in proprio favore) appariva eccessiva, apparendo più congrua la condanna della P. a pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa in favore della Cassa delle ammende, sanzione che andava quantificata in Euro 1.000,00. Tale sanzione, allo stato, poteva avere una funzione disincentivante rispetto alla commissione di ulteriori violazioni;
– il provvedimento di cui all’art. 709 ter c.p.c., di irrogazione della sanzione pecuniaria poteva essere adottato anche d’ufficio proprio per la sua funzione di tutela dell’interesse dei minori.
Avverso questa sentenza, notificata il 12.02.2013, la P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi (di cui il terzo suddiviso in tre parti), e notificato il 12.04.2013 al PG presso il Giudice a quo ed al S., che il 14.05.2013 ha resistito con controricorso e depositato memoria.
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso la P. denunzia:
1. “Travisamento dei fatti – Violazione e falsa applicazione di legge – Vizio di motivazione – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, n. 3 – Violazione di norme di diritto sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4. E ancora: la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 8, e degli artt. 737, 738 e 742 bis c.p.c.;
Violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3).
Nullità della sentenza”.
Si duole che, nonostante l’applicabilità in appello del rito camerale, scevro da particolari formalismi, non le sia stato consentito di contestare e controdedurre agli articolati istruttori di controparte tramite le deduzioni istruttorie dedotte nelle depositate note, anche se non autorizzate, e che, quindi, la pronuncia si sia fondata esclusivamente sulla produzione ex adverso effettuata, in violazione pure del principio del contraddittorio.
2. “Violazione e/o falsa applicazione di legge; omessa contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, illogicità manifesta.”.
La ricorrente si duole del rigetto del suo motivo d’appello e premesso pure che in primo grado al S. era stato espressamente “consigliato” che la relazione tra lui e le figlie al momento fosse privilegiata ed esclusiva, consiglio poi in sentenza trasformato in specifica disposizione limitativa delle frequentazioni a lui consentite, la ricorrente si duole che le sia stato impedito di dimostrare che il coniuge non si fosse attenuto all’impartita prescrizione e che, comunque, non siano stati apprezzati e/o valorizzati i riscontri di tale inosservanza.
3. “Alterata percezione dei fatti – violazione e falsa applicazione di norme di diritto; vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.
La P., premesso anche che nell’appello incidentale il S. le aveva addebitato un atteggiamento “alienante” indicatore di una sintomatologia definibile PAS (Patologia da Alienazione Parentale), e ciò infondatamente, perchè dalla disposta serie di analisi ed esami era risultata la sua perfetta capacità materna, e premesso altresì che nessuna prova era emersa del fatto che lei avesse scientemente ostacolato le visite del padre alle bambine, dato anche che sul punto le deposizioni erano state solo de relato e collidevano con i prodotti certificati medici attestanti le ragioni delle assenze scolastiche delle figlie e con il contenuto delle relazioni degli assistenti sociali, si duole che, invece, le siano state attribuite influenze e responsabilità negative, senza nemmeno esaminare e valutare i documenti da lei esibiti in primo grado a sostegno della domanda.
3/2″Violazione e falsa applicazione deh”art. 2697 c.c., degli artt. 116 e 244 c.p.c., e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè di vizi della motivazione dell’impugnata sentenza; art. 360 c.p.c., n. 3; difetto di motivazione; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., n. 5″. La ricorrente ribadisce l’invalidità e l’inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali “de relato”.
3/3. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 116 e 244 c.p.c., e dell’art. 2697, nonchè di vizi della motivazione dell’impugnata sentenza; art. 360 c.p.c., n. 3; difetto di motivazione; art. 360 c.p.c., n. 5. Illogicità manifesta”. La ricorrente ribadisce la censura avverso il rigetto del suo motivo d’appello, dolendosi che sul punto impugnato, inerente all’impartita ammonizione, siano rimaste inascoltate le sue ragioni di gravame e sia stata anzi ravvisata una nuova ragione per confermare l’ammonizione in questione, costituita dal pregiudizio indotto alle minori con la sua sfiducia nel coniuge. Al riguardo, premesso che le è stato attribuito un contegno oppositivo alle frequentazioni paterne, anche successivo all’impartito ammonimento ed atto a giustificare a suo carico le sanzioni ex art. 709 ter c.p.c., assume che esso è stato correlato soltanto alle discontinue frequenze scolastiche delle minori, senza considerare che non solo le assenze erano giustificate da malesseri delle bambine, ma che il S. fruiva della facoltà alternativa di prelevare le figlie dall’abitazione materna e di ivi riaccompagnarle e senza altresì comparare il suo contegno con quello del coniuge che, a differenza di lei, si era sottratto al percorso di sostegno familiare a cui entrambi, secondo il Tribunale, avrebbero dovuto sottoporsi, non aveva fatto fronte se non in minima misura all’obbligo di mantenimento della prole e nel complesso si era dimostrato affettivamente ed economicamente carente. Conclusivamente assume che la Corte di Appello ha fatto riferimento a dati precedenti, che non solo non erano stati dedotti, ma che stravolgono il tema della sua impugnazione, cosi pure travalicando i limiti di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Sottolinea ancora che praticamente l’opposta sentenza, lungi dall’esaminare la precisa doglianza sul punto, si affida a delle congetture anche collidenti sia con gli esiti valutativi degli Ausiliari, che con le ragioni della domanda espressamente formulata.
4. “Travisamento dei fatti – violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360, n. 3, vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). violazione degli artt. 709 e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 e 2043 c.c.”.
La ricorrente si duole sia per l’an che per il quantum, che, con intento punitivo e d’ufficio, le sia stata ulteriormente inflitta la sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00. Sottolinea che sia in dottrina che in giurisprudenza è stata affrontata la questione interpretativa del se il legislatore, nel prevedere una condanna al risarcimento dei danni in favore del figlio minore e/o dell’altro genitore nei casi di gravi inadempienze, di violazioni dei doveri genitoriali ovvero di comportamenti ostacolanti le modalità dell’affidamento, abbia inteso introdurre un’ipotesi a sè stante di c.d. danno punitivo ovvero abbia semplicemente fatto richiamo alla disciplina sostanziale del codice civile (e, quindi, alla responsabilità civile ex art. 2043 c.c.) nonchè al danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) e che questa distinzione è rilevante per le consequenziali ricadute pratiche che comporta, tenuto conto che, nel danno punitivo (volto alla realizzazione di finalità pubblicistiche di deterrenza e punizione), viene sanzionata, ex se, la condotta lesiva (prescindendo dal pregiudizio subito, in concreto, dal danneggiato), attribuendosi rilievo, ai fini dell’an debeatur, all’elemento soggettivo o alla gravità della condotta e, rispetto al quantum, al patrimonio del danneggiarne; mentre, nel danno non patrimoniale, occorre dare prova del danno subito e, successivamente, quantificare l’entità del ristoro in base alle conseguenze che ne sono derivate (c.d. danno conseguenza). Aggiunge che le sanzioni risarcitorie contemplate nell’art. 709 ter c.p.c., comma 2, nn. 2 e 3, non sono qualificabili in termini di condanne punitive, sganciate dal concetto di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.. Invero, è la norma stessa ad apporre l’attenzione sul danno e non sulla condanna come nel caso di “punitive domages”, tenuto conto, peraltro, che tale istituto è incompatibile con l’ordinamento italiano, dove, infatti, la responsabilità civile ha il compito precipuo di eliminare le conseguenze di un danno e non già quello di punire il responsabile civile. Il potere del giudice è quindi legittimato alle condizioni sostanziali e processuali proprie della responsabilità civile: ossia la domanda della parte interessata ex art. 112 c.p.c., e la sussistenza dei requisiti ex art. 2043, ossia il fatto doloso o colposo, il nesso di causalità ed il danno ingiusto: fermo restando che l’istante deve fornire la prova del danno se vuole ottenere una pronuncia di condanna in suo favore. L’ammonizione ha invece la diversa funzione di indurre l’adempimento del genitore da ammonire, ma nel caso sia prima che dopo l’adozione del provvedimento ammonitivo nulla è emerso a suo carico sotto il profilo del comportamento e delle prove.
5. “Violazione dell’articolo 360 comma 1 numero 2 c.p.c., per violazione delle norme in tema di liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c. e ss., in relazione al di 140/12; illogicità manifesta e travisamento dei fatti.”.
La P. contesta sia la sussistenza della sua soccombenza parziale, assumendo che la pronuncia d’appello è totalmente aderente a quella di primo grado, e sia l’importo in concreto liquidato a titolo di spese processuali. Tutti i motivi del ricorso non hanno pregio.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicchè nel caso, quale quello di specie, che la sentenza si articoli in più capi, è necessario anche che l’atto contenga l’esatta individuazione dell’oggetto dell’impugnazione, ossia del capo o dei capi che si intendono sottoporre al giudizio di legittimità.
Alla luce di questo principio, il ricorso della P., esaminato alla luce del suo integrale contenuto, va inteso come volto ad impugnare soltanto i capi della sentenza d’appello sfavorevoli alla ricorrente, inerenti ai provvedimenti sanzionatoli ed alle spese processuali del secondo grado. Ciò emerge specificamente dai motivi del ricorso, successivi al primo, incentrato invece sull’attuata valutazione delle prove ed il cui esame per ritenersi dotato di attuale e concreto interesse giuridico e, dunque, ammissibile, va posto in rapporto alle impugnate statuizioni di merito sui provvedimenti sanzionatoli e solo nei limiti in cui l’impugnazione di esse sia ammissibile in questa sede.
Quanto ai provvedimenti sanzionatoli, i giudici d’appello hanno statuito la conferma dell’ammonizione che, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., comma 2, n. 1, il giudice di primo grado anche nella sentenza conclusiva aveva impartito ad entrambe le parti, ed hanno ulteriormente imposto a carico soltanto della P. ed a favore della Cassa delle ammende, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.000,00, prevista dal n. 4 della medesima disposizione, addebitandole di avere ostacolato il corretto svolgimento delle disposte modalità dell’affidamento condiviso delle figlie delle parti. Sul controverso tema della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti sanzionatori contemplati dall’art. 709 ter c.p.c., comma 2, che a) individua la competenza del giudice del procedimento in corso, per la soluzione di controversie insorte fra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriali o alle modalità dell’affidamento dei figli; b) conferisce al giudicante la facoltà di condannare al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico; c) consente altresì l’irrogazione di sanzione amministrativa nei confronti di quest’ultimo; d) stabilisce infine che “i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari” (comma 1), questa Corte ha già argomentatamente e condivisibilmente affermato in primo luogo che quest’ultima prescrizione, la quale trova giustificazione nella diversa natura dei provvedimenti di cui nel procedimento in questione può essere sollecitata l’adozione (modalità di esercizio di potestà genitoriale, modalità dell’affidamento, ammonimento, condanna al risarcimento del danno, irrogazione di sanzione pecuniaria) deve essere interpretata nel senso che essa contiene un richiamo a quei mezzi di impugnazione che siano nel concreto adottabili, secondo le regole ordinarie, tenendo conto della “specifica tipologia di provvedimenti dipendente dalla loro natura, contenuto e finalità” (cfr. Cass. n. 18977 del 2013; n. 21718 del 2010). Anche alla luce di questa premessa, sì è del pari argomentatamente già affermata la non ricorribilità in questa sede di legittimità, dell’ammonimento, privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e la ricorribilità dell’irrogazione della sanzione pecuniaria, che, invece, questi due caratteri presenta (cfr, Cass. n. 21718 del 2010; cass. n. 18977 del 2013). A questo condiviso orientamento va data continuità, per cui deve riaffermarsi l’inammissibilità delle censure che involgono specificamente la statuizione di conferma della misura ammonitiva, contenute nel secondo motivo del ricorso e nel terzo, con riguardo a tutte le relative articolazioni, nonchè, per quanto già detto, delle doglianze involte dal primo motivo del ricorso, incentrate sulle regole processuali di acquisizione delle prove nei procedimenti camerali contenziosi, in tesi violate, oltre che sulla valutazione delle risultanze istruttorie, e funzionali ad ottenere la non consentita cassazione in questa sede di quella statuizione.
Peraltro, anche il quarto motivo del ricorso, che involge l’inflitta sanzione pecuniaria, pur deducibile, appare per altro verso inammissibile; esso, infatti, si sostanzia nell’illustrazione in censure non pertinenti rispetto al decisum, in quanto attengono alle misure risarcitorie previste dall’art. 709 ter c.p.c., comma 2, nn. 2 e 3, e non la misura sanzionatoria, prevista dal n. 4, della medesima disposizione normativa, che i giudici d’appello hanno, invece, applicato nei confronti della ricorrente, nel contempo rigettando la domanda del S. di attribuzione a sè del risarcimento ex n. 3, della norma in questione.
Anche il quinto motivo del ricorso non merita favorevole apprezzamento, risolvendosi in parte in critiche smentite dalla decisione, che in effetti reca anche lievi modifiche reputate atte ad agevolare le frequentazioni paterne, e per il resto in rilievi appuntati sul liquidato quantum, generici, privi di autosufficienza ed ancorati a richiami di regole normative e tabellari, già in tesi non aderenti al valore della controversia ed alla tipologia contenziosa del giudizio d’appello, seppure di rito camerale.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con compensazione per intero delle spese del giudizio di cassazione, data anche la natura delle controverse questioni e gli interessi coinvolti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.

Tribunale Trieste, decreto 05.03.2015

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013, la quale ha recepito l’orientamento già espresso in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nelle more di un apposito intervento del legislatore, sussiste l’obbligo del Tribunale per i Minorenni di provvedere, su istanza dell’adottato, all’identificazione della madre biologica, al fine di consentirle di eventualmente esercitare la sua facoltà di rimuovere il segreto sulla propria identità che aveva inteso apporre successivamente al parto.
Il provvedimento in rassegna riguarda il caso di una donna che aveva chiesto all’Autorità Giudiziaria di conoscere le proprie origini, essendo stata adottata, senza che la madre biologica avesse, all’epoca, consentito di essere nominata.
Il Tribunale evidenzia, anzitutto, che la madre biologica è stata identificata all’esito degli accertamenti disposti con precedente decreto ed effettuati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine.
Indi, il Tribunale richiama il proprio orientamento secondo il quale, in attesa di un apposito intervento legislativo, sussiste l’obbligo per l’Autorità Giudiziaria, in forza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 278 del 22.11.2013, che, a sua volta, ha recepito la giurisprudenza in materia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte Edu Godelli c. Italia – ric. N. 33783/09 del 25.9.2012), di provvedere all’identificazione della madre biologica dell’adottato, al fine di consentirle di essere messa al corrente della volontà del ricorrente di conoscere le proprie origini e di eventualmente esercitare la facoltà di rimuovere il segreto sulla propria identità.
Il Tribunale enuncia, poi, i passaggi che, in via di prassi, devono essere seguiti, una volta identificata la madre biologica, in modo da dare concreta attuazione alle indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale.
Tali passaggi possono, in estrema sintesi, essere così sintetizzati: 1) recapito alla madre biologica, in forma assolutamente riservata pel tramite di un operatore dei Servizi Sociali, di una lettera di convocazione proveniente dal Tribunale; 2) colloquio con la donna alla sola presenza del Giudice Onorario delegato dal Giudice Togato; 3) richiesta alla madre biologica di consenso al disvelamento della sua identità; 4) in caso di consenso della madre biologica, rivelazione alla stessa dell’identità del figlio/figlia ricorrente.
Il provvedimento che si annota si pone in linea di continuità con la oramai diffusa giurisprudenza di merito che ha recepito le indicazioni fornite dalla Corte di Strasburgo, prima, e dalla Corte Costituzionale, poi, sul tema dell’accesso alle origini genitoriali.
Il decreto del Collegio triestino si segnala, in particolare, per il tentativo di mettere a fuoco delle prassi virtuose – in assenza di un auspicabile intervento del legislatore in una materia così delicata – che contemperino il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini e l’interesse della madre a mantenere l’anonimato.
Come si ricorderà, nella sentenza “Godelli”, la Corte EDU aveva affermato che «l’articolo 8 tutela un diritto all’identità e allo sviluppo personale e quello di allacciare e approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno». A tale sviluppo contribuiscono la scoperta dei dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l’interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante dell’identità personale, ad esempio l’identità dei propri genitori. La nascita, e in particolare le circostanze di quest’ultima, rientra nella vita privata del bambino, e poi dell’adulto, sancita dall’articolo 8 della Convenzione che trova così applicazione nel caso di specie.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 278/2013, richiamando l’insegnamento della Corte di Strasburgo, aveva, poi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di interpellare la madre dell’adottato, osservando che «mentre la scelta per l’anonimato legittimamente impedisce l’insorgenza di una “genitorialità giuridica”, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla “genitorialità naturale”: potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest’ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta». La Corte aveva, quindi, indicato come «cómpito del legislatore» quello di «introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto»
Non può, quindi, oggi seriamente dubitarsi che esista nel nostro ordinamento, sia in ragione del disposto dell’art. 8 della CEDU, come intereptato dalla Corte di Strasburgo, sia in virtù della pronunzia additiva di principio resa dalla Corte Costituzionale, il diritto dell’adottato, nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini, con il limite dell’accertata persistenza della volontà della madre di mantenere il segreto.
In concreto, in assenza di una normativa ad hoc, le modalità di esercizio di questo diritto sono, allo stato, rimesse alla prassi giudiziaria, come si ricava dal provvedimento in esame.

Cassazione civile , sez. VI-T ordinanza 24.02.2015 n. 3738

Non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni.
È quanto ha stabilito la Suprema Corte nella pronuncia in commento in una controversia avente ad oggetto un provvedimento d’iscrizione d’ipoteca su immobili.
Nello specifico, due coniugi, di cui uno titolare di una azienda agricola, impugnavano un’iscrizione ipotecaria eseguita sui beni dell’azienda agricola conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito in questione era sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, e pertanto, era da ritenersi estraneo ai bisogni della famiglia.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dei contribuenti dichiarando la natura extra familiare dei debiti cui l’iscrizione ineriva.
La Cassazione, intervenuta sulla questione, ha in premessa ricordato che «l’art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602».
Ciò perché, precisa la Suprema Corte, l’art. 170 cod.civ., regolando l’efficacia sui beni del fondo di titoli che possono giustificare l’esecuzione su di essi, si presta a regolare altresì l’efficacia dei titoli che giustificano l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 2817 c.c., n. 3, eart. 2818 c.c., e che, in conseguenza, sono funzionali all’esecuzione.
Osserva però la Cassazione che “Il criterio identificativo dei crediti che possono essere esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia … di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui «…trattandosi di credito di natura tributaria si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di credito di natura extrafamiliare come si ricava dalla documentazione prodotta…”.
Va, invece, accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni.
E nei bisogni familiari, conclude il giudice di legittimità, sono ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI – T CIVILE
Ordinanza 4 – 24 febbraio 2015, n. 3738

(Presidente Cicala – Relatore Perrino)
In fatto
V.R., titolare di un’azienda agricola individuale e la coniuge L.M., terza non debitrice, hanno impugnato un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente per la riscossione sui beni dell’azienda agricola, conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito dal quale era scaturita l’iscrizione era sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale di R., essendo, in conseguenza, da considerare estraneo ai bisogni della famiglia.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, là dove quella regionale ha accolto l’appello dei contribuenti, facendo leva, per un verso, sulla natura dell’ipoteca di atto prodromico all’esecuzione, con la conseguente assoggettabilità alle regole ed ai limiti per questa prescritti e affermando, per altro verso, la natura extra familiare dei debiti cui l’iscrizione si riferisce, in ragione della natura tributaria di essi e la consapevolezza di tale natura da parte dell’agente per la riscossione.

Ricorre Equitalia Nord s.p.a. per ottenere la cassazione di questa sentenza, affidando il ricorso a tre motivi, al quale non v’è replica.
In diritto
1. -Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.

2. – Infondato è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° comma, n. 1, c.p.c., col quale l’agente per la riscossione denuncia la violazione degli articoli 2 e 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sostenendo che vi sia carenza di giurisdizione in ordine alla controversia, che va devoluta al giudice amministrativo.

2.1. – Ciò in quanto la questione è stata proposta per la prima volta in questa sede, di guisa che va applicato il principio di diritto, in base al quale il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, formatosi per effetto della non impugnazione sulla questione di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, preclude il rilievo del difetto di giurisdizione (fra varie, Cass., sez.un., 13 giugno 2012, n. 9594; 26 settembre 2013, n. 22097; 10 luglio 2013, n. 17056).

2.2. – Ad ogni modo, va richiamato l’indirizzo reso dalle sezioni unite, secondo cui le controversie aventi ad oggetto il provvedimento d’iscrizione d’ipoteca su immobili appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale (Cass., sez.un., 16 gennaio 2015, n. 641).

3. -Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso, prodromico rispetto al secondo, il quale, sebbene evochi in rubrica l’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., chiaramente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 169, 170 e 2808 del codice civile, là dove il giudice d’appello la sentenza impugnata ha configurato l’ipoteca come provvedimento finalizzato all’esecuzione, in quanto tale assoggettata ai limiti di questa, tra i quali va compreso quello fissato dall’art. 170 c.c.

3.1. – Al riguardo, la Corte (Cass., 5 marzo 2013, n. 5385) ha già avuto occasione di chiarire che «l’art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602».

3.2. – Ciò perché, in generale, l’ipoteca si può iscrivere alle stesse condizioni in base alle quali un titolo esecutivo formatosi a carico del coniuge o del terzo che ha conferito il bene nel fondo patrimoniale potrebbe essere fatto valere su di esso e, in particolare, l’art. 170 cod.civ., regolando l’efficacia sui beni del fondo di titoli che possono giustificare l’esecuzione su di essi, si presta a regolare altresì l’efficacia dei titoli che giustificano l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 2817 c.c., n. 3, e art. 2818 c.c., e che, in conseguenza, sono funzionali all’esecuzione.

4. – Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 169, 170, 2967 e 2729 cod.civ., sebbene evochi in rubrica il n. 5 del 1° comma dell’art. 360 c.p.c., là dove la Commissione tributaria regionale ha considerato il debito del contribuente estraneo ai bisogni della famiglia.

4.1. – Il criterio identificativo dei crediti che possono essere esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (specificamente in termini, tra le più recenti, Cass. 11 luglio 2014, n. 15886; 7 luglio 2009, n. 15862), di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui «…trattandosi di credito di natura tributaria si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di credito di natura extrafamiliare come si ricava dalla documentazione prodotta… ».

4.2. – Va, invece, accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni.

4.3. – In quest’ottica non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto (analogamente si esprimeva anche Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011, cit.).

5. – Il ricorso va in conseguenza accolto, con cassazione della sentenza e rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che svolgerà l’accertamento sopra indicato, tenendo conto del fatto che nei bisogni familiari sono ricompresi anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Cassazione civile sez. VI sentenza 13/03/2015 n.5108

In tema di assegnazione della casa coniugale, deve essere data prevalenza alla soddisfazione dell’interesse dei figli minori rispetto al diritto del comodante alla restituzione dell’immobile, salvo che non dimostri di avere un urgente e provato bisogno.

La Corte Costituzionale, sentenza n.11 del 10/02/2015

La Corte Costituzionale ha riconfermato l’uso del parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile all’ex coniuge, non incidendo in alcun modo su quanto stabilito sino ad ora dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anzi attingendone a piene mani.
L’iter logico che deve seguire il Tribunale, in virtù dell’art. 5, sesto comma della Legge sul Divorzio, si svolge in due fasi: prima di tutto è necessario accertare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante; successivamente qualora sia stata provata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, si procede alla sua quantificazione, tenendo conto dei parametri elencati:
1) le condizioni dei coniugi;
2) le ragioni della decisione;
3) il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge
alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o
di quello comune;
4) il reddito di ciascun coniuge;
5) la durata del matrimonio.
L’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente, come è stato interpretato sin dalla sentenza n. 11490/1990, resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, va intesa, non come stato di bisogno, bensì come insufficienza dei mezzi (comprensivi di redditi, cespiti immobiliari ed altre utilità) a conservare all’ex coniuge un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ciò che rileva, dunque, è l’apprezzabile deterioramento, causato dal divorzio, delle precedenti condizioni economiche, che devono essere ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, quindi, ha attribuito all’assegno di divorzio una natura assistenziale, in ragione del principio di solidarietà post-coniugale, considerato espressione del dovere di solidarietà economico-sociale sancito dall’art. 2 Cost., dalla
quale sorge l’obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell’ex coniuge privo di mezzi
adeguati, nonché di riparare allo squilibrio economico derivante dal divorzio, in piena conformità al
valore del matrimonio come indicato dall’art. 29 Cost. sganciando il presupposto dell’”inadeguatezza dei
mezzi da concetto di stato di bisogno e legandolo a quello dell’analogo tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, la giurisprudenza ha riconosciuto l’attribuzione dell’assegno divorzile anche quando, ad
esempio, l’ex coniuge era del tutto autosufficiente, anche con patrimoni personali più che dignitosi, ma che
non consentivano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. Sez. I, 23442/2013).
In altre parole l’analogo tenore di vita consente, al Tribunale, di fissare un primo “astratto ammontare” dell’assegno divorzile, già nella prima fase, consentendo, così, di raggiungere il tetto massimo dell’assegno, già nel momento in cui si accertato la sussistenza del relativo diritto. A tale prima quantificazione deve necessariamente far seguito quella descritta come “seconda fase”, per adeguare in concreto l’assegno ai parametri indicati nell’art. 5, comma 6 L. D., così da diminuire il suo ammontare fino anche ad azzerarlo. In questo modo si evita la costituzione di rendite parassitarie in favore di ex coniugi, determinando l’assegno di divorzio attraverso una visione ponderata e globale di tutti i criteri di quantificazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3810 del 25.02.2015

E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 3810 depositata il 25 febbraio 2015, relativamente ad un giudizio di separazione tra coniugi, in cui era stato disposto l’affidamento condiviso delle due figlie, nonché – vista l’aperta conflittualità tra moglie e marito – l’ammonimento di entrambi (ex art. 709 ter comma 2 n. 1) ad agevolare il rapporto tra le bambine e l’altro genitore. Ma la Corte d’Appello, visto il contegno della madre, riteneva confermare nei suoi confronti l’ammonimento e nello stesso tempo, comminarle la più incisiva sanzione amministrativa (ex art. 709 ter comma 2 n. 4) del pagamento di 1.000 euro a favore della Cassa ammende.
La Cassazione, con la pronuncia in esame, ha respinto le ragioni della ricorrente avverso la sua condanna, ritenendo le censure mosse non pertinenti al decisum della sentenza impugnata.
Tali censure, infatti, involgevano le ipotesi sanzionatorie di cui al n. 1, 2 e 3 dell’art. 709 ter, e non l’ipotesi di cui al n. 4 (sanzione amministrativa pecuniaria), effettivamente comminata.
Né – ha specificato la Suprema Corte- sarebbe stato possibile ricorrere in Cassazione avverso la sanzione dell’ammonimento, mancando essa delle caratteristiche di decisività e definitività.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3079 del 16.02.2015

Se un genitore, nel corso della sua vita, viene meno ai suoi obblighi nei confronti del figlio naturale, quest’ultimo deve essere risarcito anche per i danni non patrimoniali derivanti dalla violazione dei suoi diritti costituzionalmente garantiti.
E tale risarcimento può essere dovuto anche dagli eredi del genitore, se defunto.
E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, rigettando il ricorso presentato da due coeredi, avverso la loro condanna al risarcimento dei danni nei confronti della figlia illegittima del loro de cuius, di cui quest’ultimo si era sempre totalmente disinteressato.
In proposito, ha innanzitutto stabilito la Cassazione con la presente pronuncia, come l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento, all’educazione ed all’istruzione del figlio, nasca sin dal momento della sua nascita, anche se, come nel caso in esame, la procreazione sia stata accertata in un momento successivo, mediante sentenza dichiarativa di filiazione.
Detto riconoscimento fa infatti scaturire i medesimi diritti e corrispondenti obblighi propri della filiazione legittima.
Quanto al risarcimento del danno – in tal caso a carico degli eredi del genitore defunto – la Suprema Corte ha confermato quanto dedotto in secondo grado, ovvero, che la violazione dei menzionati obblighi genitoriali non trova la sua sanzione esclusivamente nelle disposizioni proprie del diritto di famiglia, ma determina parimenti la realizzazione di un illecito civile (c.d. illecito endofamiliare) per lesione di diritti costituzionalmente protetti, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c..

Corte di Cassazione, sentenza n. 27386 del 24.12.2014

Lo stato di separazione dei coniugi può dirsi legittimamente interrotto solo nel caso in cui sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali, non anche quando il ravvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità.
Tale principio è stato affermato dalla Suprema corte con la sentenza in oggetto, con la quale è stato confermato lo scioglimento del matrimonio contratto tra due coniugi.
Stabiliva in particolare la Cassazione che nel caso in esame, il precedente vincolo matrimoniale in tutti i suoi aspetti materiali e spirituali, non poteva dirsi ricostituito nonostante la coabitazione, posto che uno dei due coniugi si trovava in carcere.
Tra l’altro la coabitazione, in tal caso nemmeno continuativa, non era fondata su una riconciliazione provvisoria o definitiva, bensì esclusivamente su esigenze abitative ed occasionali di uno dei coniugi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23105 del 30.10.2014

La corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nonostante la casa coniugale sia stata assegnata alla moglie ed i figli questi possono decidere liberamente di lasciarla e trasferirsi altrove

Corte di Cassazione, sentenza n. 23001 del 29.10.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che le decisioni adottate dal giudice con i provvedimenti presidenziali ed urgenti prevalgono sui precedenti accordi patrimoniali assunti dai coniugi.

Tribunale civile di Roma, sezione I, giudice dott.ssa Galtiero, del 27.06.2014

Il Tribunale civile di Roma, con la sentenza in esame ha precisato che il genitore che aizza i figli nei confronti dell’altro coniuge separato deve essere ammonito ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c..

Corte di Cassazione, sentenza n. 21670 del 14.10.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’assegno divorzile va revisionato quando il coniuge obbligato al versamento viene licenziato

Corte di Cassazione, sentenza n. 33452 del 29.07.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che si rende colpevole del reato di sottrazione di minore e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il coniuge separato che trasferisce di nascosto la residenza del figlio

Corte di Cassazione, sentenza n. 19691 del 18.09.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere annulato il matrimonio se il legale marito/madre è così inteso da generare problematiche sessuali e comportamenti anaffettivi verso la moglie.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16379 del 17.07.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se viene annullato dal Tribunale ecclesiastico un matrimonio durato almeno 3 anni la dichiarazione di nullità non può essere accettata dallo Stato Italiano.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13983 del 19.06.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il mobbing familiare è causa di addebito della separazione se il ricorrente prova il compimento, da parte del coniuge, di atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio, il nesso di causalità tra gli stessi atti ed il determinarsi della intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15143 del 02.07.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel giudizio di divorzio il Giudice è tenuto a sentire i figli minori se hanno compiuto 12 anni. Per gli infradodicenni, invece, l’ascolto è a discrezione del giuidicante e può essere omesso qualora questo lo ritenga nocivo per la prole.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto di Famiglia.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 14498 del 26.06.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nessuna rendita spetta in caso di decesso del figlio alla madre se quest’ultimo ha mezzi sufficenti al proprio sostentamento.
Per la Corte infatti «per quanto riguarda l’apporto del de cujus, non si richiede che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile, e insieme sufficiente, che quest’ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza».

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13026 del 10.06.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento si deve tener conto anche dei regali dei familiari se costanti e prolungati nel tempo in quanto anche quest’ultimi concorrono a determinare il tenore di vita della coppia.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11414 del 22.05.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non devono essere mantenuti i figli specializzandi in medicina che percepiscono il relativo compenso fissato nel contratto per la formazione specialistica.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7477 del 31.03.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il provvedimento di affidamento condiviso dei figli che costituisce la regola deve essere garantito anche di fronte ad una alta conflittualità dei genitore sempre che questa non rechi pregiudizio ai minori.