Il Tribunale di Perugia con ord. del 27/07/2016, in ossequio all’art. 8 co. 7, L. n. 898/1970, stabilisce che è possibile il sequestro conservativo sulla casa dell’ex coniuge obbligato a pagare il mantenimento, qualora vi sia il rischio che questi smetta, o abbia già interrotto, il versamento dell’assegno stesso. Questa misura, che è volta a garantire le ragioni del soggetto beneficiario del mantenimento, può essere disposta sia durante la causa di separazione o divorzio se in corso di giudizio si manifesti il rischio di insolvenza del coniuge obbligato, sia successivamente ad essa. L’importante è che il titolare della casa messa sotto sequestro sia già stato condannato a versare il mantenimento.
Per assicurare che adempia all’obbligo di pagamento del mantenimento, l’ex coniuge beneficiario dell’assegno può quindi chiedere al giudice il sequestro dei beni dell’ex coniuge obbligato. Questo può essere disposto sulla base di due requisiti:
-l’esistenza di un credito (l’assegno determinato in sede di separazione o divorzio);
-l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligato o il fondato rischio di inadempimento.
Competenti a disporre il sequestro sono il presidente del tribunale, oppure il giudice istruttore, a tutela dell’assegno previsto in via provvisoria, oppure il collegio in sede di decisione. Quindi, può scattare il sequestro conservativo sugli immobili di proprietà dell’onerato, fra cui la casa familiare, se in vista della sentenza di divorzio l’ex coniuge dà segnali di non essere in grado di versare il mantenimento alla controparte. È possibile chiedere il sequestro non solo di immobili ma anche di crediti per retribuzione o pensioni dovuti da terzi (Stato o altri enti indicati dalla legge 898/70) al coniuge debitore. In tal caso, però, l’oggetto del sequestro può riguardare solo la metà del credito.
Il sequestro conservativo permette quindi di rendere inefficaci nei confronti dei creditori che hanno lo hanno ottenuto, eventuali cessioni dell’immobile sottoposto al vincolo. Quindi l’eventuale vendita della casa non può essere opposta all’ex moglie.