Diritto di visita dei nonni non sempre riconosciuto

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Il diritto dei nonni di preservare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni , costituisce un tema delicato e a lungo dibattuto negli ultimi anni.

Nell’attuale ordinamento giuridico, l’art. 317 bis c.c. prevede in capo agli ascendenti una legittimazione ad agire in giudizio “affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse dei minori”.

Il legislatore ha, dunque, riconosciuto ai nonni una posizione di diritto autonoma che prescinde dall’esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori e che stabilisce che il figlio minore ha diritto di “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Già nel 2006 con la riforma sull’affidamento condiviso era stato previsto tale diritto, tuttavia la disposizione non aveva inciso sulla natura e sull’oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio, né sulle posizioni e sui diritti delle parti in essi coinvolti. Infatti la giurisprudenza della Cassazione successiva alla riforma, nel ribadire che il diritto previsto dalla legge non era diritto dei nonni ma dei nipoti, aveva negato ai primi di intervenire nei giudizi in cui si decideva circa l’affidamento e le modalità di visita del minore.

Il dettato normativo dell’art. 317 bis c.c. pur non attribuendo ai nonni un autonomo “diritto di visita” ai nipoti, attribuisce loro un preciso rilievo giuridico alla conservazione della relazione affettiva la cui esistenza e tutela prescindono dalla presenza di una crisi nel rapporto tra i genitori.

Naturalmente la questione del “confine” dei diritti dei nonni sui nipoti si pone con più evidenza nella fase patologica del rapporto di coppia.

In questo quadro giuridico è intervenuto il recente decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 14 ottobre- 7 novembre 2016 che ha compresso in modo significativo la portata del diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti in caso di intervenuta separazione tra i genitori.

Nella vicenda in esame, i nonni materni di una bambina, hanno adito l’autorità giudiziaria lamentando che il padre impediva loro alla loro figlia di conservare rapporti significativi con la nipote. I giudici, accogliendo le tesi del padre costituitosi in giudizio, hanno respinto l’istanza dei nonni ritenendo che l’introduzione dell’art. 317 bis non ha comportato alcuna innovazione sotto il profilo processuale e che pertanto sussiste una tutela del diritto dei nonni, esclusivamente quando la mancata continuità della relazione significativa con i nipoti sia effettivamente e concretamente pregiudizievole per il minore stesso.

Tale diritto, pertanto, essendo solo strumentale alla realizzazione del fondamentale dell’interesse del minore è destinato a “soccombere” rispetto a quello del minore medesimo a condurre un’esistenza serena ed equilibrata «senza essere coinvolto o costretto a subire le ricadute e le ripercussioni dei cattivi rapporti tra i genitori o uno di essi e gli ascendenti».

D’altra parte, afferma ancora il Tribunale, è lo stesso testo dell’art. 317 bis ad imporre al giudice l’adozione dei «provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore>> e non «quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti».

Infine, per i giudizi veneziani il diritto dei nonni di poter incontrare i nipoti anche nella fase patologica del rapporto tra i genitori non è assoluto in quanto non spetta loro un vero e proprio “diritto di visita” che possa essere regolamentato con tempi e modalità così come previsto per i genitori stessi, essendo sufficiente, nel caso sottoposto al loro esame, la frequentazione con la minore quando questa si trova presso il genitore di riferimento, la madre.

Il decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia è sicuramente destinato a far discutere in quanto fornisce un’interpretazione molto restrittiva dell’art. 317 bis c.c. che disattende le aspettative di tanti nonni che, loro malgrado, subiscono le conseguenze negative dei conflitti genitoriali