Cassazione: la gelosia ossessiva è reato di maltrattamenti

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32781 del 2019  ritiene integrato il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. quando la gelosia si traduce in comportamenti controllanti lesivi della vita intima e sociale della vittima. 

Nel caso di specie, ricorre in Cassazione il PM avverso la sentenza che ha assolto l’imputato, con la formula “il fatto non sussiste” dal reato previsto dall’art 572 c.p. commesso ai danni della convivente, per erronea applicazione della legge penale, relativamente alla nozione di maltrattamenti. Le condotte, secondo il PM, sono state qualificate in modo riduttivo e frazionato, trascurandone il contenuto violento, le minacce e il controllo maniacale della compagna con telefonate, controlli Gps, telecamere nascoste, interrogatori notturni, ispezione dell’igiene personale, oltre ad atteggiamenti di disprezzo in cui sono state coinvolte anche le figlie minori.

La Cassazione accoglie il ricorso, stabilendo che “anche comportamenti fisicamente non violenti, che si arrestano alla soglia della minaccia, raggiungono la soglia della rilevanza penale ai fini del reato di cui all’art. 572 c.p, quando si collocano in una più ampia e unitaria condotta abituale idonea ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile”. E’ dunque essenziale – ai fini della ricostruzione del reato di maltrattamenti – l’accertamento della abitualità e ripetitività della condotta lungo un ambito temporale rilevante senza che la valutazione di offensività possa arrestarsi a fronte di condotte che non culminino in veri e propri atti di aggressione fisica.

Il giudizio del Tribunale è del tutto errato, perché non tiene conto della tensione e della violenza accumulata “che denota la carica criminogena dell’agente per l’ineludibile riflesso che tale carico produce nella vita della vittima” e la vessatorietà tipica del reato di maltrattamenti. I comportati improntati al controllo della vita sociale e intima della donna non perdono la loro offensività e la carica vessatoria per il sentimento di gelosia provato dall’imputato.