Quando il matrimonio entra in crisi a causa di un rifiuto di trasferirsi, la legge non lascia spazio a interpretazioni soggettive. La Cassazione ha ribadito con chiarezza che chi non segue il coniuge nella nuova residenza senza una valida giustificazione si assume la piena responsabilità della rottura del matrimonio, perdendo di conseguenza ogni diritto all’assegno di mantenimento.
Il codice civile italiano impone ai coniugi di vivere insieme. La scelta della residenza familiare deve essere condivisa e rispettare le esigenze di entrambi i partner e del nucleo familiare. Se uno dei coniugi si trasferisce per lavoro, l’altro deve seguirlo. Questo obbligo deriva dal patto matrimoniale. Chi rifiuta di trasferirsi, ad esempio tornando dai genitori, viola gli obblighi coniugali. Il giudice può addebitare la separazione a chi non si trasferisce, considerandolo responsabile della fine del matrimonio.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10859 del 23 aprile 2026, ha confermato l’addebito a una donna che, dopo il matrimonio, è tornata a vivere dai genitori a Roma, rifiutandosi di raggiungere il marito a Milano per lavoro.
La Cassazione ha confermato che la crisi matrimoniale è nata e si è consolidata esclusivamente per il rifiuto della moglie di trasferirsi a Milano. Il marito aveva preparato la casa e lavorava stabilmente in città: non c’erano motivi oggettivi per il rifiuto. Il desiderio di restare vicino alla famiglia non è sufficiente. La scelta di non condividere la residenza ha reso impossibile la convivenza, con le conseguenze previste dal diritto di famiglia, inclusa la perdita del mantenimento. La legge ammette il rifiuto solo in casi di gravi problemi di salute o impedimenti lavorativi documentati. La tolleranza temporanea del marito non equivale ad accettazione della violazione.
Gli obblighi matrimoniali sono indisponibili: i coniugi non possono eliminarli o derogarvi, nemmeno con il consenso reciproco. La sopportazione può essere valutata dal giudice come indizio della cessazione della affectio coniugalis, ma se la scelta di non trasferirsi causa la rottura, l’addebito rimane.
