La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14454/2026, ha fornito un’interpretazione giuridica dell’articolo 12 bis della legge del 1970, in relazione ai diritti dell’ex coniuge che percepisce l’assegno divorzile, specificamente in merito al diritto di percepire una quota dell’indennità di fine rapporto (TFR) accantonata dall’altro coniuge durante il matrimonio, maturata come credito esigibile successivamente alla presentazione della domanda di divorzio.
La Corte ha stabilito un principio di diritto specifico: «In materia di divorzio, il disposto dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, che attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile, che non sia risposato, il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, non si applica al TFR maturato durante il matrimonio e conferito nel Fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, mentre si applica al TFR maturato durante il matrimonio e conferito al Fondo dopo la domanda di divorzio.»
Quando il TFR viene destinato al Fondo di previdenza complementare, gli importi corrispondenti vengono destinati alla previdenza complementare, con conseguente cessazione dell’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il TFR versato. Tale atto negoziale è equiparabile, nei rapporti con il datore di lavoro, alla percezione di anticipazioni del TFR durante la vita lavorativa.
Pertanto, in conformità con il principio giurisprudenziale relativo alle anticipazioni sul TFR erogate prima della proposizione della domanda di divorzio, se il conferimento del TFR nel Fondo è antecedente all’introduzione del giudizio di divorzio, il coniuge avente diritto all’assegno divorzile successivamente riconosciuto non può vantare alcun diritto sul TFR versato.
È necessario sottolineare che l’accumulo nel Fondo previdenziale non perde rilevanza ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio. Tale percezione può essere considerata, in quanto i vantaggi derivanti dalla prestazione di previdenza complementare sono riconducibili al conferimento al Fondo del TFR maturato durante il matrimonio.
Analogamente, qualora la prestazione di previdenza complementare si manifesti successivamente alla definizione del procedimento in cui è determinato l’assegno divorzile, tale evenienza può essere valutata ai fini di una modifica delle condizioni di divorzio, con conseguente aumento dell’assegno.
Infatti, nella determinazione dell’assegno divorzile o della sua eventuale modifica, è imprescindibile tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno, qualora questi costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio.
