Tutela del lavoratore: l’infortunio in itinere

  • Categoria dell'articolo:Diritto del Lavoro
  • Tempo di lettura:3 minuti di lettura

La salute e la sicurezza del lavoratore assumono una rilevanza fondamentale, tanto che  l’ordinamento considera risarcibile il cd. infortunio in itinere. L’infortunio in itinere non si verifica propriamente sul luogo di lavoro ma avviene durante il tragitto compiuto per raggiungere il luogo di lavoro; durante il tragitto percorso per recarsi da un luogo di lavoro a un altro; durante il tragitto necessario per la consumazione dei pasti in assenza di mensa aziendale. Più nel dettaglio, l’inserimento dell’infortunio in itinere tra le tutele assicurative apprestate dall’Inail è avvenuto con il d.lgs. n. 38 del 2000: con tale intervento si è previsto che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende anche l’infortunio in itinere, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate.

Nell’esatta ricostruzione della fattispecie dell’infortunio in itinere, con particolare riferimento ai casi in cui esso è concretamente configurabile, un ruolo particolare è stato svolto dalla giurisprudenza. Con la pronuncia n. 3292 del 2015, la Corte di Cassazione ha chiarito che il rischio elettivo, idoneo a escludere l’indennizzabilità dell’infortunio, deve essere valutato con particolare rigore rispetto a quanto effettuato con riferimento all’infortunio che si verifica durante la normale attività lavorativa, con la conseguenza di doversi considerare come idonea a escludere la tutela assicurativa anche la violazione di norme fondamentali del codice della strada. Di certo, però, l’aspetto rispetto al quale la giurisprudenza ha rivestito il ruolo maggiormente importante, a causa dell’indeterminatezza della normativa di legge, è quello relativo all’indennizzabilità dell’infortunio in caso di utilizzo del mezzo proprio. Di particolare rilievo è la sentenza della Cassazione n. 22154 del 2014, con la quale si è chiarito che l’utilizzo del mezzo proprio deve essere valutato considerando che lo strumento normale per la mobilità delle persone è costituito dal mezzo di trasporto pubblico, il quale  comporta il minor grado di esposizione al rischio di incidenti e che, in particolare, l’indennità per infortunio in itinere non spetta al lavoratore che abbia utilizzato il proprio mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro distante poco meno di un chilometro dalla propria abitazione, in quanto tale condizione non giustifica la traslazione del costo di eventuali incidenti stradali sull’intervento solidaristico. Dall’opera della giurisprudenza emerge quindi chiaramente che il limite alla copertura assicurativa è costituito principalmente dal rischio che deriva da una scelta arbitraria del lavoratore, ovverosia il c.d. “rischio elettivo” (cfr. Cass. n. 21249/2012). I Giudici hanno chiarito che la tutela deve essere esclusa anche quando “il collegamento tra l’evento ed il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica”, in quanto in tal caso viene meno il fondamentale requisito dell’occasione di lavoro (Cass. n. 17685 del 2015).