Legge 104/92 e licenziamento per assenza dall’abitazione della madre con disabilità grave

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La vicenda concerne una lavoratrice con qualifica di carrellista, livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria, assunta a tempo pieno e indeterminato. La dipendente, convivente con la madre, riconosciuta persona con disabilità grave dal 2011, beneficiava dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 e del congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001.

L’azienda, ipotizzando un uso improprio di tali strumenti, ha affidato a un investigatore privato il monitoraggio di alcune giornate di congedo. La relazione investigativa ha rilevato diverse assenze dall’abitazione materna, con orari precisati: in un caso, la lavoratrice si è allontanata dalle ore 10:45 alle ore 16:46; in un altro, dalle ore 12:50 alle ore 16:09, recandosi presso uno stabilimento balneare.

In un ulteriore episodio, relativo a un permesso ex legge n. 104/1992 della durata di due ore, gli investigatori hanno osservato la dipendente lasciare il luogo di lavoro, rientrare presso l’abitazione materna e successivamente recarsi presso l’abitazione del compagno. Su tali basi, il 13 novembre 2023 l’azienda ha intimato il licenziamento per giusta causa, contestando la violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice civile.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto la tesi del datore di lavoro, richiamando un orientamento consolidato della Corte di Cassazione. Come chiarito dall’ordinanza n. 8306 del 2023, i permessi previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992 sono strutturati su base giornaliera e non cronometrica: nel caso di un’uscita serale per raggiungere l’abitazione del convivente, ad esempio, il tempo effettivamente sottratto all’assistenza, nell’ambito delle due ore di permesso, è stato stimato in soli 20 minuti. L’assistenza al familiare con disabilità, inoltre, non deve necessariamente occupare l’intero orario di lavoro, potendo essere prestata in momenti distinti della giornata, come confermato dall’ordinanza n. 7306 del 2023. L’abuso del congedo straordinario richiede, infine, la totale assenza di nesso causale tra il tempo sottratto all’attività lavorativa e l’attività di cura, principio ribadito dall’ordinanza n. 28606 del 2021.

Applicando tali criteri al caso di specie, i giudici hanno attribuito rilevanza agli elementi raccolti dall’investigatore incaricato dall’azienda: le osservazioni, riferite a giornate differenti, documentavano passeggiate della madre con il deambulatore, accompagnamento alla spesa, una visita medica e momenti di assistenza sul terrazzo domestico. La convivenza, unitamente a tali attività di cura visibili dall’esterno, ha consentito di ritenere provata un’assistenza sostanzialmente continuativa, compatibile con assenze limitate e circoscritte ad alcune ore, mai coincidenti con l’intera giornata di congedo.