Il Tribunale di Genova prima e la corte d’Appello di Genova poi hanno rigettato la domanda per differenze retributive proposta da una badante assunta a tempo pieno convivente con la datrice di lavoro.
Secondo i giudici mancavano le prove relative allo svolgimento di ore di lavoro straordinario nei giorni festivi. In più, prosegue la Corte, la sua condizione di convivente in casa poteva lasciar intendere la sua volontà a voler trascorrere il suo tempo libero in compagnia dell’anziana assistita.
Avverso tale decisione e in mancanza di prove allegate dalla datrice, la badante propone ricorso per cassazione.
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto i motivi di ricorso presentati dalla ricorrente non sono risultati idonei a dimostrare che lei prestasse servizio straordinario nei giorni festivi.
In base agli accertamenti la collaboratrice domestica coabitava con l’anziana assistita e dopo la morte di quest’ultima era rimasta a vivere nella di lei casa con il permesso dei suoi famigliari.
Relativamente alla presunta domanda per differenze retributive la Corte di Cassazione afferma che «appare avulsa dal ragionamento decisorio seguito dal giudice di merito, il quale per contro è del tutto coerente sotto il profilo logico – argomentativo».
Con l’ordinanza n. 28703/20 del 16 dicembre la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali.