Per la decurtazione dei punti della patente il ricorso va presentato al Giudice di pace

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza 9 gennaio 2020, n. 176,  ha statuito che la contestazione di un provvedimento che dispone la decurtazione dei punti dalla patente di guida deve essere presentata dinnanzi al Giudice di Pace ai sensi degli artt. 204, 204-bis e 205 C.d.S. e non davanti al Tar.

La pronuncia traeva origine dal rifiuto di un automobilista, il quale dopo essere risultato negativo all’etilometro, veniva invitato dalle autorità a sottoporsi ad ulteriori test per accertare l’alterazione ex art. 187 C.d.S.

A causa del diniego, gli organi di polizia contestavano all’uomo il reato di cui all’art. 187, comma VIII, C.d.S., disponendo pertanto la riduzione di 20 punti-patente. Successivamente, disponevano la revisione tecnica della sua patente di guida, e poi la revoca della stessa.

L’automobilista presentava quindi ricorso al Tar, lamentando l’errata applicazione dell’art. 126-bis del codice della strada, in ordine al fatto che, ai fini della decurtazione dei punti sulla patente, diviene presupposto necessario la definitività della sentenza penale di condanna. Il Giudice Amministrativo, accoglieva le doglianze del ricorrente, rilevando l’illegittimità della citata decurtazione e dei conseguenti provvedimenti.

A questo punto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impugnava la sentenza del TAR Veneto, rilevando il difetto di giurisdizione del G.A. in materia. Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, ha riconosciuto tale difetto, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado ed identificando la giurisdizione sulla controversia, ai sensi dell’articolo 11, comma I, del codice del processo amministrativo, in quella del giudice ordinario.

Così argomentando, il Consiglio di Stato ha ribadito, dando seguito ad alcuni precedenti (tra cui Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1152), che le sanzioni amministrative per infrazioni delle norme del codice della strada, come quelle oggetto della vicenda in esame, devono ricondursi alla giurisdizione del giudice ordinario e, in quell’ambito, alla competenza funzionale del giudice di pace, ai sensi degli artt. 204, 204-bis e 205 del medesimo codice.