Divorzio: l’ex ha diritto di accedere ai documenti fiscali del coniuge

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Nelle more del giudizio di divorzio l’ex moglie ha diritto di accedere alla documentazione fiscale, patrimoniale e reddituale dell’ex marito. Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 658 del 2019 del Tar Marche nel caso di una donna, la quale, in pendenza del procedimento di divorzio, aveva richiesto ai sensi della L. n. 241 del 1990 all’Agenza delle Entrate l’accesso ai documenti dell’ex marito, relativi ai rapporti di qualsiasi genere previsti dall’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973.
Tuttavia, la P.A. aveva negato l’accesso a tali documenti, ritenendo che detta richiesta poteva essere accolta solo mediante il procedimento di cui all‘art. 492 bis c.p.c., che prevede la ricerca dei beni con modalità telematiche.

Avverso tale provvedimento, la ricorrente presentava ricorso al Tar, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso ai documenti detenuti dall’Agenzia delle Entrate nella suddetta istanza. 

In giudizio, l’Agenzia delle Entrate si opponeva, evidenziando che l’atto impugnato non era un diniego, bensì una richiesta di integrazione documentale.
Il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso, condividendo l’orientamento secondo cui è possibile accedere alla documentazione anche tramite l’accesso amministrativo sancito dall’art. 25 della L. n. 241 del 1990, in quanto, il combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c., costituisce un ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione, ma non rappresenta un’esclusione dal diritto d’accesso dei documenti contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari. Tra l’altro, non sussiste un riferimento all’accesso previsto dalla L. n. 241 del 1990, per cui va ritenuto che entrambe le forme di richiesta dei documenti, possano essere utilizzate dal soggetto interessato.
Secondo il Tar, inoltre, non vi è dubbio sull’interesse ed il diritto della ricorrente all’accesso di documenti, utili alla stessa per difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, nell’ambito della causa di divorzio pendente. 

A ciò deve aggiungersi che non compete all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso, svolgere un’indagine sulla concreta utilità della documentazione richiesta per la difesa dei propri interessi in giudizio. 

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha accolto il ricorso, annullato il provvedimenti di diniego impugnato ed ordinato alla Agenzia delle Entrate di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta.