Accesso civico in materia di dati Covid-19

  • Categoria dell'articolo:Diritto Amministrativo
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La giurisprudenza amministrativa si trova, tra gli altri, a fronteggiare numerose istanze di tutela in via cautelare, connesse alle situazioni di emergenza COVID-19.

È da premettere, innanzitutto, che i procedimenti cautelari non si sono arrestati, infatti non sono stati soggetti alla sospensione di cui al Decreto legge “Cura Italia” n.18/2020.

Ebbene, il caso in esame concerne il ricorso presentato dalla CODACONS (Coordinamento delle associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori) contro il Dipartimento della Protezione civile, il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore della Sanità e la Presidenza del Consiglio per l’annullamento del provvedimento di comunicazione parziale dei dati ufficiali COVID sui bollettini quotidiani della Protezione civile del 25 e 26 marzo 2020. L’Associazione lamenta la mancanza in detti bollettini di dati concernenti la percentuale calcolate tra tamponi effettuali ed esito dell’aumento o diminuzione percentuale del contagio.

Il TAR Lazione rigetta il ricorso di annullamento ed il CODACONS propone appello cautelare ex art. 62 c.p.a.

In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato si occupa, innanzitutto, dell’ammissibilità del gravame. A tal fine valuta la natura degli atti impugnati ed il bene della vita sotteso all’azione. Orbene il Presidente ritiene che nella fattispecie non vi sia un provvedimento formale di diniego di pubblicazione delle informazioni divisate “giacché la raccolta dei dati regionali per l’informazione dei cittadini non esprime né potrebbe farlo alcun potere autoritativo pubblico”.

È bene, infatti, ricordare che una delle differenze ontologiche tra accesso civico e procedimentale risiede proprio nel fatto che il primo è espressione di un controllo diffuso della collettività sull’operato della P.A. che non si limita alla conoscenza di provvedimenti amministrativi.

Pur sussistendo l’interesse generale della trasparenza al fine di conoscere e valutare i dati per il contrasto e la riduzione del contagio e dell’adozione delle terapie necessarie – prosegue il Presidente –  tuttavia l’azione di annullamento è inammissibile, non sussistendo nel caso in esame alcun atto da annullare.

Considerando, invece, che i dati di cui si chiede la pubblicazione non sono di certo irreversibilmente perduti, l’azione più idonea di accertamento. Non potrebbe – del resto – piegarsi uno strumento del processo amministrativo – cioè l’azione annullatoria – ad una finalità certamente meritevole ma estranea a detto strumento, cioè quella di disporre in tempo reale di un quadro informativo più completo rispetto a quello quotidianamente offerto dai comunicati stampa della Protezione Civile.

Per questi motivi, l’appello cautelare deve essere respinto.