Parcheggi selvaggi, uso illecito delle cose comuni, uso illecito delle unità immobiliari: sono tutte condotte sanzionatili ai sensi dell’ art. 70 disp. att c.c., il quale disciplina la possibilità di applicare sanzioni ai condòmini che violano il regolamento. Stando al tenore letterale dell’art. 70 delle disposizioni di attuazione al codice civile, la sanzione deve essere irrogata dall’assemblea nel rispetto delle maggioranze previste dall’art 1336 c.c. L’amministratore tuttavia, se autorizzato dal regolamento, può infliggerle direttamente. L’articolo in esame infatti sancisce :”per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice.”
Ebbene dalla lettura della norma emerge che:
- chi infrange il regolamento condominiale può essere sanzionato con una multa del valore massimo di 200 euro, che può arrivare a 800 in caso di recidiva;
- l’irrogazione della sanzioni spetta all’assemblea che deve deliberare nel rispetto delle maggioranze richieste dall’art. 1336 (500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti);
- le somme derivanti dall’applicazione della sanzione devono essere devolute al fondo di cui l’amministratore può disporre per le spese ordinarie.
Vero però che l’art. 72 disp. att. del codice civile nel prevedere che “i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69″ non contempla l’art 70 disp. att. c.c. Si può quindi ritenere che, il regolamento condominiale possa autorizzare l’amministratore del condominio, tenuto per legge a garantirne il rispetto, ad attivarsi facendo cessare comportamenti lesivi ed irrogando sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili.
Conforme a tale orientamento, la Cassazione che già in passato aveva osservato che “l’amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto per legge a curare l’osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l’interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all’abitabilità dell’edificio; ed è altresì nelle sue facoltà anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di siffatte violazioni del regolamento” (Cass. sent. n. 14088/1999; n. 9378/1997; n. 8804/1993).