Condominio: contesa di un vano sotto scala

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Il caso

Un condominio, lamentando l’occupazione del vano scala condominiale da parte di una condomina, chiedeva al Tribunale di Benevento l’accertamento della natura comune dell’androne scala.

La domanda viene inizialmente respinta dal Tribunale. Tuttavia la Corte d’Appello, riconoscendo la natura condominiale dell’androne, ribalta tale decisione.

La condomina convenuta, a sostegno delle sue dichiarazioni, invocava infatti un testamento che non costituiva alcun diritto di esclusività del vano in quanto tale disposizione mortis causa aveva ad oggetto un bene inesistente nell’asse ereditario al tempo del decesso del testatore.

L’edificio infatti era stato ricostruito seguendo un progetto che non prevedeva più il vano sottoscala oggetto della controversia.

La soccombente, avverso tale pronuncia, propone ricorso per cassazione sostenendo che il giudice dell’appello abbia erroneamente applicato l’art. 654 c.c.

La Suprema Corte, pur ritenendo formalmente errata l’applicazione della norma, con l’ordinanza n. 23119/20, del 22 ottobre rigetta il ricorso.

Il vano sottoscala non avrebbe potuto infatti ritenersi ricompreso tra i beni di proprietà del de cuius e quindi oggetto di istituzione ereditaria. Il vano, anche se esistente all’atto del testamento, non lo era più all’apertura della successione testamentaria visto che, conformemente al progetto approvato da tutti i comproprietari,  la ricostruzione dell’intero immobile non prevedeva più il vano ripostiglio sottoscala.