Il pronunciamento in esame si concentra sulla questione del compenso spettante all’amministratore nel periodo intercorrente tra le dimissioni e l’effettiva nomina del successore. I ricorrenti contestavano la legittimità del compenso parametrato a “vecchi tariffari” in assenza di un’esplicita approvazione da parte dell’assemblea. La Corte di Cassazione, tuttavia, con sentenza n. 424 dell’8 gennaio 2026, ha rilevato che l’assemblea aveva già espresso la propria volontà in merito alla modalità di pagamento e all’entità del compenso mediante la prima delibera.
La tesi dei ricorrenti, secondo cui la corretta sottoposizione del bilancio all’assemblea sarebbe stata compromessa dalle dimissioni preventive dell’amministratore, è stata rigettata dalla Corte. Tale rigetto si fonda sull’accertamento, operato dai giudici di merito sulla base dei verbali assembleari, della effettiva partecipazione dell’assemblea alla discussione e alla deliberazione sul bilancio. La Suprema Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso, sottolineando come le doglianze dei condomini mirassero a una “nuova valutazione del merito” della vicenda, preclusa in sede di legittimità. I ricorrenti lamentavano inoltre l’omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva, in maniera corretta, esaminato il contenuto dei verbali e la volontà espressa dalla maggioranza assembleare.
La Cassazione ha altresì ribadito che il vizio di omessa motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo non può essere invocato per contestare l’interpretazione dei documenti o la ricostruzione storica dei fatti operata dal giudice di merito, a condizione che tale ricostruzione sia logicamente coerente e fondata su elementi di prova.
Principio di diritto
In ambito condominiale, l’amministratore cessato dall’incarico per dimissioni o scadenza conserva, in regime di prorogatio, tutte le attribuzioni previste dall’art. 1130 c.c. fino alla nomina del successore, salvo espressa e contraria volontà dell’assemblea. Durante tale periodo, l’amministratore è legittimato a porre in essere anche atti di gestione non urgenti e a percepire il compenso approvato dall’assemblea, non essendo la prorogatio limitata a una gestione meramente interinale. La deliberazione assembleare che confermi tali poteri ha natura ricognitiva e non integra causa di invalidità del contratto di amministrazione.
In conclusione, la Suprema Corte ha confermato la validità delle delibere impugnate e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, ponendo fine a un contenzioso durato quasi un decennio.
