L’eccessiva velocità di un veicolo avente diritto di precedenza, pur costituendo una violazione della regola cautelare, non costituisce un fattore eccezionale ed atipico, che esclude la colpevolezza di chi ha violato il cartello stradale.
Infatti, il mancato rispetto dei limiti di velocità non interrompe il nesso di causalità tra la condotta inosservante di chi non rispetta il diritto di precedenza e le lesioni cagionate al conducente del veicolo al quale tale diritto era spettante.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5029 del 2019, la quale sottolinea che in tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità. Nella fattispecie, di certo il veicolo aveva varcato lo stop (anche se procedendo a velocità bassa), ed aveva impegnato in parte la carreggiata sulla quale stava transitando l’altra vettura avente diritto di precedenza. In tali casi la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l’eventuale condotta colposa dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l’evento, potendo collocarsi nell’ambito della prevedibilità (Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2010, n. 10676).
I giudici evidenziano anche che il mancato uso, da parte della persona offesa, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’altra autovettura che, violando altre regole cautelari, abbia cagionato l’impatto con quella condotta dalla vittima, e l’evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza (Cass. pen., Sez. IV, 2 maggio 2017, n. 25560).