Il Giudice di Pace di Alessandria con la sentenza n. 465 del 2020 ha annullato la sanzione elevata nei confronti di un automobilista poiché la multa conteneva solo una generica contestazione dell’infrazione.
Più nel dettaglio, il provvedimento di annullamento ha ad oggetto l’ordinanza di ingiunzione emessa in esito al rigetto del ricorso ex art. 203 C.d.S. avverso il verbale con cui l’automobilista era stato sanzionato per aver parcheggiato in sosta il veicolo senza rispettare le prescrizioni di cui all’art. 157, commi da 2 a 8, C.d.S.
Innanzi al magistrato onorario, il ricorrente, dopo aver rilevato una carenza motivazionale dell’impugnato provvedimento, deduceva a principale e assorbente motivo di ricorso la genericità della contestazione in quanto nel verbale non era riportato né il numero civico né il punto esatto della carreggiata in cui sarebbe avvenuta l’infrazione. In particolare, nello stresso era solo segnalato che il conducente del veicolo aveva effettuato una sosta o fermata collocando il veicolo distante dal margine della carreggiata, e veniva poi indicata la località (nel caso in esame una piazza).
La Prefettura, costituitasi in giudizio, allegava la documentazione afferente l’accertamento ed i fotogrammi comprovanti infrazione, dalla quale emergeva – come evidenzia il giudice di Pace – che l’infrazione era stata rilevata direttamente da personale della Polizia Municipale attraverso l’utilizzo di apparecchiatura Targa System.
In particolare, nelle controdeduzioni, l’organo accertatore aveva dichiarato che la vettura indicata era lontana dal margine destro della strada. Ad ulteriore specificazione della descrizione sommaria contenuta nel verbale, si aggiungeva come il veicolo era stato posizionato ad alcuni metri dal ciglio della strada e, come d’abitudine di molti automobilisti, era stato rinvenuto davanti ad alcune transenne volte a delimitare l’area pedonale della piazza.
Tuttavia, come rilevato dal ricorrente, il fotogramma in cui è raffigurato il mezzo in infrazione ha impresso un indirizzo di rilevamento diverso rispetto a quello indicato nel verbale. Questa discrasia, unitamente alla obiettiva genericità della descrizione dell’illecito contenuta nel verbale, in cui non viene indicato il lato della carreggiata né il civico prossimo al luogo dell’infrazione, fa ritenere che la P.A. nn abbia assolto alla prescrizione di cui all’art. 201 del Codice della Strada.
Il magistrato onorario sottolinea come l’indicazione di tali elementi, in mancanza di contestazione immediata, sia richiesta “a pena di nullità”. Un orientamento validato da precedenti pronunce, e che si colloca nel solco dei principi generalmente affermati dalla Corte di Cassazione che, in tema di violazioni del codice stradale, attribuiscono alla contestazione immediata imposta dall’art. 201 C.d.S. un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore.
Tali requisiti non sono stati rispettati nel caso di specie, e quindi, hanno ragionevolmente indotto l’organo giudicante all’annullamento della sanzione.