Colpo di frustra: danno risarcibile anche senza esami strumentali

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Per ottenere il risarcimento del danno, l’onere probatorio spetta chi lo richieda e ne dia una dimostrazione ragionevole (Cass. Ord. 26249/2019).

In materia di circolazione stradale, l’art. 139, II comma, Codice assicurazioni private stabilisce che le lesioni di lieve entità (si pensi al colpo di frusta) siano irrisarcibili, se non suscettibili di un accertamento medico-legale. Il pregiudizio patito deve essere dimostrato non sulla base delle dichiarazioni soggettive della vittima, ma seguendo una corretta criteriologia medico-legale. Tuttavia, l’esistenza di un danno permanente alla salute può ammettersi anche in assenza di esami strumentali (come radiografia, risonanza magnetica, TAC), purché ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti della sua sussistenza e della sua genesi causale. La ratio della norma consiste nell’evitare le truffe assicurative e nel richiamare gli addetti ai lavori (medici legali, avvocati, magistrati) al dovere di zelo nella liquidazione del danno alla salute. 

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 16 ottobre 2019, n. 26249, a seguito di un tamponamento, causato da una vettura pirata, nei confronti del terzo trasportato che dall’impatto ha subito delle lesioni (cosiddetto “colpo di frusta”). Il danneggiato agiva in giudizio contro il vettore e la sua compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento del danno, lamentando un perdurare dolore al collo. Nel corso del giudizio veniva quindi chiamata in causa anche l’impresa assicuratrice designata dal Fondo di garanzia vittime della strada. Il giudice di pace accoglieva la domanda del trasportato, liquidava il pregiudizio da questi subito in cento euro, riconoscendogli solo i due giorni di invalidità temporanea (e non quella permanente). L’uomo ricorreva in appello, ove il gravame veniva rigettato.  Presenta così in ricorso in cassazione.

A questo punto la Suprema Corte ribadisce il proprio orientamento circa la liquidazione delle lesioni di lieve entità, così come previsto dall’art. 32, III-ter comma, d.l. 1/2012 (che ha modificato l’art. 139 c. 2 codice assicurazioni private, successivamente modificato dalla Legge 124/2017). Infatti, “l‘accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale” (Cass. 5820/2019). A ciò si aggiunge che il pregiudizio patito deve essere dimostrato non già sulla base di mere intuizioni o delle dichiarazioni soggettive della vittima, ma seguendo una corretta criteriologia accertativa medico-legale.