Codice della strada: risarcimento ridotto per il passeggero senza cintura di sicurezza

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L’ordinanza n. 21991/2019 della Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello, con la quale e stato ridotto il risarcimento del danno riconosciuto al terzo trasportato perché era privo della cintura di sicurezza. Pertanto, come precisato dal giudice di secondo grado, le cinture devono essere indossate anche da chi si siede nella parte posteriore del veicolo, ed in mancanza, qualora si verifichi un sinistro,  questi è ritenuto corresponsabile.

Più nel dettaglio, due genitori hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio il quale, seduto sul sedile posteriore dell’auto, è stato sbalzato fuori dal finestrino, a causa dell’impatto. Convenuta in giudizio la garante dell’auto su cui si trovava il giovane in qualità di trasportato, chiedeva di ridurre il risarcimento ai sensi degli artt. 1227 c.c., 2054 e 2056 c.c alle sole voci di danno provate e di giustizia, entro i massimali assicurativi, dal momento che il passeggero non indossava le cinture. Il giudice di primo grado tuttavia disponeva il risarcimento del danno in favore del minore in 589.791, 86 euro, oltre al danno patrimoniale e a una parte delle spese di lite.

La compagnia assicurativa però contestava in appello il quantum risarcitorio ritenendo che il soggetto leso, non indossando le cinture, si era reso responsabile dei danni riportati nella misura del 50%. La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione e riduce la somma dovuta dalla compagnia da 589.791, 86 a 425.623,85.

Insoddisfatti dell’esito della sentenza di appello, i soccombenti ricorrevano in Cassazione, evidenziando, sulla questione delle cinture di sicurezza che “con riferimento all’eventuale uso delle cinture di sicurezza, tenendo conto della dinamica del sinistro, se il (…) non fosse stato proiettato fuori dalla macchina, con molta probabilità i danni sarebbero stati maggiori”. Le compagnie assicurative inoltre non hanno provato che il ragazzo non indossava le cinture e neppure il nesso tra le ferite e il mancato uso dei sistemi di protezione.

La Cassazione rigettava il ricorso perché inammissibile, accogliendo pienamente la ricostruzione effettuata dalla Corte d’Appello, in quanto la motivazione fornita non violava la legge, avendo la stessa, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, esaminato la questione relativa all’uso delle cinture di sicurezza. Il giudice di secondo grado infatti ha precisato chiaramente le ragioni che hanno portato a concludere per un’efficienza causale del 30% della condotta del trasportato, così argomentando:

a) l’art 172 Cds impone l’utilizzo delle cinture di sicurezza non operando alcun distinguo tra la seduta posteriore ed anteriore dei veicolo;

b) l’allacciamento delle cinture di sicurezza costituisce fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro, in quanto l’impiego di siffatto dispositivo cautelare consente, in caso di urto, di trattenere il corpo degli occupanti il veicolo legato al sedile, evitandone l’impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall’abitacolo (come avvenuta nel caso di specie);

c) l’omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c, comma 1, c.c (applicabile in tema di responsabilità aquiliana in quanto richiamato dall’art. 2056 c.c.), e legittima la riduzione del risarcimento del danno;

Il ricorso è stato pertanto rigettato.