La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 23.10.2018 n. 26843 chiarisce che in materia di cartelle esattoriali concernenti la violazione del C.d.S., l’impugnazione non può fondarsi unicamente sull’omessa o tardiva notificazione da parte dell’Ente territoriale del verbale di accertamento.
Nel caso in esame, è stata presentata opposizione avverso una cartella esattoriale fondata sulla presunta inesistenza o nullità della notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada. Il giudice di pace adito rigettava la domanda giudiziale e così anche il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del gravame successivamente proposto. Entrambi sostenevano, infatti, che l’opposizione risultava fondata sulla sola deduzione della mancata regolare notifica dell’atto sanzionatorio presupposto, senza che fosse stata formulata alcuna altra doglianza avverso quest’ultimo.
Nel sottoporre ad attento scrutinio il ricorso in questione, gli Ermellini – superando un contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità – hanno affermato che non può essere accolta un’impugnazione della cartella di pagamento in difetto di ulteriori censure di merito, attinenti alla fondatezza della contestazione della violazione da cui essa derivi. Infatti, la procedura ex artt. 22 e 23 L. n. 689/1981 serve a consentire all’opponente di recuperare la facoltà di far valere le proprie obiezioni ed eccezioni in ordine alla fondatezza della pretesa sanzionatoria, riparando in tal modo al pregiudizio dallo stesso subito a causa dell’omissione o della nullità della notifica del relativo verbale di accertamento. Di contro, in assenza di ragioni di contestazione nel merito del provvedimento sanzionatorio, deve ritenersi che la notifica della cartella esattoriale sia idonea a sanare i vizi di notifica attinenti al verbale di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione medesima.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio è giunto ad affermare il principio di diritto secondo cui: “in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto, qualora l’opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto”.