Attraversamento fuori dalle strisce pedonali

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Il caso

Una donna, investita da una macchina mentre attraversava a piedi un piazzale fuori delle strisce pedonali, citava in giudizio il conducente della vettura e la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento integrale dei danni causati dall’incidente.

In prime cure, visto l’attraversamento avvenuto fuori dalle strisce pedonali, è stato riconosciuto un concorso di colpa della donna nella misura del 30% e di un rimanente 70% a carico dell’automobilista.

La Corte d’Appello ha ritenuto invece irrilevante considerare la presenza o meno delle strisce pedonali nelle vicinanze. Ciò che è davvero importante secondo i giudici è tenere conto che secondo l’art. 190 del Codice della Strada un pedone non può attraversare un piazzale a meno che non ci siano le strisce pedonali.

Avverso tale decisione la donna propone ricorso per cassazione in quanto l’art. 190 non vieta a prescindere l’attraversamento dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali qualora queste non siano presenti.

La Suprema Corte accoglie il ricorso dando ragione alla ricorrente.

Non esistendo infatti alcun divieto assoluto di attraversare i piazzali privi di strisce pedonali con l’ordinanza n.278/21 del 12 gennaio la Cassazione cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.