Sfratti più rapidi per recuperare immobili da destinare al Piano Casa

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Il disegno di legge, esaminato il 7 luglio 2026 dalla Commissione Politiche UE del Senato, mira ad accelerare il recupero e il rilascio degli immobili occupati senza titolo, per rimetterli sul mercato. Approvato il 30 aprile 2026 insieme al Piano Casa Italia (pubblicato il 3 luglio), quest’ultimo punta a offrire 100mila alloggi popolari e calmierati in dieci anni. Il ddl, illustrato dalla relatrice Cinzia Pellegrino (FDI), velocizza sfratti e convalide per tutelare i proprietari e superare le criticità del recupero abitativo.

Il disegno di legge accelera le procedure di rilascio degli immobili modificando il Codice di procedura civile e leggi speciali. L’articolo 1 introduce l’ingiunzione di rilascio per finita locazione: il locatore può chiederla prima della scadenza per conduttori, comodatari, affittuari, mezzadri o coloni. Il giudice emette un decreto motivato entro 15 giorni, con rilascio immediato alla scadenza o entro 30-60 giorni se già scaduta; il decreto è provvisoriamente esecutivo, con opposizione in 20 giorni (30 se fuori UE). È prevista una penale dell’1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo, oltre all’art. 1591 c.c.

Se non si oppone entro i termini, il giudice dichiara esecutivo il decreto su istanza del ricorrente; esso vale come titolo per l’ipoteca giudiziale su spese e competenze.

Sfratto per morosità, tempi ridotti: il ddl accelera il rilascio (legge 392/1978). Le sanatorie passano da tre a due; il termine di pagamento scende da 90 a 45 giorni (da 120 a 60 in casi di difficoltà). Il rilascio ordinario passa da 6 a 3 mesi (da 12 a 6 nei casi particolari). Su richiesta del locatore, il giudice può affidare il rilascio alle vendite giudiziarie anziché all’ufficiale, salvo gravi motivi.

Occupazione senza titolo: il nuovo art. 474-bis c.p.c. permette l’esecuzione su atti notarili o pubblici trascritti (proprietà, usufrutto, uso, abitazione). L’efficacia riguarda solo l’occupazione senza titolo; il precetto deve dichiarare l’assenza di titolo, pena nullità. Si applica anche agli atti preesistenti se idonei.

Domicilio digitale nei contratti di locazione.
L’art. 3 permette alle parti di scegliere un domicilio digitale speciale per il contratto, equiparato a quello ufficiale solo per le relative controversie, per rendere più efficienti le comunicazioni.
Il ddl prevede che il precetto indichi il rilascio il giorno dopo la scadenza e ordini lo sgombero dei beni estranei; se impossibile, l’ufficiale deve agire entro 15 giorni, per maggiore prevedibilità ed evitare rinvii.