La Corte d’Appello, conferma la decisione del Tribunale di primo grado e dichiara inammissibile l’azione di riduzione proposta da una parte, in relazione alla successione del coniuge separato deceduto.
Il de cuius, infatti, aveva disposto con testamento un legato di usufrutto generale a favore del coniuge separato e i giudici lo avevano qualificato come un legato sostitutivo della quota legittima.L’attrice non ha rinunciato al legato in modo preventivo o contestuale alla domanda di riduzione, poiché la legataria aveva compiuto atti di esercizio del diritto continuando ad abitare nella ex casa coniugale. Pertanto, avverso la decisione, la legataria propone ricorso, lamentando che la Corte territoriale non abbia valutato che l’uso della ex casa coniugale non costituisca esercizio del diritto di usufrutto a lei lasciato in testamento, ma era collegato all’esercizio del diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540, comma 2, c.c..
La Corte di Cassazione giudica infondato il ricorso rilevando che il principio su cui si basa la censura della ricorrente, ossia che lo stato di separazione non costituisce ostacolo al riconoscimento dei diritti sulla casa familiare a favore del coniuge, è sostenuto in dottrina ma non è condiviso dalla giurisprudenza, che al contrario, ravvisa nella separazione personale un ostacolo al diritto di uso e abitazione ex art 540, 2 comma, c.c..
I Giudici, dunque, ritengono di dare continuità al principio (Cass. n. 13407/14) secondo cui «in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare faccia venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione, ed il correlato diritto d’uso sui mobili, in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare».
Pertanto, tale evenienza non ricorre allorché sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi, a seguito della separazione personale
Nel caso di specie, risulta incontroverso che all’apertura della successione non vi era convivenza tra il coniuge separato e il de cuius.
Pertanto, cosi è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15277/19, depositata il 5 giugno.