L’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non ne alteri il decoro architettonico e non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza del 7 novembre 2023 numero 30972. La disciplina sulla distanza delle costruzioni dalle vedute non rileva come esimente, perché la canna fumaria non è ritenuta una costruzione quando consta di un tubo metallico.