Il licenziamento disciplinare è una tipologia di recesso che ricomprende sia il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (art. 3 della legge 604/1966), vale a dire il licenziamento, con preavviso, causato da un “notevole inadempimento” del lavoratore ai suoi obblighi contrattuali, sia il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.), e cioè il licenziamento, senza preavviso, determinato da un comportamento disciplinarmente rilevante del lavoratore talmente grave da non consentire, nemmeno in via temporanea, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Con sentenza del 3 ottobre 2023, la sezione lavoro del Tribunale di Cremona ha ritenuto che il mancato autocontrollo del cassiere di banca che sia stato esposto a condizioni lavorative stressanti con la colpevole inerzia della società datrice, non può comportare né il licenziamento per giusta causa né quello per giustificato motivo soggettivo, essendo necessario proporzionare la reazione disciplinare all’effettivo disvalore dell’inadempimento, che nel caso di specie avrebbe richiesto una sanzione conservativa.